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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 51407/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, che ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 16 marzo 2023 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione della pena dell'ergastolo per i delitti di associazione a delinquere di stampo mafioso, strage aggravata dal metodo mafioso, omicidio ed altri, avverso il decreto del Ministero della Giustizia, emesso in data 12 aprile 2022, di proroga del regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord.pen., motivato dalla pericolosità sociale del detenuto e della sua capacità di mantenere o ripristinare i contatti con l'associazione con cui operava in libertà.

Il Tribunale ha ritenuto che il decreto sia adeguatamente motivato quanto alla sussistenza degli elementi sintomatici dell'attuale capacità di mantenere il collegamento con l'associazione criminale di riferimento, quali la perdurante attività di questa, il ruolo di spicco ricoperto, le indagini successive che dimostrano la capacità del reclamante di mantenere il controllo del territorio, nonostante sia detenuto da molto tempo, attraverso uomini di fiducia e suoi familiari, nonché la sua capacità di mantenere un ruolo di grande rilevanza all'interno di [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale ha sottolineato che i motivi del reclamo, quanto all'assenza di elementi nuovi da cui desumere la pericolosità del reclamante e la sua capacità di ripristinare i contatti con il clan, sono stati già valutati approfonditamente in passato, a seguito di precedenti reclami dal contenuto analogo, in particolare con l'ordinanza del medesimo Tribunale di sorveglianza del 29 aprile 2021 e la successiva declaratoria di inammissibilità del ricorso, pronunciata dalla Corte di cassazione in data 28 ottobre 2021, ed ha richiamato la motivazione di quest'ultimo provvedimento.

Il mero decorso del tempo non fa venir meno le ragioni che giustificano il regime differenziato, come affermato dalla normativa stessa e dalla costante giurisprudenza di legittimità.

Il ruolo di primo piano assunto dal detenuto nell'ambito di [OSCURATO:PERSONA], la sua elevatissima pericolosità sociale, lo spessore criminale desunto dai delitti efferati commessi, l'assenza di qualunque indizio di dissociazione giustificano, tutti, la proroga del regime differenziato.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dei difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.

2.1. Con il primo deduce la violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod.proc.pen., con riferimento agli artt. 125 cod.proc.pen e 41- bis Ord.pen.(\'' La motivazione è mancante, in quanto solo apparente, in relazione alla sussistenza dei presupposti legittimanti la proroga del regime differenziato.

In particolare il Tribunale non ha effettuato una valutazione critica del contenuto del decreto ministeriale.

L'ordinanza non tiene conto della mancata presenza dell'istante sul territorio, in quanto detenuto da circa trent'anni, dell'esito di un periodo di scarcerazione per motivi di salute, durante il quale non sono emersi elementi che dimostrassero la sua capacità di mantenere i collegamenti con l'associazione, dell'assenza del trattenimento di corrispondenza o di rilievi nei colloqui con i familiari o sul tenore di vita di questi ultimi, della condotta inframuraria positiva.

Nessuna delle indagini successive alla sua detenzione lo ha coinvolto, né ha subito incriminazioni sopravvenute, per fatti successivi ad essa.

Le affermazioni dell'ordinanza, circa la persistente capacità dell'istante di comunicare e impartire ordini con l'esterno, sono quindi mere espressioni di stile, non fondate su elementi concreti.

In definitiva, l'ordinanza non evidenzia il percorso logico compiuto per giustificare il decreto ministeriale, valutandone la legittimità.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso reitera la richiesta, non esaminata dal Tribunale di sorveglianza, di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2, Ord. Pen. per violazione degli artt. 3 e 27 Cost., anche in relazione all'art. 3 CEDU, laddove non prevede, per i condannati all'ergastolo, un limite di durata del regime differenziato, o comunque non prevede, una volta raggiunta la soglia per l'accesso alla liberazione condizionale, la possibilità di rivalutarne l'applicazione sulla base di un'istruttoria più approfondita.

Il regime differenziato non consente la concessione dei benefici penitenziari, secondo la riforma dell'art. 4-bis disposta dal d.l. n. 162/2022, e quindi tutti i condannati all'ergastolo e sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis ord.pen., di fatto, sono soggetti all'ergastolo ostativo, istituto già censurato dalla CEDU e dalla Consulta per il suo contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost. e 3 CEDU.

La questione è rilevante perché il [OSCURATO:PERSONA], detenuto ininterrottamente dal 1994, se non sottoposto al regime differenziato potrebbe iniziare il percorso dei benefici penitenziari finalizzati alla liberazione condizionale, ma non è possibile effettuare una valutazione "concreta" della sua capacità di mantenere i collegamenti con l'associazione, quella che è invece prevista dal nuovo art. 4-bis, comma 1-bis Ord. pen., mentre una tale valutazione risulterebbe oggi negativa, mancando ogni riferimento all'attualità di tali collegamenti o del pericolo del loro ripristino.

La questione, poi, non è manifestamente infondata, essendo la possibilità di accedere ai benefici penitenziari bloccata sulla base di una mera presunzione circa la sussistenza di tali collegamenti.

Tale disposizione contrasta, quindi, con i principi ormai consolidati dell'ordinamento italiano e di quello sovranazionale secondo cui, pur in presenza di una pena perpetua, il detenuto deve poter ottenere una rivalutazione della propria posizione per dare concretezza al percorso rieducativo.

Oggi, invece, il soggetto è discriminato rispetto a chi ha la stessa condanna ma non è soggetto al regime di cui all'art. 41-bis Ord.pen., ed è impedito ad ottenere benefici nonostante abbia aderito all'opera rieducativa.

3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e, per molte parti, meramente reiterativo dei motivi di reclamo, e deve perciò essere rigettato.

1.1. L'ordinanza impugnata ha valutato tutte le questioni poste dal ricorrente, in particolare quanto alla sua ancora attuale pericolosità, come indicata nel decreto ministeriale impugnato.

Ha, infatti, esaminato le affermazioni con cui, nel reclamo, egli ha sostenuto l'assenza di elementi nuovi e individualizzanti da cui desumere la sua attuale pericolosità e la possibilità di riallacciare i contatti con l'associazione di riferimento, tenuto conto del lunghissimo periodo di detenzione e di sottoposizione al regime penitenziario differenziato, ed ha valutato l'infondatezza delle censure proposte.

Ha, infatti, evidenziato che le indagini svolte e i procedimenti penali ancora in corso, richiamati nelle note fornite, nei primi mesi del 2022, dalla DDA di Palermo e Caltanissetta, dalla DNA, dal Ministero dell'Interno e dal Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, attestano la presenza e l'operatività, nel mandamento di Boccadifalco-Passo di Rignano, di cui il ricorrente è stato a lungo il capo, di famiglie mafiose a cui si riferiscono familiari del ricorrente ed altri personaggi già appartenenti alla medesima articolazione territoriale un tempo da lui diretta.

Ha sottolineato il ruolo di primissimo piano sempre ricoperto dal ricorrente, anche durante la sua lunga detenzione, dimostrato non solo dalla sua biografia criminale ma, più recentemente, dalla sua influenza all'interno di [OSCURATO:PERSONA], rilevabile nell'adozione, da parte dei clan mafiosi, di una linea strategica da tempo propugnata dal ricorrente, che oggi viene attuata attraverso l'infiltrazione nei gangli economici della società evitando lo scontro frontale con lo Stato.

Ha altresì, correttamente, attribuito rilevanza all'assenza di qualsivoglia indizio di dissociazione dal contesto criminale di appartenenza, trattandosi di una condotta che lo qualifica come un soggetto ancora oggi capace di esercitare la propria influenza ed autorità all'interno di [OSCURATO:PERSONA].1.2.

L'ordinanza ha fornito, quindi, una motivazione adeguata in ordine ai motivi del reclamo, fondata su argomentazioni logiche e non contraddittorie.

Il ricorso non si confronta, in realtà, con questa parte della motivazione, in quanto si limita a riproporre le considerazioni già esposte nel reclamo, contrastanti con il contenuto del decreto ministeriale e dell'ordinanza stessa, senza citare accertamenti o provvedimenti che sostengano le sue obiezioni.

Sono dunque presenti gli elementi richiesti dalla giurisprudenza per l'applicazione della proroga del regime differenziato previsto dall'art. 41-bis Ord.pen., quali, in particolare, il profilo criminale del detenuto, la posizione rivestita all'interno dell'associazione criminale, la perdurante attività di questa, l'assenza di elementi che dimostrino la cessazione del pericolo di ripresa dei contatti con i clan mafiosi, elementi tutti correttamente valutati nell'ordinanza impugnata.

Deve peraltro ricordarsi che, secondo il consolidato principio di questa Corte, ai fini della proroga dell'applicazione del regime penitenziario differenziato, la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti (vedi Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Rv. 27922; Sez. 1, n. 24134 del 10/05/2019, Rv. 276483).

Inoltre, come ribadito dall'ordinanza impugnata, il mero decorso del tempo dalla prima applicazione del regime differenziato o la corretta condotta carceraria non sono indici rilevanti della cessazione del pericolo di ripristino o di mantenimento dei contatti con l'associazione di riferimento (Sez. 1, n. 32337 del 03/07/2019, Rv. 276720).

2. Il ricorso, peraltro, mira a richiedere a questa Corte una diversa valutazione degli elementi che il Tribunale di sorveglianza ha posto a base della sua decisione.

Si deve, invece, ricordare che «In tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sé e per sé considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è "geneticamente" informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri» (Sez.

U., n. 12 del 31/05/2000 Rv. 216260).

Esula, pertanto, dai poteri di questa Corte la formulazione di una diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, in quanto il giudizio di legittimità può riguardare solo la verifica dell'iter argomentativo esposto nel provvedimento impugnato, accertando se esso dia conto adeguatamente delle ragioni di quella decisione.

Nel presente caso la motivazione risulta completa, adeguata, non illogica e non contraddittoria, nonché corretta alla luce dei consolidati principi giurisprudenziali in tema di applicazione o proroga del regime penitenziario differenziato.

Non vi sono, quindi, ragioni per il suo annullamento.

3. Il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente ribadisce la richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2, Ord. Pen. per violazione degli artt. 3 e 27 Cost., e dell'art. 3 CEDU, è manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA], già investita di una questione di legittimità relativa alla non concedibilità di benefici in presenza del c.d.

"ergastolo ostativo", con l'ordinanza n. 227/2022 ha disposto la restituzione al giudice rimettente per una nuova valutazione, affermando che «Le disposizioni introdotte con il d.l. n. 162 del 2022 - adottato per dare seguito ai moniti contenuti nell'ord. n. 97 del 2021 - incidono immediatamente e direttamente sulle norme oggetto del giudizio di legittimità costituzionale, trasformando da assoluta in relativa la presunzione di pericolosità del condannato all'ergastolo per reati ostativi non collaborante, cui è ora concessa - sia pur in presenza di stringenti requisiti - la possibilità di domandare la liberazione condizionale e, così, di vedere vagliata nel merito la propria istanza».

La questione posta dal ricorrente, quindi, appare oggi potenzialmente superata, alla luce della nuova normativa, e pertanto legittimamente il Tribunale di sorveglianza non l'ha presa in esame, nei termini proposti.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, e il ricorrente de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, che ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 16 marzo 2023 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione della pena dell'ergastolo per i delitti di associazione a delinquere di stampo mafioso, strage aggravata dal metodo mafioso, omicidio ed altri, avverso il decreto del Ministero della Giustizia, emesso in data 12 aprile 2022, di proroga del regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord.pen., motivato dalla pericolosità sociale del detenuto e della sua capacità di mantenere o ripristinare i contatti con l'associazione con cui operava in libertà. Il Tribunale ha ritenuto che il decreto sia adeguatamente motivato quanto alla sussistenza degli elementi sintomatici dell'attuale capacità di mantenere il collegamento con l'associazione criminale di riferimento, quali la perdurante attività di questa, il ruolo di spicco ricoperto, le indagini successive che dimostrano la capacità del reclamante di mantenere il controllo del territorio, nonostante sia detenuto da molto tempo, attraverso uomini di fiducia e suoi familiari, nonché la sua capacità di mantenere un ruolo di grande rilevanza all'interno di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale ha sottolineato che i motivi del reclamo, quanto all'assenza di elementi nuovi da cui desumere la pericolosità del reclamante e la sua capacità di ripristinare i contatti con il clan, sono stati già valutati approfonditamente in passato, a seguito di precedenti reclami dal contenuto analogo, in particolare con l'ordinanza del medesimo Tribunale di sorveglianza del 29 aprile 2021 e la successiva declaratoria di inammissibilità del ricorso, pronunciata dalla Corte di cassazione in data 28 ottobre 2021, ed ha richiamato la motivazione di quest'ultimo provvedimento. Il mero decorso del tempo non fa venir meno le ragioni che giustificano il regime differenziato, come affermato dalla normativa stessa e dalla costante giurisprudenza di legittimità. Il ruolo di primo piano assunto dal detenuto nell'ambito di [OSCURATO:PERSONA], la sua elevatissima pericolosità sociale, lo spessore criminale desunto dai delitti efferati commessi, l'assenza di qualunque indizio di dissociazione giustificano, tutti, la proroga del regime differenziato. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dei difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 2.1. Con il primo deduce la violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod.proc.pen., con riferimento agli artt. 125 cod.proc.pen e 41- bis Ord.pen.(\'' La motivazione è mancante, in quanto solo apparente, in relazione alla sussistenza dei presupposti legittimanti la proroga del regime differenziato. In particolare il Tribunale non ha effettuato una valutazione critica del contenuto del decreto ministeriale. L'ordinanza non tiene conto della mancata presenza dell'istante sul territorio, in quanto detenuto da circa trent'anni, dell'esito di un periodo di scarcerazione per motivi di salute, durante il quale non sono emersi elementi che dimostrassero la sua capacità di mantenere i collegamenti con l'associazione, dell'assenza del trattenimento di corrispondenza o di rilievi nei colloqui con i familiari o sul tenore di vita di questi ultimi, della condotta inframuraria positiva. Nessuna delle indagini successive alla sua detenzione lo ha coinvolto, né ha subito incriminazioni sopravvenute, per fatti successivi ad essa. Le affermazioni dell'ordinanza, circa la persistente capacità dell'istante di comunicare e impartire ordini con l'esterno, sono quindi mere espressioni di stile, non fondate su elementi concreti. In definitiva, l'ordinanza non evidenzia il percorso logico compiuto per giustificare il decreto ministeriale, valutandone la legittimità. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso reitera la richiesta, non esaminata dal Tribunale di sorveglianza, di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2, Ord. Pen. per violazione degli artt. 3 e 27 Cost., anche in relazione all'art. 3 CEDU, laddove non prevede, per i condannati all'ergastolo, un limite di durata del regime differenziato, o comunque non prevede, una volta raggiunta la soglia per l'accesso alla liberazione condizionale, la possibilità di rivalutarne l'applicazione sulla base di un'istruttoria più approfondita. Il regime differenziato non consente la concessione dei benefici penitenziari, secondo la riforma dell'art. 4-bis disposta dal d.l. n. 162/2022, e quindi tutti i condannati all'ergastolo e sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis ord.pen., di fatto, sono soggetti all'ergastolo ostativo, istituto già censurato dalla CEDU e dalla Consulta per il suo contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost. e 3 CEDU. La questione è rilevante perché il [OSCURATO:PERSONA], detenuto ininterrottamente dal 1994, se non sottoposto al regime differenziato potrebbe iniziare il percorso dei benefici penitenziari finalizzati alla liberazione condizionale, ma non è possibile effettuare una valutazione "concreta" della sua capacità di mantenere i collegamenti con l'associazione, quella che è invece prevista dal nuovo art. 4-bis, comma 1-bis Ord. pen., mentre una tale valutazione risulterebbe oggi negativa, mancando ogni riferimento all'attualità di tali collegamenti o del pericolo del loro ripristino. La questione, poi, non è manifestamente infondata, essendo la possibilità di accedere ai benefici penitenziari bloccata sulla base di una mera presunzione circa la sussistenza di tali collegamenti. Tale disposizione contrasta, quindi, con i principi ormai consolidati dell'ordinamento italiano e di quello sovranazionale secondo cui, pur in presenza di una pena perpetua, il detenuto deve poter ottenere una rivalutazione della propria posizione per dare concretezza al percorso rieducativo. Oggi, invece, il soggetto è discriminato rispetto a chi ha la stessa condanna ma non è soggetto al regime di cui all'art. 41-bis Ord.pen., ed è impedito ad ottenere benefici nonostante abbia aderito all'opera rieducativa. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, per molte parti, meramente reiterativo dei motivi di reclamo, e deve perciò essere rigettato. 1.1. L'ordinanza impugnata ha valutato tutte le questioni poste dal ricorrente, in particolare quanto alla sua ancora attuale pericolosità, come indicata nel decreto ministeriale impugnato. Ha, infatti, esaminato le affermazioni con cui, nel reclamo, egli ha sostenuto l'assenza di elementi nuovi e individualizzanti da cui desumere la sua attuale pericolosità e la possibilità di riallacciare i contatti con l'associazione di riferimento, tenuto conto del lunghissimo periodo di detenzione e di sottoposizione al regime penitenziario differenziato, ed ha valutato l'infondatezza delle censure proposte. Ha, infatti, evidenziato che le indagini svolte e i procedimenti penali ancora in corso, richiamati nelle note fornite, nei primi mesi del 2022, dalla DDA di Palermo e Caltanissetta, dalla DNA, dal Ministero dell'Interno e dal Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, attestano la presenza e l'operatività, nel mandamento di Boccadifalco-Passo di Rignano, di cui il ricorrente è stato a lungo il capo, di famiglie mafiose a cui si riferiscono familiari del ricorrente ed altri personaggi già appartenenti alla medesima articolazione territoriale un tempo da lui diretta. Ha sottolineato il ruolo di primissimo piano sempre ricoperto dal ricorrente, anche durante la sua lunga detenzione, dimostrato non solo dalla sua biografia criminale ma, più recentemente, dalla sua influenza all'interno di [OSCURATO:PERSONA], rilevabile nell'adozione, da parte dei clan mafiosi, di una linea strategica da tempo propugnata dal ricorrente, che oggi viene attuata attraverso l'infiltrazione nei gangli economici della società evitando lo scontro frontale con lo Stato. Ha altresì, correttamente, attribuito rilevanza all'assenza di qualsivoglia indizio di dissociazione dal contesto criminale di appartenenza, trattandosi di una condotta che lo qualifica come un soggetto ancora oggi capace di esercitare la propria influenza ed autorità all'interno di [OSCURATO:PERSONA].1.2. L'ordinanza ha fornito, quindi, una motivazione adeguata in ordine ai motivi del reclamo, fondata su argomentazioni logiche e non contraddittorie. Il ricorso non si confronta, in realtà, con questa parte della motivazione, in quanto si limita a riproporre le considerazioni già esposte nel reclamo, contrastanti con il contenuto del decreto ministeriale e dell'ordinanza stessa, senza citare accertamenti o provvedimenti che sostengano le sue obiezioni. Sono dunque presenti gli elementi richiesti dalla giurisprudenza per l'applicazione della proroga del regime differenziato previsto dall'art. 41-bis Ord.pen., quali, in particolare, il profilo criminale del detenuto, la posizione rivestita all'interno dell'associazione criminale, la perdurante attività di questa, l'assenza di elementi che dimostrino la cessazione del pericolo di ripresa dei contatti con i clan mafiosi, elementi tutti correttamente valutati nell'ordinanza impugnata. Deve peraltro ricordarsi che, secondo il consolidato principio di questa Corte, ai fini della proroga dell'applicazione del regime penitenziario differenziato, la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti (vedi Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Rv. 27922; Sez. 1, n. 24134 del 10/05/2019, Rv. 276483). Inoltre, come ribadito dall'ordinanza impugnata, il mero decorso del tempo dalla prima applicazione del regime differenziato o la corretta condotta carceraria non sono indici rilevanti della cessazione del pericolo di ripristino o di mantenimento dei contatti con l'associazione di riferimento (Sez. 1, n. 32337 del 03/07/2019, Rv. 276720). 2. Il ricorso, peraltro, mira a richiedere a questa Corte una diversa valutazione degli elementi che il Tribunale di sorveglianza ha posto a base della sua decisione. Si deve, invece, ricordare che «In tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sé e per sé considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è "geneticamente" informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri» (Sez. U., n. 12 del 31/05/2000 Rv. 216260). Esula, pertanto, dai poteri di questa Corte la formulazione di una diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, in quanto il giudizio di legittimità può riguardare solo la verifica dell'iter argomentativo esposto nel provvedimento impugnato, accertando se esso dia conto adeguatamente delle ragioni di quella decisione. Nel presente caso la motivazione risulta completa, adeguata, non illogica e non contraddittoria, nonché corretta alla luce dei consolidati principi giurisprudenziali in tema di applicazione o proroga del regime penitenziario differenziato. Non vi sono, quindi, ragioni per il suo annullamento. 3. Il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente ribadisce la richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2, Ord. Pen. per violazione degli artt. 3 e 27 Cost., e dell'art. 3 CEDU, è manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA], già investita di una questione di legittimità relativa alla non concedibilità di benefici in presenza del c.d. "ergastolo ostativo", con l'ordinanza n. 227/2022 ha disposto la restituzione al giudice rimettente per una nuova valutazione, affermando che «Le disposizioni introdotte con il d.l. n. 162 del 2022 - adottato per dare seguito ai moniti contenuti nell'ord. n. 97 del 2021 - incidono immediatamente e direttamente sulle norme oggetto del giudizio di legittimità costituzionale, trasformando da assoluta in relativa la presunzione di pericolosità del condannato all'ergastolo per reati ostativi non collaborante, cui è ora concessa - sia pur in presenza di stringenti requisiti - la possibilità di domandare la liberazione condizionale e, così, di vedere vagliata nel merito la propria istanza». La questione posta dal ricorrente, quindi, appare oggi potenzialmente superata, alla luce della nuova normativa, e pertanto legittimamente il Tribunale di sorveglianza non l'ha presa in esame, nei termini proposti. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, e il ricorrente de
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