CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 febbraio 2025
Cassazione n. 16993/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Antonio e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - imputati dei reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, come rispettivamente specificato in rubrica - hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, emessa il 13/02/2025, con cui la Corte di Appello di Napoli aveva parzialmente riformato la sentenza di condanna in promo grado emessa con rito abbreviato dal G.i.p. del Tribunale di Napoli (riconoscendo, quanto all'[OSCURATO:PERSONA], la continuazione con altra sentenza divenuta irrevocabile; quanto all'[OSCURATO:PERSONA] e al LO,[OSCURATO:PERSONA], applicando la pena da costoro concordata ai sensi dell'art. 599-bis cod. pen., previa riqualificazione dell'imputazione associativa ascritta all'[OSCURATO:PERSONA] ai sensi del comma 2 dell'art. 74); rilevato che, in considerazione della rinuncia ai motivi di appello operate dall'[OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA], le censure da costoro rispettivamente formulate in questa sede (configurabilità del reato associativo quanto all'[OSCURATO:PERSONA]; quanto al LO ,[OSCURATO:PERSONA], nullità della sentenza per indeterminatezza dell'accusa; erronea qualificazione giuridica dei fatti; nullità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione) debbano essere dichiarate inammissibili, alla luce del consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969); ritenuto altresì, quanto alle censure proposte dall'[OSCURATO:PERSONA] (ribadite nella memoria difensiva trasmessa a questa Suprema Corte), che le censure relative al riconoscimento della sua posizione apicale nel sodalizio siano inammissibili, perché reiterative e volte a prospettare una diversa e più favorevole lettura delle risultanze acquisite, a fronte di una motivazione del tutto immune da censure qui deducibili, che ha valorizzato le risultanze indicative di un chiaro ruolo organizzativo svolto dall'[OSCURATO:PERSONA], e della sua funzione di riferimento per gli altri sodali nella realizzazione delle condotte di illecita importazione: elementi non vulnerati dalle sue precarie condizioni economiche, conseguenti al sequestro della droga e alla conseguente perdita (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata); ritenuto che la residua censura sia manifestamente infondata, avendo la Corte territoriale esaustivamente motivato la propria decisione di applicare un aumento per la continuazione leggermente superiore per il ruolo di diretto protagonista e lamaggiore gravità del fatto, successivo alle altre importazioni e perciò indicativo di pervicacia criminosa (cfr. pag. 8 della sentenza); ritenuto pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M