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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 12 aprile 2021

Cassazione n. 37253/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 1/12/2021 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; Lette le conclusioni della parte civile; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata del 1 dicembre 2021, la Corte d'appello di Torino ha confermato la decisione del Tribunale di Cuneo del 12 aprile 2021, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in abitazione, aggravato dalla violenza sulle cose.

2. Avverso la sentenza indicata hanno proposto ricorso le imputate, con unico atto a firma del comune difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., con il quale si deduce vizio della motivazione in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della pena, avendo al riguardo la Corte territoriale trascurato di considerare le condizioni personali e sociali delle imputate e non ottemperato all'onere di specifica giustificazione del quantum sanzionatorio, tanto più stringente nei casi - qual è quello in esame - in cui la pena si discosti dal minimo edittale, nella prospettiva, costituzionalmente imposta, della funzione rieducativa della sanzione. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili.

1. L'unico motivo dei ricorsi, con il quale si deduce vizio della motivazione sui punti relativi al diniego delle attenuanti generiche ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sono generici e, comunque, manifestamente infondati.

1.1.1. Quanto al primo punto, va in primis rilevato come le ricorrenti non rappresentano quale positivo indicatore, in ipotesi prospettato nell'atto d'appello e decisivo nella prospettiva auspicata, sarebbe stato, invece, ingiustificatamente ignorato, in tal modo evidenziando già l'aspecificità della censura, ma individuano un profilo di contraddittorietà della motivazione nella parte in cui le condizioni personali e sociali delle imputate sarebbero state valorizzate esclusivamente ai fini dell'esclusione della recidiva.

Trattasi di deduzione manifestamente infondata.

Il giudizio inerente la recidiva è, invero, del tutto autonomo ed indipendente rispetto alla valutazione di cui all'art. 62-bis cod. pen (Sez.

U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319) e, in particolare, la stessa esistenza di precedenti penali specifici può rilevare ai fini del diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge anche quando il giudice, sulla base di una valutazione complessiva del fatto oggetto del giudizio e della personalità dell'imputato, esclude che la reiterazione delle condotte denoti la presenza di uno spessore criminologico tale da giustificare l'applicazione della recidiva (Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, 5., Rv. 280444).

Del resto, la valutazione sottesa al giudizio circa la concessione delle attenuanti generiche si declina attraverso un ampio spettro di indicatori e, nel motivarne il diniego, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati, sempre che siffatta valutazione tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693).

1.1.2. Nel caso in esame, la Corte di merito ha reso una motivazione del tutto in linea con gli enunciati principi, dando conto — con valutazione che non evidenzia margine alcuno di irragionevolezza — della irrilevanza della confessione, intervenuta tardivamente ed a fronte di un quadro probatorio univoco e consolidato; della professionalità dimostrata non solo attraverso le modalità del furto in abitazione, previa effrazione, di beni di ingente valore, ma anche dalla disponibilità di canali di smercio della refurtiva, mai recuperata, in tal modo reputando recessive la giovane età e le condizioni personali delle imputate che, pur in un quadro di plurimi precedenti specifici, avevano giustificato, in primo grado, l'esclusione della recidiva.

Si tratta di un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile nella presente sede di legittimità, in quanto non contraddittoria ed esplicativa degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).1.2.

E', per gli stessi motivi, generico e manifestamente infondato il secondo punto di censura, che attinge la determinazione della pena.

Premesso che solo l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932) e che, nel caso in esame, la pena della reclusione irrogata è di soli tre mesi superiore al minimo, va anche al riguardo rilevato come gli indicatori enunciati nella sentenza impugnata non rivelino alcun uso distorto del potere giudiziale di commisurazione, né si pongono in rapporto di tensione con la funzione rieducativa della pena.

Per altro verso, va qui ribadito come, ai fini della determinazione della pena, il giudice possa - come nel caso in esame - tenere conto più volte del medesimo dato di fatto sotto differenti profili e per distinti fini, senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem" (Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, M., Rv. 275904 in fattispecie in cui è stata ritenuta immune da vizi la motivazione della Corte d'appello che ha fatto riferimento ai medesimi elementi indicativi della gravità del fatto per determinare la pena in misura superiore al minimo e per negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche).

Ne consegue che la motivazione resa dalla Corte d'appello di Torino s'appalesa incensurabile, con conseguente inammissibilità dei ricorsi.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali, oltre al pagamento della somma, che stimasi equo determinare in Euro 3000,00, in favore della Cassa delle ammende.

3. Ritiene il Collegio che non ricorrano i presupposti per la condanna delle imputate alla rifusione alla parte civile delle spese sostenute nel grado, vertendo l'impugnazione esclusivamente sul trattamento sanzionatorio.

3.1. Sul tema dell'interesse della parte civile ad interloquire sull'impugnazione di legittimità esclusivamente rivolta al trattamento sanzionatorio, le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato come nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, anche se i motivi di ricorso da lui proposti riguardino esclusivamente la pena inflitta, purché la domanda di restituzione o risarcimento del danno sia stata accolta in sede di merito e, in sede di legittimità, la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi (n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 in fattispecie in cui è stato ritenuto configurabile l'interesse della parte civile a ottenere con sollecitudine la pronuncia definitiva del giudizio, idonea a realizzare la sua pretesa risarcitoria o restitutoria, anche nell'ipotesi di ricorso dell'imputato "ittu ocull" inammissibile perché proposto esclusivamente per lamentare l'entità della pena patteggiata in appello e, come tale, assegnato all'apposita sezione di cui all'art. 610, comma 1, cod. proc. pen.;

V. Corte cost. 12 settembre 1990 n. 443).

3.1.1. L'affermazione, che si è posta in consapevole contrasto con la prevalente giurisprudenza di legittimità, è stata resa sviluppando gli approdi delineati in tema di formazione progressiva del giudicato dalle stesse Sezioni Unite (n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239), che hanno fissato il principio - ritenuto "aderente alle linee fondamentali del sistema processuale penale" - secondo cui perché la res judicanda divenga res judicata è necessario che il potere decisorio del giudice della cognizione risulti "consumato" rispetto all'intero oggetto del giudizio.

Movendo dalla distinzione - ormai pacificamente accolta e utilizzata in dottrina e in giurisprudenza per delimitare l'ambito dell'effetto devolutivo dei mezzi d'impugnazione e le situazioni processuali che consentono l'accesso al concetto di giudicato - tra capo e punto della sentenza, la pronuncia citata, chiarite le nozioni dei due elementi, ha dimostrato che la cosa giudicata si forma sul capo, non sul punto, «nel senso che la decisione acquista il carattere della irrevocabilità quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni» la cui soluzione è necessaria per verificare la fondatezza delle singole accuse e condannare l'imputato alla pena di giustizia.

Tali questioni, s'identificano esattamente con i "punti", di cui parla esplicitamente, peraltro, anche l'art. 597, comma primo, cod. proc. pen. (accertamento del fatto-reato, responsabilità, circostanze, trattamento sanzionatorio, benefici, ecc), che non sono suscettibili di acquisire autonoma autorità di giudicato, «potendo essere oggetto unicamente della preclusione correlata all'effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni Da tanto si è evinto che le doglianze, originarie o residue, formulate dall'imputato in relazione a "punti" distinti da quello attinente alla questione principale della colpevolezza, producendo, in ogni caso, il risultato di bloccare il processo di formazione del giudicato, fanno sorgere l'interesse della parte civile ad attivarsi per agevolare e affrettare la rimozione dell'ostacolo.

3.1.2. Siffatta conclusione è stata reputata - nella costruzione dell'istituto della res judicata - coerente all'interpretazione comunemente data dell'art. 624 cod. proc. pen. (Sez.

U. n. 373 del 23/11/1990, dep. 1991, Agnese, Rv. 186164 Agnese), la cui forza precettiva investe esclusivamente la specifica situazione dell'annullamento parziale e i limiti obiettivi del giudizio di rinvio, i quali sono «diretta e ineludibile conseguenza dell'irrevocabilità della pronuncia dalla Corte di Cassazione in relazione a tutte le parti diverse da quelle annullate e a queste non necessariamente connesse» e non possono considerarsi in alcun modo equiparabili a quelli inerenti all'attuazione del potere dispositivo riconosciuto alle parti nella materia delle impugnazioni; e si è aggiunto che «la definizione della effettiva portata della disposizione in esame descritta dalle plurime sentenze delle Unite Sezioni sull'argomento (ma cfr. anche Corte cost. Ord. n. 367/96) costituisce indirettamente una conferma dell'esattezza della tesi dell'esistenza di una reale e profonda differenza tra le nozioni di giudicato e di preclusione processuale, cui corrispondo, simmetricamente, quelle di capo e di punto della sentenza».

Da tanto si è tratta la conseguenza che la parte civile è titolare di un interesse legittimo, concreto e attuale a intervenire nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione.

3.2. Siffatto orientamento è stato superato nella successiva giurisprudenza di legittimità. 3.2.1 Valorizzando il presupposto processuale dell'interesse - che deve tendere a un risultato pratico in rapporto alle situazioni e alle facoltà tutelate dall'ordinamento - in termini di effettività e concretezza, che sussistono tutte le volte in cui dalla modifica del provvedimento impugnato - da intendere nella sua lata eccezione, comprensiva anche della motivazione - possa derivare l'eliminazione di qualsiasi effetto pregiudizievole per la parte che ne invoca il riesame, nella giurisprudenza di questa Corte si è, ulteriormente, precisato che lo stesso sussiste non solo quando l'imputato, attraverso l'impugnazione, si riprometta di conseguire effetti penali più vantaggiosi (quali, ad esempio, l'assoluzione o la mitigazione del trattamento sanzionatorio), ma anche quando miri ad assicurare conseguenze extrapenali più favorevoli, come quelli che l'ordinamento rispettivamente fa derivare dall'efficacia del giudicato delle sentenze di condanna o di assoluzione nel giudizio di danno (artt. 651 e 652 cod. proc. pen.).

Correlativamente, l'interesse della parte civile a contraddire - resistendo all'impugnazione dell'imputato - è stato riconosciuto nei limiti in cui il ricorso introduca elementi direttamente incidenti sulla concreta dimensione offensiva del fatto che assumono rilievo ai fini dell'accertamento della responsabilità civile (ex multis Sez. 3, n. 16602 del 21/02/2020, N., Rv. 280124 in tema di circostanze del reato, nel solco argomentativo tracciato da Sez.

U. n. 40049 del 29/05/2008, Guerra, Rv. 240815; n. 35599 del 21/06/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253242; n. 28911 del 28/03/2019, Massaria, Rv. 275953).

Si è, pertanto, affermato come non possa essere disposta la condanna del ricorrente alla refusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile, come da questa invocata, giacché tale condanna dipende dalla sussistenza di un interesse civile tutelabile, e, pertanto, non può essere disposta nel giudizio di impugnazione quando - come nel caso di specie - si discuta unicamente della pena irroganda (Sez. 2, n. 29424 del 29/11/2017, dep. 2018, Canale, Rv. 273018).

3.2.2. Oscillazioni ermeneutiche si registrano anche sulla legittimità dello stesso intervento della parte civile nel giudizio di impugnazione limitato esclusivamente al trattamento sanzionatorio.

Per un orientamento, non è consentito l'intervento stesso della parte civile nel giudizio di cassazione avente per oggetto esclusivamente il trattamento sanzionatorio o la confisca dei beni degli imputati, in quanto tali questioni non possono avere alcuna incidenza sugli interessi civili e, nel caso in cui l'intervento sia comunque avvenuto, non possono porsi a carico dell'imputato le relative spese (Sez. 4, n. 22697 del 09/07/2020, L., Rv. 279514; Sez. 1, n. 51166 del 11/06/2018, Gatto, Rv. 274935; Sez. 5, n. 47876 del 12/11/2012, Adamo, Rv. 254525).

Nei predetti termini, se è vero che la parte civile che abbia ricevuto l'integrale risarcimento del danno ed il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di merito, è legittimata a partecipare al processo anche in mancanza di impugnazione dell'imputato sul capo concernente l'azione civile, in ragione del riflesso della decisione dell'impugnazione su quella relativa al risarcimento del danno, nondimeno l'accertamento della mancanza di un effettivo interesse della stessa parte civile a contraddire sull'impugnazione proposta dall'imputato, ove effettivamente comprovata, può escludere la condanna del secondo alle spese sostenute dalla prima, ma non la esclusione della parte civile (Sez. 3, n. 17509 del 30/10/2018, dep. 2019, D., Rv. 275595).

3.2.3. Coerentemente, si è ritenuto come, nel caso in cui, in parziale accoglimento del ricorso dell'imputato, la Corte di cassazione annulli con rinvio la sentenza impugnata ai soli fini della rideterminazione della pena di un reato in relazione al quale vi sia stato accoglimento della domanda della parte civile, il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti civili costituite vittoriose, poiché le stesse potrebbero disinteressarsi del giudizio di rinvio, da cui non può loro derivare alcun pregiudizio (Sez. 4, n. 9208 del 15/01/2020, L., Rv. 278908).

La devoluzione del solo tema afferente la commisurazione della pena non identifica, pertanto, un interesse processuale specifico, in capo alle vittime costituite parti civili nei singoli giudizi, ad interloquire sul punto.

3.3. Siffatto orientamento trova - ad avviso del collegio - ulteriore conferma dalla ricostruzione sistematica del giudicato progressivo in funzione dell'esecuzione della sentenza, recentemente elaborata dalle Sezioni unite di questa Corte (n. 3423 del 29/10/2020, dep. 2021, Gialluisi, Rv. 280261).

Muovendo proprio entro le rime tracciate dalla giurisprudenza sulla quale Sezioni Unite Gallo hanno affermato il principio che qui si avversa, la sentenza Gialluisi ha indagato il tema della connessione essenziale tra i capi della sentenza, affermando - sul punto dell'eseguibilità della pena, ma con valutazioni che assumono carattere sistematico generale - l'esecutività di quei capi che non si trovino in rapporto di connessione essenziale con quelli attinti dall'annullamento, per il quale abbiano acquistato autorità di cosa giudicata i punti relativi all'affermazione di responsabilità, anche in relazione alle circostanze del reato, ed alla determinazione della pena principale, individuata alla stregua delle sentenze pronunciate in sede di cognizione ed immodificabile nel giudizio di rinvio ([OSCURATO:PERSONA].U., n. 4460 del 1994, Cellerini, Rv. 196888).

E poiché il capo relativo alle statuizioni civili è essenzialmente connesso alla affermazione di responsabilità, anche in relazione alle circostanze del reato, deve qui affermarsi come - al di fuori delle ipotesi in cui si discuta di questioni atte a determinare conseguenze sulla condanna al risarcimento del danno (come, ad esempio, l'impugnazione della concessione della sospensione condizionale della pena condizionata al risarcimento) - non sussiste l'interesse della parte civile ad intervenire nel giudizio di cassazione avente per oggetto esclusivamente il trattamento sanzionatorio, in quanto tale questione non può avere alcuna incidenza sugli interessi civili e, nel caso in cui l'intervento sia comunque avvenuto, non possono porsi a carico dell'imputato le relative spese.

Da tanto consegue il rigetto della richiesta della parte civile di rifusione delle spese di assistenza nel presente grado di leg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 1/12/2021 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; Lette le conclusioni della parte civile; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata del 1 dicembre 2021, la Corte d'appello di Torino ha confermato la decisione del Tribunale di Cuneo del 12 aprile 2021, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in abitazione, aggravato dalla violenza sulle cose. 2. Avverso la sentenza indicata hanno proposto ricorso le imputate, con unico atto a firma del comune difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., con il quale si deduce vizio della motivazione in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della pena, avendo al riguardo la Corte territoriale trascurato di considerare le condizioni personali e sociali delle imputate e non ottemperato all'onere di specifica giustificazione del quantum sanzionatorio, tanto più stringente nei casi - qual è quello in esame - in cui la pena si discosti dal minimo edittale, nella prospettiva, costituzionalmente imposta, della funzione rieducativa della sanzione. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. L'unico motivo dei ricorsi, con il quale si deduce vizio della motivazione sui punti relativi al diniego delle attenuanti generiche ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sono generici e, comunque, manifestamente infondati. 1.1.1. Quanto al primo punto, va in primis rilevato come le ricorrenti non rappresentano quale positivo indicatore, in ipotesi prospettato nell'atto d'appello e decisivo nella prospettiva auspicata, sarebbe stato, invece, ingiustificatamente ignorato, in tal modo evidenziando già l'aspecificità della censura, ma individuano un profilo di contraddittorietà della motivazione nella parte in cui le condizioni personali e sociali delle imputate sarebbero state valorizzate esclusivamente ai fini dell'esclusione della recidiva. Trattasi di deduzione manifestamente infondata. Il giudizio inerente la recidiva è, invero, del tutto autonomo ed indipendente rispetto alla valutazione di cui all'art. 62-bis cod. pen (Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319) e, in particolare, la stessa esistenza di precedenti penali specifici può rilevare ai fini del diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge anche quando il giudice, sulla base di una valutazione complessiva del fatto oggetto del giudizio e della personalità dell'imputato, esclude che la reiterazione delle condotte denoti la presenza di uno spessore criminologico tale da giustificare l'applicazione della recidiva (Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, 5., Rv. 280444). Del resto, la valutazione sottesa al giudizio circa la concessione delle attenuanti generiche si declina attraverso un ampio spettro di indicatori e, nel motivarne il diniego, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati, sempre che siffatta valutazione tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693). 1.1.2. Nel caso in esame, la Corte di merito ha reso una motivazione del tutto in linea con gli enunciati principi, dando conto — con valutazione che non evidenzia margine alcuno di irragionevolezza — della irrilevanza della confessione, intervenuta tardivamente ed a fronte di un quadro probatorio univoco e consolidato; della professionalità dimostrata non solo attraverso le modalità del furto in abitazione, previa effrazione, di beni di ingente valore, ma anche dalla disponibilità di canali di smercio della refurtiva, mai recuperata, in tal modo reputando recessive la giovane età e le condizioni personali delle imputate che, pur in un quadro di plurimi precedenti specifici, avevano giustificato, in primo grado, l'esclusione della recidiva. Si tratta di un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile nella presente sede di legittimità, in quanto non contraddittoria ed esplicativa degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).1.2. E', per gli stessi motivi, generico e manifestamente infondato il secondo punto di censura, che attinge la determinazione della pena. Premesso che solo l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932) e che, nel caso in esame, la pena della reclusione irrogata è di soli tre mesi superiore al minimo, va anche al riguardo rilevato come gli indicatori enunciati nella sentenza impugnata non rivelino alcun uso distorto del potere giudiziale di commisurazione, né si pongono in rapporto di tensione con la funzione rieducativa della pena. Per altro verso, va qui ribadito come, ai fini della determinazione della pena, il giudice possa - come nel caso in esame - tenere conto più volte del medesimo dato di fatto sotto differenti profili e per distinti fini, senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem" (Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, M., Rv. 275904 in fattispecie in cui è stata ritenuta immune da vizi la motivazione della Corte d'appello che ha fatto riferimento ai medesimi elementi indicativi della gravità del fatto per determinare la pena in misura superiore al minimo e per negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche). Ne consegue che la motivazione resa dalla Corte d'appello di Torino s'appalesa incensurabile, con conseguente inammissibilità dei ricorsi. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali, oltre al pagamento della somma, che stimasi equo determinare in Euro 3000,00, in favore della Cassa delle ammende. 3. Ritiene il Collegio che non ricorrano i presupposti per la condanna delle imputate alla rifusione alla parte civile delle spese sostenute nel grado, vertendo l'impugnazione esclusivamente sul trattamento sanzionatorio. 3.1. Sul tema dell'interesse della parte civile ad interloquire sull'impugnazione di legittimità esclusivamente rivolta al trattamento sanzionatorio, le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato come nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, anche se i motivi di ricorso da lui proposti riguardino esclusivamente la pena inflitta, purché la domanda di restituzione o risarcimento del danno sia stata accolta in sede di merito e, in sede di legittimità, la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi (n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 in fattispecie in cui è stato ritenuto configurabile l'interesse della parte civile a ottenere con sollecitudine la pronuncia definitiva del giudizio, idonea a realizzare la sua pretesa risarcitoria o restitutoria, anche nell'ipotesi di ricorso dell'imputato "ittu ocull" inammissibile perché proposto esclusivamente per lamentare l'entità della pena patteggiata in appello e, come tale, assegnato all'apposita sezione di cui all'art. 610, comma 1, cod. proc. pen.; V. Corte cost. 12 settembre 1990 n. 443). 3.1.1. L'affermazione, che si è posta in consapevole contrasto con la prevalente giurisprudenza di legittimità, è stata resa sviluppando gli approdi delineati in tema di formazione progressiva del giudicato dalle stesse Sezioni Unite (n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239), che hanno fissato il principio - ritenuto "aderente alle linee fondamentali del sistema processuale penale" - secondo cui perché la res judicanda divenga res judicata è necessario che il potere decisorio del giudice della cognizione risulti "consumato" rispetto all'intero oggetto del giudizio. Movendo dalla distinzione - ormai pacificamente accolta e utilizzata in dottrina e in giurisprudenza per delimitare l'ambito dell'effetto devolutivo dei mezzi d'impugnazione e le situazioni processuali che consentono l'accesso al concetto di giudicato - tra capo e punto della sentenza, la pronuncia citata, chiarite le nozioni dei due elementi, ha dimostrato che la cosa giudicata si forma sul capo, non sul punto, «nel senso che la decisione acquista il carattere della irrevocabilità quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni» la cui soluzione è necessaria per verificare la fondatezza delle singole accuse e condannare l'imputato alla pena di giustizia. Tali questioni, s'identificano esattamente con i "punti", di cui parla esplicitamente, peraltro, anche l'art. 597, comma primo, cod. proc. pen. (accertamento del fatto-reato, responsabilità, circostanze, trattamento sanzionatorio, benefici, ecc), che non sono suscettibili di acquisire autonoma autorità di giudicato, «potendo essere oggetto unicamente della preclusione correlata all'effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni Da tanto si è evinto che le doglianze, originarie o residue, formulate dall'imputato in relazione a "punti" distinti da quello attinente alla questione principale della colpevolezza, producendo, in ogni caso, il risultato di bloccare il processo di formazione del giudicato, fanno sorgere l'interesse della parte civile ad attivarsi per agevolare e affrettare la rimozione dell'ostacolo. 3.1.2. Siffatta conclusione è stata reputata - nella costruzione dell'istituto della res judicata - coerente all'interpretazione comunemente data dell'art. 624 cod. proc. pen. (Sez. U. n. 373 del 23/11/1990, dep. 1991, Agnese, Rv. 186164 Agnese), la cui forza precettiva investe esclusivamente la specifica situazione dell'annullamento parziale e i limiti obiettivi del giudizio di rinvio, i quali sono «diretta e ineludibile conseguenza dell'irrevocabilità della pronuncia dalla Corte di Cassazione in relazione a tutte le parti diverse da quelle annullate e a queste non necessariamente connesse» e non possono considerarsi in alcun modo equiparabili a quelli inerenti all'attuazione del potere dispositivo riconosciuto alle parti nella materia delle impugnazioni; e si è aggiunto che «la definizione della effettiva portata della disposizione in esame descritta dalle plurime sentenze delle Unite Sezioni sull'argomento (ma cfr. anche Corte cost. Ord. n. 367/96) costituisce indirettamente una conferma dell'esattezza della tesi dell'esistenza di una reale e profonda differenza tra le nozioni di giudicato e di preclusione processuale, cui corrispondo, simmetricamente, quelle di capo e di punto della sentenza». Da tanto si è tratta la conseguenza che la parte civile è titolare di un interesse legittimo, concreto e attuale a intervenire nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione. 3.2. Siffatto orientamento è stato superato nella successiva giurisprudenza di legittimità. 3.2.1 Valorizzando il presupposto processuale dell'interesse - che deve tendere a un risultato pratico in rapporto alle situazioni e alle facoltà tutelate dall'ordinamento - in termini di effettività e concretezza, che sussistono tutte le volte in cui dalla modifica del provvedimento impugnato - da intendere nella sua lata eccezione, comprensiva anche della motivazione - possa derivare l'eliminazione di qualsiasi effetto pregiudizievole per la parte che ne invoca il riesame, nella giurisprudenza di questa Corte si è, ulteriormente, precisato che lo stesso sussiste non solo quando l'imputato, attraverso l'impugnazione, si riprometta di conseguire effetti penali più vantaggiosi (quali, ad esempio, l'assoluzione o la mitigazione del trattamento sanzionatorio), ma anche quando miri ad assicurare conseguenze extrapenali più favorevoli, come quelli che l'ordinamento rispettivamente fa derivare dall'efficacia del giudicato delle sentenze di condanna o di assoluzione nel giudizio di danno (artt. 651 e 652 cod. proc. pen.). Correlativamente, l'interesse della parte civile a contraddire - resistendo all'impugnazione dell'imputato - è stato riconosciuto nei limiti in cui il ricorso introduca elementi direttamente incidenti sulla concreta dimensione offensiva del fatto che assumono rilievo ai fini dell'accertamento della responsabilità civile (ex multis Sez. 3, n. 16602 del 21/02/2020, N., Rv. 280124 in tema di circostanze del reato, nel solco argomentativo tracciato da Sez. U. n. 40049 del 29/05/2008, Guerra, Rv. 240815; n. 35599 del 21/06/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253242; n. 28911 del 28/03/2019, Massaria, Rv. 275953). Si è, pertanto, affermato come non possa essere disposta la condanna del ricorrente alla refusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile, come da questa invocata, giacché tale condanna dipende dalla sussistenza di un interesse civile tutelabile, e, pertanto, non può essere disposta nel giudizio di impugnazione quando - come nel caso di specie - si discuta unicamente della pena irroganda (Sez. 2, n. 29424 del 29/11/2017, dep. 2018, Canale, Rv. 273018). 3.2.2. Oscillazioni ermeneutiche si registrano anche sulla legittimità dello stesso intervento della parte civile nel giudizio di impugnazione limitato esclusivamente al trattamento sanzionatorio. Per un orientamento, non è consentito l'intervento stesso della parte civile nel giudizio di cassazione avente per oggetto esclusivamente il trattamento sanzionatorio o la confisca dei beni degli imputati, in quanto tali questioni non possono avere alcuna incidenza sugli interessi civili e, nel caso in cui l'intervento sia comunque avvenuto, non possono porsi a carico dell'imputato le relative spese (Sez. 4, n. 22697 del 09/07/2020, L., Rv. 279514; Sez. 1, n. 51166 del 11/06/2018, Gatto, Rv. 274935; Sez. 5, n. 47876 del 12/11/2012, Adamo, Rv. 254525). Nei predetti termini, se è vero che la parte civile che abbia ricevuto l'integrale risarcimento del danno ed il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di merito, è legittimata a partecipare al processo anche in mancanza di impugnazione dell'imputato sul capo concernente l'azione civile, in ragione del riflesso della decisione dell'impugnazione su quella relativa al risarcimento del danno, nondimeno l'accertamento della mancanza di un effettivo interesse della stessa parte civile a contraddire sull'impugnazione proposta dall'imputato, ove effettivamente comprovata, può escludere la condanna del secondo alle spese sostenute dalla prima, ma non la esclusione della parte civile (Sez. 3, n. 17509 del 30/10/2018, dep. 2019, D., Rv. 275595). 3.2.3. Coerentemente, si è ritenuto come, nel caso in cui, in parziale accoglimento del ricorso dell'imputato, la Corte di cassazione annulli con rinvio la sentenza impugnata ai soli fini della rideterminazione della pena di un reato in relazione al quale vi sia stato accoglimento della domanda della parte civile, il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti civili costituite vittoriose, poiché le stesse potrebbero disinteressarsi del giudizio di rinvio, da cui non può loro derivare alcun pregiudizio (Sez. 4, n. 9208 del 15/01/2020, L., Rv. 278908). La devoluzione del solo tema afferente la commisurazione della pena non identifica, pertanto, un interesse processuale specifico, in capo alle vittime costituite parti civili nei singoli giudizi, ad interloquire sul punto. 3.3. Siffatto orientamento trova - ad avviso del collegio - ulteriore conferma dalla ricostruzione sistematica del giudicato progressivo in funzione dell'esecuzione della sentenza, recentemente elaborata dalle Sezioni unite di questa Corte (n. 3423 del 29/10/2020, dep. 2021, Gialluisi, Rv. 280261). Muovendo proprio entro le rime tracciate dalla giurisprudenza sulla quale Sezioni Unite Gallo hanno affermato il principio che qui si avversa, la sentenza Gialluisi ha indagato il tema della connessione essenziale tra i capi della sentenza, affermando - sul punto dell'eseguibilità della pena, ma con valutazioni che assumono carattere sistematico generale - l'esecutività di quei capi che non si trovino in rapporto di connessione essenziale con quelli attinti dall'annullamento, per il quale abbiano acquistato autorità di cosa giudicata i punti relativi all'affermazione di responsabilità, anche in relazione alle circostanze del reato, ed alla determinazione della pena principale, individuata alla stregua delle sentenze pronunciate in sede di cognizione ed immodificabile nel giudizio di rinvio ([OSCURATO:PERSONA].U., n. 4460 del 1994, Cellerini, Rv. 196888). E poiché il capo relativo alle statuizioni civili è essenzialmente connesso alla affermazione di responsabilità, anche in relazione alle circostanze del reato, deve qui affermarsi come - al di fuori delle ipotesi in cui si discuta di questioni atte a determinare conseguenze sulla condanna al risarcimento del danno (come, ad esempio, l'impugnazione della concessione della sospensione condizionale della pena condizionata al risarcimento) - non sussiste l'interesse della parte civile ad intervenire nel giudizio di cassazione avente per oggetto esclusivamente il trattamento sanzionatorio, in quanto tale questione non può avere alcuna incidenza sugli interessi civili e, nel caso in cui l'intervento sia comunque avvenuto, non possono porsi a carico dell'imputato le relative spese. Da tanto consegue il rigetto della richiesta della parte civile di rifusione delle spese di assistenza nel presente grado di leg
Decreto Cassazione n. 37253/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris