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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 10 gennaio 2023

Cassazione n. 30216/2023

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e SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Taranto, quale giudice di appello cautelare ai sensi dell'art.310 cod. proc. pen., con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di D'[OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto aveva rigettato la richiesta di revoca o di sostituzbne della misura cautelare in carcere applicata all'indagato in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.

2. Giovanni d'Elia propone ricorso censurando l'ordinanza con unico, articolato, motivo per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

Secondo la difesa, il Tribunale avrebbe replicato all'eccezione di nullità ai sensi dell'art. 292 cod. proc. pen. dell'ordinanza impugnata reiterando l'aspetto patologico di apparenza ovvero contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

Sarebbe erronea la valutazione del capo 01) in continuità operativa con i fatti di cui al capo 0).

In particolare, è stato erroneamente supposto lo spaccio di cocaina anche per gli episodi contestati al capo 01) malgrado l'assenza di elementi per individuare la sussistenza di tale attività.

Le comunicazioni intercettate riportate nell'ordinanza sono inidonee a comprovare, anche a livello indiziario, l'attività di spaccio che l'indagato potrebbe reiterare per interposta persona se posto agli arresti dorniciliari, trattandosi di locuzioni in alcun modo idonee a fornire indizio di spaccio di cocaina o a consentire di desumere i quantitativi eventualmente spacciati.

Manca ogni riscontro lessicale alla quantità di stupefacente asseritamente commercializzato e, ciò nonostante, nel provvedimento è stato attribuito all'indagato il ruolo di grande fornitore di [OSCURATO:PERSONA].

L'episodio contestato al capo 0) dell'imputazione provvisoria, che descrive la cessione a [OSCURATO:PERSONA] di 13 pezzi di cocaina, viene qualificato come rifornimento di una rilevante quantità funzionale a numerosissime cessioni malgrado il semplice ricavo di euro 520,00 e l'assenza di qualsivoglia dato tossicologico circa il potere stupefacente della sostanza.

Nell'ordinanza si fa riferimento a imputazioni di fatti non riferibili a D'[OSCURATO:PERSONA], che invece costituiscono fondamento per il rigetto della domanda, ritenendosi evidenti i collegamenti del ricorrente con altri indagati e ritenendosi il D'Elia concorrente nell'attività di spaccio di tali altri indagati, oltre i termini dell'imputazione provvisoria.

La motivazione sarebbe carente per avere il giudice dell'appello, così come il giudice per le indagini preliminari, omesso di valutare l'incensuratezza del ricorrente e il fattore tempo, tale da deviare gli acquirenti verso altre fonti di approvvigionamento a seguito dell'allontanamento territoriale del cedente imposto con la misura cautelare.

Le considerazioni contenute nell'ordinanza rendono, di fatto, intangibili le esigenze cautelari in quanto fondate su risultanze indiziarie interpretate in maniera assoluta, con motivazione apparente pur a fronte di dati non inequivoci.

Il giudizio di certezza del rischio di inquinamento probatorio e di reiterazione delle condotte si fonda su supposizioni prive di riscontro e su argomenti che il Tribunale ha ritenuto idonei a dimostrare uno spaccio da narcotrafficante internazionale al fine di pervenire al giudizio di inadeguatezza di qualsivoglia altra misura, pur trattandosi di un periodo di osservazione molto breve per una misura cautelare applicata dopo oltre 20 mesi dall'ultimo monitoraggio, datato 24 aprile 2021, in relazione a un numero di rapporti comunque modesti e in assenza del dato quantitativo della sostanza.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.

4. Il difensore ha depositato memoria di replica, insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

1.1. In funzione di premessa va rammentato, in primo luogo, che il vizio di motivazione apparente è configurabile tutte le volte in cui la struttura argomentativa sia caratterizzata da affermazioni apodittiche, tautologiche o da formule di stile, e si riveli priva di concreti elementi riferibili alla realtà processuale e alle emergenze sulle quali si fonda la decisione, così da impedire il controllo di legittimità della decisione stessa.

1.2. Inoltre, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai limiti che a esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti alla adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019 - dep. 24/06/2019, Mazzelli, Rv. 27697601).2.

Gli elementi valorizzati dal Tribunale, che ha richiamato il contenuto del provvedimento impugnato del giudice delle indagini preliminari, sono tutt'altro che congetturali: l'istante avrebbe posto in essere nell'arco di un mese almeno dodici cessioni a soggetti differenti di stupefacente in quantità non precisate; lo spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina sarebbe espressione di una ben più ampia attività di spaccio, potendosi ricavare dalle «cipollette» un numero elevato di dosi; sussisterebbe un meccanismo di spaccio diffuso e capillare con il coinvolgimento di numerosi acquirenti; vi sarebbe piena proporzione tra il tempo trascorso dall'inizio dell'esecuzione della misura e la pena applicabile.

3. La difesa ha sottoposto al Tribunale censure analoghe a quelle argomentate nel ricorso che ora si esamina, sottolineando il dato della indeterminatezza delle quantità cedute, il riferimento nella contestazione a 13 «cipollette» da 0,5 grammi ciascuna, il numero esiguo di acquirenti.

E il Tribunale ha replicato riportando il tenore di numerose intercettazioni, considerate indicative di un'attività quotidiana di spaccio realizzata in maniera seriale e professionale dal D'Elia.

Tale valutazione si sottrae al sindacato di legittimità in quanto non presenta elementi di manifesta illogicità nè risulta carente o contraddittoria laddove i giudici dell'appello cautelare hanno descritto in dettaglio le modalità con le quali l'indagato risultava svolgere lo spaccio, recandosi presso l'abitazione o il luogo di lavoro degli acquirenti o incontrandoli nei pressi della sua abitazione o del suo luogo di lavoro.

3.1. Il Tribunale ha puntualmente replicato all'argomento concernente la brevità del periodo durante il quale sarebbero state poste in essere le cessioni, evidenziando come dal periodo di osservazione potesse desumersi la cadenza quotidiana dell'attività di spaccio posta in essere dall'indagato, peraltro anche in periodo antecedente la finestra di tempo interessata dalle intercettazioni effettuate nel mese di aprile 2021 (pag.3).

3.2. Il collegamento del D'Elia con soggetti operanti nel settore dello spaccio nel territorio è stato desunto dal fatto che l'indagato avesse rifornito di tredici «pezzi» [OSCURATO:PERSONA], soggetto a sua volta indagato per numerosissime cessioni di droga, inclusa la cocaina.

Non risulta dunque censurabile, in quanto non manifestamente illogica né congetturale, l'argomentazione secondo la quale l'attività del D'Elia sarebbe inquadrabile in un più ampio contesto di spaccio diffuso e capillare sul territorio sulla base della gravità indiziaria concernente attività di spaccio in proprio e al contempo attività di fornitura di stupefacenti a soggetti dediti a loro volta allo spaccio.

3.3. Nel ricorso ci si limita ad affermare la contraddittorietà di quanto affermato a pag.4 dell'ordinanza circa «l'abilità dimostrata nel rifornirsi continuamente di sostanza stupefacente (anche per quantità rilevante) che rivende a diversi assuntori che trovano nell'appellante un punto di riferimento per lo spaccio al dettaglio in grado di consegnare la droga anche pochi minuti dopo la richiesta», senza reale confronto con tale valutazione.

4. Il Tribunale ha anche spiegato per quale ragione fosse corretto il ragionamento del giudice per le indagini preliminari a proposito del pericolo di inquinamento probatorio, desumendo tale pericolo dalla diretta conoscenza degli acquirenti e dei luoghi in cui abitano e lavorano, dunque non illogicamente dal rapporto diretto e fiduciario tra venditore e acquirente rivelato dal compendio intercettativo.

Non può, in definitiva, ritenersi apparente una motivazione che risulti ancorata a dati fattuali concreti, non ultima una telefonata intercettata il 9 aprile 2021 dalla quale i giudici del merito cautelare hanno desunto, a sostegno dell'inadeguatezza di misura meno afflittiva, che il D'Elia svolgesse l'attività di spaccio anche presso il proprio domicilio.

5. Per tali ragioni il ricorso deve essere rigettato.

Segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Taranto, quale giudice di appello cautelare ai sensi dell'art.310 cod. proc. pen., con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di D'[OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto aveva rigettato la richiesta di revoca o di sostituzbne della misura cautelare in carcere applicata all'indagato in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. 2. Giovanni d'Elia propone ricorso censurando l'ordinanza con unico, articolato, motivo per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Secondo la difesa, il Tribunale avrebbe replicato all'eccezione di nullità ai sensi dell'art. 292 cod. proc. pen. dell'ordinanza impugnata reiterando l'aspetto patologico di apparenza ovvero contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Sarebbe erronea la valutazione del capo 01) in continuità operativa con i fatti di cui al capo 0). In particolare, è stato erroneamente supposto lo spaccio di cocaina anche per gli episodi contestati al capo 01) malgrado l'assenza di elementi per individuare la sussistenza di tale attività. Le comunicazioni intercettate riportate nell'ordinanza sono inidonee a comprovare, anche a livello indiziario, l'attività di spaccio che l'indagato potrebbe reiterare per interposta persona se posto agli arresti dorniciliari, trattandosi di locuzioni in alcun modo idonee a fornire indizio di spaccio di cocaina o a consentire di desumere i quantitativi eventualmente spacciati. Manca ogni riscontro lessicale alla quantità di stupefacente asseritamente commercializzato e, ciò nonostante, nel provvedimento è stato attribuito all'indagato il ruolo di grande fornitore di [OSCURATO:PERSONA]. L'episodio contestato al capo 0) dell'imputazione provvisoria, che descrive la cessione a [OSCURATO:PERSONA] di 13 pezzi di cocaina, viene qualificato come rifornimento di una rilevante quantità funzionale a numerosissime cessioni malgrado il semplice ricavo di euro 520,00 e l'assenza di qualsivoglia dato tossicologico circa il potere stupefacente della sostanza. Nell'ordinanza si fa riferimento a imputazioni di fatti non riferibili a D'[OSCURATO:PERSONA], che invece costituiscono fondamento per il rigetto della domanda, ritenendosi evidenti i collegamenti del ricorrente con altri indagati e ritenendosi il D'Elia concorrente nell'attività di spaccio di tali altri indagati, oltre i termini dell'imputazione provvisoria. La motivazione sarebbe carente per avere il giudice dell'appello, così come il giudice per le indagini preliminari, omesso di valutare l'incensuratezza del ricorrente e il fattore tempo, tale da deviare gli acquirenti verso altre fonti di approvvigionamento a seguito dell'allontanamento territoriale del cedente imposto con la misura cautelare. Le considerazioni contenute nell'ordinanza rendono, di fatto, intangibili le esigenze cautelari in quanto fondate su risultanze indiziarie interpretate in maniera assoluta, con motivazione apparente pur a fronte di dati non inequivoci. Il giudizio di certezza del rischio di inquinamento probatorio e di reiterazione delle condotte si fonda su supposizioni prive di riscontro e su argomenti che il Tribunale ha ritenuto idonei a dimostrare uno spaccio da narcotrafficante internazionale al fine di pervenire al giudizio di inadeguatezza di qualsivoglia altra misura, pur trattandosi di un periodo di osservazione molto breve per una misura cautelare applicata dopo oltre 20 mesi dall'ultimo monitoraggio, datato 24 aprile 2021, in relazione a un numero di rapporti comunque modesti e in assenza del dato quantitativo della sostanza. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Il difensore ha depositato memoria di replica, insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. In funzione di premessa va rammentato, in primo luogo, che il vizio di motivazione apparente è configurabile tutte le volte in cui la struttura argomentativa sia caratterizzata da affermazioni apodittiche, tautologiche o da formule di stile, e si riveli priva di concreti elementi riferibili alla realtà processuale e alle emergenze sulle quali si fonda la decisione, così da impedire il controllo di legittimità della decisione stessa. 1.2. Inoltre, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai limiti che a esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti alla adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019 - dep. 24/06/2019, Mazzelli, Rv. 27697601).2. Gli elementi valorizzati dal Tribunale, che ha richiamato il contenuto del provvedimento impugnato del giudice delle indagini preliminari, sono tutt'altro che congetturali: l'istante avrebbe posto in essere nell'arco di un mese almeno dodici cessioni a soggetti differenti di stupefacente in quantità non precisate; lo spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina sarebbe espressione di una ben più ampia attività di spaccio, potendosi ricavare dalle «cipollette» un numero elevato di dosi; sussisterebbe un meccanismo di spaccio diffuso e capillare con il coinvolgimento di numerosi acquirenti; vi sarebbe piena proporzione tra il tempo trascorso dall'inizio dell'esecuzione della misura e la pena applicabile. 3. La difesa ha sottoposto al Tribunale censure analoghe a quelle argomentate nel ricorso che ora si esamina, sottolineando il dato della indeterminatezza delle quantità cedute, il riferimento nella contestazione a 13 «cipollette» da 0,5 grammi ciascuna, il numero esiguo di acquirenti. E il Tribunale ha replicato riportando il tenore di numerose intercettazioni, considerate indicative di un'attività quotidiana di spaccio realizzata in maniera seriale e professionale dal D'Elia. Tale valutazione si sottrae al sindacato di legittimità in quanto non presenta elementi di manifesta illogicità nè risulta carente o contraddittoria laddove i giudici dell'appello cautelare hanno descritto in dettaglio le modalità con le quali l'indagato risultava svolgere lo spaccio, recandosi presso l'abitazione o il luogo di lavoro degli acquirenti o incontrandoli nei pressi della sua abitazione o del suo luogo di lavoro. 3.1. Il Tribunale ha puntualmente replicato all'argomento concernente la brevità del periodo durante il quale sarebbero state poste in essere le cessioni, evidenziando come dal periodo di osservazione potesse desumersi la cadenza quotidiana dell'attività di spaccio posta in essere dall'indagato, peraltro anche in periodo antecedente la finestra di tempo interessata dalle intercettazioni effettuate nel mese di aprile 2021 (pag.3). 3.2. Il collegamento del D'Elia con soggetti operanti nel settore dello spaccio nel territorio è stato desunto dal fatto che l'indagato avesse rifornito di tredici «pezzi» [OSCURATO:PERSONA], soggetto a sua volta indagato per numerosissime cessioni di droga, inclusa la cocaina. Non risulta dunque censurabile, in quanto non manifestamente illogica né congetturale, l'argomentazione secondo la quale l'attività del D'Elia sarebbe inquadrabile in un più ampio contesto di spaccio diffuso e capillare sul territorio sulla base della gravità indiziaria concernente attività di spaccio in proprio e al contempo attività di fornitura di stupefacenti a soggetti dediti a loro volta allo spaccio. 3.3. Nel ricorso ci si limita ad affermare la contraddittorietà di quanto affermato a pag.4 dell'ordinanza circa «l'abilità dimostrata nel rifornirsi continuamente di sostanza stupefacente (anche per quantità rilevante) che rivende a diversi assuntori che trovano nell'appellante un punto di riferimento per lo spaccio al dettaglio in grado di consegnare la droga anche pochi minuti dopo la richiesta», senza reale confronto con tale valutazione. 4. Il Tribunale ha anche spiegato per quale ragione fosse corretto il ragionamento del giudice per le indagini preliminari a proposito del pericolo di inquinamento probatorio, desumendo tale pericolo dalla diretta conoscenza degli acquirenti e dei luoghi in cui abitano e lavorano, dunque non illogicamente dal rapporto diretto e fiduciario tra venditore e acquirente rivelato dal compendio intercettativo. Non può, in definitiva, ritenersi apparente una motivazione che risulti ancorata a dati fattuali concreti, non ultima una telefonata intercettata il 9 aprile 2021 dalla quale i giudici del merito cautelare hanno desunto, a sostegno dell'inadeguatezza di misura meno afflittiva, che il D'Elia svolgesse l'attività di spaccio anche presso il proprio domicilio. 5. Per tali ragioni il ricorso deve essere rigettato. Segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter,
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