CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 marzo 2024
Cassazione n. 19020/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo, con cui si lamenta il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione agli artt. 648 cod. pen.; 530, comma 2, cod. proc. pen. e 24 Cost., oltre ad essere generico, è reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito che, a pagina 11 della sentenza impugnata, ha evidenziato plurimi e convergenti elementi di carattere individualizzante ai fini dell'identificazione del ricorrente nella persona che consegnò l'assegno oggetto di ricettazione; considerato che il secondo motivo, con cui si lamenta il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione all'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., oltre ad essere reiterativo, prospetta deduzioni generiche non scandite da specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata e volte a prefigurare una rivalutazione e alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali - si vedano pagg. 11-12 ove il giudice del merito ha congruamente e non illogicamente motivato in ordine alla rilevanza della documentazione fiscale acquisita -; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] sigliere tensore Il P