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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 23942/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BOLOGNAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2024 del TRIBUNALE di RAVENNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. il Tribunale di Ravenna, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi nove, giorni dieci di arresto ed Euro 2400,00 di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2 bis C.d.S., ordinando altresì la sospensione della patente di guida per la durata di mesi sei.

2. Avverso detta pronuncia il Procuratore generale presso il Tribunale di Bologna ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo con cui deduce la violazione di legge ex art. 606,comma 1, lett. b)i e comma 2 cod.proc.pen., 608, comma 1, cod.proc.pen. e 568, comma 2, cod.proc.pen., limitatamente alla errata ed omessa determinazione delle sanzioni amministrative accessorie per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2 bis d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, per avere il giudice irrogato la sospensione della patente di guida in luogo della revoca e per aver omesso di disporre la confisca del veicolo di proprietà dell'imputato in violazione dell'art. 186, comma 2, lett. c) d.lgs. cit.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto che la Corte di Cassazione voglia annullare senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla disposta statuizione dellat.t. et t sospensione della patente di guida e alla omessa statuizione dell sanziont amministrativt lop~: ica disponendo la revoca della patente di guida dell'imputato, nonché disponendo la confisca del veicolo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso é, in primo luogo, ammissibile sebbene proposto avverso sanzione amministrativa accessoria applicata con sentenza di patteggiamento, non operando in tale ipotesi il disposto dell'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen.; in proposito é sufficiente richiamare la giurisprudenza apicale di legittimità in base alla quale é ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative (Sez.

U, Sentenza n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349).

Il motivo di ricorso é inoltre fondato.

Ed invero la sentenza impugnata ha disposto l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nonostante il I combinato disposto delle titagAa--1fafe- in contestazione - comma 2 lett. c) e comma 2-bis dell'art. 186 cod. strada - preveda la revoca della patente.

A fronte dell'accertata violazione di legge, pertanto, deve essere pronunciato l'annullamento senza rinvio della decisione.

Quanto alla confisca del veicolo, la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, prevista dall'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, deve essere obbligatoriamente applicata con la sentenza di condanna o di patteggiamento, svolgendo il prefetto un ruolo meramente esecutivo della statuizione adottata dal giudice penale (Sez.4, n. 32427 del 03.11.2011,dep. 2012, Rv. 253128).

Invero risulta dagli atti del giudizio che il veicolo era di proprietà dell'imputato (come indicato anche nel capo di imputazione) mentre l'art.186, C.d.S., prevede che alla sentenza di condanna (cui è equiparabile a tale fine quella di applicazione della pena su richiesta) segue la confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2 lett. c) dell'art.186 Codice della Strada.

Deve pertanto trovare accoglimento il ricorso della Procura Generale ma all'adempimento omesso dal giudice di merito può provvedere direttamente la Corte di Cassazione ai sensi dell'art.620 lett. l), trattandosi di statuizione che non consente alcuna valutazione di carattere discrezionale, costituendo la confisca del veicolo effetto legale della pronuncia adottata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente di guida e della confisca del veicolo Citroen C3 tg. [OSCURATO:TARGA] di proprietà dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], sanzioni amministrative accessorie che dispone, con eliminazione della disposta sospensione della patente di guida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BOLOGNAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2024 del TRIBUNALE di RAVENNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. il Tribunale di Ravenna, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi nove, giorni dieci di arresto ed Euro 2400,00 di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2 bis C.d.S., ordinando altresì la sospensione della patente di guida per la durata di mesi sei. 2. Avverso detta pronuncia il Procuratore generale presso il Tribunale di Bologna ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo con cui deduce la violazione di legge ex art. 606,comma 1, lett. b)i e comma 2 cod.proc.pen., 608, comma 1, cod.proc.pen. e 568, comma 2, cod.proc.pen., limitatamente alla errata ed omessa determinazione delle sanzioni amministrative accessorie per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2 bis d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, per avere il giudice irrogato la sospensione della patente di guida in luogo della revoca e per aver omesso di disporre la confisca del veicolo di proprietà dell'imputato in violazione dell'art. 186, comma 2, lett. c) d.lgs. cit. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto che la Corte di Cassazione voglia annullare senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla disposta statuizione dellat.t. et t sospensione della patente di guida e alla omessa statuizione dell sanziont amministrativt lop~: ica disponendo la revoca della patente di guida dell'imputato, nonché disponendo la confisca del veicolo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é, in primo luogo, ammissibile sebbene proposto avverso sanzione amministrativa accessoria applicata con sentenza di patteggiamento, non operando in tale ipotesi il disposto dell'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen.; in proposito é sufficiente richiamare la giurisprudenza apicale di legittimità in base alla quale é ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative (Sez. U, Sentenza n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349). Il motivo di ricorso é inoltre fondato. Ed invero la sentenza impugnata ha disposto l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nonostante il I combinato disposto delle titagAa--1fafe- in contestazione - comma 2 lett. c) e comma 2-bis dell'art. 186 cod. strada - preveda la revoca della patente. A fronte dell'accertata violazione di legge, pertanto, deve essere pronunciato l'annullamento senza rinvio della decisione. Quanto alla confisca del veicolo, la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, prevista dall'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, deve essere obbligatoriamente applicata con la sentenza di condanna o di patteggiamento, svolgendo il prefetto un ruolo meramente esecutivo della statuizione adottata dal giudice penale (Sez.4, n. 32427 del 03.11.2011,dep. 2012, Rv. 253128). Invero risulta dagli atti del giudizio che il veicolo era di proprietà dell'imputato (come indicato anche nel capo di imputazione) mentre l'art.186, C.d.S., prevede che alla sentenza di condanna (cui è equiparabile a tale fine quella di applicazione della pena su richiesta) segue la confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2 lett. c) dell'art.186 Codice della Strada. Deve pertanto trovare accoglimento il ricorso della Procura Generale ma all'adempimento omesso dal giudice di merito può provvedere direttamente la Corte di Cassazione ai sensi dell'art.620 lett. l), trattandosi di statuizione che non consente alcuna valutazione di carattere discrezionale, costituendo la confisca del veicolo effetto legale della pronuncia adottata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente di guida e della confisca del veicolo Citroen C3 tg. [OSCURATO:TARGA] di proprietà dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], sanzioni amministrative accessorie che dispone, con eliminazione della disposta sospensione della patente di guida
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