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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 luglio 1995

Cassazione n. 10522/2026

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 9 aprile 2025, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di cassazione che con pronuncia del 23-10-2024 aveva annullato in sede di ricorso straordinario ex art. 625-bis cod.proc.pen. altra precedente pronuncia della Corte di cassazione del 7-11-2023 limitatamente al capo n. 4 della rubrica contestato agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rideterminava la pena inflitta ai predetti in relazione al capo n. 23 in mesi 4 di reclusione ed C 60 di multa ciascuno.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore degli imputati, avv.to Bresciani, deducendo con unico motivo violazione di legge quanto alla omessa declaratoria di prescrizione del reato di cui al capo n. 23 stante che l'annullamento della pronuncia per rilevato errore di fatto aveva avuto ad oggetto il reato più grave tra quelli avvinti dalla continuazione con la conseguenza che doveva dichiararsi la sopravvenuta causa estintiva anche per il reato satellite. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Ed invero la sentenza di annullamento pronunciata dalla Corte di cassazione in sede di accoglimento del ricorso straordinario per errore di fatto, ha avuto ad oggetto esclusivamente il reato di cui al capo n. 4), senza che alcuna statuizione abbia invece travolto il precedente giudicato formatosi sugli altri reati ritenuti in continuazione e, quindi, anche sul capo n. 23).

Trattandosi di annullamento a seguito di ricorso straordinario con il quale era stato rilevato che l'originaria sentenza di legittimità non aveva tenuto conto dell'intervenuta remissione di querela per il capo n. 4), non trova quindi applicazione il principio che pur si condivide e secondo cui in caso di ricorso per cassazione avverso sentenza di condanna per reati uniti dal vincolo della continuazione, qualora l'ammissibilità dell'impugnazione sia limitata al capo relativo al reato ritenuto più grave, l'annullamento della sentenza in relazione a tale capo e alla pena per esso determinata si ripercuote anche sugli aumenti sanzionatori disposti per i reati satellite, sicché il rapporto processuale rimane "aperto" in punto pena anche in relazione all'impugnazione della condanna per tali reati, nonostante i motivi di ricorso ad essi riferiti siano inammissibili, dimodoché, se matura il termine di prescrizione per uno di essi nelle more della definizione dell'impugnazione, ne deve essere dichiarata l'estinzione (Sez. 2, n. 16022 del 22/03/2023, Sili, Rv. 284524 - 01) e ciò perché l'annullamento per errore di fatto su uno dei reati non comporta il venir meno del giudicato parziale sul diverso fatto.

3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 6 marzo 2026 [OSCURATO:PERSONA] T. IL PRESIDENTE ,r-----,. [OSCURATO:PERSONA]Agostini [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 9 aprile 2025, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di cassazione che con pronuncia del 23-10-2024 aveva annullato in sede di ricorso straordinario ex art. 625-bis cod.proc.pen. altra precedente pronuncia della Corte di cassazione del 7-11-2023 limitatamente al capo n. 4 della rubrica contestato agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rideterminava la pena inflitta ai predetti in relazione al capo n. 23 in mesi 4 di reclusione ed C 60 di multa ciascuno. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore degli imputati, avv.to Bresciani, deducendo con unico motivo violazione di legge quanto alla omessa declaratoria di prescrizione del reato di cui al capo n. 23 stante che l'annullamento della pronuncia per rilevato errore di fatto aveva avuto ad oggetto il reato più grave tra quelli avvinti dalla continuazione con la conseguenza che doveva dichiararsi la sopravvenuta causa estintiva anche per il reato satellite. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero la sentenza di annullamento pronunciata dalla Corte di cassazione in sede di accoglimento del ricorso straordinario per errore di fatto, ha avuto ad oggetto esclusivamente il reato di cui al capo n. 4), senza che alcuna statuizione abbia invece travolto il precedente giudicato formatosi sugli altri reati ritenuti in continuazione e, quindi, anche sul capo n. 23). Trattandosi di annullamento a seguito di ricorso straordinario con il quale era stato rilevato che l'originaria sentenza di legittimità non aveva tenuto conto dell'intervenuta remissione di querela per il capo n. 4), non trova quindi applicazione il principio che pur si condivide e secondo cui in caso di ricorso per cassazione avverso sentenza di condanna per reati uniti dal vincolo della continuazione, qualora l'ammissibilità dell'impugnazione sia limitata al capo relativo al reato ritenuto più grave, l'annullamento della sentenza in relazione a tale capo e alla pena per esso determinata si ripercuote anche sugli aumenti sanzionatori disposti per i reati satellite, sicché il rapporto processuale rimane "aperto" in punto pena anche in relazione all'impugnazione della condanna per tali reati, nonostante i motivi di ricorso ad essi riferiti siano inammissibili, dimodoché, se matura il termine di prescrizione per uno di essi nelle more della definizione dell'impugnazione, ne deve essere dichiarata l'estinzione (Sez. 2, n. 16022 del 22/03/2023, Sili, Rv. 284524 - 01) e ciò perché l'annullamento per errore di fatto su uno dei reati non comporta il venir meno del giudicato parziale sul diverso fatto. 3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 6 marzo 2026 [OSCURATO:PERSONA] T. IL PRESIDENTE ,r-----,. [OSCURATO:PERSONA]Agostini [OSCURATO:PERSONA]