CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2021
Cassazione n. 38654/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Palermo il 28 ottobre 2020 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il G.i.p. del Tribunale di Trapani il 20 gennaio 2020, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile della violazione dell'art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto, in concorso con altra persona, a fine di cessione cocaina e hashish, fatti commessi il 24 gennaio 2019, in conseguenza condannan- dolo, con la recidiva qualificata, l'aumento per la continuazione e la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia. 2. Il ricorrente si affida a due motivi, con cui lamenta promiscuamente difetto di motivazione e violazione di legge. 2.1. Sotto il primo profilo denunzia il mancato riconoscimento della estraneità dell'imputato ai fatti, non essendovi prova della sua responsabilità. 2.2. Con il secondo motivo si duole dalla eccessività del trattamento sanzio- natorio, anche a causa del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Entrambe le riferite doglianze, infatti, sono assertive, generiche e meramente reiterative di temi già posti nell'impugnazione di merito e già affrontati e risolti - con adeguata, congrua e non illogica motivazione (che si rinviene alle pp. 1-6 della sentenza impugnata), motivazione con la quale, in realtà, il ricorrente non si con- fronta: donde la vistosa aspecificità dell'impugnazione. 4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/05/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]