CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2026
Cassazione n. 05729/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2025 della Corte d'appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l’unico motivo con cui si contesta vizio di violazione di legge in ordine agli artt. 520, 521, 522 e 604 cod. pen., per mancata dichiarazione di nullità della sentenza del Tribunale di Crotone, avendo la Corte di appello di Catanzaro proceduto alla riqualificazione del fatto ascritto all’odierno ricorrente ai sensi della fattispecie di cui all’art.648 cod. pen., originariamente contestatagli, senza procedere alla ritrasmissione degli atti al giudice di primo grado è manifestamente infondato, prospettando enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 31935 del 22/06/2021, Cera, Rv. 281676 – 01; Sez. 6, n. 422 del 19/11/2019, dep. 2020, Rv. 278093 - 01; Sez. 5, n. 36157 del 30/04/2019, Gugliotta, Rv. 277403 – 01; Sez. 2, n. 11627 del 14/12/2018, dep. 2019, Scardina, Rv. 275770 – 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 13/01/2026 Il Consigliere est