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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31699/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza dei 28 marzo 2017 del Tribunale di Bari che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale e, ritenuta la continuazione tra i reati ed applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato è inammissibile in quanto volto ad invocare una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in questa sede di legittimità ed avendo comunque la Corte di appello fornito adeguata motivazione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza dei 28 marzo 2017 del Tribunale di Bari che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale e, ritenuta la continuazione tra i reati ed applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato è inammissibile in quanto volto ad invocare una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in questa sede di legittimità ed avendo comunque la Corte di appello fornito adeguata motivazione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 31699/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris