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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2023

Cassazione n. 02226/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 069GC2M ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale e processuale in relazione agli artt. 648, 707 cod. pen. e 192 cod. proc. pen., è generico poiché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e disattese dal giudice del gravame, senza confronto critico con la motivazione sul punto (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3); che, in particolare, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata circa la qualificazione del reato di ricettazione e quelle poste a fondamento dell'impugnazione sulla pretesa derubricazione del reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12/12/2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 069GC2M ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale e processuale in relazione agli artt. 648, 707 cod. pen. e 192 cod. proc. pen., è generico poiché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e disattese dal giudice del gravame, senza confronto critico con la motivazione sul punto (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3); che, in particolare, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata circa la qualificazione del reato di ricettazione e quelle poste a fondamento dell'impugnazione sulla pretesa derubricazione del reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12/12/2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 02226/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris