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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 10 luglio 2024

Cassazione n. 33907/2024

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a seguente ORDNANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 21/02/2024 del GIUD.

SORVEGLIANZA di REGGIO EMILIAfi.h") dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che il ricorso, così qualificato il reclamo proposto al Tribunale di sorveglianza di Bologna, ha ad oggetto il decreto del Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] del 21 febbraio 2024, con il quale è stato dichiarato inammissibile il reclamo avverso il provvedimento della Direzione della Casa di reclusione di Parma, con il quale è stato ridotto il numero dei colloqui telefoni, settimanali e mensili, a far data dal 1° ottobre 2023, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento, adottato ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., è proposto personalmente e che non risultano, in base agli atti, motivi da parte del difensore di fiducia, peraltro non nominato in calce al reclamo (cfr. p. 16 del ricorso).

Rilevato che l'impugnazione è proposta senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente, così imponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011).

Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 10 luglio 2024 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDNANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 21/02/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di REGGIO EMILIAfi.h") dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che il ricorso, così qualificato il reclamo proposto al Tribunale di sorveglianza di Bologna, ha ad oggetto il decreto del Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] del 21 febbraio 2024, con il quale è stato dichiarato inammissibile il reclamo avverso il provvedimento della Direzione della Casa di reclusione di Parma, con il quale è stato ridotto il numero dei colloqui telefoni, settimanali e mensili, a far data dal 1° ottobre 2023, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento, adottato ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., è proposto personalmente e che non risultano, in base agli atti, motivi da parte del difensore di fiducia, peraltro non nominato in calce al reclamo (cfr. p. 16 del ricorso). Rilevato che l'impugnazione è proposta senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente, così imponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 luglio 2024 I
Decreto Cassazione n. 33907/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris