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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2021

Cassazione n. 41922/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 19516/21 Echchihab [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Firenze confermava la sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 alla pena di anni due di reclusione ed euro 12.000,00 di multa; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone il vizio di motivazione in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche, nonostante la condotta processuale positiva, l'occasionalità del comportamento e il buon inserimento sul territorio nazionale; che le doglianze sono generiche, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, facendo riferimento al presumibile inserimento in collaudati ambienti criminali dimostrato dal valore economico complessivo dello stupefacente (oltre diecimila dosi di hashish), davanti al quale sfuma la rilevanza della confessione, peraltro resa in un contesto di assoluta evidenza, valutazioni queste che hanno riguardo a specifici criteri fattuali, insindacabili in quanto tali in sede di legittimità; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/10/2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 19516/21 Echchihab [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Firenze confermava la sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 alla pena di anni due di reclusione ed euro 12.000,00 di multa; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone il vizio di motivazione in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche, nonostante la condotta processuale positiva, l'occasionalità del comportamento e il buon inserimento sul territorio nazionale; che le doglianze sono generiche, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, facendo riferimento al presumibile inserimento in collaudati ambienti criminali dimostrato dal valore economico complessivo dello stupefacente (oltre diecimila dosi di hashish), davanti al quale sfuma la rilevanza della confessione, peraltro resa in un contesto di assoluta evidenza, valutazioni queste che hanno riguardo a specifici criteri fattuali, insindacabili in quanto tali in sede di legittimità; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 41922/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris