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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 settembre 2023

Cassazione n. 27248/2023

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28565/2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat i in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 109, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lirappresenta e difende; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , presso la Cancelleria della SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - e Ric. 2018n. 28565sez.

S2 - ud. 19/09 /2023 [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] E C.; -intimata - avverso la sentenza n. 4000/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/08/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] - alla cui morte, sopravvenuta nel corso del giudizio di primo grado, sarebbero subentrati gli eredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - conveniva [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C.innanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] esponendo di aver concesso in comodato allo Stile un immobile in Pompei, che il comodatario, senza alcuna autorizzazione del comodante, aveva modificato con interventi edilizi, nonchéavevaceduto in locazione alla [OSCURATO:SOCIETA]. con un contratto aduso commerciale stipulato per il tramite della [OSCURATO:SOCIETA]..

Sulla scorta di tali deduzioni, l’attore chiedeva dichiararsi la risoluzione ipso iuredel contratto di comodato, con condanna dei convenuti al rilascio dell’immobile e al risarcimento del danno.

Costituitosi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] deduceva che l’immobile in contestazione era in realtà di proprietàsua e di [OSCURATO:PERSONA], e che i due er a no stat i costrett i a cederlo solo simulatamente al Palomba, a garanzia della restituzione di un prestito usurario accordato da quest’ultimo; deduceva, altresì, che nonostante le somme date ad usura fossero state restituite, il Palomba nonaveva più ritrasferito la titolarità del beneai legittimi proprietari, cosicché si era addivenuti alla stipula del comodato; esponeva, ancora , di essersi sempre occupato della gestione dell’immobile e di aver comunque notiziato l’attore degli interventi edili sullo stesso Ric. 2018n. 28565sez.

S2 - ud. 19/09 /2023 realizzati.

Il convenuto , previa chiamata in causa della Macera , concludeva quindi per il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, instava per l’accertamento della simulazione assoluta della cessione al Palomba dell’immobile de quo, nonché per la declaratoria di nullità del successivo contratto di comodato. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. deduceva, per parte sua, di aver operato in buona fede: concludeva quindi per il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti e chiamava in causa la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] , nel costituirsi in giudizio con distinte comparse, aderivano alle difese dello Stile.

All’esito, i l Tribunale diTorre Annunziata rigettava le domande riconvenzionali dello Stile e, in accoglimento della domanda attorea, ordinava al convenuto il rilascio del cespite, condannandolo altresì al risarcimento del danno in favore della parte attrice sia per il ritardo nella consegna dell’immobile, sia nella misura de i canoni indebitamente percepitidalla locazione del bene.

2. Sul gravame di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., e nella resistenza dei soli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 4000/2018, riformava parzialmente la pronuncia di prime cure, che confermava integralmente nel resto, revocando la sola condanna dell’attore al risarcimento del danno commisurato ai canoni locatizi.

In particolare, la Corte distrettuale condivideva il convincimento del Tribunale circa l’insufficienza del quadro probatorio fornito dagli odierni ricorrentia sostegno delle proprie deduzioni , mancan do la controdichiarazione scritta comprovante l’accordo simulatorio, e non avendo comunque gli appellanti dato prova dei dedotti prestiti ottenuti,né formulato univoche istanze istruttorie volte a provare Ric. 2018n. 28565sez.

S2 - ud. 19/09 /2023 l’effettiva vigenza di un patto di retrovendita del cesp ite alla restituzione degli stessi.

La Corte d’Appello riteneva, altresì, esente da censure il percorso argomentativo del primo giudice, circa l’accertato inadempimento del comodante alle obbligazioni discendenti dal contratto di comodato , e confermava , du nque , la pronuncia impugnata, ad eccezione della condanna del convenuto al risarcimento del danno parametrato ai canoni locatizi versati dalla [OSCURATO:SOCIETA]., sia perché percepiti da lla [OSCURATO:SOCIETA]. e non dallo Stile, sia perché comunque non riconducibili ad un pregiudizio patito dall’attore suscettibile di ristoro.

3. Per la cassazione di detta decisione hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi a tre motivi.

Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. è rimasta invece intimata.

4. Con memoria depositata in prossimità dell’adunanza i ricorrentihanno insistito nelle proprie richieste . [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricat o : « Violazione dell’art. 360 c.p.c. commi 3 e 5 in relazione all’art. 1414 c.c.».

I ricorrenti censurano la pronuncia impugnata nella parte in cuinon hadato ingresso all’interrogatorio formale dell’attore, in mancanza della controdichiarazione scritta , ai fini della prova della simulazione della compravendita immobiliare; lamentano che l’interpello avrebbe dovuto essere ammess o , i n quanto volt o a dimostrare la simulazione assoluta del contratto, non quella relativa(si cita sul punto , quale precedente di questa Corte, Cass. Sez. 2, sentenza n. 6262/2017).

Ric. 2018n. 28565sez.

S2 - ud. 19/09 /2023

1.2. La censura è inammissibile, in quanto non coglie la ratio della decisione impugnata.

1.3. La Corte territoriale ha invero osservato che, sulla base dei fatti costituivi allegati in primo grado, la domanda dello Stile si prestava ad una “diversa e più convincente qualificazione” come azione di accertamento della nullità dei contratti per violazione del divieto di patto commissorio, ovvero come azione di nullità del trasferimento “per effetto della simulazione relativa di un contratto di vendita con patto di riscatto dissimulante un mutuo con patto commissorio (dove il trasferimento dell’immobile abbia unicamente assolto ad una funzione di garanzia)” (cfr. pagg. 3e 4 di sentenza).

A fronte di tali deduzioni, il giudice di seconde cure ha ritenuto il quadro probatorio offerto da gli appellanti del tutto lacunoso, a prescindere dalla mancanza in atti della controdichiarazione scritta, mancando qualsiasi prova dei ded otti cospicui prestiti in tesi ottenuti dallo Stile, e non essendo stata articolata dagli interessati alcuna “appropriata ed univoca richiesta istruttoria circa la effettiva vigenza di un patto di retrovendita a seguito della estinzione del mutuo ottenuto”.

La Corte distrettuale ha ancora osservato che il contratto di compravendita e il contratto di comodato non erano contestuali, essendo stati stipulati in tempi diversi, cosicché, alla luce delle risultanze processuali, risultava “ragionevole addivenire alla stessa conclusione del primo giudice circa la assoluta interdipendenza fra i due contratti e della corrispondenza della loro stipulazione alla effettiva volontà delle parti” (cfr. pag. 4 della sentenza).

1.4. I ricorrenti non si sono confrontati in al cun modo con tali argomentazioni del giudice di merito, ma si sono limitati a Ric. 2018n. 28565sez.

S2 - ud. 19/09 /2023 sostenere che la Corte distrettuale avrebbe dovuto ammettere la prova per interpello della simulazione assoluta del contratto di compravendita, siccome stipulato a garanzia dellarestituzione dei prestiti usurari accordati dal Palomba: ne consegue l’inammissibilità del motivo in esame.

1.3. Ad ogni buon conto, anche a prescindere dai superiori assorbenti rilievi, occorre ribadire che: «In tema di interrogatorio formale, la parte richiedente può soltanto invocare il potere discrezionale del giudice di merito di ammettere tale mezzo di prova in relazione alla sua indispensabilità ai fini della decisione» (Nella specie la S.C. ha rigettato il motivo prospettato dal ricorrente secondo cui il giudice di merito non si sarebbe potuto esimere, in ogni caso, dall'ammettere il mezzo istruttorio volto a provocare la confessione della controparte) (Sez. 3, Sentenza n. 20104 del 18/09/2009, Rv. 609677 -01).

Nella specie, peraltro,la Corte distrettuale ha evidenziato che “dinanzi alla insuperata lacuna probatoria, non basta all’appellante dolersi in questa sede della mancata ammissione, da parte del primo giudice, delle richieste istruttorie formulate in primo grado, la cui genericità suffraga oltremodo la già rilevata carenza del quadro probatorio fornito in primo grado” (cfr. pag. 3 di sentenza).

Il rigetto delle istanze istruttorie è stato dunque motivat o anche sulla scorta di un giudizio di genericità delle prove richieste: t ale statuizione, che costitu isce ratio decidendi idonea a giustificare autonomamente la pronuncia impugnata, non risulta attinta dai ricorrenti con alcunaspecifica censura; donde l’inammissibilità del motivo in esameanche sotto tale profilo (cfr., ex plurimis , Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13880 del 06/07/2020, Rv. 658309; Cass., Ric. 2018n. 28565sez.

S2 - ud. 19/09 /2023 Sez. 1, Sentenza n. 18641 del 27/07/2017, Rv. 645076; Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 22753 del 03/11/2011, Rv. 619427).

1.4. Il motivo risulta in fine inammissibile per difetto di specificità, in quanto, a fronte della statuizione di genericità delle istanze istruttorie resa dal giudice di merito, i ricorrenti hanno omesso di riportarenel corpo del ricorso i capitoli dell’interrogatorio formale non ammesso , impe den do a questa Corte di verificarne comunquela decisività (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4178 del 22/02/2007, Rv. 595004; Cass., Sez.

L, Sentenza n. 11895 del 06/08/2003, Rv. 565723).

2. I l secondo motivo è così rubricato : « Violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. nn. 3 e 5 c.p.c. ».

I ricorrenti deducono che la Corte d’Appello avrebbe omesso l’esame di fatti decisivi e che la motivazione della pronuncia impugnata sarebbe meramente apparente, siccome basata sull’adesione per relationem alle argomentazioni del Tribunale, senza una effet tiva disamina dei motivi di gravame.

2.1. Il motivo è in parte inammissibilee in parte infondato .

2.2. In disparte l’inammissibilità della censura nella parte in cui denuncia l’omesso esame di fattidecisivi ai sensi dell’art. 360 , primo comma,n. 5, c.p. c. nella ricorrenza di un’ipotesi di “doppia conforme” ex art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., ratione temporis vigente(sono gli stessi ricorrenti a dedurre che la Corte d’Appello avrebbe acriticamente aderito alla motivazione del primo giudice), il motivorisulta formulato genericamente, in quanto non riporta, nemmeno sinteticamente, il contenuto dei motivi di gravame che la Corte distrettuale, secondo quanto sostenuto dai ricorrenti, non avrebbe compiutamenteesaminato.

Ric. 2018n. 28565sez.

S2 - ud. 19/09 /2023

2.3. Ad ogni buon conto, il denunciato vizio di mera apparenza della motivazione risulta del tutto insussistente: infatti, quanto alla ritenuta validità dei contratti inter partes, la Corte territoriale ha osservato che, a prescindere dalla mancanza in atti di una controdichiarazione scritta del dedotto accordo simulatorio , le affermazioni degli appellanti circa i rilevanti prestiti usurari asseritamente ricevuti e poi restituiti al Palomba erano rimaste sfornite di qualsiasiriscontro probatorio ; che le istanze istruttorie articolate dagli interessati erano generiche e quindi insufficienti a colmare le lacune probatorie da cui era affetta la domanda; che, sebbene avessero dedotto la cessione del cespite con funzione di garanzia della restituzione dei prestiti usurari, gli appellanti n on avevano nemmeno formulato capitoli di prova volti a dimostrare l’effettiva esistenza di un patto di retrovendita del cespite oggetto di giudizio; che,peraltro, risultava pacificamente mancare qualsiasi contestualità tra la compravendita e il contratto di comodato, stipulati in tempi diversi; che, dunque, manca va qualsivoglia riscontro dei fatti dedotti a cornice della prospettata fattispecie simulatoria.

La motivazione della sentenza impugnata non presta quindi il fianco alla censura di mera apparenza formulata dai ricorrenti, avendo il giudice di merito adeguatamente esposto le ragioni del proprio convincimento: deve invero ribadirsi che “La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo Ric. 2018n. 28565sez.

S2 - ud. 19/09 /2023 l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione” (cfr. Cass., Sez.

Un., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

3. Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti denunci ano «Violazione di legge per carenza di istruttoria»:lamentano che il Tribunale prima, e la Corte d’Appello poi, non si sarebbero avveduti che la vittima di usura viene normalmente posta dall’usuraio in condizione di non provare le circostanze di fatto sintomatiche della fattispecie in questione, e che pertanto sarebbe stato necessario disporre tutti gli accertamenti possibili.

I ricorrenti proseguono (al paragrafo “C/4”) ribadendo che le prove in atti avrebbero dimostratol’effettiva proprietà in capo allo Stile dell’immobile per cui è causa, essendo a nome di quest’ultimo la documentazione amministrativa relativa agli interventi di ristrutturazione, eseguiti in pendenza di comodato nella consapevolezza del Palomba, che ne avrebbe atteso l’ultimazione per rivendicare la proprietà del bene una volta maggiorato di valore.

Insistono, pertanto, per l’ammissione deimezzi istruttori articolati nei gradi di merito.

3.1. La censura è inammissibile.

Ric. 2018n. 28565sez.

S2 - ud. 19/09 /2023

3.2. Quanto alla mancata ammissione delle prove, valgono le medesime considerazioni esposte in precedenza, avendo i ricorrenti omesso sia di impugnare la statuizione di genericità delle istanze istruttorie formulate, sia di riportare nel corpo del ricorso i mezzi di prova non ammessi e le circostanze che con essi intendevano provare.Del resto, i ricorrenti affermano che, a fronte della gravità e delicatezza della vicenda sostanziale denunciata, i giudici di merito avrebbero dovuto disporre “tutti gli accertamenti possibili” (così a pag. 10 del ricorso), senza tuttavia indicare in cosa avrebbero dovuto consistere tali accertamenti non disposti.

3.3. I ricorrenti riportano nel corpo del ricorso un solo capitolo di prova testimoniale non ammesso, che appare compatibile con l’effettiva vigenza di un contratto di comodato tra le parti e che contrastacon l e tesi del ricorrente : infatti, al fine di dimostrare la conoscenza da parte del Palomba degli interventi eseguiti dallo Stile sul bene dato in comodato, i ricorrenti hanno chiesto provarsi “vero è che il sig. [OSCURATO:PERSONA] provvedeva direttamente al pagamento del cemento” (cfr. pag. 12 ricorso), laddove il Palomba (creditore usuraio secondo la prospettazione dei ricorrenti) non avrebbe dovuto avere alcun motivo o interesse a pagare con denaro proprio opere di ristrutturazione/modificazione curat e dal proprietario effettivo del cespite, datogli solo a garanzia del prestito usurario.

In ogni caso, il capitolo difetta anche di decisività, non essendo stato impugnato il capo della sentenza di seconde cure che ha confermato l ’accertamento del la risoluzione ipso iure del contratto di comodato per inadempimento del comodatario, consistente nell’aver modificato strutturalmente il cespite senza il Ric. 2018n. 28565sez.

S2 - ud. 19/09 /2023 consenso del comodante, oltre che per averlo dato in locazione a terzi.

3.4. Quanto, infine, al convincimento che la Corte d’Appello avrebbe dovuto trarredalla documentazione amministrativa in atti circa la natura simulata della compravendita e l’effettiva proprietà dell’immobile in capo allo Stile, le deduzioni dei ricorrenti, oltre a non confrontarsi con le diverse, articolate, argomentazione della pronuncia impugnata, si risolvono in censure di merito relative all’accertamento del fatto e alla valutazione delle prove acquisite; profili del giudizio, questi ultimi, che non sono sindacabili in sede di legittimità (cfr. Cass., Sez.

U., Sentenza n. 898 del 14/12/1999, Rv. 532151), risultando peraltro la motivazione della sentenza impugnata non apparente né affetta da irriducibile contrasto logico (cfr. Cass., Sez.

U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

Va infine ribadito che spetta soltanto al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, nonché scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee alla dimostrazione dei fatti (cfr. Cass., Sez.

Un., Sentenza n. 5802 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 516348).

4. In conclusione il ricorso è rigettato.

5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrent i di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Ric. 2018n. 28565sez.

S2 - ud. 19/09 /2023 P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 5000, più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17,

I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28565/2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat i in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 109, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lirappresenta e difende; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , presso la Cancelleria della SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - e Ric. 2018n. 28565sez. S2 - ud. 19/09 /2023 [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] E C.; -intimata - avverso la sentenza n. 4000/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/08/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] - alla cui morte, sopravvenuta nel corso del giudizio di primo grado, sarebbero subentrati gli eredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - conveniva [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C.innanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] esponendo di aver concesso in comodato allo Stile un immobile in Pompei, che il comodatario, senza alcuna autorizzazione del comodante, aveva modificato con interventi edilizi, nonchéavevaceduto in locazione alla [OSCURATO:SOCIETA]. con un contratto aduso commerciale stipulato per il tramite della [OSCURATO:SOCIETA].. Sulla scorta di tali deduzioni, l’attore chiedeva dichiararsi la risoluzione ipso iuredel contratto di comodato, con condanna dei convenuti al rilascio dell’immobile e al risarcimento del danno. Costituitosi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] deduceva che l’immobile in contestazione era in realtà di proprietàsua e di [OSCURATO:PERSONA], e che i due er a no stat i costrett i a cederlo solo simulatamente al Palomba, a garanzia della restituzione di un prestito usurario accordato da quest’ultimo; deduceva, altresì, che nonostante le somme date ad usura fossero state restituite, il Palomba nonaveva più ritrasferito la titolarità del beneai legittimi proprietari, cosicché si era addivenuti alla stipula del comodato; esponeva, ancora , di essersi sempre occupato della gestione dell’immobile e di aver comunque notiziato l’attore degli interventi edili sullo stesso Ric. 2018n. 28565sez. S2 - ud. 19/09 /2023 realizzati. Il convenuto , previa chiamata in causa della Macera , concludeva quindi per il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, instava per l’accertamento della simulazione assoluta della cessione al Palomba dell’immobile de quo, nonché per la declaratoria di nullità del successivo contratto di comodato. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. deduceva, per parte sua, di aver operato in buona fede: concludeva quindi per il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti e chiamava in causa la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] , nel costituirsi in giudizio con distinte comparse, aderivano alle difese dello Stile. All’esito, i l Tribunale diTorre Annunziata rigettava le domande riconvenzionali dello Stile e, in accoglimento della domanda attorea, ordinava al convenuto il rilascio del cespite, condannandolo altresì al risarcimento del danno in favore della parte attrice sia per il ritardo nella consegna dell’immobile, sia nella misura de i canoni indebitamente percepitidalla locazione del bene. 2. Sul gravame di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., e nella resistenza dei soli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 4000/2018, riformava parzialmente la pronuncia di prime cure, che confermava integralmente nel resto, revocando la sola condanna dell’attore al risarcimento del danno commisurato ai canoni locatizi. In particolare, la Corte distrettuale condivideva il convincimento del Tribunale circa l’insufficienza del quadro probatorio fornito dagli odierni ricorrentia sostegno delle proprie deduzioni , mancan do la controdichiarazione scritta comprovante l’accordo simulatorio, e non avendo comunque gli appellanti dato prova dei dedotti prestiti ottenuti,né formulato univoche istanze istruttorie volte a provare Ric. 2018n. 28565sez. S2 - ud. 19/09 /2023 l’effettiva vigenza di un patto di retrovendita del cesp ite alla restituzione degli stessi. La Corte d’Appello riteneva, altresì, esente da censure il percorso argomentativo del primo giudice, circa l’accertato inadempimento del comodante alle obbligazioni discendenti dal contratto di comodato , e confermava , du nque , la pronuncia impugnata, ad eccezione della condanna del convenuto al risarcimento del danno parametrato ai canoni locatizi versati dalla [OSCURATO:SOCIETA]., sia perché percepiti da lla [OSCURATO:SOCIETA]. e non dallo Stile, sia perché comunque non riconducibili ad un pregiudizio patito dall’attore suscettibile di ristoro. 3. Per la cassazione di detta decisione hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi a tre motivi. Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. è rimasta invece intimata. 4. Con memoria depositata in prossimità dell’adunanza i ricorrentihanno insistito nelle proprie richieste . [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricat o : « Violazione dell’art. 360 c.p.c. commi 3 e 5 in relazione all’art. 1414 c.c.». I ricorrenti censurano la pronuncia impugnata nella parte in cuinon hadato ingresso all’interrogatorio formale dell’attore, in mancanza della controdichiarazione scritta , ai fini della prova della simulazione della compravendita immobiliare; lamentano che l’interpello avrebbe dovuto essere ammess o , i n quanto volt o a dimostrare la simulazione assoluta del contratto, non quella relativa(si cita sul punto , quale precedente di questa Corte, Cass. Sez. 2, sentenza n. 6262/2017). Ric. 2018n. 28565sez. S2 - ud. 19/09 /2023 1.2. La censura è inammissibile, in quanto non coglie la ratio della decisione impugnata. 1.3. La Corte territoriale ha invero osservato che, sulla base dei fatti costituivi allegati in primo grado, la domanda dello Stile si prestava ad una “diversa e più convincente qualificazione” come azione di accertamento della nullità dei contratti per violazione del divieto di patto commissorio, ovvero come azione di nullità del trasferimento “per effetto della simulazione relativa di un contratto di vendita con patto di riscatto dissimulante un mutuo con patto commissorio (dove il trasferimento dell’immobile abbia unicamente assolto ad una funzione di garanzia)” (cfr. pagg. 3e 4 di sentenza). A fronte di tali deduzioni, il giudice di seconde cure ha ritenuto il quadro probatorio offerto da gli appellanti del tutto lacunoso, a prescindere dalla mancanza in atti della controdichiarazione scritta, mancando qualsiasi prova dei ded otti cospicui prestiti in tesi ottenuti dallo Stile, e non essendo stata articolata dagli interessati alcuna “appropriata ed univoca richiesta istruttoria circa la effettiva vigenza di un patto di retrovendita a seguito della estinzione del mutuo ottenuto”. La Corte distrettuale ha ancora osservato che il contratto di compravendita e il contratto di comodato non erano contestuali, essendo stati stipulati in tempi diversi, cosicché, alla luce delle risultanze processuali, risultava “ragionevole addivenire alla stessa conclusione del primo giudice circa la assoluta interdipendenza fra i due contratti e della corrispondenza della loro stipulazione alla effettiva volontà delle parti” (cfr. pag. 4 della sentenza). 1.4. I ricorrenti non si sono confrontati in al cun modo con tali argomentazioni del giudice di merito, ma si sono limitati a Ric. 2018n. 28565sez. S2 - ud. 19/09 /2023 sostenere che la Corte distrettuale avrebbe dovuto ammettere la prova per interpello della simulazione assoluta del contratto di compravendita, siccome stipulato a garanzia dellarestituzione dei prestiti usurari accordati dal Palomba: ne consegue l’inammissibilità del motivo in esame. 1.3. Ad ogni buon conto, anche a prescindere dai superiori assorbenti rilievi, occorre ribadire che: «In tema di interrogatorio formale, la parte richiedente può soltanto invocare il potere discrezionale del giudice di merito di ammettere tale mezzo di prova in relazione alla sua indispensabilità ai fini della decisione» (Nella specie la S.C. ha rigettato il motivo prospettato dal ricorrente secondo cui il giudice di merito non si sarebbe potuto esimere, in ogni caso, dall'ammettere il mezzo istruttorio volto a provocare la confessione della controparte) (Sez. 3, Sentenza n. 20104 del 18/09/2009, Rv. 609677 -01). Nella specie, peraltro,la Corte distrettuale ha evidenziato che “dinanzi alla insuperata lacuna probatoria, non basta all’appellante dolersi in questa sede della mancata ammissione, da parte del primo giudice, delle richieste istruttorie formulate in primo grado, la cui genericità suffraga oltremodo la già rilevata carenza del quadro probatorio fornito in primo grado” (cfr. pag. 3 di sentenza). Il rigetto delle istanze istruttorie è stato dunque motivat o anche sulla scorta di un giudizio di genericità delle prove richieste: t ale statuizione, che costitu isce ratio decidendi idonea a giustificare autonomamente la pronuncia impugnata, non risulta attinta dai ricorrenti con alcunaspecifica censura; donde l’inammissibilità del motivo in esameanche sotto tale profilo (cfr., ex plurimis , Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13880 del 06/07/2020, Rv. 658309; Cass., Ric. 2018n. 28565sez. S2 - ud. 19/09 /2023 Sez. 1, Sentenza n. 18641 del 27/07/2017, Rv. 645076; Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 22753 del 03/11/2011, Rv. 619427). 1.4. Il motivo risulta in fine inammissibile per difetto di specificità, in quanto, a fronte della statuizione di genericità delle istanze istruttorie resa dal giudice di merito, i ricorrenti hanno omesso di riportarenel corpo del ricorso i capitoli dell’interrogatorio formale non ammesso , impe den do a questa Corte di verificarne comunquela decisività (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4178 del 22/02/2007, Rv. 595004; Cass., Sez. L, Sentenza n. 11895 del 06/08/2003, Rv. 565723). 2. I l secondo motivo è così rubricato : « Violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. nn. 3 e 5 c.p.c. ». I ricorrenti deducono che la Corte d’Appello avrebbe omesso l’esame di fatti decisivi e che la motivazione della pronuncia impugnata sarebbe meramente apparente, siccome basata sull’adesione per relationem alle argomentazioni del Tribunale, senza una effet tiva disamina dei motivi di gravame. 2.1. Il motivo è in parte inammissibilee in parte infondato . 2.2. In disparte l’inammissibilità della censura nella parte in cui denuncia l’omesso esame di fattidecisivi ai sensi dell’art. 360 , primo comma,n. 5, c.p. c. nella ricorrenza di un’ipotesi di “doppia conforme” ex art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., ratione temporis vigente(sono gli stessi ricorrenti a dedurre che la Corte d’Appello avrebbe acriticamente aderito alla motivazione del primo giudice), il motivorisulta formulato genericamente, in quanto non riporta, nemmeno sinteticamente, il contenuto dei motivi di gravame che la Corte distrettuale, secondo quanto sostenuto dai ricorrenti, non avrebbe compiutamenteesaminato. Ric. 2018n. 28565sez. S2 - ud. 19/09 /2023 2.3. Ad ogni buon conto, il denunciato vizio di mera apparenza della motivazione risulta del tutto insussistente: infatti, quanto alla ritenuta validità dei contratti inter partes, la Corte territoriale ha osservato che, a prescindere dalla mancanza in atti di una controdichiarazione scritta del dedotto accordo simulatorio , le affermazioni degli appellanti circa i rilevanti prestiti usurari asseritamente ricevuti e poi restituiti al Palomba erano rimaste sfornite di qualsiasiriscontro probatorio ; che le istanze istruttorie articolate dagli interessati erano generiche e quindi insufficienti a colmare le lacune probatorie da cui era affetta la domanda; che, sebbene avessero dedotto la cessione del cespite con funzione di garanzia della restituzione dei prestiti usurari, gli appellanti n on avevano nemmeno formulato capitoli di prova volti a dimostrare l’effettiva esistenza di un patto di retrovendita del cespite oggetto di giudizio; che,peraltro, risultava pacificamente mancare qualsiasi contestualità tra la compravendita e il contratto di comodato, stipulati in tempi diversi; che, dunque, manca va qualsivoglia riscontro dei fatti dedotti a cornice della prospettata fattispecie simulatoria. La motivazione della sentenza impugnata non presta quindi il fianco alla censura di mera apparenza formulata dai ricorrenti, avendo il giudice di merito adeguatamente esposto le ragioni del proprio convincimento: deve invero ribadirsi che “La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo Ric. 2018n. 28565sez. S2 - ud. 19/09 /2023 l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione” (cfr. Cass., Sez. Un., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). 3. Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti denunci ano «Violazione di legge per carenza di istruttoria»:lamentano che il Tribunale prima, e la Corte d’Appello poi, non si sarebbero avveduti che la vittima di usura viene normalmente posta dall’usuraio in condizione di non provare le circostanze di fatto sintomatiche della fattispecie in questione, e che pertanto sarebbe stato necessario disporre tutti gli accertamenti possibili. I ricorrenti proseguono (al paragrafo “C/4”) ribadendo che le prove in atti avrebbero dimostratol’effettiva proprietà in capo allo Stile dell’immobile per cui è causa, essendo a nome di quest’ultimo la documentazione amministrativa relativa agli interventi di ristrutturazione, eseguiti in pendenza di comodato nella consapevolezza del Palomba, che ne avrebbe atteso l’ultimazione per rivendicare la proprietà del bene una volta maggiorato di valore. Insistono, pertanto, per l’ammissione deimezzi istruttori articolati nei gradi di merito. 3.1. La censura è inammissibile. Ric. 2018n. 28565sez. S2 - ud. 19/09 /2023 3.2. Quanto alla mancata ammissione delle prove, valgono le medesime considerazioni esposte in precedenza, avendo i ricorrenti omesso sia di impugnare la statuizione di genericità delle istanze istruttorie formulate, sia di riportare nel corpo del ricorso i mezzi di prova non ammessi e le circostanze che con essi intendevano provare.Del resto, i ricorrenti affermano che, a fronte della gravità e delicatezza della vicenda sostanziale denunciata, i giudici di merito avrebbero dovuto disporre “tutti gli accertamenti possibili” (così a pag. 10 del ricorso), senza tuttavia indicare in cosa avrebbero dovuto consistere tali accertamenti non disposti. 3.3. I ricorrenti riportano nel corpo del ricorso un solo capitolo di prova testimoniale non ammesso, che appare compatibile con l’effettiva vigenza di un contratto di comodato tra le parti e che contrastacon l e tesi del ricorrente : infatti, al fine di dimostrare la conoscenza da parte del Palomba degli interventi eseguiti dallo Stile sul bene dato in comodato, i ricorrenti hanno chiesto provarsi “vero è che il sig. [OSCURATO:PERSONA] provvedeva direttamente al pagamento del cemento” (cfr. pag. 12 ricorso), laddove il Palomba (creditore usuraio secondo la prospettazione dei ricorrenti) non avrebbe dovuto avere alcun motivo o interesse a pagare con denaro proprio opere di ristrutturazione/modificazione curat e dal proprietario effettivo del cespite, datogli solo a garanzia del prestito usurario. In ogni caso, il capitolo difetta anche di decisività, non essendo stato impugnato il capo della sentenza di seconde cure che ha confermato l ’accertamento del la risoluzione ipso iure del contratto di comodato per inadempimento del comodatario, consistente nell’aver modificato strutturalmente il cespite senza il Ric. 2018n. 28565sez. S2 - ud. 19/09 /2023 consenso del comodante, oltre che per averlo dato in locazione a terzi. 3.4. Quanto, infine, al convincimento che la Corte d’Appello avrebbe dovuto trarredalla documentazione amministrativa in atti circa la natura simulata della compravendita e l’effettiva proprietà dell’immobile in capo allo Stile, le deduzioni dei ricorrenti, oltre a non confrontarsi con le diverse, articolate, argomentazione della pronuncia impugnata, si risolvono in censure di merito relative all’accertamento del fatto e alla valutazione delle prove acquisite; profili del giudizio, questi ultimi, che non sono sindacabili in sede di legittimità (cfr. Cass., Sez. U., Sentenza n. 898 del 14/12/1999, Rv. 532151), risultando peraltro la motivazione della sentenza impugnata non apparente né affetta da irriducibile contrasto logico (cfr. Cass., Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). Va infine ribadito che spetta soltanto al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, nonché scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee alla dimostrazione dei fatti (cfr. Cass., Sez. Un., Sentenza n. 5802 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 516348). 4. In conclusione il ricorso è rigettato. 5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrent i di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Ric. 2018n. 28565sez. S2 - ud. 19/09 /2023 P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 5000, più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte
Sentenza Cassazione n. 27248/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris