CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17344/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 9/3/2021 della Corte di appello di Catania visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla denuncia del vizio di omessa motivazione sul diniego di applicazione della pena sospesa, statuizione che la lettura del provvedimento impugnato, in materia rimessa alla discrezionalità del giudice e involgente apprezzamenti di fatto, rivela essere completa e logicamente ineccepibile; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso ililh aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (b Angelo stanzo / [OSCURATO:PERSONA] .... c 'MAG. 2022 IL C LA. à.. 0,E