CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2022
Cassazione n. 14169/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA]/ine [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 20/10/2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per tentata rapina aggravata. 1.1 Al riguardo il difensore osserva che nei motivi di appello era stata indicata in modo specifico la suddivisione della vicenda in due distinti momenti: il primo, relativo al tentativo di furto, il secondo, legato all'uso della catena da parte del ricorrente, che era stato fatto al solo scopo di difendersi dall'aggressione dei suoi inseguitori, confermata da quanto verbalizzato adl giudice per le indagini preliminari in sede di interrogatorio di convalida, laddove si dava atto di un ematoma su una gamba e della camicia strappata 1.2 Il difensore lamenta la contraddittorietà della motivazione relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, avendo la Corte di appello dato atto della non eccessiva gravità della condl, ma negando il beneficio solo con riferimento ai precedenti penali. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Infatti, con riferimento alle censure di cui al primo motivo di ricorso, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289); la Corte di appello ha evidenziato la linearità del racconto delle persone che avevano inseguito l'imputato, osservando che l'ematoma e la camicia strappata erano compatibili con la caduta della bicicletta di Gonzalez nel tentativo di fuga e che ben difficilmente avrebbe potuto brandire una catena se davvero preso a calci dagli inseguitori, tutte circostanze di fatto sulle quali, come detto, non è consentito sindacato in sede di legittimità 1. 2 Quanto al secondo motivo di ricorso, deve ricordarsi che in tema di attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è proprio la suindicata meritevolezza che necessita, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (così, ex plurimis, Sez.1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01): nel caso in esame, la Corte di appello ha evidenziato i numerosi precedenti penali anche specifici e la pervicacia del tentativo di ridimensionare la propria responsabilità per negare il beneficio richiesto, con motivazione esente da censure. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/03/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Mantovano eLA. jr,