CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17965/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppello di Lecce - SezioneDistaccata di Tarantovisti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generalePasquale Sansonetti, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell’avv.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Lecce, Sezionedistaccata di Taranto, ha parzialmente riformato, ai sensi dell’art. 599-bis cod.proc. pen., la sentenza del 3 luglio 2023 del Tribunale di Taranto che avevaaffermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per più condotte dibancarotta fraudolenta patrimoniale e per il reato di bancarotta semplicedocumentale, condotte tutte unificate a fini sanzionatori in un unico delitto dibancarotta fraudolenta aggravata ex art. 219, secondo comma, n. 1, l. fall. e,applicata altresì l’aggravante di cui all’art. 219, primo comma, l. fall., lo avevacondannato alla pena ritenuta di giustizia.In particolare, l’imputato, che con il primo motivo di appello aveva sostenutodi essere stato condannato in assenza di prove della sua penale responsabilità econ il secondo motivo aveva chiesto l’applicazione delle circostanze attenuantigeneriche, ha rinunciato al primo motivo di appello e, con l’accordo del Pubblicoministero, ha chiesto l’accoglimento del secondo motivo, indicando la seguentepena concordata: pena base per il più grave delitto di bancarotta fraudolentapatrimoniale pari ad anni tre di reclusione, con applicazione delle attenuantigeneriche equivalenti all’aggravante di cui all’art. 219, primo comma, l. fall.,aumentata ad anni tre e mesi nove di reclusione per l’aggravante di cui all’art.219, secondo comma, n. 1, l. fall.La Corte di appello ha dichiarato non doversi procedere per il reato dibancarotta semplice documentale perché estinto per prescrizione, ma haconfermato la pena come sopra quantificata, affermando che la pena dovevaritenersi congrua.2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, amezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando tre motivi.2.1. Con il primo motivo il ricorrente si duole della carenza di motivazione inordine alla quantificazione della pena, poiché la Corte di appello, pur affermandoche il Tribunale aveva errato nell’applicare l’aumento per l’aggravante di cuiall’art. 219, secondo comma, n. 1, l. fall. ed un ulteriore aumento per lacontinuazione ai sensi dell’art. 81 cod. pen., ha comunque rideterminato la penain anni tre e mesi nove di reclusione; neppure sarebbe chiaro se sia stataapplicata ed in che misura la riduzione di pena per il concordato.La mancanza di motivazione impedisce il controllo sulla legalità della pena el’accordo delle parti non può mai legittimare l’applicazione di una pena «nonverificabile in diritto».2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta carenza di motivazione inordine alla congruità della pena, essendo state utilizzate sul punto espressioni distile e meramente generiche, mentre anche nel caso di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. il giudice deve motivare sulla congruità della pena e sulrispetto dei criteri legali di determinazione della stessa.2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l’omessa verifica di eventualicause di non punibilità ed in particolare della estinzione del reato perprescrizione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il terzo motivo di ricorso, che logicamente precede gli altri, èmanifestamente infondato.[OSCURATO:PERSONA] soc. coop. soc., è stata sottoposta a liquidazione coattaamministrativa in data 2 dicembre 2014 e dichiarata in stato di insolvenza consentenza del 2 marzo 2016, cosicché, essendo stata applicata l’aggravante adeffetto speciale di cui all’art. 219, primo comma, l. fall., il termine minimo diprescrizione, pari a quindici anni, maturerebbe solo in data 2 dicembre 2029, maessendo intervenuti più atti interruttivi, il termine massimo di prescrizionematurerà finanche oltre tale data.Né il ricorrente precisa quale altra causa di non punibilità la Corte territorialeavrebbe omesso di applicare, cosicché nel resto il motivo è estremamentegenerico.2. Il primo ed il secondo motivo, con i quali il ricorrente si duole dellacarenza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, sonomanifestamente infondati.Il ricorrente, per effetto dell’accordo con il Pubblico ministero, ha rinunciatoal motivo di gravame relativo all’affermazione della sua responsabilità e hainsistito per l’accoglimento del motivo in ordine alla applicazione delle attenuantigeneriche, che gli sono state riconosciute e, sempre in conformità all’accordoraggiunto, ritenute equivalenti all’aggravante di cui all’art. 219, primo comma l.fall.La pena risulta essere stata applicata in misura corrispondente alla suarichiesta, il cui contenuto è riportato nella motivazione della sentenza, cosicchéappare evidente che la pena è stata determinata sulla base dei calcoli contenutiin detta richiesta. Ne deriva che il primo motivo è infondato laddove si sostieneche dalla sentenza non è possibile stabilire come la pena sia stata calcolata.Quanto, poi, alla motivazione circa la congruità della pena, deve osservarsiche non sono deducibili con il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessaa seguito di concordato in appello i vizi attinenti alla determinazione della penache non comportino la sua illegalità, ostandovi la natura consensualisticadell'istituto e la sua funzione deflattiva (Sez. 3, n. 41411 del 15/12/2025,Tanasi, Rv. 289033 - 02).In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazioneavverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivirelativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, alconsenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme dellapronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivirinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena chenon si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto nonrientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez.1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01).È ben vero che il giudizio di bilanciamento avrebbe dovuto essere compiutoponendo a confronto le circostanze attenuanti generiche con entrambe leaggravanti di cui all’art. 219, primo comma e secondo comma, n. 1, l. fall., ma,come già affermato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep.2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01), la pena determinata a seguito dell'erroneaapplicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrentiè illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previstidagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limitiedittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che ipassaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati inviolazione di legge; ne deriva che tale violazione, non dedotta con il ricorso percassazione, neppure può essere rilevata d’ufficio ai sensi dell’art. 609, comma 3,cod. proc. pen.Peraltro, nel concordato in appello, le parti non sono vincolate a criteri dideterminazione della pena, sicché il giudice può sindacare esclusivamente lacongruità della pena finale concordata, senza che rilevino eventuali errori dicalcolo nei passaggi intermedi (Sez. 3, n. 15801 del 01/04/2025, Adami, Rv.287834 - 01).3. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod.proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una sommache si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 20/02/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]