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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 25 gennaio 2023

Cassazione n. 06644/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2120/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA] n. 3, presso lo studio dell’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende , unitamente agli A vvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione,in persona del curatore pro tempore,domiciliato ex lege in R oma, piazza Cavour , presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - avversoil decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 4181/2014 depositat o il16/12/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/1/2023dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Il G.D. al fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ammetteva al passivo il credito vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. derivante da un contratto di finanziamento fondiario, con collocazione in chirografo – anziché con riconoscimento della prelazione ipotecaria, come disposto per la residua parte del credito –per € 487.790,86; ciò in quanto al momento dell’erogazione del finanziamento il conto corrente intestato alla società poi fallita presentava un saldo passivo di questo importo, potendosi così ritenere che il mutuo fosse stato stipulato allo scopo di trasformare, in parte qua, il debito chirografario in privilegiato, attraverso un negozio viziato da un motivo illecito comune che comportava la nullità parziale del contratto e della relativa garanzia ipotecaria.

2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con decreto del 16 dicembre 2015, rigettava l’opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] di A ncona s.p.a.contro il provvedimento in base a una diversa motivazione.

Rilevava che la prossimità del momento in cui [OSCURATO:SOCIETA]. aveva effettuato bonifici in favore della società controllante e di un’altra compagine controllata, creando così uno scoperto di conto, con l’epoca di erogazione del mutuo, tramite il quale tale passivo era stato ripianato, lasciasse pochi dubbi sull’effettiva intenzione delle parti, che avevano inteso trasformare la natura del credito in violazione della par condicio creditorum.

Osservava che il rimedio idoneo a determinare l’inopponibilità ai creditori di una simile complessiva operazione economica era costituito dalla revoca del mutuo e della garanzia ipotecaria ad esso sottesa, non già dalla nullità del negozio per difetto di causa, come ritenuto dal G.D..

Reputava, pertanto, in accoglimento dell’eccezione revocatoria sollevata in via alternativa dalla curatela, che l’operazione negoziale funzionale alla violazione della par condicio creditorum fosse inefficace, nei limitigià disposti in sede di verifica, ex art. 2901 cod. civ., “in quanto costituente negozio indiretto volto ad estinguere un debito con modalità e mezzi di pagamento anomali”.

3. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso p er la cassazione deldecreto, prospettando quattro motivi di doglianza.

I l fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha resistito con controricorso.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Considerato che:

4. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 99, comma 7, 66 e 67 l. fall., in quanto la declaratoria di parziale inefficacia del finanziamento fondiario e dell’ipoteca concessa a garanzia dello stesso è stata effettuata – a dire del ricorrente - in mancanza di un’azione o eccezione di revoca ex art. 2901 cod. civ. da parte del curatore, il quale si era limitato a prospettare, in termini ipotetici, una possibile tutela delle ragioni della procedura con una pluralità di rimedi revocatori in alternativa alla nullità, senza però dedurre in alcun modo i presupposti, di fatto e di diritto, di ciascuna delle azioni o eccezioni astrattamente delineate.

Il tribunale si sarebbe così pronunciato d’ufficio su un’eccezione, mai sollevata, che poteva essere proposta soltanto dalla curatela.

5. Il motivo è inammissibile.

Il tribunale, infatti, ha affermato (sottolineando che “ l’opposizione doveva comunque essere respinta sussistendo la ragione alternativa della eccepibilità senza termine dell’inefficacia del titolo (per l’esperibilità della revocatoria ordinaria e fallimentare) ex art. 95 L.Fall.”; v. pag. 2 del decreto impugnato) che la curatela aveva sollevato l’eccezione revocatoria accolta.

La ricorrente, al fine di contestare questo riscontro, avrebbe dunque dovuto allegare al ricorso, la comparsa di costituzione del [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di opposizione o, in via alternativa, riportarne il contenuto e le conclusioni, indicandone altresì la collocazione processuale in atti.

La mancanza di queste indicazioni (o produzioni) si traduce in una violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione di cui all'art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., da cui deriva l’inammissibilità del mezzo in esame. 6.1 Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 99, comma 11, l. fall., stante la totale assenza di una motivazione idonea a giustificare la revoca in via ordinaria del mutuo fondiario e della garanzia ipotecaria limitatamente alla somma di € 487.790,86.

Gli argomenti illustrati dal tribunale, laddove lo stesso ha ravvisato l’esistenza di un’operazione tendente a violare la par condicio creditorum attraverso un negozio indiretto volto a estinguere un debito con modalità e mezzi di pagamento anomali, nulla hanno a che vedere – sottolinea il ricorrente – con i presupposti dell’azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore e non giovano a sorreggere la declaratoria di inefficacia parziale del mutuo concesso a [OSCURATO:SOCIETA]. e dell’ipoteca che lo garantiva. 6.2 Il terzo motivo di ricorso prospetta la violazione degli artt. 2901 cod. civ. e 67 l. fall., perché il tribunale, nel valorizzare l’estinzione di un debito con modalità e mezzi di pagamento anomali allo scopo di individuare la ragione di fatto dell a pronuncia di revoca ex art.2901 cod. civ., ha giustificato la revocatoria ordinaria facendo riferimento a quello che per legge è, invece, il presupposto di una revocatoria fallimentare.

7. I motivi, suscettibili di esame unitario, risultano, ambedue, fondati.

Il tribunale, nel sostenere che “ l’operazione negoziale tendente a violare la par condicio creditorum trova quale precipuo rimedio quello della revocatoria ex art. 2901 c.c., in quanto costituente negozio indiretto volto ad estinguere un debito con modalità e mezzi di pagamento anomali”, sembra aver inteso accogliere l’eccezione revocatoria ordinaria sollevata in via breve dalla curatela.

L’accoglimento di tale eccezione imponevaperò al giudice di merito di verificare il ricorrere dei presupposti dell’eventus damni e della scientia fraudisnecessari per il suo esperimento (anche alla luce del principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il curatore fallimentare che intenda ottenere la revocatoria ordinaria di un atto di disposizione compiuto dal fallito, per dimostrare la sussistenza dell'eventus damni, ha l'onere di provare tre circostanze: la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito; la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole; il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto; cfr. Cass. 26331/2008).

L’inquadramento prescelto fa sì, invece, che risulti un fuor d’opera il richiamo – attraverso l’evidenziazione dell’anomalia del negozio indiretto con cui si era trasformato un preesistente credito della banca da chirografario a privilegiato e, conseguentemente, del pagamento così effettuato – alle caratteristiche dell’azione revocatoria fallimentare previstadall'art. 67, comma 1, n. 2 o n. 4 , l. fall..

Se ne deve concludere che il collegio dell’opposizione, da una parte, ha confuso i presupposti dell’azione revocatoria ordinaria e fallimentare (o quanto meno non ha tenuto presente gli elementi distintivi propri dell’eccezione che aveva reputato essere stata esercitata in via breve), dall’altra non ha rappresentato argomentazioni obiettivamente idonee a far conoscere il ragionamento seguito per la formazione del suo convincimento, le quali, per soddisfare in maniera adeguata l’obbligo di motivazione, dovevano necessariamente incentrarsi sulla difesa della curatela che era stata espressamente ritenuta fondata e non su elementi che risultavano ad essa del tutto estranei.

8. Rimane, di conseguenza, assorbito il quarto motivo di ricorso.

9. Il provvedimento impugnato deve essere dunque cassato, con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo e assorbito il quarto, cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2120/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA] n. 3, presso lo studio dell’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende , unitamente agli A vvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione,in persona del curatore pro tempore,domiciliato ex lege in R oma, piazza Cavour , presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - avversoil decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 4181/2014 depositat o il16/12/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/1/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il G.D. al fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ammetteva al passivo il credito vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. derivante da un contratto di finanziamento fondiario, con collocazione in chirografo – anziché con riconoscimento della prelazione ipotecaria, come disposto per la residua parte del credito –per € 487.790,86; ciò in quanto al momento dell’erogazione del finanziamento il conto corrente intestato alla società poi fallita presentava un saldo passivo di questo importo, potendosi così ritenere che il mutuo fosse stato stipulato allo scopo di trasformare, in parte qua, il debito chirografario in privilegiato, attraverso un negozio viziato da un motivo illecito comune che comportava la nullità parziale del contratto e della relativa garanzia ipotecaria. 2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con decreto del 16 dicembre 2015, rigettava l’opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] di A ncona s.p.a.contro il provvedimento in base a una diversa motivazione. Rilevava che la prossimità del momento in cui [OSCURATO:SOCIETA]. aveva effettuato bonifici in favore della società controllante e di un’altra compagine controllata, creando così uno scoperto di conto, con l’epoca di erogazione del mutuo, tramite il quale tale passivo era stato ripianato, lasciasse pochi dubbi sull’effettiva intenzione delle parti, che avevano inteso trasformare la natura del credito in violazione della par condicio creditorum. Osservava che il rimedio idoneo a determinare l’inopponibilità ai creditori di una simile complessiva operazione economica era costituito dalla revoca del mutuo e della garanzia ipotecaria ad esso sottesa, non già dalla nullità del negozio per difetto di causa, come ritenuto dal G.D.. Reputava, pertanto, in accoglimento dell’eccezione revocatoria sollevata in via alternativa dalla curatela, che l’operazione negoziale funzionale alla violazione della par condicio creditorum fosse inefficace, nei limitigià disposti in sede di verifica, ex art. 2901 cod. civ., “in quanto costituente negozio indiretto volto ad estinguere un debito con modalità e mezzi di pagamento anomali”. 3. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso p er la cassazione deldecreto, prospettando quattro motivi di doglianza. I l fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha resistito con controricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 4. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 99, comma 7, 66 e 67 l. fall., in quanto la declaratoria di parziale inefficacia del finanziamento fondiario e dell’ipoteca concessa a garanzia dello stesso è stata effettuata – a dire del ricorrente - in mancanza di un’azione o eccezione di revoca ex art. 2901 cod. civ. da parte del curatore, il quale si era limitato a prospettare, in termini ipotetici, una possibile tutela delle ragioni della procedura con una pluralità di rimedi revocatori in alternativa alla nullità, senza però dedurre in alcun modo i presupposti, di fatto e di diritto, di ciascuna delle azioni o eccezioni astrattamente delineate. Il tribunale si sarebbe così pronunciato d’ufficio su un’eccezione, mai sollevata, che poteva essere proposta soltanto dalla curatela. 5. Il motivo è inammissibile. Il tribunale, infatti, ha affermato (sottolineando che “ l’opposizione doveva comunque essere respinta sussistendo la ragione alternativa della eccepibilità senza termine dell’inefficacia del titolo (per l’esperibilità della revocatoria ordinaria e fallimentare) ex art. 95 L.Fall.”; v. pag. 2 del decreto impugnato) che la curatela aveva sollevato l’eccezione revocatoria accolta. La ricorrente, al fine di contestare questo riscontro, avrebbe dunque dovuto allegare al ricorso, la comparsa di costituzione del [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di opposizione o, in via alternativa, riportarne il contenuto e le conclusioni, indicandone altresì la collocazione processuale in atti. La mancanza di queste indicazioni (o produzioni) si traduce in una violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione di cui all'art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., da cui deriva l’inammissibilità del mezzo in esame. 6.1 Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 99, comma 11, l. fall., stante la totale assenza di una motivazione idonea a giustificare la revoca in via ordinaria del mutuo fondiario e della garanzia ipotecaria limitatamente alla somma di € 487.790,86. Gli argomenti illustrati dal tribunale, laddove lo stesso ha ravvisato l’esistenza di un’operazione tendente a violare la par condicio creditorum attraverso un negozio indiretto volto a estinguere un debito con modalità e mezzi di pagamento anomali, nulla hanno a che vedere – sottolinea il ricorrente – con i presupposti dell’azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore e non giovano a sorreggere la declaratoria di inefficacia parziale del mutuo concesso a [OSCURATO:SOCIETA]. e dell’ipoteca che lo garantiva. 6.2 Il terzo motivo di ricorso prospetta la violazione degli artt. 2901 cod. civ. e 67 l. fall., perché il tribunale, nel valorizzare l’estinzione di un debito con modalità e mezzi di pagamento anomali allo scopo di individuare la ragione di fatto dell a pronuncia di revoca ex art.2901 cod. civ., ha giustificato la revocatoria ordinaria facendo riferimento a quello che per legge è, invece, il presupposto di una revocatoria fallimentare. 7. I motivi, suscettibili di esame unitario, risultano, ambedue, fondati. Il tribunale, nel sostenere che “ l’operazione negoziale tendente a violare la par condicio creditorum trova quale precipuo rimedio quello della revocatoria ex art. 2901 c.c., in quanto costituente negozio indiretto volto ad estinguere un debito con modalità e mezzi di pagamento anomali”, sembra aver inteso accogliere l’eccezione revocatoria ordinaria sollevata in via breve dalla curatela. L’accoglimento di tale eccezione imponevaperò al giudice di merito di verificare il ricorrere dei presupposti dell’eventus damni e della scientia fraudisnecessari per il suo esperimento (anche alla luce del principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il curatore fallimentare che intenda ottenere la revocatoria ordinaria di un atto di disposizione compiuto dal fallito, per dimostrare la sussistenza dell'eventus damni, ha l'onere di provare tre circostanze: la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito; la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole; il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto; cfr. Cass. 26331/2008). L’inquadramento prescelto fa sì, invece, che risulti un fuor d’opera il richiamo – attraverso l’evidenziazione dell’anomalia del negozio indiretto con cui si era trasformato un preesistente credito della banca da chirografario a privilegiato e, conseguentemente, del pagamento così effettuato – alle caratteristiche dell’azione revocatoria fallimentare previstadall'art. 67, comma 1, n. 2 o n. 4 , l. fall.. Se ne deve concludere che il collegio dell’opposizione, da una parte, ha confuso i presupposti dell’azione revocatoria ordinaria e fallimentare (o quanto meno non ha tenuto presente gli elementi distintivi propri dell’eccezione che aveva reputato essere stata esercitata in via breve), dall’altra non ha rappresentato argomentazioni obiettivamente idonee a far conoscere il ragionamento seguito per la formazione del suo convincimento, le quali, per soddisfare in maniera adeguata l’obbligo di motivazione, dovevano necessariamente incentrarsi sulla difesa della curatela che era stata espressamente ritenuta fondata e non su elementi che risultavano ad essa del tutto estranei. 8. Rimane, di conseguenza, assorbito il quarto motivo di ricorso. 9. Il provvedimento impugnato deve essere dunque cassato, con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo e assorbito il quarto, cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e ri
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