CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 gennaio 2023
Cassazione n. 05742/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso9881/2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappres. p.t., elett. domic . in Roma, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappres. e difesa; -Ricorrente - -contro- [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappres. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], in proprio, e lett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale sono rappres. e difesi, con procura speciale in calce al controricorso; -Controricorrenti- avverso la sentenza n. 2948/2020 d el TRIBUNALE di BARI , depositatail 6/10/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/1/2023,dal Consigliere relatore, dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza depositata il 6.10.2020, il Tribunale di Bari rigettò l’appello proposto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avverso la sentenza con la quale il giudice di pace aveva accolto l’opposizione proposta dal [OSCURATO:PERSONA]” srl avverso l’ordinanza -ingiunzione emessa dalla predetta Agenzia, avente ad oggetto il pagamento della somma complessiva di euro 12.000,00 per violazione dell’art. 110TULPS, c.9, lett.) f-bis. Al riguardo il giudice d’appello osservò che era assorbente, ai fini della decisione, l’intervenuto giudicato esterno tra le parti, costituito dalla sentenza emessa dallo stesso giudice di pace nel 2017, che aveva deci so identica questione tra le medesime parti, affermando l’incompetenza dell’ufficio di Bari dell’AUMS- ora Agenzia delle Dogane e dei Monopoli- ad emettere la sanzione di cui all’art. 110, c.9, lett.) f-bisTULPS sulla base di accertamenti effettuati nei confronti del Carlino nel territorio di Taranto. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ricorre in cassazione con due motivi. [OSCURATO:PERSONA] srl, e l’amministratore [OSCURATO:PERSONA] in proprio, resistonocon controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 324 cpc, 2909 cc, in relazione all’art. 360, n.4, cpc, per aver il giudice d’appello erroneamente ritenuto che, circa la questione della competenza dell’Ufficio per le ordinanze ingiuntive nel territorio in cui ha sede la società controricorrente, fosse intervenuto un giudicato, costituito dalla sentenza del giudice di pace n. 553/17, in quanto l’ordinanza impugnata riguardava una fattispecie diversa, sebbene con identità delle parti, afferente ad un diverso rapporto. Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 24, c.14, dl n.98/11, per non aver il Tribunale ritenuto che, sulla base dell’avviso del 30.4.12 del direttore dell’Ufficio centrale di Bari,era stata attribuit a , a partire da maggio 2012, alla sezione distaccata di Lecce la competenza a livello centrale in materia di apparecchi da intrattenimento, con funzioni d’accertamento fiscale, controllo e applicazione di sanzioni per le Province di Taranto, Brindisi e Foggia. Il primo motivo è fondato. Invero, secondo l’orientamento di questa Corte, cui il collegio intende dare continuità, affinché una lite possa dirsi coperta dall'efficacia di giudicato di una precedente sentenza resa tra le stesse parti è necessario che il giudizio introdotto per secondo investa il medesimo rapporto giuridico che ha già formato oggetto del primo; in difetto di tale presupposto, non rileva la circostanza che la seconda lite richieda accertamenti di fatto già compiuti nel corso della prima, in quanto l'efficacia oggettiva del giudicato non può mai investire singole questioni di fatto o di diritto (Cass., n. 28042/09; n. 14087/07). Nel caso concreto, la prima sentenza del giudice di pace ha affermato, con autorità di giudicato, che la competenza a d emettere ordinanze ingiuntive in materia di apparecchi da intrattenimento, nel territorio di Taranto, spetta all’ufficio di Lecce e non a quello di Bari.Ora, va osservato che la questione oggetto della sentenza del 2017 non afferisce al medesimo rapporto giuridico tra la società ricorrente e l’Agenzia delle Dogane di Monopoli, in quanto ogni accertamento di violazioni della normativa in materia, compiuto dal medesimo ufficio nei confronti della stessa parte, introduce un procedimento amministrativo diverso, avente ad oggetto un fatto differente da quello oggetto di precedenti accertamenti, in quanto collocato in diverso contesto empirico e temporale. Ne consegue, ai fini del riconoscimento del giudicato, l’irrilevanza del fatto che la sentenza definitiva e quella impugnata nel processo in esame abbiano avuto per oggetto l’accertamento della medesima violazione dell’art. 110, c.9, lett. fbis, TULPS. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo. Per quanto esposto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Bari, anche in ordine alle spese del grado di legittimità. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Bari, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del g