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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 marzo 2023

Cassazione n. 12630/2023

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3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14927/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N.121, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentae difende ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , n. 72, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S .

P .

A .; -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 5675/2018 , depositata il05/11/2018, R.G.N. 5007/2014 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. il Tribunale di Benevento accolse il ricorso proposto in data 11.10.2012 da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] e GI GroupSpa e condannò le società, in solido, al pagamento di euro 4.171,56 a titolo di emolumenti retributivi, compensando integralmente le spese di lite; 2.la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, ha respinto l’appello formulato dal [OSCURATO:PERSONA] sul solo capo relativo alle spese con un duplice ordine di ragioni concorrenti; la Corte ha innanzitutto argomentato: “già il riferimento alla natura seriale della controversia integra motivazione adeguata e ragionevole per la compensazione delle spese del giudizio, considerato che, pur in assenza di un formale provvedimento di riunione, il presente giudizio ha avuto ad oggetto le medesime questioni giuridiche degli altri giudizi, che sono stati decisi dallo stesso Tribunale, […], col deposito di ricorsi identici (in ordine ai quali variavano solo l’ammontare delle somme richieste), con sentenze a loro volta identiche; inoltre, detti ricorsi sono stati sempre trattati unitariamente, con fissazione di udienza nel medesimo giorno e decisi contestualmente alla medesima udienza […] Non v’è dubbio che quindi l’espressione indicata in sentenza ‘serialità delle cause’ sia tale da riferirsi alla assoluta ripetitività dell’unica questione giuridica trattata, assolutamente identica e del tutto circoscritta nelle undici distinte cause, comportanti lo svolgimento della medesima attività difensiva”; il Collegio, poi, pur ritenendo le considerazioni che precedono “di per sé sufficienti alla reiezione del gravame”, lo ha dichiarato “infondato anche sotto altro profilo giuridico”; richiamando Cass. n. 17147 del 2015;

3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il soccombente con quattro motivi; ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA] mentre non ha svolto attività difensiva l’altrasocietà intimata; parte ricorrente ha comunicato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1.i motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati secondo le rubriche prospettate dalla stessa parte ricorrente: “Illegittimità della sentenza gravata nella parte in cui, in violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 1, 24 e 111 Cost., degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 151 disp. att. trans. c.p.c., ha ritenuto che la serialità del presente giudizio e degli altri giudizi le cui spese di lite sono state liquidate, senza previa riunione, con un unico compenso, integrasse, ‘pur in assenza di un formale provvedimento di riunione’, una ‘motivazione adeguata e ragionevole per la compensazione delle spese del giudizio’, ‘sufficiente’ alla reiezione del ricorso in appello, e che tale serialità rientrasse tra le ‘altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni’ che pienamente giustificano la compensazione delle spese di lite (art. 360, n. 3, c.p.c.)” (primo motivo); “Illegittimità della sentenza gravata nella parte in cui, in violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014 (che consente al giudice di liquidare, per più distinti giudizi ove uno stesso professionista difenda parti diverse, un compenso unico solo ove di tali giudizi sia disposta la riunione e dalladata dell’avvenuta riunione), dell’art. 12 e 14 preleggi (divieto di applicazione analogica dell’art. 4, comma 2, cit. al di là delle due ipotesi ivi tassativamente contemplate di compenso unico per spese di giudizi distinti), degli artt. 91 e 92 c.p.c. nonché degli artt. 3, 24 e 111 Cost., nonché dell’art. 414 c.p.c. (nozione di petitum e causa petendi di un ricorso in materia di lavoro), ha ritenuto legittima, in virtù di una supposta identità di posizione processuale del Sig. [OSCURATO:PERSONA] e dei lavoratori ricorrenti nelle altre undici cause seriali, la decisione assunta dal giudice di I grado nella sent. n. 799/2014 di disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio per averle già liquidate in ‘altro giudizio’ nonostante ilpresente giudizio non sia mai stato riunito a nessun altro (art. 360, n. 3, c.p.c.” (secondo motivo); “Illegittimità della sentenza gravata nella parte in cui, ritenuta legittima la compensazione delle spese di lite di I grado (intesa come questione relativa all'an debeatur), ha ritenuto assorbite le questioni relative al quantum debeatur sollevate dall'odierno ricorrente con riguardo alle spese di lite di I grado nel II motivo del proprio atto appello (in tale II motivo, l’allora parte appellante aveva contestato l’infondatezza sentenza di I grado sia nella parte in cui aveva mancato di liquidare in favore di parte vittoriosa le spese processuali di primo grado in misura almeno pari al valore minimo scaturente dai parametri fissati dal D.M. n. 55/2014 per le ‘cause di lavoro’ in ragione dei rispettivi scaglioni di valore, sia nella parte in cui aveva mancato di liquidare anche il compenso ‘forfettario’ per ‘rimborso spese’ dovuto ‘in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale’ ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014) (vizio di motivazione del tutto omessa art. 360, n. 3, c.p.c.)” (terzo motivo); “Illegittimità della sentenza gravata nella parte in cui (capo sulle spese di II grado), avendo ritenuta legittima, in violazione di tutte le norme indicate nei precedenti motivi di impugnazione, la compensazione delle spese di lite di I grado ed infondato l’atto di appello del Sig. [OSCURATO:PERSONA], ha condannato quest’ultimo al pagamento delle spese di lite del II grado di giudizio (art. 360, n. 3, c.p.c.)” (quarto motivo); 2.con riferimento al primo motivo, che attinge il primo fondamento del decisum, ovverosia la disposta compensazione integrale delle spese, è opportuno premettere che , in considerazione di un atto introduttivo del presente giudizio depositato nel 2012, viene in rilievo l’art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione che regola la fattispecie in esame ratione temporis prima delle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, secondo la quale: "se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese fra le parti"; il Collegio reputa la censura di parte ricorrente non meritevole di accoglimento; in generale, in tema di responsabilità delle parti per le spese di giudizio (Capo IV del Titolo III del [OSCURATO:PERSONA] del codice di rito), si rammenta che la denuncia di violazione della norma di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., in questa sede di legittimità trova ingresso solo quando le spese siano poste a carico della parte integralmente vittoriosa (ex multis: Cass. n. 18128 del 2020 e Cass. n. 26912 del 2020) e che la compensazione delle spese processuali, di cui all’art. 92 c.p.c., costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito (v., per tutte, Cass.

SS.

UU. n. 20598 del 2008); le Sezioni unite di questa Corte hanno poi chiarito che l'art. 92, comma 2, c.p.c., ratione temporis applicabile, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (Cass.

SS.UU. n. 2572 del 2012; successive conf.: Cass. n. 2883 del 2014 e Cass. n. 7992 del 2022, le quali hanno concordemente ritenuto che integra la suddetta nozione l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza); ne consegue che il giudice deve esplicitare le ragioni per le quali esercita il potere discrezionale di compensare le spese e la giustificazione deve superare la soglia della genericità (cfr. Cass. n. 221 del 2016; Cass. n. 11217 del 2016; Cass. n. 14411 del 2016; Cass. n. 22310 del 2017) e non essere illogica o erronea (cfr. Cass. n. 1675 del 2020; Cass. n. 273 del 2023, che non ha ravvisato l’inidoneità della motivazione che valorizzi il comportamento soggettivo delle parti in relazione alle particolari evenienze del caso concreto); proprio avuto riguardo alle evenienze del caso concreto si è, di recente, precisato che il “peso” della “gravità” e della “eccezionalità” non può essere sindacato in sede di legittimità al di fuori dell’ipotesi della motivazione apparente: nel senso che delle “gravi” ed “eccezionali” ragioni può certo conoscere questa Corte e ove il giudice del merito si limiti a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, resterebbe violato il precetto di legge e, anche, se del caso, si verserebbe in presenza di una motivazione apparente; tuttavia il sindacato di legittimità non può giungere sino a misurare “gravità ed eccezionalità”, al di là delle ipotesi in cui all’affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa o la giurisprudenza consolidata (in termini: Cass. n. 15495 del 2022); pertanto resiste alle censure mosse la motivazione impugnata che – come riportato nello storico della lite –compenetra il richiamo alla natura seriale della controversia con le specifiche circostanze concrete della singola vicenda processuale, nella quale il medesimo avvocato ha proposto “ricorsi identici”, aventi ad oggetto “le medesime questioni giuridiche”, “trattati unitariamente, con fissazione di udienza nel medesimo giorno e decisi contestualmente alla medesima udienza”, “comportanti lo svolgimento della medesima attività difensiva” (peraltro, secondo una risalente giurisprudenza, anche il solo esplicito richiamo alla serialità della causa, in mancanza di riunione, rappresentava giustificazione idonea ad escludere la ripetizione delle spese superflue e a compensare, nella misura ritenuta equa, le spese tra le parti; per tutte: Cass. n. 9243 del 1995, con la giurisprudenza ivi richiamata; Cass. nn. 3244, 3315, 3316, 3317, 3318, 3531, 3532 del 2015; più di recente v.

Cass. n. 32889 del 2021);

3. respinto il primo motivo di ricorso, concernente la ragione della decisione esplicitamente ritenuta dalla Corte territoriale “sufficiente alla reiezione del gravame”, diviene inammissibile il secondo, che censura l’altra, autonoma e distinta, ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia; è noto che, qualora la sentenza impugnata sia basata su una motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni, convergenti o alternativi, autonomi l'uno dallo altro, e ciascuno, di per sé solo, idoneo a supportare il relativo dictum, la resistenza di una di queste rationes agli appunti mossigli con l'impugnazione comporta che la decisione deve essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio non, o mal, censurato privando in tal modo l'impugnazione dell'idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata (cfr., ex multis, Cass. n. 4349 del 2001, Cass. n. 4424 del 2001; Cass. n. 24540 del 2009); sicché, nella specie, poiché l’indicata fondamentale ragione della decisione "resiste" all'impugnazione proposta dal ricorrente è del tutto ultronea la verifica di ogni ulteriore censura, perché l’eventuale accoglimento di essa non condurrebbe mai alla cassazione della sentenza gravata;

4. il terzo motivo è chiaramente infondato perché un problema di quantum debeatur nella determinazione delle spese giudiziali non può porsi, atteso che le stesse sono state integralmente compensate dai giudici del merito con una statuizione che, per quanto innanzi, ha superato il vaglio di legittimità; 5.l’ultimo mezzo di gravame, con cui ci si duole della subìta condanna al pagamento delle spese del grado d’appello, è inammissibile perché si colloca nella prospettiva, del tutto eventuale e qui disattesa, che l’appello avrebbe dovuto essere accolto, mentre la Corte territoriale non ha fatto altro che applicare il criterio legale dell’attribuzione delle spese secondo soccombenza; 6.conclusivamente il ricorso deve essere respinto; il Collegio ritiene che, in ragione della fondatezza del secondo motivo di impugnazione (v.

Cass.

SS.UU. n. 31030 del 2019) e di talune oscillazioni giurisprudenziali in materia di compensazione delle spese per la natura seriale della controversia, sussistano le condizioni per compensare le spese del presente giudizio di legittimità; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto, invece, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14927/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N.121, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentae difende ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , n. 72, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S . P . A .; -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 5675/2018 , depositata il05/11/2018, R.G.N. 5007/2014 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. il Tribunale di Benevento accolse il ricorso proposto in data 11.10.2012 da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] e GI GroupSpa e condannò le società, in solido, al pagamento di euro 4.171,56 a titolo di emolumenti retributivi, compensando integralmente le spese di lite; 2.la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, ha respinto l’appello formulato dal [OSCURATO:PERSONA] sul solo capo relativo alle spese con un duplice ordine di ragioni concorrenti; la Corte ha innanzitutto argomentato: “già il riferimento alla natura seriale della controversia integra motivazione adeguata e ragionevole per la compensazione delle spese del giudizio, considerato che, pur in assenza di un formale provvedimento di riunione, il presente giudizio ha avuto ad oggetto le medesime questioni giuridiche degli altri giudizi, che sono stati decisi dallo stesso Tribunale, […], col deposito di ricorsi identici (in ordine ai quali variavano solo l’ammontare delle somme richieste), con sentenze a loro volta identiche; inoltre, detti ricorsi sono stati sempre trattati unitariamente, con fissazione di udienza nel medesimo giorno e decisi contestualmente alla medesima udienza […] Non v’è dubbio che quindi l’espressione indicata in sentenza ‘serialità delle cause’ sia tale da riferirsi alla assoluta ripetitività dell’unica questione giuridica trattata, assolutamente identica e del tutto circoscritta nelle undici distinte cause, comportanti lo svolgimento della medesima attività difensiva”; il Collegio, poi, pur ritenendo le considerazioni che precedono “di per sé sufficienti alla reiezione del gravame”, lo ha dichiarato “infondato anche sotto altro profilo giuridico”; richiamando Cass. n. 17147 del 2015; 3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il soccombente con quattro motivi; ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA] mentre non ha svolto attività difensiva l’altrasocietà intimata; parte ricorrente ha comunicato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1.i motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati secondo le rubriche prospettate dalla stessa parte ricorrente: “Illegittimità della sentenza gravata nella parte in cui, in violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 1, 24 e 111 Cost., degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 151 disp. att. trans. c.p.c., ha ritenuto che la serialità del presente giudizio e degli altri giudizi le cui spese di lite sono state liquidate, senza previa riunione, con un unico compenso, integrasse, ‘pur in assenza di un formale provvedimento di riunione’, una ‘motivazione adeguata e ragionevole per la compensazione delle spese del giudizio’, ‘sufficiente’ alla reiezione del ricorso in appello, e che tale serialità rientrasse tra le ‘altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni’ che pienamente giustificano la compensazione delle spese di lite (art. 360, n. 3, c.p.c.)” (primo motivo); “Illegittimità della sentenza gravata nella parte in cui, in violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014 (che consente al giudice di liquidare, per più distinti giudizi ove uno stesso professionista difenda parti diverse, un compenso unico solo ove di tali giudizi sia disposta la riunione e dalladata dell’avvenuta riunione), dell’art. 12 e 14 preleggi (divieto di applicazione analogica dell’art. 4, comma 2, cit. al di là delle due ipotesi ivi tassativamente contemplate di compenso unico per spese di giudizi distinti), degli artt. 91 e 92 c.p.c. nonché degli artt. 3, 24 e 111 Cost., nonché dell’art. 414 c.p.c. (nozione di petitum e causa petendi di un ricorso in materia di lavoro), ha ritenuto legittima, in virtù di una supposta identità di posizione processuale del Sig. [OSCURATO:PERSONA] e dei lavoratori ricorrenti nelle altre undici cause seriali, la decisione assunta dal giudice di I grado nella sent. n. 799/2014 di disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio per averle già liquidate in ‘altro giudizio’ nonostante ilpresente giudizio non sia mai stato riunito a nessun altro (art. 360, n. 3, c.p.c.” (secondo motivo); “Illegittimità della sentenza gravata nella parte in cui, ritenuta legittima la compensazione delle spese di lite di I grado (intesa come questione relativa all'an debeatur), ha ritenuto assorbite le questioni relative al quantum debeatur sollevate dall'odierno ricorrente con riguardo alle spese di lite di I grado nel II motivo del proprio atto appello (in tale II motivo, l’allora parte appellante aveva contestato l’infondatezza sentenza di I grado sia nella parte in cui aveva mancato di liquidare in favore di parte vittoriosa le spese processuali di primo grado in misura almeno pari al valore minimo scaturente dai parametri fissati dal D.M. n. 55/2014 per le ‘cause di lavoro’ in ragione dei rispettivi scaglioni di valore, sia nella parte in cui aveva mancato di liquidare anche il compenso ‘forfettario’ per ‘rimborso spese’ dovuto ‘in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale’ ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014) (vizio di motivazione del tutto omessa art. 360, n. 3, c.p.c.)” (terzo motivo); “Illegittimità della sentenza gravata nella parte in cui (capo sulle spese di II grado), avendo ritenuta legittima, in violazione di tutte le norme indicate nei precedenti motivi di impugnazione, la compensazione delle spese di lite di I grado ed infondato l’atto di appello del Sig. [OSCURATO:PERSONA], ha condannato quest’ultimo al pagamento delle spese di lite del II grado di giudizio (art. 360, n. 3, c.p.c.)” (quarto motivo); 2.con riferimento al primo motivo, che attinge il primo fondamento del decisum, ovverosia la disposta compensazione integrale delle spese, è opportuno premettere che , in considerazione di un atto introduttivo del presente giudizio depositato nel 2012, viene in rilievo l’art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione che regola la fattispecie in esame ratione temporis prima delle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, secondo la quale: "se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese fra le parti"; il Collegio reputa la censura di parte ricorrente non meritevole di accoglimento; in generale, in tema di responsabilità delle parti per le spese di giudizio (Capo IV del Titolo III del [OSCURATO:PERSONA] del codice di rito), si rammenta che la denuncia di violazione della norma di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., in questa sede di legittimità trova ingresso solo quando le spese siano poste a carico della parte integralmente vittoriosa (ex multis: Cass. n. 18128 del 2020 e Cass. n. 26912 del 2020) e che la compensazione delle spese processuali, di cui all’art. 92 c.p.c., costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito (v., per tutte, Cass. SS. UU. n. 20598 del 2008); le Sezioni unite di questa Corte hanno poi chiarito che l'art. 92, comma 2, c.p.c., ratione temporis applicabile, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (Cass. SS.UU. n. 2572 del 2012; successive conf.: Cass. n. 2883 del 2014 e Cass. n. 7992 del 2022, le quali hanno concordemente ritenuto che integra la suddetta nozione l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza); ne consegue che il giudice deve esplicitare le ragioni per le quali esercita il potere discrezionale di compensare le spese e la giustificazione deve superare la soglia della genericità (cfr. Cass. n. 221 del 2016; Cass. n. 11217 del 2016; Cass. n. 14411 del 2016; Cass. n. 22310 del 2017) e non essere illogica o erronea (cfr. Cass. n. 1675 del 2020; Cass. n. 273 del 2023, che non ha ravvisato l’inidoneità della motivazione che valorizzi il comportamento soggettivo delle parti in relazione alle particolari evenienze del caso concreto); proprio avuto riguardo alle evenienze del caso concreto si è, di recente, precisato che il “peso” della “gravità” e della “eccezionalità” non può essere sindacato in sede di legittimità al di fuori dell’ipotesi della motivazione apparente: nel senso che delle “gravi” ed “eccezionali” ragioni può certo conoscere questa Corte e ove il giudice del merito si limiti a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, resterebbe violato il precetto di legge e, anche, se del caso, si verserebbe in presenza di una motivazione apparente; tuttavia il sindacato di legittimità non può giungere sino a misurare “gravità ed eccezionalità”, al di là delle ipotesi in cui all’affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa o la giurisprudenza consolidata (in termini: Cass. n. 15495 del 2022); pertanto resiste alle censure mosse la motivazione impugnata che – come riportato nello storico della lite –compenetra il richiamo alla natura seriale della controversia con le specifiche circostanze concrete della singola vicenda processuale, nella quale il medesimo avvocato ha proposto “ricorsi identici”, aventi ad oggetto “le medesime questioni giuridiche”, “trattati unitariamente, con fissazione di udienza nel medesimo giorno e decisi contestualmente alla medesima udienza”, “comportanti lo svolgimento della medesima attività difensiva” (peraltro, secondo una risalente giurisprudenza, anche il solo esplicito richiamo alla serialità della causa, in mancanza di riunione, rappresentava giustificazione idonea ad escludere la ripetizione delle spese superflue e a compensare, nella misura ritenuta equa, le spese tra le parti; per tutte: Cass. n. 9243 del 1995, con la giurisprudenza ivi richiamata; Cass. nn. 3244, 3315, 3316, 3317, 3318, 3531, 3532 del 2015; più di recente v. Cass. n. 32889 del 2021); 3. respinto il primo motivo di ricorso, concernente la ragione della decisione esplicitamente ritenuta dalla Corte territoriale “sufficiente alla reiezione del gravame”, diviene inammissibile il secondo, che censura l’altra, autonoma e distinta, ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia; è noto che, qualora la sentenza impugnata sia basata su una motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni, convergenti o alternativi, autonomi l'uno dallo altro, e ciascuno, di per sé solo, idoneo a supportare il relativo dictum, la resistenza di una di queste rationes agli appunti mossigli con l'impugnazione comporta che la decisione deve essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio non, o mal, censurato privando in tal modo l'impugnazione dell'idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata (cfr., ex multis, Cass. n. 4349 del 2001, Cass. n. 4424 del 2001; Cass. n. 24540 del 2009); sicché, nella specie, poiché l’indicata fondamentale ragione della decisione "resiste" all'impugnazione proposta dal ricorrente è del tutto ultronea la verifica di ogni ulteriore censura, perché l’eventuale accoglimento di essa non condurrebbe mai alla cassazione della sentenza gravata; 4. il terzo motivo è chiaramente infondato perché un problema di quantum debeatur nella determinazione delle spese giudiziali non può porsi, atteso che le stesse sono state integralmente compensate dai giudici del merito con una statuizione che, per quanto innanzi, ha superato il vaglio di legittimità; 5.l’ultimo mezzo di gravame, con cui ci si duole della subìta condanna al pagamento delle spese del grado d’appello, è inammissibile perché si colloca nella prospettiva, del tutto eventuale e qui disattesa, che l’appello avrebbe dovuto essere accolto, mentre la Corte territoriale non ha fatto altro che applicare il criterio legale dell’attribuzione delle spese secondo soccombenza; 6.conclusivamente il ricorso deve essere respinto; il Collegio ritiene che, in ragione della fondatezza del secondo motivo di impugnazione (v. Cass. SS.UU. n. 31030 del 2019) e di talune oscillazioni giurisprudenziali in materia di compensazione delle spese per la natura seriale della controversia, sussistano le condizioni per compensare le spese del presente giudizio di legittimità; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto, invece, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per i
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