CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 15310/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende-ricorrente-controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato pressol’avvocatura centrale dell’istituto, in [OSCURATO:PERSONA] 29,rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma n. 98300/2020 pubblicata il13/11/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8802/2021Numero sezionale 2401/2026Numero di raccolta generale 15310/2026Data pubblicazione 20/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato improcedibile il ricorso ex art.445bis cod. proc. civ. proposto da [OSCURATO:PERSONA] per l'accertamento delgrado di invalidità utile al fine del riconoscimento della pensione divecchiaia anticipata, e l'ha condannata al pagamento delle speseprocessuali.2. Per la Cassazione dell'ordinanza ricorre la parte privata con ricorsostraordinario affidato a due motivi, ai quali INPS resiste con controricorso.3. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il depositodell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod.proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) laricorrente lamenta violazione o falsa applicazione dell’art.152 disp. att.cod. proc. civ.2. Il motivo, nonostante la formale censura della disposizione in essorichiamata, si risolve nella critica della statuizione sulle spese di liteperché il giudice a quo non ha ritenuto la sussistenza di giusti motivi perla loro compensazione.3. Sul punto il Collegio intende dare continuità al costante orientamento diquesta Corte secondo il quale in tema di regolamento delle speseprocessuali, il sindacato di legittimità è limitato ad accertare che nonrisulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essereposte a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre esula da talesindacato la valutazione di opportunità circa la mancata compensazionedelle spese in caso di soccombenza reciproca o di gravi motivi (Cass.n.36237/2023).4. Il motivo è pertanto infondato.Numero registro generale 8802/2021Numero sezionale 2401/2026Numero di raccolta generale 15310/2026Data pubblicazione 20/05/20265. Con il secondo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) laricorrente lamenta violazione o falsa applicazione dell’art.152 bis disp. att.cod. proc. civ. e dell’art.417 bis cod. proc. civ.;6. Il motivo è inammissibile ex art.360 comma primo n.6 cod. proc. civ.perché la ricorrente lamenta la mancata applicazione della riduzioneapplicabile nel caso di difesa dell'istituto previdenziale da parte dei suoidipendenti, ma non trascrive nemmeno in parte la comparsa dicostituzione avanti al giudice a quo dell'istituto previdenziale, ondeconsentire a questa Corte l'effettivo apprezzamento della violazione dellaregola di legge che si assume violata. Né tale circostanza può ritenersiprovata aliunde, atteso che nel controricorso l’istituto previdenzialededuce di essersi costituito in giudizio avanti al giudice di prime cure permezzo di un avvocato, ancorché dipendente, ciò che esclude in radice lapossibilità di applicare la riduzione pretesa dalla ricorrente.7. All'esito dell'esame il ricorso deve essere rigettato.8. Ai sensi dell’art.91 cod. proc. civ. la ricorrente deve essere condannataal pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro500,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favoredel controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 500,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/05/2026.Numero registro generale 8802/2021Numero sezionale 2401/2026Numero di raccolta generale 15310/2026Data pubblicazione 20/05/2026Il PresidenteGabriella Marchese