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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 aprile 2026

Cassazione n. 28524/2026

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NZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2025 della Corte d'appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Bari confermava la sentenza del 16/10/2023 del G.i.p. del Tribunale di Bari, emessa in esito a giudizio abbreviato, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione ed € 1.200,00 di multa ciascuno (pena così già ridotta per la scelta del rito abbreviato) per i reati, unificati dal vincolo della continuazione e commessi in concorso fra loro, di ricettazione di autovetture di cui ai capi B), C), D), E), F), G) e H), con l'aggravante della recidivareiterata specifica e infraquinquennale per il [OSCURATO:PERSONA] e della recidiva reiterata per il [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso l'indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Bari, hanno proposto ricorsi per cassazione, con distinti atti a firma dei propri rispettivi difensori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], è affidato a due motivi.

3.1. Il primo motivo è proposto in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) , cod. proc. pen., in relazione all'art. 161 dello stesso codice. [OSCURATO:PERSONA] espone che: a) nel verbale del 22/02/2019 di notificazione dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, l'agente della polizia giudiziaria attestava che lo stesso [OSCURATO:PERSONA], «identificato mediante conoscenza diretta», invitato a eleggere domicilio, «elegge presso la propria abitazione sita in Noicattaro (BA) via Mazzini, 85»; b) gli atti successivi venivano notificati mediante consegna al difensore, ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., in particolare: b.1) l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, in quanto l'ufficiale giudiziario, il 12/08/2019, aveva attestato «la mancata consegna del plico per irreperibilità del destinatario (via Mazzini, 85, Noicattaro)» (così il ricorso); b.2) il decreto di citazione per il giudizio di appello, in quanto l'ufficiale giudiziario, il 21/03/2025, aveva attestato «anzi omessa notifica civico inesistente».

Ciò esposto, il ricorrente deduce che, come risulta dall'allegato certificato storico di residenza, egli non ha mai risieduto in Noicattaro, via Mazzini,

85. In particolare, dal 17/11/2008, aveva risieduto in via [OSCURATO:PERSONA], 42, con la conseguenza che il 22/02/2019 «non poteva eleggere domicilio "presso la propria abitazione sita in Noicattaro (BA) via Mazzini, 85"», come invece risultava dal suindicato verbale di notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari.

Tanto esposto e dedotto, il [OSCURATO:PERSONA] rappresenta che, «dall'esame degli atti del procedimento, non risulta in nessun modo che ai fini della notificazione degli atti, siano stati effettuati ulteriori adempimenti (nell'ipotesi di notificazione divenuta impossibile e/o dichiarazione mancante o insufficiente o inidonea) presso l'ufficio anagrafe del Comune di Noicattaro, ovvero attraverso assunzione di informazioni sul posto», con le conseguenti illegittima attivazione del sistema di notificazione di cui all'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., e nullità assoluta delle menzionate notificazioni, in quanto "assenti".

3.2. Il secondo motivo è proposto in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) , cod. proc. pen., «con riferimento alla mancata esclusione della recidiva reiterata infra-quinquennale». 2Nel precisare che l'ultima sentenza «diventata definitiva il 09.04.2015» alla quale fa riferimento la Corte d'appello di Bari «si riferisce a una condanna per rapina commessa in data 29/08/2002, non aggravata dalla recidiva», il ricorrente contesta l'adeguatezza della motivazione della sentenza impugnata sul punto dell'applicazione della recidiva.

Deduce in proposito che «la recidiva non può ritenersi espressione di un mero status soggettivo del reo, delineato dai suoi precedenti penali», con la conseguenza che la Corte d'appello di Bari «avrebbe dovuto valutare in concreto tutti gli elementi sostanziali delle maggiore attitudine a delinquere».

4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Erba, è affidato a un unico motivo, con il quale il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 133 cod. pen., «in quanto dall'esame del comportamento processuale, delle condizioni di vita e delle caratteristiche del fatto i giudici di merito avrebbero dovuto trarre elementi per mitigare la risposta sanzionatoria».

Nella sentenza impugnata non sarebbe ravvisabile «una motivazione sul percorso logico che ha giustificato la quantificazione della pena per l'ipotesi delittuosa in questione in misura che poteva essere ridotta».

L'inflizione «di una pena in una misura come quella irrogata» avrebbe reso «necessaria una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità della pena irrogata, non essendo sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni dei tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del fatto o alle modalità esecutive». [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché è proposto per due motivi manifestamente infondati.

1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Dalla stessa prospettazione del ricorrente risulta l'esistenza, nel verbale di notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dell'elezione di domicilio nella casa di abitazione in Noicattaro, via Mazzini, n. 85.

A fronte di ciò, al fine di contestare il contenuto di tale verbale, sarebbe stato necessario proporre querela di falso, in quanto istituto predisposto al fine di privare l'atto dell'attitudine probatoria della quale esso è, altrimenti, dotato.

Poiché il ricorrente non ha neppure dedotto di avere proposto la querela di falso, si deve ritenere la veridicità della sopra menzionata elezione di domicilio in Noicattaro, via Mazzini, n. 85. 3Ne discende che, poiché, come è stato esposto dallo stesso ricorrente, tale elezione di domicilio era risultata inidonea («per irreperibilità del destinatario (via Mazzini, 85, Noicattaro)» o per «civico inesistente»), del tutto legittimamente le notificazioni sono state eseguite, a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., mediante consegna al difensore.

Si deve infatti ribadire il principio, affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui, in caso di impossibilità a eseguire la notificazione al domicilio dichiarato o eletto, l'ufficiale giudiziario non ha alcun potere o dovere dì procedere ad accertamenti volti a rintracciare il nuovo domicilio del destinatario, potendo, per contro, effettuare direttamente la notifica a mani del difensore (Sez. 4, n. 36479 del 04/07/2014, Ebbole, Rv. 260126-01).

1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Con riguardo all'applicazione della recidiva, la Corte di cassazione ha affermato il principio che è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782-01).

In motivazione, la Corte ha chiarito che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato.

In senso sostanzialmente analogo, è stato affermato che l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464- 01).

Più diffusamente, la stessa Corte di cassazione ha precisato che, ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto a esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419-01).

Nel caso di specie, la Corte d'appello di Bari ha confermato l'applicazione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale ritenendo che i sette reati di 4ricettazione sub iudice, posti in relazione con le plurime precedenti condanne che erano state riportate dal [OSCURATO:PERSONA] per gravi reati sempre contro il patrimonio, tra i quali rapine in concorso «commesse in quantità elevata», fossero dimostrativi «di una persistenza di stimoli criminogeni e, quindi, di una perdurante inclinazione al delitto» dello stesso [OSCURATO:PERSONA].

Alla luce dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità sopra esposti, tale motivazione si deve ritenere sufficiente e, in quanto espressiva di un discrezionale giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità.

Quanto, in particolare, al ritenuto carattere reiterato della recidiva, si deve ribadire il principio, che è stato affermato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza "Sabbatini" (Sez.

U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878-01), secondo cui, in tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini della relativa applicazione, è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica e adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice.

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché è proposto per un unico motivo manifestamente infondato.

La giurisprudenza della Corte di cassazione è costante nell'affermare che la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (tra le tante, Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283-01).

Anche successivamente, è stato ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01).

Con la precisazione che la media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale e aggiungendo 5il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01).

Anche in tema di reato continuato la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti per i reati satellite, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, in caso di aumenti applicati in misura contenuta, può adempiere al relativo obbligo motivazionale anche in maniera sintetica, attraverso il mero richiamo alla gravità dei fatti o ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Randisi, Rv. 288800-01).

Nel caso di specie, la pena base irrogata di tre anni di reclusione ed C 1.200,00 di multa è di gran lunga al di sotto della media edittale della pena per il delitto di ricettazione di cui all'art. 648, primo comma, cod. pen. (pari a cinque anni di reclusione ed C 5.422,00 di multa), con la conseguenza che l'obbligo di motivazione ben poteva ritenersi assolto dalla Corte d'appello di Bari anche soltanto mediante l'espressione, da essa utilizzata, pena «congrua», la quale dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.

Peraltro, diversamente da quanto mostra di ritenere il ricorrente, la Corte d'appello di Bari ha in realtà specificamente spiegato la ragione dell'irrogazione di una pena superiore al minimo edittale, argomentando come ciò trovasse giustificazione nel fatto che il [OSCURATO:PERSONA], insieme con gli altri correi, aveva «instaurato un sistema collaudato per la ricollocazione dei beni sottratti, mediante 'cannibalizzazione' da parte di strutture di autodemolizione, che può ritenersi decisamente professionale» (terzultimo capoverso della pag. 11 della sentenza impugnata).

Tali considerazioni valgono anche per i contenuti aumenti di pena di quattro mesi di reclusione ed C 100,00 di multa per ciascuna delle sei ricettazioni satellite, anch'essi adeguatamente ritenuti «congrui» in considerazione della commissione anche di tali sei ricettazioni «con le stesse modalità 'professionali'».

La Corte d'appello di Bari ha anche considerato, in modo del tutto adeguato, come la condotta collaborativa che era stata tenuta dal [OSCURATO:PERSONA] fosse già stata valutata dal G.i.p. del Tribunale di Bari in sede di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Da ciò la manifesta infondatezza delle doglianze del ricorrente in ordine al trattamento sanzionatorio, dovendosi anche rilevare l'assoluta genericità dell'invocazione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], «delle condizioni di vita e delle caratteristiche del fatto».

3. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di 6colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di C 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M..7• 'ugiiese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2025 della Corte d'appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Bari confermava la sentenza del 16/10/2023 del G.i.p. del Tribunale di Bari, emessa in esito a giudizio abbreviato, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione ed € 1.200,00 di multa ciascuno (pena così già ridotta per la scelta del rito abbreviato) per i reati, unificati dal vincolo della continuazione e commessi in concorso fra loro, di ricettazione di autovetture di cui ai capi B), C), D), E), F), G) e H), con l'aggravante della recidivareiterata specifica e infraquinquennale per il [OSCURATO:PERSONA] e della recidiva reiterata per il [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso l'indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Bari, hanno proposto ricorsi per cassazione, con distinti atti a firma dei propri rispettivi difensori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], è affidato a due motivi. 3.1. Il primo motivo è proposto in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) , cod. proc. pen., in relazione all'art. 161 dello stesso codice. [OSCURATO:PERSONA] espone che: a) nel verbale del 22/02/2019 di notificazione dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, l'agente della polizia giudiziaria attestava che lo stesso [OSCURATO:PERSONA], «identificato mediante conoscenza diretta», invitato a eleggere domicilio, «elegge presso la propria abitazione sita in Noicattaro (BA) via Mazzini, 85»; b) gli atti successivi venivano notificati mediante consegna al difensore, ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., in particolare: b.1) l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, in quanto l'ufficiale giudiziario, il 12/08/2019, aveva attestato «la mancata consegna del plico per irreperibilità del destinatario (via Mazzini, 85, Noicattaro)» (così il ricorso); b.2) il decreto di citazione per il giudizio di appello, in quanto l'ufficiale giudiziario, il 21/03/2025, aveva attestato «anzi omessa notifica civico inesistente». Ciò esposto, il ricorrente deduce che, come risulta dall'allegato certificato storico di residenza, egli non ha mai risieduto in Noicattaro, via Mazzini, 85. In particolare, dal 17/11/2008, aveva risieduto in via [OSCURATO:PERSONA], 42, con la conseguenza che il 22/02/2019 «non poteva eleggere domicilio "presso la propria abitazione sita in Noicattaro (BA) via Mazzini, 85"», come invece risultava dal suindicato verbale di notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Tanto esposto e dedotto, il [OSCURATO:PERSONA] rappresenta che, «dall'esame degli atti del procedimento, non risulta in nessun modo che ai fini della notificazione degli atti, siano stati effettuati ulteriori adempimenti (nell'ipotesi di notificazione divenuta impossibile e/o dichiarazione mancante o insufficiente o inidonea) presso l'ufficio anagrafe del Comune di Noicattaro, ovvero attraverso assunzione di informazioni sul posto», con le conseguenti illegittima attivazione del sistema di notificazione di cui all'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., e nullità assoluta delle menzionate notificazioni, in quanto "assenti". 3.2. Il secondo motivo è proposto in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) , cod. proc. pen., «con riferimento alla mancata esclusione della recidiva reiterata infra-quinquennale». 2Nel precisare che l'ultima sentenza «diventata definitiva il 09.04.2015» alla quale fa riferimento la Corte d'appello di Bari «si riferisce a una condanna per rapina commessa in data 29/08/2002, non aggravata dalla recidiva», il ricorrente contesta l'adeguatezza della motivazione della sentenza impugnata sul punto dell'applicazione della recidiva. Deduce in proposito che «la recidiva non può ritenersi espressione di un mero status soggettivo del reo, delineato dai suoi precedenti penali», con la conseguenza che la Corte d'appello di Bari «avrebbe dovuto valutare in concreto tutti gli elementi sostanziali delle maggiore attitudine a delinquere». 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Erba, è affidato a un unico motivo, con il quale il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 133 cod. pen., «in quanto dall'esame del comportamento processuale, delle condizioni di vita e delle caratteristiche del fatto i giudici di merito avrebbero dovuto trarre elementi per mitigare la risposta sanzionatoria». Nella sentenza impugnata non sarebbe ravvisabile «una motivazione sul percorso logico che ha giustificato la quantificazione della pena per l'ipotesi delittuosa in questione in misura che poteva essere ridotta». L'inflizione «di una pena in una misura come quella irrogata» avrebbe reso «necessaria una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità della pena irrogata, non essendo sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni dei tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del fatto o alle modalità esecutive». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché è proposto per due motivi manifestamente infondati. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Dalla stessa prospettazione del ricorrente risulta l'esistenza, nel verbale di notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dell'elezione di domicilio nella casa di abitazione in Noicattaro, via Mazzini, n. 85. A fronte di ciò, al fine di contestare il contenuto di tale verbale, sarebbe stato necessario proporre querela di falso, in quanto istituto predisposto al fine di privare l'atto dell'attitudine probatoria della quale esso è, altrimenti, dotato. Poiché il ricorrente non ha neppure dedotto di avere proposto la querela di falso, si deve ritenere la veridicità della sopra menzionata elezione di domicilio in Noicattaro, via Mazzini, n. 85. 3Ne discende che, poiché, come è stato esposto dallo stesso ricorrente, tale elezione di domicilio era risultata inidonea («per irreperibilità del destinatario (via Mazzini, 85, Noicattaro)» o per «civico inesistente»), del tutto legittimamente le notificazioni sono state eseguite, a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., mediante consegna al difensore. Si deve infatti ribadire il principio, affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui, in caso di impossibilità a eseguire la notificazione al domicilio dichiarato o eletto, l'ufficiale giudiziario non ha alcun potere o dovere dì procedere ad accertamenti volti a rintracciare il nuovo domicilio del destinatario, potendo, per contro, effettuare direttamente la notifica a mani del difensore (Sez. 4, n. 36479 del 04/07/2014, Ebbole, Rv. 260126-01). 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Con riguardo all'applicazione della recidiva, la Corte di cassazione ha affermato il principio che è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782-01). In motivazione, la Corte ha chiarito che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato. In senso sostanzialmente analogo, è stato affermato che l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464- 01). Più diffusamente, la stessa Corte di cassazione ha precisato che, ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto a esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419-01). Nel caso di specie, la Corte d'appello di Bari ha confermato l'applicazione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale ritenendo che i sette reati di 4ricettazione sub iudice, posti in relazione con le plurime precedenti condanne che erano state riportate dal [OSCURATO:PERSONA] per gravi reati sempre contro il patrimonio, tra i quali rapine in concorso «commesse in quantità elevata», fossero dimostrativi «di una persistenza di stimoli criminogeni e, quindi, di una perdurante inclinazione al delitto» dello stesso [OSCURATO:PERSONA]. Alla luce dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità sopra esposti, tale motivazione si deve ritenere sufficiente e, in quanto espressiva di un discrezionale giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità. Quanto, in particolare, al ritenuto carattere reiterato della recidiva, si deve ribadire il principio, che è stato affermato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza "Sabbatini" (Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878-01), secondo cui, in tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini della relativa applicazione, è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica e adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché è proposto per un unico motivo manifestamente infondato. La giurisprudenza della Corte di cassazione è costante nell'affermare che la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (tra le tante, Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283-01). Anche successivamente, è stato ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01). Con la precisazione che la media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale e aggiungendo 5il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01). Anche in tema di reato continuato la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti per i reati satellite, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, in caso di aumenti applicati in misura contenuta, può adempiere al relativo obbligo motivazionale anche in maniera sintetica, attraverso il mero richiamo alla gravità dei fatti o ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Randisi, Rv. 288800-01). Nel caso di specie, la pena base irrogata di tre anni di reclusione ed C 1.200,00 di multa è di gran lunga al di sotto della media edittale della pena per il delitto di ricettazione di cui all'art. 648, primo comma, cod. pen. (pari a cinque anni di reclusione ed C 5.422,00 di multa), con la conseguenza che l'obbligo di motivazione ben poteva ritenersi assolto dalla Corte d'appello di Bari anche soltanto mediante l'espressione, da essa utilizzata, pena «congrua», la quale dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. Peraltro, diversamente da quanto mostra di ritenere il ricorrente, la Corte d'appello di Bari ha in realtà specificamente spiegato la ragione dell'irrogazione di una pena superiore al minimo edittale, argomentando come ciò trovasse giustificazione nel fatto che il [OSCURATO:PERSONA], insieme con gli altri correi, aveva «instaurato un sistema collaudato per la ricollocazione dei beni sottratti, mediante 'cannibalizzazione' da parte di strutture di autodemolizione, che può ritenersi decisamente professionale» (terzultimo capoverso della pag. 11 della sentenza impugnata). Tali considerazioni valgono anche per i contenuti aumenti di pena di quattro mesi di reclusione ed C 100,00 di multa per ciascuna delle sei ricettazioni satellite, anch'essi adeguatamente ritenuti «congrui» in considerazione della commissione anche di tali sei ricettazioni «con le stesse modalità 'professionali'». La Corte d'appello di Bari ha anche considerato, in modo del tutto adeguato, come la condotta collaborativa che era stata tenuta dal [OSCURATO:PERSONA] fosse già stata valutata dal G.i.p. del Tribunale di Bari in sede di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Da ciò la manifesta infondatezza delle doglianze del ricorrente in ordine al trattamento sanzionatorio, dovendosi anche rilevare l'assoluta genericità dell'invocazione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], «delle condizioni di vita e delle caratteristiche del fatto». 3. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di 6colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di C 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M..7• 'ugiiese
Sentenza Cassazione n. 28524/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris