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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30408/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

5 della Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto il primo e secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che deducono ilvizio di motivazione apparente e la violazione di legge in ordine alla sussistenzadell’elemento soggettivo del delitto di cui all’art. 7, d.l. n. 4 del 2019, conriferimento alla omessa indicazione della sottoposizione a misura cautelare, diessere titolare di ditta individuale e di possedere azioni, meramente riproduttivodi censure già devolute ai giudici dell’impugnazione e da quei giudici disattese, èinammissibile perché manifestamente infondato.Sotto un primo profilo la sentenza impugnata contiene una autonoma motivazione,per nulla apparente, con la quale, nel richiamo per relationem alla sentenza diprimo grado, ha poi disatteso le censure con motivazione logica e adeguata.

Conriguardo, poi, all’elemento soggettivo del reato, la sentenza, a pag. 5, haargomentato l'infondatezza dell'assunto difensivo circa la buona fede, per esserestato male informato dall'addetto del Caf in ordine alla compilazione delladomanda, e sulla incolpevole mancata lettura del contenuto della domanda,evidenziando, in ogni caso, l'ignoranza e l'errore erano inescusabili in quantoincidenti sui requisiti necessari per accedere al beneficio e dunque non quale erroredi fatto, bensì quale errore della legge penale che non scrimina ai sensi dell'articolo5 codice penale, evidenziando altresì che l'imputato ricorreva al medesimo erroredi omesse informazioni di dati rilevanti anche nella seconda domanda circostanzache denotava una particolare intensità del dolo specifico avendo peraltro percepitoil Rdc.Ritenuto che il terzo motivo di ricorso con cui si deduce il vizio di motivazione inrelazione al diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art 131 biscod.pen. è inammissibile perché manifestamente infondato avendo, la sentenzaimpugnata, escluso la particolare tenuità dell’offesa sia in ragione dell’ammontaredi quanto percepito pari a € 6.300,00, da cui ha argomentato la non tenuitàdell’offesa, e della reiterazione della condotta avendo l’imputato presentato dueDSU contenenti informazioni mendaci.

Si tratta di motivazione in linea con laconsolidata giurisprudenza di legittimità.Ritenuto che il quarto motivo di ricorso che censura il diniego di riconoscimentodelle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato avendo la corteterritoriale escluso la mitigazione del trattamento sanzionatorio stante l’assenzadi elementi positivi di valutazione e in presenza di precedenti penali.

Nel pervenirea tale conclusione, la Corte d'appello si è attenuta al principio di diritto secondo ilquale la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondatasull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di specialebenevolenza in favore dell'imputato.

Ne consegue che, quando la relativa richiestanon specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposti alla valutazione delgiudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza - l'onere dimotivazione per il diniego dell'attenuante è soddisfatto con il richiamo alla ritenutaassenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio(Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Piliero, Rv. 266460; Sez. 3, n. 44071, del25/09/2014, Papini e altri, Rv. 260610).Ritenuto che il quinto motivo di ricorso che censura il diniego di sostituzione dellapena detentiva ai sensi dell’art. 53 l. 689 del 1981 in detenzione domiciliare risultamanifestamente infondato, avendo la corte territoriale negato la sostituzione nonsolo in ragione dei “numerosi” precedenti penali, ma in ragione della prognosinegativa di osservanza dell’adempimento delle prescrizioni in ragione deiprecedenti penali, ai sensi dell’art. 58 comma 1, l. 689 del 1981.

Si tratta dimotivazione conforme a diritto la dove si è affermato che i soli precedenti penalinon possono giustificare il diniego di sostituzione, in quanto le condizioni ostativesono indicate nell’art. 58 comma 1, secondo cui la pena detentiva non può esseresostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni nonsaranno adempiute dal condannato (Sez. 2 n. 8794 del 14/02/2024, Rv. 286006– 02; Sez. 4, n. 33193 del 24/06/2025, Rv. 288741 – 01).Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5 della Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto il primo e secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che deducono ilvizio di motivazione apparente e la violazione di legge in ordine alla sussistenzadell’elemento soggettivo del delitto di cui all’art. 7, d.l. n. 4 del 2019, conriferimento alla omessa indicazione della sottoposizione a misura cautelare, diessere titolare di ditta individuale e di possedere azioni, meramente riproduttivodi censure già devolute ai giudici dell’impugnazione e da quei giudici disattese, èinammissibile perché manifestamente infondato.Sotto un primo profilo la sentenza impugnata contiene una autonoma motivazione,per nulla apparente, con la quale, nel richiamo per relationem alla sentenza diprimo grado, ha poi disatteso le censure con motivazione logica e adeguata. Conriguardo, poi, all’elemento soggettivo del reato, la sentenza, a pag. 5, haargomentato l'infondatezza dell'assunto difensivo circa la buona fede, per esserestato male informato dall'addetto del Caf in ordine alla compilazione delladomanda, e sulla incolpevole mancata lettura del contenuto della domanda,evidenziando, in ogni caso, l'ignoranza e l'errore erano inescusabili in quantoincidenti sui requisiti necessari per accedere al beneficio e dunque non quale erroredi fatto, bensì quale errore della legge penale che non scrimina ai sensi dell'articolo5 codice penale, evidenziando altresì che l'imputato ricorreva al medesimo erroredi omesse informazioni di dati rilevanti anche nella seconda domanda circostanzache denotava una particolare intensità del dolo specifico avendo peraltro percepitoil Rdc.Ritenuto che il terzo motivo di ricorso con cui si deduce il vizio di motivazione inrelazione al diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art 131 biscod.pen. è inammissibile perché manifestamente infondato avendo, la sentenzaimpugnata, escluso la particolare tenuità dell’offesa sia in ragione dell’ammontaredi quanto percepito pari a € 6.300,00, da cui ha argomentato la non tenuitàdell’offesa, e della reiterazione della condotta avendo l’imputato presentato dueDSU contenenti informazioni mendaci. Si tratta di motivazione in linea con laconsolidata giurisprudenza di legittimità.Ritenuto che il quarto motivo di ricorso che censura il diniego di riconoscimentodelle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato avendo la corteterritoriale escluso la mitigazione del trattamento sanzionatorio stante l’assenzadi elementi positivi di valutazione e in presenza di precedenti penali. Nel pervenirea tale conclusione, la Corte d'appello si è attenuta al principio di diritto secondo ilquale la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondatasull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di specialebenevolenza in favore dell'imputato. Ne consegue che, quando la relativa richiestanon specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposti alla valutazione delgiudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza - l'onere dimotivazione per il diniego dell'attenuante è soddisfatto con il richiamo alla ritenutaassenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio(Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Piliero, Rv. 266460; Sez. 3, n. 44071, del25/09/2014, Papini e altri, Rv. 260610).Ritenuto che il quinto motivo di ricorso che censura il diniego di sostituzione dellapena detentiva ai sensi dell’art. 53 l. 689 del 1981 in detenzione domiciliare risultamanifestamente infondato, avendo la corte territoriale negato la sostituzione nonsolo in ragione dei “numerosi” precedenti penali, ma in ragione della prognosinegativa di osservanza dell’adempimento delle prescrizioni in ragione deiprecedenti penali, ai sensi dell’art. 58 comma 1, l. 689 del 1981. Si tratta dimotivazione conforme a diritto la dove si è affermato che i soli precedenti penalinon possono giustificare il diniego di sostituzione, in quanto le condizioni ostativesono indicate nell’art. 58 comma 1, secondo cui la pena detentiva non può esseresostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni nonsaranno adempiute dal condannato (Sez. 2 n. 8794 del 14/02/2024, Rv. 286006– 02; Sez. 4, n. 33193 del 24/06/2025, Rv. 288741 – 01).Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]
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