CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 aprile 2024
Cassazione n. 14168/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1825-2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 109, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 134, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – ricorrente incidentale - [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale - controricorrente incidentale - [OSCURATO:PERSONA] complementare R.G.N.1825/2019 Cron. Rep. Ud.23/04/2024 CC e sul ricorso successivo senza N.R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 134, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente successivo - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 109, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti al ricorso successivo - avverso la sentenza n. 677/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, del 05/07/2018 R.G.N. 409/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/04 /2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In parziale riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Firenze dichiarava il diritto di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al ricalcolo in aumento della pensione integrativa a caricodel Fondo di Previdenza per il Personale della Cassa di Risparmio di Firenze (ora [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]), mentre riduceva l’importo della riliquidazione per [OSCURATO:PERSONA] e negava per PieroPucci un diritto a differenze pensionistiche. Avverso la sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] per quattro motivi, cui il Fondo ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato. [OSCURATO:PERSONA] ha a sua volta presentato ricorso successivo, da qualificarsi come incidentale, fondato su due motivi, cui hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], e con altro controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Successivamente, il Fondo rinunciava al ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con rinuncia accettata dagli stessi. Nei rapporti tra il Fondo e [OSCURATO:PERSONA] depositato atto di richiesta congiunta di declaratoriadi cessazione della materia del contendere a spese compensate. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Federighi, Tarfugli, Montagnani e Posarelli va dichiarato estinto il giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso. Essendo la rinuncia accettata non si deve provvedere sulle spese di lite (art.391 comma 4 c.p.c.). Nei rapporti tra Fondo e Pucci va invece dichiarata la cessazione della materia del contendere, come da concorde volontà delle parti che dichiarano di aver raggiunto un accordo transattivo. Le spese di lite sono compensate in adesione alla raggiunta intesa negoziale (nello stesso senso Cass.10483del 2023). Trattandosi di pronuncia di estinzione e di cessazione della materia del contendere, non è dovuto il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art.13, co.1-quater d.P.R. n.115/02. P.Q.M. di Previdenza per il Personale della Cassa di Risparmio di Firenze e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; dichiara cessata l