CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 luglio 2026
Cassazione n. 24346/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eSalvatore [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.dom.to in Via XX Settembre n. 3, Roma, rappresentato e difeso dall’avv.Bruno N. Sassani.controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania n. 685/2025 pubblicatain data 25/07/2025, n.r.g. 1077/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 30/06/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] era stato dipendente di [OSCURATO:SOCIETA]. Con missiva del27/03/2019 era stato licenziato per giustificato motivo oggettivo.[OSCURATO:PERSONA] adìva il Tribunale di Siracusa per ottenere la declaratoria diillegittimità del licenziamento per insussistenza delle ragioni oggettiveNumero registro generale 19489/2025Numero sezionale 3130/2026Numero di raccolta generale 24346/2026Data pubblicazione 31/07/2026addotte, nonché per violazione dell’obbligo di repechage, l’annullamento dellicenziamento e la conseguente tutela reintegratoria e risarcitoria.2.- Costituitosi il contraddittorio, all’esito della fase sommaria secondo ilrito di cui alla legge n. 92/2012, il Tribunale, in parziale accoglimento delladomanda, dichiarava illegittimo il licenziamento e risolto il rapporto di lavoroalla data del 27/03/2019, condannava la società a pagare al ricorrentel’indennità risarcitoria in misura pari a quattordici mensilità dell’ultimaretribuzione globale di fatto, ossia alla complessiva somma di euro 28.678,30.3.- Su opposizione di entrambe le parti, il Tribunale, in accoglimento diquella proposta dallo Spata, condannava la società a reintegrare il lavoratorenel posto di lavoro e a pagargli l’indennità risarcitoria dal licenziamentoall’effettiva reintegrazione, nei limiti delle dodici mensilità, mentre rigettaval’opposizione della società.3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello accoglieva ilgravame interposto dalla società e per l’effetto, in riforma della sentenza diprimo grado, rigettava la domanda dello Spata.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) il precedente licenziamento del 31/10/2016 era stato dichiarato nulloper mancanza di forma scritta;b) secondo la Corte di Cassazione, è legittima la rinnovazione diprecedente licenziamento nullo, purché sussistano i requisiti dilegittimità al momento del secondo licenziamento, che costituisce unnegozio diverso dal precedente, che esula dall’art. 1423 c.c., sicché ilnuovo licenziamento produce effetti ex nunc;c) in quest’ottica il Tribunale ha ritenuto che al momento del nuovorecesso persistevano le ragioni di difficoltà economica causatedall’anticipata risoluzione dell’appalto con la [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a., cheavevano determinato un riassetto organizzativo effettivo;d) il Tribunale ha poi ritenuto inadempiuto l’obbligo di repechage;e) sul primo punto il lavoratore si è limitato a riproporre ex art. 346 c.p.c.le sue deduzioni sull’insussistenza del giustificato motivo oggettivo, maciò è insufficiente, poiché l’accertamento sul punto compiuto dalNumero registro generale 19489/2025Numero sezionale 3130/2026Numero di raccolta generale 24346/2026Data pubblicazione 31/07/2026Tribunale poteva essere contestato solo mediante reclamo incidentale,nella specie non proposta;f) si tratta non di un’autonoma domanda o di un’eccezione non accolta,ma di una prospettazione unitaria oggetto di accertamento da parte delTribunale, il quale è passato ad esaminare l’obbligo di repechage soloin quanto ha prima accertato la sussistenza del giustificato motivooggettivo posto a base del recesso, ossia la soppressione del posto dilavoro del dipendente;g) in mancanza di reclamo incidentale, l’accertamento della sussistenzadel giustificato motivo oggettivo è passata in giudicato;h) la verifica del repechage va quindi compiuta con riguardo alla situazioneesistente al momento del nuovo licenziamento e nel periodo successivo;i) l’impossibilità di reimpiego in posti disponibili, anche per mansioniinferiori, può essere provata anche per presunzioni, rappresentate dalfatto che tutti i posti di lavoro erano stabilmente occupati e che dopo illicenziamento e per un congruo periodo non sono state effettuate nuoveassunzioni (Cass. n. 9937/2024);j) nel caso in esame dal LUL in atti emerge che al momento dellicenziamento – marzo 2019 – e fino a dicembre dello stesso anno iposti disponibili erano stabilmente occupati e non sono stati assunti altridipendenti;k) dunque l’onere probatorio relativo al repechage deve ritenersiadempiuto.4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione,affidato a cinque motivi.5.- [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.6.- Entrambe le parti hanno depositato memoria.7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 346 c.p.c.,2909 c.c. e 3 L. n. 604/1966 per avere la Corte territoriale ritenuto passatoin giudicato l’accertamento della sussistenza del giustificato motivo oggettivoe, quindi, insufficiente la riproposizione delle deduzioni ex art. 346 c.p.c.,Numero registro generale 19489/2025Numero sezionale 3130/2026Numero di raccolta generale 24346/2026Data pubblicazione 31/07/2026occorrendo all’uopo reclamo incidentale invece non proposto. Precisa che ilrepechage è elemento costitutivo del giustificato motivo oggettivocomplessivamente inteso, sicché l’accertamento della sussistenza delleragioni tecniche, organizzative o economiche non riveste carattere diautonoma statuizione e, quindi, non è idonea a passare in giudicato.2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 3 e 5 L. n.604/1966, 115 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto adempiutol’obbligo di repechage, senza considerare che il datore di lavoro aveva altresìl’onere di proporre al lavoratore l’adibizione a mansioni anche inferiori.3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. ilricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 116 c.p.c., 2709e 2710 c.c. per avere la Corte territoriale conferito rango di prova al LUL,senza considerare che, in quanto scrittura contabile, ove pure ne fosseprovata la regolare tenuta, potrebbe costituire prova solo fra imprenditori, manon certamente a favore dell’imprenditore e a sfavore del suo dipendente.4.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c.il ricorrente lamenta il travisamento del contenuto oggettivo del LUL e quindidel fatto in esso rappresentato, nonché l’omessa considerazione di altridocumenti come i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato relativial sig. [OSCURATO:PERSONA].5.- Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.il ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 3 e 7(rectius 5) L. n. 604/1966, 2709 e 2702 c.c., 116 c.p.c. per avere la Corteterritoriale ritenuto assolto l’onere del repechage senza considerare i rapportidi lavoro a termine conclusi dalla società con il sig. [OSCURATO:PERSONA].6.- Il primo motivo pone una questione di massima di particolare rilevanza,sicché si impone il rinvio a nuovo ruolo per la fissazione in pubblica udienzaex art. 375 c.p.c. P.Q.MLa Corte rinvia a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data30/06/2026. [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]