CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35916/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di furto pluriaggravato; considerato che il primo ed un unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all'applicazione della circostanza aggravante ex art. 625 n. 2 cod, pen., afferisce alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, posto che la doglianza sulla circostanza aggravante di cui sopra è manifestamente infondata alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che la ritiene integrata "in presenza di qualunque azione insidiosa, improntata ad astuzia o scaltrezza, atta a soverchiare o sorprendere la contraria volontà del detentore della cosa, eludendo gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa della stessa" (Sez. 5, n. 32847 del 03/04/2019, Lazzari, Rv. 276924 - 01). Nel caso di specie è stata correttamente argomentata la sussistenza della contestata aggravante, in ragione del mezzo usato (chiave-grimaldello usata per aprire le mac:chinette da gioco, vincendo le accortezze poste in essere contro il rischio di furti da parte dei proprietari); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci