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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2026

Cassazione n. 34771/2026

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anza del 26/02/2026 del TRIB.

SORVEGLIANZA di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOPremesso che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso ilprovvedimento del 26 febbraio 2026 con il quale il Tribunale di Sorveglianza diNapoli ha rigettato il reclamo personalmente proposto avverso l’ordinanza delMagistrato di sorveglianza di Pescara del 27 febbraio 2025 che ha negato ilriconoscimento della liberazione anticipata in relazione al semestre compreso trail 4 luglio 2023 ed il 4 gennaio 2024;rilevato che, a fondamento della decisione, il Tribunale ha richiamato icomportamenti tenuti dal ricorrente nel semestre in valutazione all’atto del suotrasferimento presso la casa circondariale di Napoli ed ha in essi ravvisato – ovevalutati in uno all’atteggiamento di negazione delle proprie responsabilità edell’apprezzamento delle ripetute sanzioni disciplinari di cui nel passato è statodestinatario - la prova di una mancata adesione all’opera di rieducazione dellaquale è stato destinatario;ritenuto che il giudizio offerto dal Tribunale specializzato appare fondato su unavalutazione esaustiva e priva di fratture logiche;ritenuto che il motivo posto a fondamento del ricorso appare manifestamenteinfondato; che la dedotta carenza od apparenza dell’ordito motivazionale,fondata sulla circostanza che la sanzione disciplinare inflitta al Barbarso nelladata del 9 dicembre 2024 (recte: 2023) sarebbe stata sospesa dalla stessaDirezione dell’istituto penitenziario, è deduzione inficiata da patente genericità,non essendo stata corredata dalla necessaria produzione idonea a dimostrarne lafondatezza; che, peraltro, il ricorso non si confronta con l’apparatoargomentativo dell’ordinanza che risulta fondato anche sull’apprezzamento diulteriori e successive condotte poste in essere dal ricorrente in ambitoinframurario che sono state reputate sintomatiche dell’assenza di un serioapproccio del detenuto all’opera rieducativa;ritenuto, per l’effetto, che il ricorso è inammissibile;rilevato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma1, primo periodo, cod. proc. pen. e che lo stesso, in mancanza di elementi atti aescludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deveessere altresì condannato al versamento della somma di tremila euro in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 10/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
anza del 26/02/2026 del TRIB. SORVEGLIANZA di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOPremesso che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso ilprovvedimento del 26 febbraio 2026 con il quale il Tribunale di Sorveglianza diNapoli ha rigettato il reclamo personalmente proposto avverso l’ordinanza delMagistrato di sorveglianza di Pescara del 27 febbraio 2025 che ha negato ilriconoscimento della liberazione anticipata in relazione al semestre compreso trail 4 luglio 2023 ed il 4 gennaio 2024;rilevato che, a fondamento della decisione, il Tribunale ha richiamato icomportamenti tenuti dal ricorrente nel semestre in valutazione all’atto del suotrasferimento presso la casa circondariale di Napoli ed ha in essi ravvisato – ovevalutati in uno all’atteggiamento di negazione delle proprie responsabilità edell’apprezzamento delle ripetute sanzioni disciplinari di cui nel passato è statodestinatario - la prova di una mancata adesione all’opera di rieducazione dellaquale è stato destinatario;ritenuto che il giudizio offerto dal Tribunale specializzato appare fondato su unavalutazione esaustiva e priva di fratture logiche;ritenuto che il motivo posto a fondamento del ricorso appare manifestamenteinfondato; che la dedotta carenza od apparenza dell’ordito motivazionale,fondata sulla circostanza che la sanzione disciplinare inflitta al Barbarso nelladata del 9 dicembre 2024 (recte: 2023) sarebbe stata sospesa dalla stessaDirezione dell’istituto penitenziario, è deduzione inficiata da patente genericità,non essendo stata corredata dalla necessaria produzione idonea a dimostrarne lafondatezza; che, peraltro, il ricorso non si confronta con l’apparatoargomentativo dell’ordinanza che risulta fondato anche sull’apprezzamento diulteriori e successive condotte poste in essere dal ricorrente in ambitoinframurario che sono state reputate sintomatiche dell’assenza di un serioapproccio del detenuto all’opera rieducativa;ritenuto, per l’effetto, che il ricorso è inammissibile;rilevato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma1, primo periodo, cod. proc. pen. e che lo stesso, in mancanza di elementi atti aescludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deveessere altresì condannato al versamento della somma di tremila euro in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 10/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA]
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