CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 febbraio 2023
Cassazione n. 08995/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12902/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 60, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. della Liguria n. 1260/2015,depositata i l 19/11/2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Liguria che su impugnazione di avviso di accertamento per Irpef, anno 2005, quale reddito di partecipazione alla società [OSCURATO:PERSONA] sas di cui è socia accomandataria al 51%, ha accolto l’appello dell’Ufficio. La CTP aveva accolto il ricorso, ritenendo provato che la società era riconducibile a soggetti diversi dalla contribuente. La CTR, premesso che la società ha ricevuto un avviso di accertamento che non ha impugnato, riteneva che il reddito accertato in capo alla società dovesse essere imputato a ciascun socio, indipendentemente dalla sua percezione, proporzionalmente alla partecipazione agli utili, ex art. 5 d.P.R. 917/1986, in quanto i redditi delle società di persone si traducono automaticamente in redditi pro quotadei soci, a meno che non vi sia espressa e formale contestazione della gestione societaria da parte del socio. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Considerato che: 1. Con l’unico motivo si deduce violazione dell’art. 5 TUIR, per non avere la CTR preso in considerazione le doglianze della contribuente sull’illegittimità dell’accertamento, non essendo la stessa beneficiaria effettiva, ex art. 36 d.lgs. 231/2007, per non avere preso parte all’attività sociale, della quale unico dominus era [OSCURATO:PERSONA], come emerso dagli accertamenti della Guardia di finanza - che ha verificato che la Bassi non aveva percepito alcun compenso- e dal procedimento penale, che era stato archiviato nei confronti della contribuente. Con successiva istanza del 4 gennaio 2023 la ricorrente ha richiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere per rinuncia, allegando atto di rinuncia notificato alla Agenzia delle Entrate in data 28.8.2017, in relazione alla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, ex art. 6 del d.l. n. 193/2016, quale convertito, con modificazioni, dalla l. n. 225/2016, del 12.4.2017 prot. 2017- EQUISDR – 2267890 ed alla comunicazione di [OSCURATO:PERSONA] di riscossione spa direttore regionale della Liguria dott. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], producendo altresì prova dell’avvenuto pagamento di tutte le rate richieste. Nel disciplinare gli effetti della rinuncia al ricorso per cassazione da parte del ricorrente, l'art. 391 c.p.c. dispone che se l'udienza è stata già fissata alla data in cui il ricorrente rinuncia al ricorso, come nella fattispecie, la Corte provvede con ordinanza in camera di consiglio, con provvedimento inoppugnabile. [OSCURATO:PERSONA] dichiara conseguentemente estinto il giudizio e cessata la materia del contendere, restando le spese a carico della parte che le ha anticipate. Non ricorrono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. "doppio contributo", non essendo equiparabile la pronuncia di estinzione a seguito di definizione agevolata a pronuncia d’inammissibilità o rigetto. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere; le s