CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 25040/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] - Sez. G.I.P. Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilita del ricorso; udite, per la terza ricorrente, le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La terza interessata [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro il provvedimento indicato in epigrafe (con il quale il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato - per quanto in questa sede rileva - l'opposizione della predetta al sequestro di opere d'arte contraffatte e la conseguente richiesta di restituzione), deducendo plurime violazioni di legge e motivazione apparente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Deve premettersi che il sequestro di cui trattasi ha pacificamente natura probatoria, e che, altrettanto pacificamente, l'attività d'indagine preliminare cui il predetto sequestro era stato in origine finalizzato è stata compiutamente espletata. 1.1. Il provvedimento impugnato fonda la contestata statuizione su due rilievi: - la necessità di mantenere il sequestro nell'eventualità che in futuro si palesi la necessità di nuovi accertamenti; - la futura possibilità di disporre la confisca dei beni de quibus. 1.1.1. Il primo rilievo non è, peraltro, consentito, poiché il sequestro probatorio può essere legittimato unicamente dalla necessità di procedere ad accertamenti necessari all'attualità, sufficientemente determinati, e non meramente futuri ed ipotetici (argomenta da Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548 - 01: il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti). 1.1.2. Quanto al secondo rilievo, questa Corte (Sez. U, n. 40847 del 30/05/2019, Bellucci, Rv. 276690 - 01) ha già chiarito che il divieto di restituzione previsto dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. (a norma del quale, tra l'altro, la revoca del provvedimento di sequestro "non può essere disposta nei casi indicati nell'articolo 240, comma 2, del codice penale") opera, oltre che con riguardo al sequestro preventivo, anche in caso di annullamento del decreto di sequestro probatorio. Andavano, peraltro, specificamente indicate le ragioni per le quali si riteneva applicabile la predetta disposizione, previa valutazione (di carattere necessariamente fattuale, e quindi non espletabile d'ufficio per la prima volta in sede di legittimità) delle specifiche connotazioni dei beni de quibus, onde evidenziarne, in ipotesi, la riconducibilità alle categorie indicate dall'art. 240, comma 2, cod. pen. Fuori da tali casi, infatti, ai fini del mantenimento dei predetti beni in sequestro finalizzato alla futura confisca, anche discrezionale, sarebbe stata necessaria la conversione del sequestro preventivo in sequestro probatorio, che ex actis non sembrerebbe, al contrario, intervenuta. 1.1.3. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che colmerà le evidenziate carenze motivazionali. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]