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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28163/2023

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o la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 01082del ruolo generale dell’anno 2017, proposto [OSCURATO:PERSONA] e difes o , in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] in Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA] n. 4; -ricorrente- Contro Agenzia delle entrate,in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; Oggetto:Tributi art. 6 del d.l. n. 193/2016 conv. con mod. dalla legge n. 225/2016.-controricorrente– [OSCURATO:PERSONA] di Riscossione s.p.a.- quale società in corporante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.-in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata presso il secondo difensore, in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 38; -controricorrente – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Trenton. 61/02/2016, depositata in data 4 luglio 2016, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 settembre 2023 dal Relatore Cons. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -a seguito di verifica fiscale, conclusasi il 15 marzo 2010, nei confronti di “[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e C”, previ p.v.c. della G.d.F., l’Agenzia delle entrate aveva emessodue avvisi di accertamento relativamente agli anni 2005- 2006 con i qual i erano stati recuperati, ai fini delle imposte dirette e Iva, maggiori imponibilinei confronti della società, tramite analisi fina nziarie dei conti correnti bancari intestati aquest’ultima e ai singoli soci Galiè e Abodi ; -in data 2007 la società era stata trasformata da s.r.l. in s.a.s. e in data 22.3.2010, i soci Galiè e Abodi avevano cedutoil 100% delle quote a [OSCURATO:PERSONA] (socio accomandatario) e [OSCURATO:PERSONA] (socio accomandante); -l’Ufficio aveva notificato gli avvisi alla società, a Nattino e a Galiè in quanto ex socio responsabile in via di regresso per debiti sociali ex artt. 2500 sexies e 2290 c.c.; -successivamente all’iscrizione a ruolo delle maggiori imposte accertate nei confronti della società a seguito dei detti avvisi, Equitalia s.p.a. aveva notificato alla società, Nattino e Galiè la cartella di pagamento n. 112200100011341080001;-venivano poi notificate a Galiè altre tre cartelle di pagamento n.11220100003385439/502, n. 11220060017408703/502; n. 11220100003385338/502per gli anni 2002-2006 (non scaturenti dagli avvisi di accertamento) nonché avvisi di iscrizione ipotecaria ( n. 11/11211 sulla base della cartella n . 112200100011341080001 e di altra cartella n. 11220100009127680001 impugnata in altro giudizio e n.n. 51690/2011/112 e 91573/2010/112 sempre sulla base della cartella n. 112200100011341080001); -avverso i suddetti atti, il contribuente aveva proposto ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Trento che, con sentenza n. 117/01/2012, previa riunione, li aveva acco lti limitatamente alle cartelle che venivano annullate dichiarando l’improcedibilità dell’azione nei confronti del contribuente,nella sua qualità di ex socio, ex artt. 2304 e 2315 c.c. atteso che l’Amministrazione non aveva escusso preventivamente il patrimonio sociale; -avverso la sentenza di primo grado aveva proposto appello il contribuente e avevano controdedotto l’Ufficio e Equitalia spiegando appelli incidentali con i quali si deduceva la carenza di legittimazione attiva del contribuente rispetto all’impugnazione degli avvisi di accertamento e la violazione degli artt. 2304 e 2315 c.c.quanto all’annullamento delle cartelle; - con sentenza n. 61/02/2016, depositata il 4 luglio 2016, la Commissione tributario di secondo grado di Trento aveva accolto gli appell i inci dental i dell’Agenzia delle entrate e di Equitalia s.p.a. confermando per il resto l’impugnata sentenza; - avverso la suddetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione , affidato aundici motivi; -resistono con rispettivi controricorsi l’Agenzia delle entrate e [OSCURATO:PERSONA] di Riscossione s.p.a.; -il contribuente ha depositato- chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite-atto di rinuncia al ricorso avendo nelle more aderito, in data 8 marzo 2017, alla definizione agevolata c.d.

Rottamazione cartelle per i carichi pendenti, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193/2016, conv. con mod. dalla legge n. 225/2016; [OSCURATO:PERSONA] -con il ricorso il contribuente denuncia: 1) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 24 Cost., 111 c.p.c., 18,19,20 e 21del d.lgs. 546/92 nella parte in cui la CTR afferma la carenza di legittimazione attiva del contribuente alla proposizione dell’accertamento con adesione e all’impugnazione degli avvisi (primo motivo);2)la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 24 Cost., 19 del d.lgs. n. 546/92, 2313 c.c., 5 del d.P.R. n. 917/86; 1292, 1306 e 1308 c.c., 6 e 10 della legge n. 212/00 relativamente alla cartella 112200100011341080001 (secondo motivo); 3) la violazione e falsa applicazione degli artt. 53 Cost. e 32 del d.lgs. n. 542/92, relativamente agli avvisi (terzo motivo); 4) la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 del d.P.R. n. 600/73 e 51 del d.P.R. n. 633/72, 2697 e 3729 c.c. relativamente agli avvisi (quarto motivo); 5) la violazione e falsa applicazione degli artt. 3,24 e 111 Cost. nonché 7 del d.lgs. n. 546/92 relativamente agli avvisi (quinto motivo); 6) in relazione all’art. 360, comma 1, n.n. 3, 4 e 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 799 c.c.; nullità della sentenza o del procedimento; omesso esame di un fatto decisivo e controverso per il giudizio relativamente agli avvisi (sesto motivo); 7) in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 53 Cost. e 109 del d.P.R. n. 917/86 relativamente agli avvisi (settimo motivo);8) la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 del d.P.R. n. 602/73 e 7 della legge 212/2000 relativamente alle cartelle e agli avvisi di iscrizione ipotecaria (ottavo motivo); 9)in relazione all’art. 360, comma 1, n.n. 3, 4 e 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c.; nullità della sentenza o del procedimento; omesso esame di un fatto decisivo e controverso per il giudizio relativamente alle cartelle e agli avvisi di iscrizione ipotecaria (nono motivo); 10) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2304e 2315 c.c. nonché dell’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 relativamente alle cartelle e agli avvisi di iscrizione ipotecaria (decimo motivo); 11)in relazione all’art. 360, comma 1, n.n. 3, 4 e 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 167 e 170 c.c., 77 del d.P.R. n. 602/73 e 112 c.p.c.; nullità della sentenza o del procedimento; omesso esame di un fatto decisivo e controverso per il giudizio relativamente agli avvisi di iscrizione ipotecaria (undicesimo motivo); -nel corso del giudizio il contribuente ha depositato- chiedendo l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese - atto di rinuncia al ricorso avendo aderitoin data 8 marzo 2017, con riguardo , tra l’altro, alle cartelle di pagamento n. 112200100011341080001 (emessa sulla base degli avvisi di pagamento presupposti)e n.n. n.11220100003385439/502, n. 11220060017408703/502; n. 11220100003385338/502 alla definizione ag evolata c.d.

Rottamazione cartelle per i carichi pendenti, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193/2016, conv. con mod. dalla legge n. 225/2016; al riguardo, ha allegato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti di cui all'art. 6, comma 2,del d.l. n. 193del 2016, comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma e relative ricevute di pagamento; -che, come si evince dalla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata oltre alle cartelle sopra indicate è contenuta anche la cartella n. 11220100009127680001 (impugnata in altro giudizio) sulla cui base (oltre che sulla cartella 112200100011341080001) è stato emesso l’avviso di iscrizione ipotecaria n. 11/11211 (v. pag. 5 del ricorso) mentre gli altri avvisi di iscrizioni ipotecarie n.n. 51690/2011/112 e 91573/2010/112 sono stati emessi sempre sulla base della cartella n. 112200100011341080001; -secondo la giurisprudenza di questa Corte, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. nella l. n. 225 del 2016,cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art.391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass. 11 febbraio 2020, n. 3245; 2 maggio 2019, n. 11540; Cass. 3 ottobre 2018, n. 24083; Cass. sez. 5, 28652 del 2021); -va, pertanto, dichiarato estinto il processo; -in considerazione dell'esito del giudizio, le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti; -infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude — trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione —l'applicabilità dell'art. 13 co. 1 –quaterd.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, co. 17,1. 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo, per il ricorrente non vittorioso, di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione.

E la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettereogni ulteriore specificazione in dispositivo. (tra le tante: Cass. sez.

VI - III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez.

V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez.

V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez.

V, 9.3.2021, n. 6400; Cass. sez. 5, n.17974 del 2023 ); P.Q.M. la

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 01082del ruolo generale dell’anno 2017, proposto [OSCURATO:PERSONA] e difes o , in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] in Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA] n. 4; -ricorrente- Contro Agenzia delle entrate,in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; Oggetto:Tributi art. 6 del d.l. n. 193/2016 conv. con mod. dalla legge n. 225/2016.-controricorrente– [OSCURATO:PERSONA] di Riscossione s.p.a.- quale società in corporante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.-in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata presso il secondo difensore, in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 38; -controricorrente – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Trenton. 61/02/2016, depositata in data 4 luglio 2016, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 settembre 2023 dal Relatore Cons. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -a seguito di verifica fiscale, conclusasi il 15 marzo 2010, nei confronti di “[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e C”, previ p.v.c. della G.d.F., l’Agenzia delle entrate aveva emessodue avvisi di accertamento relativamente agli anni 2005- 2006 con i qual i erano stati recuperati, ai fini delle imposte dirette e Iva, maggiori imponibilinei confronti della società, tramite analisi fina nziarie dei conti correnti bancari intestati aquest’ultima e ai singoli soci Galiè e Abodi ; -in data 2007 la società era stata trasformata da s.r.l. in s.a.s. e in data 22.3.2010, i soci Galiè e Abodi avevano cedutoil 100% delle quote a [OSCURATO:PERSONA] (socio accomandatario) e [OSCURATO:PERSONA] (socio accomandante); -l’Ufficio aveva notificato gli avvisi alla società, a Nattino e a Galiè in quanto ex socio responsabile in via di regresso per debiti sociali ex artt. 2500 sexies e 2290 c.c.; -successivamente all’iscrizione a ruolo delle maggiori imposte accertate nei confronti della società a seguito dei detti avvisi, Equitalia s.p.a. aveva notificato alla società, Nattino e Galiè la cartella di pagamento n. 112200100011341080001;-venivano poi notificate a Galiè altre tre cartelle di pagamento n.11220100003385439/502, n. 11220060017408703/502; n. 11220100003385338/502per gli anni 2002-2006 (non scaturenti dagli avvisi di accertamento) nonché avvisi di iscrizione ipotecaria ( n. 11/11211 sulla base della cartella n . 112200100011341080001 e di altra cartella n. 11220100009127680001 impugnata in altro giudizio e n.n. 51690/2011/112 e 91573/2010/112 sempre sulla base della cartella n. 112200100011341080001); -avverso i suddetti atti, il contribuente aveva proposto ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Trento che, con sentenza n. 117/01/2012, previa riunione, li aveva acco lti limitatamente alle cartelle che venivano annullate dichiarando l’improcedibilità dell’azione nei confronti del contribuente,nella sua qualità di ex socio, ex artt. 2304 e 2315 c.c. atteso che l’Amministrazione non aveva escusso preventivamente il patrimonio sociale; -avverso la sentenza di primo grado aveva proposto appello il contribuente e avevano controdedotto l’Ufficio e Equitalia spiegando appelli incidentali con i quali si deduceva la carenza di legittimazione attiva del contribuente rispetto all’impugnazione degli avvisi di accertamento e la violazione degli artt. 2304 e 2315 c.c.quanto all’annullamento delle cartelle; - con sentenza n. 61/02/2016, depositata il 4 luglio 2016, la Commissione tributario di secondo grado di Trento aveva accolto gli appell i inci dental i dell’Agenzia delle entrate e di Equitalia s.p.a. confermando per il resto l’impugnata sentenza; - avverso la suddetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione , affidato aundici motivi; -resistono con rispettivi controricorsi l’Agenzia delle entrate e [OSCURATO:PERSONA] di Riscossione s.p.a.; -il contribuente ha depositato- chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite-atto di rinuncia al ricorso avendo nelle more aderito, in data 8 marzo 2017, alla definizione agevolata c.d. Rottamazione cartelle per i carichi pendenti, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193/2016, conv. con mod. dalla legge n. 225/2016; [OSCURATO:PERSONA] -con il ricorso il contribuente denuncia: 1) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 24 Cost., 111 c.p.c., 18,19,20 e 21del d.lgs. 546/92 nella parte in cui la CTR afferma la carenza di legittimazione attiva del contribuente alla proposizione dell’accertamento con adesione e all’impugnazione degli avvisi (primo motivo);2)la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 24 Cost., 19 del d.lgs. n. 546/92, 2313 c.c., 5 del d.P.R. n. 917/86; 1292, 1306 e 1308 c.c., 6 e 10 della legge n. 212/00 relativamente alla cartella 112200100011341080001 (secondo motivo); 3) la violazione e falsa applicazione degli artt. 53 Cost. e 32 del d.lgs. n. 542/92, relativamente agli avvisi (terzo motivo); 4) la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 del d.P.R. n. 600/73 e 51 del d.P.R. n. 633/72, 2697 e 3729 c.c. relativamente agli avvisi (quarto motivo); 5) la violazione e falsa applicazione degli artt. 3,24 e 111 Cost. nonché 7 del d.lgs. n. 546/92 relativamente agli avvisi (quinto motivo); 6) in relazione all’art. 360, comma 1, n.n. 3, 4 e 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 799 c.c.; nullità della sentenza o del procedimento; omesso esame di un fatto decisivo e controverso per il giudizio relativamente agli avvisi (sesto motivo); 7) in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 53 Cost. e 109 del d.P.R. n. 917/86 relativamente agli avvisi (settimo motivo);8) la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 del d.P.R. n. 602/73 e 7 della legge 212/2000 relativamente alle cartelle e agli avvisi di iscrizione ipotecaria (ottavo motivo); 9)in relazione all’art. 360, comma 1, n.n. 3, 4 e 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c.; nullità della sentenza o del procedimento; omesso esame di un fatto decisivo e controverso per il giudizio relativamente alle cartelle e agli avvisi di iscrizione ipotecaria (nono motivo); 10) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2304e 2315 c.c. nonché dell’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 relativamente alle cartelle e agli avvisi di iscrizione ipotecaria (decimo motivo); 11)in relazione all’art. 360, comma 1, n.n. 3, 4 e 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 167 e 170 c.c., 77 del d.P.R. n. 602/73 e 112 c.p.c.; nullità della sentenza o del procedimento; omesso esame di un fatto decisivo e controverso per il giudizio relativamente agli avvisi di iscrizione ipotecaria (undicesimo motivo); -nel corso del giudizio il contribuente ha depositato- chiedendo l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese - atto di rinuncia al ricorso avendo aderitoin data 8 marzo 2017, con riguardo , tra l’altro, alle cartelle di pagamento n. 112200100011341080001 (emessa sulla base degli avvisi di pagamento presupposti)e n.n. n.11220100003385439/502, n. 11220060017408703/502; n. 11220100003385338/502 alla definizione ag evolata c.d. Rottamazione cartelle per i carichi pendenti, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193/2016, conv. con mod. dalla legge n. 225/2016; al riguardo, ha allegato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti di cui all'art. 6, comma 2,del d.l. n. 193del 2016, comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma e relative ricevute di pagamento; -che, come si evince dalla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata oltre alle cartelle sopra indicate è contenuta anche la cartella n. 11220100009127680001 (impugnata in altro giudizio) sulla cui base (oltre che sulla cartella 112200100011341080001) è stato emesso l’avviso di iscrizione ipotecaria n. 11/11211 (v. pag. 5 del ricorso) mentre gli altri avvisi di iscrizioni ipotecarie n.n. 51690/2011/112 e 91573/2010/112 sono stati emessi sempre sulla base della cartella n. 112200100011341080001; -secondo la giurisprudenza di questa Corte, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. nella l. n. 225 del 2016,cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art.391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass. 11 febbraio 2020, n. 3245; 2 maggio 2019, n. 11540; Cass. 3 ottobre 2018, n. 24083; Cass. sez. 5, 28652 del 2021); -va, pertanto, dichiarato estinto il processo; -in considerazione dell'esito del giudizio, le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti; -infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude — trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione —l'applicabilità dell'art. 13 co. 1 –quaterd.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, co. 17,1. 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo, per il ricorrente non vittorioso, di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione. E la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettereogni ulteriore specificazione in dispositivo. (tra le tante: Cass. sez. VI - III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400; Cass. sez. 5, n.17974 del 2023 ); P.Q.M. la