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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 00249/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21088-2017 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.21088/2017 Cron.

Rep.

Ud.24/11/2022 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1399/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/03/2017 R.G.N. 4603/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 15.3.2017, la Corte d'appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato l’INPS a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] la pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, con decorrenza dalla domanda amministrativa e senza l’applicazione del differimento di cui all’art. 12, d.l. n. 78/2010 (conv. con l. n. 122/2010); che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 12, d.l. n. 78/2010 (conv. con l. n. 122/2010), per avere la Corte liquidato la pensione con decorrenza dalla domanda amministrativa, ritenendo implicitamente che il differimento previsto dalla norma invocata non dovesse applicarsi all’anticipazione della pensione di vecchiaia prevista dall’art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, per gli invalidi in misura non inferiore all’ottanta per cento; che il motivo è fondato, essendosi chiarito che il regime dei differimenti previsto dall'art. 12, d.l. n. 78/2010, cit., si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso per volontà del legislatore non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che “negli altri casi” maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia “alle età previste dagli specifici ordinamenti” (così Cass. nn. 29191 del 2018, 2382 del 2020 e, da ult., 30971 del 2022); che, non essendosi i giudici territoriali attenuti all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21088-2017 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.21088/2017 Cron. Rep. Ud.24/11/2022 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1399/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/03/2017 R.G.N. 4603/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 15.3.2017, la Corte d'appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato l’INPS a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] la pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, con decorrenza dalla domanda amministrativa e senza l’applicazione del differimento di cui all’art. 12, d.l. n. 78/2010 (conv. con l. n. 122/2010); che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 12, d.l. n. 78/2010 (conv. con l. n. 122/2010), per avere la Corte liquidato la pensione con decorrenza dalla domanda amministrativa, ritenendo implicitamente che il differimento previsto dalla norma invocata non dovesse applicarsi all’anticipazione della pensione di vecchiaia prevista dall’art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, per gli invalidi in misura non inferiore all’ottanta per cento; che il motivo è fondato, essendosi chiarito che il regime dei differimenti previsto dall'art. 12, d.l. n. 78/2010, cit., si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso per volontà del legislatore non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che “negli altri casi” maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia “alle età previste dagli specifici ordinamenti” (così Cass. nn. 29191 del 2018, 2382 del 2020 e, da ult., 30971 del 2022); che, non essendosi i giudici territoriali attenuti all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio
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