CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 gennaio 2025
Cassazione n. 01451/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6730/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore -intimato- avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] di Campobasso n. 11/2025 depositata il 09/01/2025. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1. Con sentenza del 9.1.2025 il Giudice di pace di Campobasso rigettava l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], cittadino tunisino, avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Campobasso il 28.10.2024 e notificato in pari data. Rilevava infatti che il ricorso era stato depositato in data 27.11.2024, quindi oltre il termine di venti giorni dalla notifica del decreto di espulsione, termine fissato, a pena di inammissibilità, dall’art. 18, comma 3, del d.lgs. n. 150/2011. Aggiungeva, inoltre, che risultavano comunque motivi di pubblica sicurezza (rappresentati dal fatto che il ricorrente aveva a suo carico procedimenti per violazioni di legge sugli stupefacenti e per reati contro la persona e contro il patrimonio) che giustificavano il provvedimento impugnato. 2. Avverso tale sentenza, il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. 3. Il Ministero degli Interni è rimasto intimato. Ragioni della decisione. 1.Con il primo motivo di ricorso, si censura la violazione dell’art. 18, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2011, nonché degli artt. 24 e 113 della Costituzione e l’omessa motivazione circa l’incolpevole tardività dell’opposizione presentata. In particolare, si deduce che, nel ricorso introduttivo, era stato argomentato come il ricorrente aveva, sin dall’udienza di convalida del trattenimento, provveduto a nominare il difensore anche ai fini dell’impugnazione dell’espulsione, ma che la Questura non aveva trasmesso tale nomina al difensore. Evidenziava, inoltre, che in data 4.11.2024 il ricorrente era stato rimpatriato in Tunisia e che, pertanto, doveva trovare applicazione il termine di 40 giorni. 1.1. Il motivo è fondato. L’art. 18, comma 3, D.Lgs. n. 150/2011, come modificato dall'articolo 1, comma 4-ter, del D.L. 5 ottobre 2023, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2023, n. 176, prevede che "il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero". La norma fissa il termine di impugnazione del decreto di espulsione modulandolo in funzione del luogo di residenza del soggetto interessato e ricalca l'analoga disposizione dell'art. 35-bis, comma 2, D.Lgs. n. 25/2008 (introdotto dall'art. 6 D.L. n. 13/2017, conv. dalla L. n. 46/2017). Questa Corte, con orientamento pienamente condiviso dal Collegio, ha già affermato che: “È, quindi, la residenza all'estero del ricorrente, e il non trovarsi in Italia (non importa se in situazione di irregolarità), che costituisce il presupposto per l'applicazione di un termine più lungo per impugnare il decreto di espulsione” (Cass. n. 12647/2025). Per individuare il termine (di venti o quaranta giorni) entro il quale proporre il ricorso, a pena di decadenza, occorre guardare al luogo di residenza del ricorrente al momento della proposizione del ricorso. Ne consegue che la presenza dello straniero nel territorio nazionale, al momento della presentazione della domanda, costituisce la linea di discrimine per verificare l’applicabilità del termine di venti giorni o di quaranta giorni; si considera applicabile il termine di quaranta giorni quando -al momento della proposizione della domanda – colui che la propone risieda all’estero. Si deve aver riguardo alla concreta situazione nella quale si trova il ricorrente al momento in cui deve proporre il ricorso. Se, pertanto, in esecuzione di un decreto di espulsione, il ricorrente non si trova più in Italia (perché rimpatriato nel Paese d’origine), egli potrà proporre il ricorso nel più lungo termine di 40 giorni (termine, peraltro funzionale ad un effettivo esercizio del diritto di difesa che, in ragione della sua residenza all’estero, difficilmente potrebbe essere esercitato nel termine di 20 giorni). 1.2. A tale riguardo, inoltre, va ricordata la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'onere della prova dell'osservanza del termine d'impugnazione e, quindi, della sua tempestività e ammissibilità (Cass., n. 18690/2022), anche in ragione della ricorrenza di cause ostative al decorso del termine stesso, incombe sulla parte impugnante, sicché il mancato assolvimento di tale onere comporta che il gravame debba essere dichiarato d'ufficio inammissibile (Cass., n. 20054/2023; Cass., n. 7660/2004). 1.3. L’odierno ricorrente ha dimostrato che al momento della proposizione del ricorso era residente all’estero. Il ricorrente, infatti, era stato accompagnato alla frontiera (la convalida era avvenuta il 30.1.2024) ed era stato rimpatriato il 4.11.2024. Pertanto, deve trovare applicazione la norma prevista dall'art. 18, comma 3, cit., lì dove prevede che il termine per l'opposizione al decreto di espulsione è pari a quaranta giorni proprio per il caso in cui il ricorrente "risiede all'estero". Ora, rilevato che il provvedimento impugnato dal ricorrente era stato notificato in data 28.10.2024 e l’impugnazione del suddetto provvedimento è stata depositata in data 27.11.2024, il ricorso deve ritenersi tempestivo nel pieno rispetto dei termini normativamente previsti. 2. Il secondo motivo di ricorso, volto a censurare l’omessa motivazione in ordine alle esigenze di cura del ricorrente e alla sicurezza del Paese d’origine, deve ritenersi assorbito. 3. Il ricorso va pertanto accolto e l’ordinanza va cassata e rinviata al Giudice di Pace di Campobasso, nella persona di un diverso magistrato anche per la liquidazione delle spese di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Giudice di pace di Campobasso, in diversa composizion