CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 aprile 2026
Cassazione n. 19911/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1800 del 27/11/2025, dep. 2026, della Corte di cassazione, Sestasezione penalevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza n. 1800 del 27/11/2025, dep. 2026, la Corte di cassazione, Sesta sezionepenale, per quanto qui interessa, rigettava il ricorso per cassazione che era stato propostoda [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale la Corte d’appello diMessina aveva confermato la sentenza del 10/11/2023 con la quale il G.u.p. del Tribunale diMessina, in esito a giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], tra l’altro, per ilreato di partecipazione qualificata all’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanzestupefacenti di cui al capo 1).2. Avverso l’indicata sentenza n. 1800 del 27/11/2025, dep. 2026, della Sesta sezionepenale della Corte di cassazione, ha proposto ricorso straordinario, ex art. 625-bis cod. proc.pen., per il tramite dei propri difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], sull’assunto che la suddetta sentenza, «in relazione alla ritenutasussistenza della contestata condotta di partecipazione all’organismo associativo», sarebbe«il risultato di un evidente “errore di fatto”».3. Il ricorso straordinario è inammissibile perché è proposto da difensori non muniti diprocura speciale a tale fine, della quale, in effetti, non vi è traccia agli atti, né gli stessidifensori vi fanno riferimento o anche solo si qualificano come procuratori speciali.È pertanto inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso straordinario di cuiall’art. 625-bis cod. proc. pen. per l’emenda dell’errore di fatto proposto, nell’interesse delcondannato, dal difensore che non sia munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc.pen. (Sez. U, n. 32744 del 27/11/2014, dep. 2015, Zangari, Rv. 264048-01.Successivamente, tra le pronunce massimate: Sez. 4, n. 24120 del 09/02/2018, C., Rv.273064-01. Da ultimo: Sez. 6, n. 41509 del 18/11/2025, Saida, non massimata).4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condannadel ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese delprocedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causadi inammissibilità, al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 24/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]