CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02707/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo avverso l'ordinanza, pronunciata in data 4.11.2021, del magistrato di sorveglianza che aveva respinto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della liberazione anticipata per i semestri dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] all'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione sul rilievo che sono stati valorizzati dati fattuali non provati e comunque senza una adeguata considerazione della complessiva condotta tenuta; ritenuto che il ricorso ha contenuto di merito, funzionale ad una diversa valutazione di dati già considerati dal Tribunale, che ha fondato il giudizio sulle plurime violazioni delle prescrizioni connesse al regime degli arresti domiciliari e sul compendio indiziario relativo alla partecipazione a sodalizio dedito allo spaccio di stupefacenti sino a data successiva ai semestri considerati; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 ottobre 2