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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 ottobre 2025

Cassazione n. 29067/2025

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pronunciato la seguente ORDINANZA suiricorsi riuniti iscritt i al n. 5786/2019 R.G. rispettivamente propost i [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], quale r.l. della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. rappresentata e dife sa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, con l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Lombardia, sede di MILANO n.3240/2018 depositata i l 12/07/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto dell’11 settembre 2013, la [OSCURATO:PERSONA] l S.R.L. cedeva la propria partecipazione totalitaria nella [OSCURATO:PERSONA] S.r.i. alla società [OSCURATO:SOCIETA]., corrispondendo imposta di registro in misura fissa, pari a euro 168,00.

2. In relazione a tale operazione, veniva successivamente notificato ad Alliance MedicalS.R.L. avviso di liquidazione dell’imposta di registro n. 2016/ORA00012, prot. n. 132172/2016 del 23 giugno 2016, con il quale venivadeterminata una maggiore imposta per euro 149.309,00, oltre agli interessi (maturati fino al 23 giugno 2016) per euro 14,147,50 e ai diritti di notifica per euro 26,25, per un totale di euro 163.482.75, in quanto l’ufficio tributario riteneva che fosse da riqualificare il contratto di cessione della partecipazione totalitaria nella [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. quale cessione di azienda, sulla base di elementi extratestuali.

In particolare, l’Ufficio era perven uto a tale convincimento sulla base del contratto di conferimento di ramo d'azienda da parte della ricorrente a favore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (con atto del 29 maggio 2013, registrato il 31 maggio 2013 presso l’ufficio territoriale di Milano 5, al n. 4253, serie IT) realizzato con aumento del capitale sociale.

La partecipazione nella [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. era stata successivamente ceduta dalla ricorrente alla società [OSCURATO:SOCIETA]., con un controvalore pari a euro 4.976.967,00.

A tale controvalore l’Ufficio tributario applicava, ai fini dell’imposta di registro, in virtù dell’art. 20 del D.P.R. n. 131/1986, l’aliquota del tre per cento, cui corrispondeva l’importo di euro 149.309,00 indicato nell’avviso di liquidazione dell’Imposta.

3. La ricorrente [OSCURATO:PERSONA]S.R.L ha indi impugna to , innanzi alla CTP di Milano, l’avviso di liquidazione.

4. [OSCURATO:SOCIETA]. ha ricevuto notifica di un avv iso di liquidazione dell'imposta di registro, recanten. 2016/ORA00012, prot. n. 132164/2016 del 23 giugno 2016, per i medesimi importi ed ha presentato ricorso innanzi alla CTP.

5. Con sentenza depositata il 26 aprile 2017, n. 3076/2017, la Commissione tributaria provinciale di Milano, ha respin to ambedue i ricorsi riuniti.

6. le società contribuenti ha nno indi interposto distinti atti di appello innanzi alla CTR.

7. Con sentenza depositata il 12 luglio 2018, n . 3240/2018, la Commissione tributaria regionale delia Lombardiaha riunito gli appelli presentati e li ha respin ti, confermando la riqualificazione dell’operazione come cessione d’azienda, ritenendo che essa perseguisse un obiettivo economico unitario, da tassare secondo il previgente articolo 20, in coerenza con la giurisprudenza di legittimità.

In particolare, la decisione di gravame si fonda sulla non retroattività del nuovo articolo 20 del DPR n. 131/1986, la cui sola nuova formulazione limita l’applicazione dell’imposta ai soli elementi presenti nell’atto registrato, escludendo valutazioni su elementi esterni o atti collegati. [OSCURATO:PERSONA] ha indi ritenuto che il previgente articolo 20 ha una funzione puramente interpretativa e non antielusiva e che la sua applicazione consentisse di qualificare giuridicamente l’operazione in base al contenuto effettivo degli atti, senza presupporre intenti elusivi, che semmai rientrerebbero nell’ambito dell’articolo 10- bisdello Statuto del contribuente.

In merito alla natura dell’operazione, la CTR ha ritenuto che, nonostante la sequenza di atti fosse formalmente articolata – con un conferimento d’azienda seguito dalla cessione delle quote della società conferitaria – essa esprim esse in realtà un’unica operazione economica finalizzata al trasferimento dell’aziendae che la differenza tra soggetti o oggetti delle stipulazioni non incidessesulla sostanza dell’operazione, da considerare unitaria , non ritenendo che le motivazioni di natura amministrativa o strategica addotte dalle società risultassero sufficienti a modificare tale valutazione.

In questo caso, l’intera sequenza negoziale era funzionale al trasferimento del medesimo bene: il diritto proprietario sull’azienda.

8. Ambedue le società contribuenti hanno presentato ricorso per cassazione, affidato, quanto alla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. , a tre distinti motivi e, quanto alla [OSCURATO:SOCIETA], a tre distinti motivi.

9. Si è costituita l’Agenzia delle Entrate depositando controricorso in relazione ad entrambi i ricorsi, che sono stati rubricati in un unico procedimento ai sensi dell’art. 335 c.p.c.

10. Successivamente ambedue le parti ha nno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi formulati autonomamente dalle due parti ricorrenti, con separati ricorsi, sono sostanzialmente sovrapponibili per contenuto.

2. Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 20 del D.P.R. n. 131/1986, come autenticamente interpretato, prima, dall'art. 1. comma 87 lett. a) della Legge n. 205/2017 e, poi, dall’art. 1. comma 19 1084, della Legge n. 145/2018. nonché dell’art. 1, comma 2 e

3. comma 1, primo perìodo, dello Statuto dei diritti del contribuente (Legge n. 212/2000). anche in relazione all’art. 53. 1° comma , ai sensi de ll ’art. 360, V comma, n. 3) c.p.c., richiamato dall’act. 62, 1° comma, del D.Lgs, n. 546/1992.

2.1. La vicenda riguarda la riqualificazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di una complessa operazione societaria articolata in due fasi: prima il conferimento di un ramo d’azienda da parte di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. alla neocostituita [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., poi la cessione integrale delle quote di quest’ultima alla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] finanziaria ha ritenuto che si trattasse, nella sostanza, non di due operazioni distinte ma di un'unica cessione d’azienda da [OSCURATO:PERSONA] a FORA, applicando così l’imposta di registro in misura proporzionale del 3% (anziché fissa), per un ammontare pari a 149.309 euro.

2.2. [OSCURATO:PERSONA] contesta questa riqualificazione, denunciando la mancanza di adeguata motivazione nell’avviso di liquidazione, fondato su un generico “collegamento strutturale e funzionale” tra gli atti, privo di riferimenti concreti a documenti o fatti specifici.

Secondo la ricorrente, anche le pronunce di primo e secondo grado (CTP di Milano e CTR Lombardia) avrebbero recepito in modo acritico questa impostazione, violando l’onere probatorio che grava sull’Ufficio.

Quanto all’interpretazione dell’art. 20 del D.P.R. n. 131/1986, nella sua formulazione previgente, autorizzava l’Amministrazione a guardare alla natura sostanziale degli atti registrati, anche oltre la forma apparente.

Tuttavia, la ricorrente sottolinea che la norma è stata modificata nel 2017 e 2018 in senso restrittivo, imponendo di considerare solo gli elementi testuali dell’atto registrato e che tali modifiche sono state qualificate dal legislatore come interpretazione autentica, con effetto retroattivo.

Pertanto, secondo la società, l’Agenzia avrebbe dovuto applicare la nuova versione della norma, considerare isolatamente il singolo atto e non estendere l’imposizione a effetti economici complessivi o a collegamenti esterni.

2.3. La società ha inoltre evidenziato le differenze sostanziali tra un conferimento di ramo d’azienda seguito da cessione di quote e una cessione diretta di azienda, richiamando le conseguenze giuridiche, fiscali, civilistiche e contrattuali che distinguono le due operazioni.

Il giudizio della CTR, secondo cui le operazioni formerebbero un tutto unitario che annulla la rilevanza dei singoli atti, sarebbe dunque errato, in quanto nega la diversità soggettiva e oggettiva delle operazioni formalmente poste in essere.

2.4. Infine, [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che l’art. 20 del TUR non ha natura antielusiva: se l’ordinamento consente più forme giuridiche lecite per conseguire uno stesso risultato, l’amministrazione non può disconoscere la forma prescelta in base a mere considerazioni economiche.

In assenza di un uso distorto del diritto, valutabile eventualmente ai sensi dell’art. 10-bis dello Statuto del contribuente, l’imposta deve essere applicata secondo la forma giuridica effettivamente adottata dalle parti.

3. Con il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] l S.R.L . contesta in via subordinata rispetto al precedente motivo 1), l violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 20, 21 comma 2 e 22 del D.P.R. n. 131/1986. anche in relazione agli artt. 3 e 53 Cost. nei testi rispettivamente vigenti ratione temporis. con richiesta alla Corte, nell’ipotesi in cui non fosse accolto il primo motivo di ricorso, di condividere l’orientamento espresso nella sentenza n. 2054/2017.

Denunzia ai sensi dell’art. 360. 1° comma, n. 3) c.p.c., richiamato dall’art. 62. 1” comma, del D.Lqs. n. 546/1992.

3.1. In particolare, la ricorrente, richiamando giurisprudenza che ha escluso la necessità di indagare finalità elusive quando le parti scelgono legittimamente uno schema negoziale anziché un altro, contesta la riqualificazione operata dall’Agenzia delle Entrate, sostenendo che questa sovrappone arbitrariamente atti giuridicamente distinti, trascurando che l’imposta di registro deve essere applicata in base al contenuto dell’atto stesso, senza considerare elementi esterni o collegamenti non espressamente risultanti dal documento, ribadendo anche la sostanziale differenza tra conferimento di ramo d’azienda seguito da cessione di partecipazioni e la cessione diretta d’azienda, sia negli effetti giuridici che nei presupposti economici, rendendo illegittima la riqualificazione effettuata.

4. Con il terzo motivo di ricorso, Alliance MedicalS.R.L. lamenta, in via subordinata rispetto ai precedenti motivi 1) e 2), la violazione e/o falsa applicazione degli arti

1. 20 del D.P.R. n. 131/1986 e dell’art. 4. lett. a), n. 3) della sua tariffa, parte prima, art. 10. n. 4) del D.P.R. n. 633/1972,nonché degli artt. 1, 2 , 3 lett. a) e c) , 4 , 5 par. 1, lett. a) ed e) e

8. par. 3 della Direttiva 2008/7/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008. anche in relazione agli artt. 3 e 53 Cosi, nei testi rispettivamente vigenti ratione temporis, come interpretati dalia Corte di giustizia.

Denunzia ai sensi dell’art. 360. 1° comma, n. 3) c.p.c., richiamato dall’art. 62. 1° comma, del D.Lgs. n. 546/1992.

Con richiesta di rinvio pregiudiziale alia Corte di giustizia, in virtù dell’art. 267, par. 3 del trattato sul Funzionamento dell’Unione europea.

La riqualificazione dell’operazione da parte dell’Agenzia delle Entrate contrasterebbe con la normativa comunitaria, in particolare con la Direttiva 2008/7/CE, che vieta l’imposizione indiretta sui conferimenti di capitale e sulle operazioni di ristrutturazione societaria.

La ricorrente ritiene illegittima l’applicazione dell’imposta proporzionale del 3%, poiché la direttiva impone l’esenzione o, al massimo, un’imposizione dell’1%.

Viene anche evidenziato che le nozioni europee di “conferimento” e “ristrutturazione” sono autonome e vanno interpretate in modo uniforme, prescindendo dal diritto nazionale.

La riqualificazione come cessione d’azienda operata sulla base dell’art. 20 TUR, oltre a violare il primato del diritto UE, ostacola la libera circolazione dei capitali.

In subordine, la ricorrente chiede il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’UE.

5. Con il primo motivodi ricorso, la seconda società ricorrente - [OSCURATO:SOCIETA]- deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 20 del D.P.R. n. 131/1986, comeautenticamente interpretato, prima, dall’art. 1, comma 87, lett. a) della Legge n. 205/2017 e, poi, dall’art. 1, comma 1084, della Legge n. 145/2018, nonché violazione dell’art. 1, commi 2 e 3, comma 1, primo periodo, dello Statuto dei diritti del contribuente (Legge n. 212/2000), anche in relazione all’art. 53, primo comma, della Costituzione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., richiamato dall’art. 62, primo comma, del D.Lgs. n. 546/1992.

Il primo motivo di ricorso fa dunque leva sull’interpretazione autentica dell’art. 20 del TUR, secondo cui l’Amministrazione finanziaria non può riqualificare gli atti registrati considerando il loro effetto giuridico-economico complessivo o collegamenti con altri atti.

La ricorrente contesta quindi la legittimità di un’interpretazione che vada oltre il contenuto letterale dei singoli atti.

6. Con il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:SOCIETA] , ai sensi dell'art. 360 comma 1 , n. 3) c.p.c., contesta , in via subordinata rispetto al precedente motivo 1), la violazione e/o falsa applicazione degli artt 1, 20,

21. comma 2 e 22 del D.P.R. n. 131/1986, anche in relazione agli artt. 3 e 53 Cost. nei testi rispettivamente vigenti ratione temporis.

La seconda ricorrente, in particolare, richiama la sentenza n. 2054/2017 della Cassazione per sostenere che l’Amministrazione finanziaria non può riqualificare atti legittimi come una cessione d’azienda basandosi su un presunto effetto economico complessivo: l’imposta di registro, essendo un’imposta d’atto, deve essere applicata solo in base al contenuto giuridico del singolo atto, senza ricorrere a elementi esterni o collegamenti con altri atti.

Nel caso specifico, conferimento e successiva cessione di partecipazioni non possono essere assimilati a una cessione diretta d’azienda, perché producono effetti giuridici distinti e non equivalenti.

7. Con il terzo motivo di ricorso, [OSCURATO:SOCIETA] lamentainfine, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3) c.p.c.- in via subordinata rispetto ai precedenti motivi 1)e 2) - la violazione e /o falsa applicazione degli artt. 1, 20 del D.P.R. n. 131/1986 e dell'art. 4. lett. a) n. 3 della sua tariffa, parte prima, art. 10. n. 4) del D.P.R. n. 633/1972,nonché degli artt. 1 2.

3. lett. a) e c) 4, 5 par.

1. lett. a) ed e) e d 8 par. 3 della Direttiva 2008/7/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008. anche in relazione agli artt. 3 e 53 Cost., nei testi rispettivamente vigenti ratione temporis , come interpretati dalla Corte di giustizia, con richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, in virtù dell'art. 267. par. 3 del trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.

7.1. La ricorrente contesta la riqualificazione dell’operazione da parte dell’Ufficio tributario, ritenendola in contrasto con la Direttiva 2008/7/CE, che vieta l’imposizione indiretta su conferimenti di capitale, trasferimenti di rami d’azienda e negoziazione di quote sociali.

Sottolinea che le nozioni di “conferimento” e “ristrutturazione” sono autonome nel diritto UE e devono essere interpretate in base alla sostanza economica, non secondo le categorie nazionali.

La riqualificazione violerebbe il primato del diritto UE, eludendo le limitazioni all’imposizione fissate dalla Direttiva, il cui divieto è direttamente applicabile.

Contesta infine la sentenza d’appello, che ha escluso la rilevanza della normativa europea, ribadendo che anche una valutazione unitaria delle operazioni le farebbe comunque rientrare nell’ambito di esenzione previsto.

8. Il primo motivo, formulato da ambo le parti ricorrentiin termini sovrapponibili,è fondato e assorbente.

9. Questa Corte si è già espressa sul punto, rilevando che, i n tema di imposta di registro, l'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 -nella formulazione successiva alla l. n. 205 del 2017 cui, ai sensi dell'art. 1, comma 1084, della l. n. 145 del 2018, va riconosciuta efficaciaretroattiva (norme ritenute esenti da pro fili di illegittimità dalla Corte costituzionale, rispettivamente, con sentenze n. 158 del 21 luglio 2020 e n. 39 del 16 marzo 2021) -deve essere inteso nel senso che l'Amministrazione finanziaria, nell'attività di qualificazione degli atti negoziali, deve attenersi alla natura intrinseca ed agli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, senza che assumano rilievo gli elementi extra-testuali e gli atti, pur collegati, ma privi di qualsiasi nesso testuale con l'atto medesimo, salve le diverse ipotesi espressamente regolate (Cass. 28/01/2022, n. 2677(Rv. 663752 - 01)).

8.1. Nel caso di specie, l’Ufficio tributario ha ritenuto di dover riqualificare il contratto di cessione della partecipazione totalitaria nella [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. come una cessione di azienda, basandosi su elementi estranei al testo dell’atto.

Tale valutazione si fondava sul precedente conferimento di un ramo d’azienda effettuato dalla ricorrente a favore della stessa società, formalizzato con atto del 29 maggio 2013 (registrato il 31 maggio 2013 presso l’Ufficio territoriale di Milano 5, n. 4253, serie IT), che prevedeva un aumento del capitale sociale.

8.2. Tale operazione ermeneutica, alla luce della norma di interpretazione autentica, come interpretata anche dalla giurisprudenza e ritenuta esente da vizi di legittimità costituzionale, non poteva essere effettuata sulla base degli elementi extratestuali.

Ne consegue che l’avviso, basato su tale presupposto, è viziato da violazione di legge.

8.3. Il primo motivo di ambedue le società ricorrenti va dunque accolto, in quanto fondato.

9. L’accoglimentodel primo motivo di ricorso consente di ritenere assorbiti gli altri.

10. Pertanto, la sentenza impugnata va cassata e la causa, non necessitando di accertamenti, può essere decisa nel merito con l’accoglimento rigetto dell'originario ricorso delle società contribuenti che, in quanto fondato, merita di essere accolto

11. In una valutazione complessiva del giudizio, si ritiene sussistere giustificati motivi per compensare le spese di tutti i gradi di giudizio, a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA suiricorsi riuniti iscritt i al n. 5786/2019 R.G. rispettivamente propost i [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], quale r.l. della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. rappresentata e dife sa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, con l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Lombardia, sede di MILANO n.3240/2018 depositata i l 12/07/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto dell’11 settembre 2013, la [OSCURATO:PERSONA] l S.R.L. cedeva la propria partecipazione totalitaria nella [OSCURATO:PERSONA] S.r.i. alla società [OSCURATO:SOCIETA]., corrispondendo imposta di registro in misura fissa, pari a euro 168,00. 2. In relazione a tale operazione, veniva successivamente notificato ad Alliance MedicalS.R.L. avviso di liquidazione dell’imposta di registro n. 2016/ORA00012, prot. n. 132172/2016 del 23 giugno 2016, con il quale venivadeterminata una maggiore imposta per euro 149.309,00, oltre agli interessi (maturati fino al 23 giugno 2016) per euro 14,147,50 e ai diritti di notifica per euro 26,25, per un totale di euro 163.482.75, in quanto l’ufficio tributario riteneva che fosse da riqualificare il contratto di cessione della partecipazione totalitaria nella [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. quale cessione di azienda, sulla base di elementi extratestuali. In particolare, l’Ufficio era perven uto a tale convincimento sulla base del contratto di conferimento di ramo d'azienda da parte della ricorrente a favore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (con atto del 29 maggio 2013, registrato il 31 maggio 2013 presso l’ufficio territoriale di Milano 5, al n. 4253, serie IT) realizzato con aumento del capitale sociale. La partecipazione nella [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. era stata successivamente ceduta dalla ricorrente alla società [OSCURATO:SOCIETA]., con un controvalore pari a euro 4.976.967,00. A tale controvalore l’Ufficio tributario applicava, ai fini dell’imposta di registro, in virtù dell’art. 20 del D.P.R. n. 131/1986, l’aliquota del tre per cento, cui corrispondeva l’importo di euro 149.309,00 indicato nell’avviso di liquidazione dell’Imposta. 3. La ricorrente [OSCURATO:PERSONA]S.R.L ha indi impugna to , innanzi alla CTP di Milano, l’avviso di liquidazione. 4. [OSCURATO:SOCIETA]. ha ricevuto notifica di un avv iso di liquidazione dell'imposta di registro, recanten. 2016/ORA00012, prot. n. 132164/2016 del 23 giugno 2016, per i medesimi importi ed ha presentato ricorso innanzi alla CTP. 5. Con sentenza depositata il 26 aprile 2017, n. 3076/2017, la Commissione tributaria provinciale di Milano, ha respin to ambedue i ricorsi riuniti. 6. le società contribuenti ha nno indi interposto distinti atti di appello innanzi alla CTR. 7. Con sentenza depositata il 12 luglio 2018, n . 3240/2018, la Commissione tributaria regionale delia Lombardiaha riunito gli appelli presentati e li ha respin ti, confermando la riqualificazione dell’operazione come cessione d’azienda, ritenendo che essa perseguisse un obiettivo economico unitario, da tassare secondo il previgente articolo 20, in coerenza con la giurisprudenza di legittimità. In particolare, la decisione di gravame si fonda sulla non retroattività del nuovo articolo 20 del DPR n. 131/1986, la cui sola nuova formulazione limita l’applicazione dell’imposta ai soli elementi presenti nell’atto registrato, escludendo valutazioni su elementi esterni o atti collegati. [OSCURATO:PERSONA] ha indi ritenuto che il previgente articolo 20 ha una funzione puramente interpretativa e non antielusiva e che la sua applicazione consentisse di qualificare giuridicamente l’operazione in base al contenuto effettivo degli atti, senza presupporre intenti elusivi, che semmai rientrerebbero nell’ambito dell’articolo 10- bisdello Statuto del contribuente. In merito alla natura dell’operazione, la CTR ha ritenuto che, nonostante la sequenza di atti fosse formalmente articolata – con un conferimento d’azienda seguito dalla cessione delle quote della società conferitaria – essa esprim esse in realtà un’unica operazione economica finalizzata al trasferimento dell’aziendae che la differenza tra soggetti o oggetti delle stipulazioni non incidessesulla sostanza dell’operazione, da considerare unitaria , non ritenendo che le motivazioni di natura amministrativa o strategica addotte dalle società risultassero sufficienti a modificare tale valutazione. In questo caso, l’intera sequenza negoziale era funzionale al trasferimento del medesimo bene: il diritto proprietario sull’azienda. 8. Ambedue le società contribuenti hanno presentato ricorso per cassazione, affidato, quanto alla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. , a tre distinti motivi e, quanto alla [OSCURATO:SOCIETA], a tre distinti motivi. 9. Si è costituita l’Agenzia delle Entrate depositando controricorso in relazione ad entrambi i ricorsi, che sono stati rubricati in un unico procedimento ai sensi dell’art. 335 c.p.c. 10. Successivamente ambedue le parti ha nno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi formulati autonomamente dalle due parti ricorrenti, con separati ricorsi, sono sostanzialmente sovrapponibili per contenuto. 2. Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 20 del D.P.R. n. 131/1986, come autenticamente interpretato, prima, dall'art. 1. comma 87 lett. a) della Legge n. 205/2017 e, poi, dall’art. 1. comma 19 1084, della Legge n. 145/2018. nonché dell’art. 1, comma 2 e 3. comma 1, primo perìodo, dello Statuto dei diritti del contribuente (Legge n. 212/2000). anche in relazione all’art. 53. 1° comma , ai sensi de ll ’art. 360, V comma, n. 3) c.p.c., richiamato dall’act. 62, 1° comma, del D.Lgs, n. 546/1992. 2.1. La vicenda riguarda la riqualificazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di una complessa operazione societaria articolata in due fasi: prima il conferimento di un ramo d’azienda da parte di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. alla neocostituita [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., poi la cessione integrale delle quote di quest’ultima alla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] finanziaria ha ritenuto che si trattasse, nella sostanza, non di due operazioni distinte ma di un'unica cessione d’azienda da [OSCURATO:PERSONA] a FORA, applicando così l’imposta di registro in misura proporzionale del 3% (anziché fissa), per un ammontare pari a 149.309 euro. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] contesta questa riqualificazione, denunciando la mancanza di adeguata motivazione nell’avviso di liquidazione, fondato su un generico “collegamento strutturale e funzionale” tra gli atti, privo di riferimenti concreti a documenti o fatti specifici. Secondo la ricorrente, anche le pronunce di primo e secondo grado (CTP di Milano e CTR Lombardia) avrebbero recepito in modo acritico questa impostazione, violando l’onere probatorio che grava sull’Ufficio. Quanto all’interpretazione dell’art. 20 del D.P.R. n. 131/1986, nella sua formulazione previgente, autorizzava l’Amministrazione a guardare alla natura sostanziale degli atti registrati, anche oltre la forma apparente. Tuttavia, la ricorrente sottolinea che la norma è stata modificata nel 2017 e 2018 in senso restrittivo, imponendo di considerare solo gli elementi testuali dell’atto registrato e che tali modifiche sono state qualificate dal legislatore come interpretazione autentica, con effetto retroattivo. Pertanto, secondo la società, l’Agenzia avrebbe dovuto applicare la nuova versione della norma, considerare isolatamente il singolo atto e non estendere l’imposizione a effetti economici complessivi o a collegamenti esterni. 2.3. La società ha inoltre evidenziato le differenze sostanziali tra un conferimento di ramo d’azienda seguito da cessione di quote e una cessione diretta di azienda, richiamando le conseguenze giuridiche, fiscali, civilistiche e contrattuali che distinguono le due operazioni. Il giudizio della CTR, secondo cui le operazioni formerebbero un tutto unitario che annulla la rilevanza dei singoli atti, sarebbe dunque errato, in quanto nega la diversità soggettiva e oggettiva delle operazioni formalmente poste in essere. 2.4. Infine, [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che l’art. 20 del TUR non ha natura antielusiva: se l’ordinamento consente più forme giuridiche lecite per conseguire uno stesso risultato, l’amministrazione non può disconoscere la forma prescelta in base a mere considerazioni economiche. In assenza di un uso distorto del diritto, valutabile eventualmente ai sensi dell’art. 10-bis dello Statuto del contribuente, l’imposta deve essere applicata secondo la forma giuridica effettivamente adottata dalle parti. 3. Con il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] l S.R.L . contesta in via subordinata rispetto al precedente motivo 1), l violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 20, 21 comma 2 e 22 del D.P.R. n. 131/1986. anche in relazione agli artt. 3 e 53 Cost. nei testi rispettivamente vigenti ratione temporis. con richiesta alla Corte, nell’ipotesi in cui non fosse accolto il primo motivo di ricorso, di condividere l’orientamento espresso nella sentenza n. 2054/2017. Denunzia ai sensi dell’art. 360. 1° comma, n. 3) c.p.c., richiamato dall’art. 62. 1” comma, del D.Lqs. n. 546/1992. 3.1. In particolare, la ricorrente, richiamando giurisprudenza che ha escluso la necessità di indagare finalità elusive quando le parti scelgono legittimamente uno schema negoziale anziché un altro, contesta la riqualificazione operata dall’Agenzia delle Entrate, sostenendo che questa sovrappone arbitrariamente atti giuridicamente distinti, trascurando che l’imposta di registro deve essere applicata in base al contenuto dell’atto stesso, senza considerare elementi esterni o collegamenti non espressamente risultanti dal documento, ribadendo anche la sostanziale differenza tra conferimento di ramo d’azienda seguito da cessione di partecipazioni e la cessione diretta d’azienda, sia negli effetti giuridici che nei presupposti economici, rendendo illegittima la riqualificazione effettuata. 4. Con il terzo motivo di ricorso, Alliance MedicalS.R.L. lamenta, in via subordinata rispetto ai precedenti motivi 1) e 2), la violazione e/o falsa applicazione degli arti 1. 20 del D.P.R. n. 131/1986 e dell’art. 4. lett. a), n. 3) della sua tariffa, parte prima, art. 10. n. 4) del D.P.R. n. 633/1972,nonché degli artt. 1, 2 , 3 lett. a) e c) , 4 , 5 par. 1, lett. a) ed e) e 8. par. 3 della Direttiva 2008/7/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008. anche in relazione agli artt. 3 e 53 Cosi, nei testi rispettivamente vigenti ratione temporis, come interpretati dalia Corte di giustizia. Denunzia ai sensi dell’art. 360. 1° comma, n. 3) c.p.c., richiamato dall’art. 62. 1° comma, del D.Lgs. n. 546/1992. Con richiesta di rinvio pregiudiziale alia Corte di giustizia, in virtù dell’art. 267, par. 3 del trattato sul Funzionamento dell’Unione europea. La riqualificazione dell’operazione da parte dell’Agenzia delle Entrate contrasterebbe con la normativa comunitaria, in particolare con la Direttiva 2008/7/CE, che vieta l’imposizione indiretta sui conferimenti di capitale e sulle operazioni di ristrutturazione societaria. La ricorrente ritiene illegittima l’applicazione dell’imposta proporzionale del 3%, poiché la direttiva impone l’esenzione o, al massimo, un’imposizione dell’1%. Viene anche evidenziato che le nozioni europee di “conferimento” e “ristrutturazione” sono autonome e vanno interpretate in modo uniforme, prescindendo dal diritto nazionale. La riqualificazione come cessione d’azienda operata sulla base dell’art. 20 TUR, oltre a violare il primato del diritto UE, ostacola la libera circolazione dei capitali. In subordine, la ricorrente chiede il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’UE. 5. Con il primo motivodi ricorso, la seconda società ricorrente - [OSCURATO:SOCIETA]- deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 20 del D.P.R. n. 131/1986, comeautenticamente interpretato, prima, dall’art. 1, comma 87, lett. a) della Legge n. 205/2017 e, poi, dall’art. 1, comma 1084, della Legge n. 145/2018, nonché violazione dell’art. 1, commi 2 e 3, comma 1, primo periodo, dello Statuto dei diritti del contribuente (Legge n. 212/2000), anche in relazione all’art. 53, primo comma, della Costituzione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., richiamato dall’art. 62, primo comma, del D.Lgs. n. 546/1992. Il primo motivo di ricorso fa dunque leva sull’interpretazione autentica dell’art. 20 del TUR, secondo cui l’Amministrazione finanziaria non può riqualificare gli atti registrati considerando il loro effetto giuridico-economico complessivo o collegamenti con altri atti. La ricorrente contesta quindi la legittimità di un’interpretazione che vada oltre il contenuto letterale dei singoli atti. 6. Con il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:SOCIETA] , ai sensi dell'art. 360 comma 1 , n. 3) c.p.c., contesta , in via subordinata rispetto al precedente motivo 1), la violazione e/o falsa applicazione degli artt 1, 20, 21. comma 2 e 22 del D.P.R. n. 131/1986, anche in relazione agli artt. 3 e 53 Cost. nei testi rispettivamente vigenti ratione temporis. La seconda ricorrente, in particolare, richiama la sentenza n. 2054/2017 della Cassazione per sostenere che l’Amministrazione finanziaria non può riqualificare atti legittimi come una cessione d’azienda basandosi su un presunto effetto economico complessivo: l’imposta di registro, essendo un’imposta d’atto, deve essere applicata solo in base al contenuto giuridico del singolo atto, senza ricorrere a elementi esterni o collegamenti con altri atti. Nel caso specifico, conferimento e successiva cessione di partecipazioni non possono essere assimilati a una cessione diretta d’azienda, perché producono effetti giuridici distinti e non equivalenti. 7. Con il terzo motivo di ricorso, [OSCURATO:SOCIETA] lamentainfine, ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3) c.p.c.- in via subordinata rispetto ai precedenti motivi 1)e 2) - la violazione e /o falsa applicazione degli artt. 1, 20 del D.P.R. n. 131/1986 e dell'art. 4. lett. a) n. 3 della sua tariffa, parte prima, art. 10. n. 4) del D.P.R. n. 633/1972,nonché degli artt. 1 2. 3. lett. a) e c) 4, 5 par. 1. lett. a) ed e) e d 8 par. 3 della Direttiva 2008/7/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008. anche in relazione agli artt. 3 e 53 Cost., nei testi rispettivamente vigenti ratione temporis , come interpretati dalla Corte di giustizia, con richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, in virtù dell'art. 267. par. 3 del trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. 7.1. La ricorrente contesta la riqualificazione dell’operazione da parte dell’Ufficio tributario, ritenendola in contrasto con la Direttiva 2008/7/CE, che vieta l’imposizione indiretta su conferimenti di capitale, trasferimenti di rami d’azienda e negoziazione di quote sociali. Sottolinea che le nozioni di “conferimento” e “ristrutturazione” sono autonome nel diritto UE e devono essere interpretate in base alla sostanza economica, non secondo le categorie nazionali. La riqualificazione violerebbe il primato del diritto UE, eludendo le limitazioni all’imposizione fissate dalla Direttiva, il cui divieto è direttamente applicabile. Contesta infine la sentenza d’appello, che ha escluso la rilevanza della normativa europea, ribadendo che anche una valutazione unitaria delle operazioni le farebbe comunque rientrare nell’ambito di esenzione previsto. 8. Il primo motivo, formulato da ambo le parti ricorrentiin termini sovrapponibili,è fondato e assorbente. 9. Questa Corte si è già espressa sul punto, rilevando che, i n tema di imposta di registro, l'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 -nella formulazione successiva alla l. n. 205 del 2017 cui, ai sensi dell'art. 1, comma 1084, della l. n. 145 del 2018, va riconosciuta efficaciaretroattiva (norme ritenute esenti da pro fili di illegittimità dalla Corte costituzionale, rispettivamente, con sentenze n. 158 del 21 luglio 2020 e n. 39 del 16 marzo 2021) -deve essere inteso nel senso che l'Amministrazione finanziaria, nell'attività di qualificazione degli atti negoziali, deve attenersi alla natura intrinseca ed agli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, senza che assumano rilievo gli elementi extra-testuali e gli atti, pur collegati, ma privi di qualsiasi nesso testuale con l'atto medesimo, salve le diverse ipotesi espressamente regolate (Cass. 28/01/2022, n. 2677(Rv. 663752 - 01)). 8.1. Nel caso di specie, l’Ufficio tributario ha ritenuto di dover riqualificare il contratto di cessione della partecipazione totalitaria nella [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. come una cessione di azienda, basandosi su elementi estranei al testo dell’atto. Tale valutazione si fondava sul precedente conferimento di un ramo d’azienda effettuato dalla ricorrente a favore della stessa società, formalizzato con atto del 29 maggio 2013 (registrato il 31 maggio 2013 presso l’Ufficio territoriale di Milano 5, n. 4253, serie IT), che prevedeva un aumento del capitale sociale. 8.2. Tale operazione ermeneutica, alla luce della norma di interpretazione autentica, come interpretata anche dalla giurisprudenza e ritenuta esente da vizi di legittimità costituzionale, non poteva essere effettuata sulla base degli elementi extratestuali. Ne consegue che l’avviso, basato su tale presupposto, è viziato da violazione di legge. 8.3. Il primo motivo di ambedue le società ricorrenti va dunque accolto, in quanto fondato. 9. L’accoglimentodel primo motivo di ricorso consente di ritenere assorbiti gli altri. 10. Pertanto, la sentenza impugnata va cassata e la causa, non necessitando di accertamenti, può essere decisa nel merito con l’accoglimento rigetto dell'originario ricorso delle società contribuenti che, in quanto fondato, merita di essere accolto 11. In una valutazione complessiva del giudizio, si ritiene sussistere giustificati motivi per compensare le spese di tutti i gradi di giudizio, a
Sentenza Cassazione n. 29067/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris