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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 2022

Cassazione n. 01553/2023

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 25859/2022 [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] 1 La Corte di appello di Milano, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la sentenza di primo grado emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati alla pena ritenuta di giustizia per più episodi di ricettazione.

2. Entrambi i ricorrenti, mezzo del medesimo difensore e con un unico atto, hanno impugnato la suindicata pronunzia deducendo vizio di motivazione in punto di affermazione della penale responsabilità ex art. 648 c.p. e quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

3. I ricorsi sono inammissibili in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte.

3.1. Occorre premettere che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa.

Va, pure, ricordato che nel caso di c.d. doppia conforme, vale a dire di due sentenze dello stesso segno, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, sent. n. 44418 del 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257595).

Nella specie i giudici di appello, nel confermare la ricostruzione effettuata dai giudici di primo grado, con una motivazione che non appare né carente né illogica né contraddittoria hanno ritenuto che i ricorrenti dovevano rispondere del reato di ricettazione valorizzando la inidoneità delle spiegazioni fornite ad elidere la prova della consapevolezza della provenienza illecita alla luce dell'intensità del dolo desumibile "dalla reiterata vendita dei beni successivamente al primo controllo".

3.2. Parimenti manifestamente infondate sono le censure relative alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 — 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590) secondo cui nel motivare il diniego del beneficio f richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come è avvenuto nella specie (si veda pag. 2, ove la Corte territoriale, sottolineando come la difesa non avesse indicato elementi positivi da valorizzare, ha anche evidenziato la gravità dei fatti).

4. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, in data 29 novembre 2022 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 25859/2022 [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] 1 La Corte di appello di Milano, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la sentenza di primo grado emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati alla pena ritenuta di giustizia per più episodi di ricettazione. 2. Entrambi i ricorrenti, mezzo del medesimo difensore e con un unico atto, hanno impugnato la suindicata pronunzia deducendo vizio di motivazione in punto di affermazione della penale responsabilità ex art. 648 c.p. e quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3. I ricorsi sono inammissibili in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte. 3.1. Occorre premettere che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Va, pure, ricordato che nel caso di c.d. doppia conforme, vale a dire di due sentenze dello stesso segno, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, sent. n. 44418 del 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257595). Nella specie i giudici di appello, nel confermare la ricostruzione effettuata dai giudici di primo grado, con una motivazione che non appare né carente né illogica né contraddittoria hanno ritenuto che i ricorrenti dovevano rispondere del reato di ricettazione valorizzando la inidoneità delle spiegazioni fornite ad elidere la prova della consapevolezza della provenienza illecita alla luce dell'intensità del dolo desumibile "dalla reiterata vendita dei beni successivamente al primo controllo". 3.2. Parimenti manifestamente infondate sono le censure relative alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 — 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590) secondo cui nel motivare il diniego del beneficio f richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come è avvenuto nella specie (si veda pag. 2, ove la Corte territoriale, sottolineando come la difesa non avesse indicato elementi positivi da valorizzare, ha anche evidenziato la gravità dei fatti). 4. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data 29 novembre 2022 Il Consigliere
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