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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 marzo 2026

Cassazione n. 07078/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 10583/2019 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocatoMASSIMO ZACCHEO che la rappresenta e difende unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. B.TIEPOLO, 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente e ricorrente incidentale-e contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]'S, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 278, presso lo studio dell’avvocatoNumero registro generale 10583/2019Numero sezionale 1343/2025Numero di raccolta generale 7078/2026STEFANO GIOVE che lo rappresenta e difende unitamenteData pubblicazione 24/03/2026all'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 52/2019depositata il 10/01/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/05/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Dalla ricostruzione in fatto contenuta nella sentenza della Corted’Appello di Brescia emerge che in data 11.4.2011 John MichaelMaclen Arnott e [OSCURATO:PERSONA] cedettero a [OSCURATO:SOCIETA]., con attonotarile a rogito notaio Serioli di Breno, tutte le quote dipartecipazione nelle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., lequali erano titolari di immobili e precisamente di due ville inSardegna, nel Comune di Arzachena, che necessitavano di essereregolarizzate sia sotto il profilo amministrativo, sia sotto il profilourbanistico, come era risultato all’esito di una verifica eseguita daun Tecnico nominato di comune accordo dalle parti contraenti; perquesti motivi una parte del prezzo, pari ad € 750.000,00 sulcomplessivo prezzo di € 3.790.285,51 (€ 1.906.605,04 + €1.883.680,47), non era stato versato al momento della stipula maera stato consegnato al notaio [OSCURATO:PERSONA] di Milano in depositofiduciario, sulla base di scrittura privata intervenuta nella stessadata 11.4.2011 tra cedenti e cessionaria, da una parte, e notaiodall’altra; nella scrittura privata richiamata si prevedeva che laregolarizzazione degli immobili sarebbe dovuta intervenire all’esitodella procedura amministrativa che i venditori avrebbero dovutoavviare e svolgere a proprie spese, con la garanzia che l’acquirentesi sarebbe prestata a sottoscrivere la documentazione necessaria;per il caso di ritardato rilascio del certificato rispetto ai terminiconcordati, l’importo residuo da corrispondere ai veditori si sarebbe2 di 24Numero registro generale 10583/2019Numero sezionale 1343/2025Numero di raccolta generale 7078/2026ridotto, fino ad azzerarsi per un ritardo superiore ai quattro mesiData pubblicazione 24/03/2026dal pattuito.

Per lo svincolo dell’importo in deposito fiduciario ilnotaio avrebbe dovuto attendere di ricevere dall’acquirente lacomunicazione di avvenuto rilascio del certificato da parte delComune di Arzachena e quindi consegnare il dovuto tenendo contodelle indicazioni concordate.In data 17.10.2011 [OSCURATO:SOCIETA]. aveva ricevuto un certificato,consistente in due distinti documenti del Comune di Arzachenarilasciati per i due immobili di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA].;la società acquirente aveva lamentato la irregolarità del certificatocon comunicazione del 7.11.2011, inviata sia al notaio che aivenditori; il notaio si era a propria volta attivato per verificare laregolarità della documentazione ricevuta e, all’esito, avevaconsegnato l’intera somma in deposito fiduciario ai venditori.[OSCURATO:SOCIETA]. aveva quindi convenuto in giudizio avanti alTribunale di Brescia il notaio [OSCURATO:PERSONA], chiedendone lacondanna a pagare € 750.000,00, oltre rivalutazione monetaria eoltre interessi ex d. lgs. n. 231/2002 decorrenti dal 23.7.2012, atitolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale.

RobertoBossi, costituitosi, aveva chiesto il rigetto delle domande svolte,instando per la chiamata in causa della Compagnia di AssicurazioneAssicuratori dei Lloyd’s - che aveva assunto il rischio derivantedalla polizza n.1771506 - per la manleva, la quale, costituitasi apropria volta, aveva chiesto il rigetto delle domande.Esperita una consulenza tecnica d’ufficio, che aveva riscontratol’inidoneità del certificato rilasciato dal Comune di Arzachenarispetto alla previsione negoziale, il Tribunale di Brescia avevaritenuto inadempiente il fiduciario e accolto la domanda risarcitoria,quantificando in via equitativa il danno in € 30.000,00; avevaaccolto anche la domanda di manleva, al netto della franchigiaconcordata.3 di 24Numero registro generale 10583/2019Numero sezionale 1343/2025Numero di raccolta generale 7078/2026Proposto appello dalla società acquirente, con articolazione diData pubblicazione 24/03/2026appello incidentale da parte sia di [OSCURATO:PERSONA] che degliAssicuratori dei Lloyd’s, la Corte d’Appello di Brescia avevaconfermato integralmente la sentenza di primo grado sulle seguenticonsiderazioni: -) l’appellante principale si duole del fatto che ilTribunale, pur avendo accertato alla luce delle conclusioni peritaliche l’esito del procedimento amministrativo urbanistico non potevaessere ritenuto di reale regolarizzazione dei fabbricati oggetto dicessione e pur avendo rilevato l’inadempimento del notaioall’obbligazione verso i fiducianti, avrebbe limitato l’entità dellasomma da rifondere alla depositante a soli € 30.000,00 anzichéall’intero importo depositato; ancora secondo l’appellante, sarebbeerrata l’unificazione negoziale delle cessioni delle quote societarie edella scrittura di deposito fiduciario in vista della realizzazione delsoddisfacimento di un risultato economico unitario, tratta dal fattoche nella scrittura privata del 11.4.2011 non sarebbe stato previstosolo il pagamento del saldo ma la determinazione stessa delcorrispettivo, con conseguente riduzione progressiva dell’importoancora dovuto, fino al suo azzeramento, perché secondo questainterpretazione sarebbe stata vanificata sia la funzione di garanziadel deposito sia l’effetto negoziale da esso derivante; [OSCURATO:SOCIETA]sottolinea pure che i venditori si sarebbero resi concretamenteirreperibili, come la società avrebbe voluto dimostrare condocumentazione prodotta in sede di udienza di precisazione delleconclusioni; -) [OSCURATO:PERSONA] sottolinea con l’appello incidentale(rispetto al quale è adesivo quello degli assicuratori, checontestano altresì anche la quantificazione del danno) come eglinon debba risarcire alcun danno, dato che il contratto di depositofiduciario non prescriveva alcuna verifica da parte sua sull’idoneitàdel certificato rilasciato dal Comune di Arzachena; -) ricostruitecome precede le posizioni delle parti, si deve confermare laresponsabilità del notaio depositario, che ben sapeva che uno dei4 di 24Numero registro generale 10583/2019Numero sezionale 1343/2025Numero di raccolta generale 7078/2026fiducianti, l’acquirente, aveva dubbi sul corretto adempimentoData pubblicazione 24/03/2026dell’altra parte fiduciante, i venditori, quanto all’idoneità delcertificato alla regolarizzazione edilizia degli immobili, tanto dainviare diffida a non consegnare la somma in deposito; quindi losvincolo della somma è stata condotta comportante specificaresponsabilità; sebbene non vi fosse un onere di verifica dellaregolarità del certificato da parte del notaio, l’acquirente gli avevaappunto comunicato la necessità di ulteriori verifiche; -)confermato l’an della responsabilità, deve essere respinto l’appelloprincipale in ordine al quantum, perché [OSCURATO:SOCIETA]. non ha fornitoprova alcuna del danno, il quale non può coincidere esattamentecon l’importo del deposito salva la dimostrazione di impossibilità diripetizione della somma dalla parte acquirente, nel caso di specieassente; -) il danno subito da [OSCURATO:SOCIETA]. è di difficoltosaquantificazione, con conseguente correttezza della suaquantificazione ex art. 1226 c.c. nell’importo di € 30.000,00 per ilmaggior onere di recupero dagli originari venditori della parte diprezzo non dovuta.Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]., affidato a tremotivi.Hanno depositato controricorso sia [OSCURATO:PERSONA], sia gliAssicuratori dei Llod’s che hanno assunto il rischio derivante dallapolizza n.1771506; [OSCURATO:PERSONA] ha proposto anche ricorsoincidentale articolato su due motivi.Dopo la fissazione dell’adunanza in camera di consiglio per ladecisione del ricorso, tutte le parti hanno depositato memorieillustrative delle rispettive, ribadite, difese.RAGIONI DELLA DECISIONE1. [OSCURATO:PERSONA] dei Lloyd’s propongono una generaleeccezione di inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.prospettando i motivi di critica articolati come rientranti tutti, inconcreto, nell’ambito di operatività del disposto dell’art. 360 co 1 n.5 di 24Numero registro generale 10583/2019Numero sezionale 1343/2025Numero di raccolta generale 7078/20265 c.p.c. e colpiti quindi dallo sbarramento costituito dallaData pubblicazione 24/03/2026conformità delle sentenze di primo e di secondo grado, rilevante exart. 348 ter u.c. c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis.Il rilievo della società controricorrente è infondato.I motivi di ricorso articolati da [OSCURATO:SOCIETA]. prospettanoviolazioni inquadrate nell’ambito di operatività dell’art. 360 co 1 n.3 e n. 4 c.p.c. e teorizzano violazioni di legge - con richiamo anorme determinate, anche se numerose -, pure di naturaprocessuale e tali da determinare la nullità della sentenzaimpugnata: non è possibile pertanto alcuna valutazione diinammissibilità ex ante del ricorso ma dovranno essere esaminati isingoli motivi e in relazione ad ognuno di essi potranno essereverificati eventuali profili di inammissibilità ove ricorrano i necessaripresupposti.2.

Si deve pure dichiarare preliminarmente l’inammissibilitàdella produzione documentale effettuata in questa sedeprocessuale da [OSCURATO:PERSONA], consistente in una copia di contrattodi cessione di quote priva di sottoscrizione, apparentementeintervenuta tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. con riferimento alle quotedi partecipazione nella società [OSCURATO:SOCIETA]. - proprietaria diuno degli immobili in contestazione - in data 29.2.2012, che ilricorrente incidentale ingloba nel controricorso da par. 11 a pag.14.

Invero, il ricorrente incidentale non indica quando, nel corsodelle fasi di merito del giudizio, il documento sia stato –tempestivamente - prodotto e l’art. 372 c.p.c. non permettel’introduzione davanti al Giudice di legittimità di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne di quelliche riguardano la nullità della sentenza impugnata e l’ammissibilitàdel ricorso e del controricorso .

A prescindere quindi dalla data incui il contratto indicato si è formato e/o è stato conosciuto dallaparte interessata rispetto al maturare delle preclusioni processuali,e in assenza di indicazioni sulla sua rituale allegazione agli atti di6 di 24Numero registro generale 10583/2019Numero sezionale 1343/2025Numero di raccolta generale 7078/2026causa, si deve evidenziare che esso riguarda certamente il merito eData pubblicazione 24/03/2026non profili di nullità della sentenza o di ammissibilità del ricorso: ildivieto posto dall’art.372 c.p.c. diventa pertanto dirimente e nonrichiede ulteriori approfondimenti.3.

Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. prospetta laviolazione del artt. 1218, 1223, 1173, 1176, 1321, 1372, 1766,1768, 1770, 1773, 1798, 1411, 1726, 1711, nonchè degli artt.2043 e 2055-1292 c.c., in relazione al disposto dell’art. 360 n.3c.p.c.Secondo la ricorrente, la Corte d’Appello avrebbe inquadrato ladomanda di [OSCURATO:SOCIETA]. solo nell’ambito del risarcimento deldanno per inadempimento ritenendo che dal quantum risarcitoriodovesse essere escluso l’equivalente della somma di denarodepositata.

Sarebbero state così violate le norme cardine inmateria di responsabilità da inadempimento delle obbligazioni, ecioè gli artt. 1218 e 1223 c.c., non considerandosi che ilrisarcimento del danno vuole reintegrare il patrimonio deldanneggiato nella situazione in cui si sarebbe trovato sel’inadempimento non si fosse verificato, sia quanto al dannoemergente, sia quanto al lucro cessante; poiché nel caso concretovi è un importo di denaro predeterminato e consegnatofiduciariamente nelle mani del depositario, il danno si deveconsiderare in re ipsa, per un’entità corrispondente all’importo‘perso’ quale danno emergente.

La pronuncia impugnata violerebbepure, sempre nella prospettazione della ricorrente, le norme inmateria di obbligazioni in generale e di contratto, perché nonavrebbe tenuto conto dell’intangibilità del contratto che ha forza dilegge tra le parti, e delle caratteristiche del contratto atipico dideposito fiduciario con evidente violazione dello schema causalesuo proprio; in particolare, la Corte di merito avrebbeingiustificatamente previsto, pur a fronte dell’accertatoinadempimento del notaio, la necessità della preventiva escussione7 di 24Numero registro generale 10583/2019Numero sezionale 1343/2025Numero di raccolta generale 7078/2026dei venditori o, ciò che è lo stesso, l’impossibilità di ottenerlaData pubblicazione 24/03/2026preventivamente e fruttuosamente.

Le norme di riferimento per ildeposito fiduciario di garanzia sarebbero, in primis, gli artt. 1773,1798 e 1411 c.c., con una pacifica causa negoziale sia fiduciariache di garanzia, nonché l’art. 1766 c.c., prevedente l’obbligo direstituzione al depositante al verificarsi delle condizioni dedotte incontratto, e l’art. 1798 c.c. per il sorgere dello stesso obbligo direstituzione nell’ipotesi di perdita di efficacia del deposito, o l’art.1411 c.c.

Alle norme citate si dovrebbero aggiungere, secondo lasocietà ricorrente, anche le norme sul mandato, poichécostituirebbe elemento strutturale del deposito fiduciario digaranzia di obbligazioni contrattuali non solo il deposito della cosama l’affidamento al depositario del compimento di atti giuridici,quali sono quelli volti alla verifica dell’avveramento o meno dellecondizioni previste nell’incarico ricevuto per la consegna delbene/denaro a favore di chi spetta.

Troverebbero applicazione,secondo [OSCURATO:SOCIETA]., anche le norme che disciplinano il mandatocollettivo ex art. 1726 c.c. e, di conseguenza, anche la regola suilimiti del mandato di cui all’art. 1711 c.c.

Dalle indicazioninormative richiamate deriverebbe, ancora secondo la ricorrente,non solo l’assoluta autonomia dell’obbligazione assunta daldepositario fiduciario rispetto a quella dei contraenti del sottostantecontratto concluso tra i fiducianti, ma anche l’immediata esigibilitàdel bene/denaro al ricorrere dei presupposti negozialmente previsti,indipendentemente dalla ‘concreta impossibilità’ di adempimentoda parte del debitore principale dell’obbligazione immediatamentegarantita; in concreto, la funzione del risarcimento del danno diporre il creditore nelle stesse condizioni in cui si sarebbe trovato seil debitore avesse adempiuto avrebbe dovuto comportare chel’importo da riconoscere a favore della ricorrente avrebbe dovutocorrispondere esattamente al valore della prestazione, costituenteappunto il danno effettivo, a prescindere dalla possibilità di8 di 24Numero registro generale 10583/2019Numero sezionale 1343/2025ottenerne la restituzione dai venditori.

A ciò la Corte avrebbeNumero di raccolta generale 7078/2026dovuto giungere comunque, secondo [OSCURATO:SOCIETA]., aDnatca hpuebb licianzio ne 24/03/2026ragione del fatto che era stata espressamente fatta valere ingiudizio anche la responsabilità da fatto illecito del notaio, incumulo con quella contrattuale.4.

Con il primo motivo di ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. – Violazione o falsaapplicazione di norma di diritto (in particolare le norme sul depositofiduciario) e art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. per omesso esame circaun fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussionetra le parti .Secondo il ricorrente incidentale, egli non avrebbe avuto alcunobbligo di approfondimento sull’idoneità del certificatoamministrativo proveniente dal Comune di Arzachena, poichéavrebbe dovuto limitarsi solo a constatarne l’esistenza; egli invece,non avendo competenze specifiche per valutare l’idoneità delcertificato consegnatogli, mise in atto una diligenza superiore alrichiesto perché si premurò di fare verifiche, solo all’esito dellequali versò l’importo depositato a sue mani ai venditori. [OSCURATO:PERSONA] aveva attestato infatti in data 1.8.2012, a seguito dispecifica richiesta, la piena vigenza ed efficienza dei provvedimentiSUAP n. 192 e n. 193 del 6 ottobre 2011; la regolarità delladocumentazione sarebbe stata riscontrata anche dal parere tecnicoche il notaio richiese all’arch. [OSCURATO:PERSONA], mentre sia ilparere legale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sia il parere del Consiglio Notarilefurono nel senso che non vi sarebbero stati motivi per negare lacorresponsione della somma.

Del resto, l’avvenuta regolarizzazionedegli immobili troverebbe conferma nel fatto che il Comuneavrebbe in seguito rilasciato un ulteriore provvedimentoautorizzativo, il n. 64 del 5.5.2014, sempre su una variantepredisposta per interventi sugli stessi immobili e i lavori sarebberoin corso (il ricorrente incidentale fa riferimento anche ad un9 di 24Numero registro generale 10583/2019Numero sezionale 1343/2025Numero di raccolta generale 7078/2026contratto di cessione di quote il 29.2.2012, che sarebbeData pubblicazione 24/03/2026intervenuto tra la ricorrente principale ed altra società, dal qualevorrebbe derivare la regolarità degli immobili: si tratta deldocumento che si vorrebbe inammissibilmente produrre in questasede, per quanto sopra detto).3.

Con un secondo motivo di critica in via incidentale RobertoBossi richiama anche il disposto dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (inparticolare le norme sull’ultrapetizione) .[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe deciso solo sulla domanda diinadempimento contrattuale ma avrebbe determinato in viaequitativa un danno - € 30.000,00 - per la maggior difficoltà direcupero della parte di prezzo della cessione consegnata dalfiduciario ai venditori, in tesi non dovuta, senza che vi fosse stataalcuna richiesta in tal senso da parte di [OSCURATO:SOCIETA]Appare necessario esaminare congiuntamente il primo motivodel ricorso principale e i due motivi del ricorso incidentale poichécomportanti l’esame di questioni strettamente connesse,dipendendo la valutazione delle doglianze di [OSCURATO:SOCIETA]. relativeall’esistenza ed entità del danno subito e alle modalità della suaquantificazione dall’effettiva esistenza dell’inadempimento diRoberto [OSCURATO:PERSONA], da questi rimesso in discussione con l’impugnazioneincidentale della sentenza d’appello sul punto; anche le doglianzesul tipo di danno riconosciuto dai Giudici di merito e sulla suaquantificazione, svolte dal ricorrente incidentale con il secondomotivo, dipendono dall’esito delle questioni poste con il primomotivo di ricorso incidentale e debbono essere valutate assiemealle questioni poste per il profilo risarcitorio dalla ricorrenteprincipale.Il primo motivo di ricorso incidentale è infondato, mentre èfondato il primo motivo di ricorso principale, con assorbimento delsecondo motivo di ricorso incidentale, per le ragioni che seguono.10 di 24Numero registro generale 10583/2019Numero sezionale 1343/2025Numero di raccolta generale 7078/2026I venditori dell’intero ammontare delle quote di partecipazioneData pubblicazione 24/03/2026nelle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., Arnott/Zankert,e la compratrice delle partecipazioni cedute, [OSCURATO:SOCIETA]., avevanostipulato in data 11.4.2011, in qualità di fiducianti, una scritturaprivata di deposito fiduciario con il notaio [OSCURATO:PERSONA], appuntofiduciario: [OSCURATO:SOCIETA]. aveva consegnato al fiduciario l’importo di€ 750.000,00, complessivamente ancora dovuto quale residuo peril pagamento delle compravendite delle quote di partecipazionenelle due società indicate.

La giustificazione del deposito era datadal fatto che, a fronte dell’impegno dei venditori a garantireall’acquirente la conformità del compendio immobiliare possedutodalle società in materia urbanistica e di tutela dell’ambiente, eranoemerse difformità tra quanto risultante dai provvedimentiautorizzativi comunali ed i rilievi effettuati sugli immobili di cuierano titolari [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA].; questedifformità avrebbero dovuto essere regolarizzate con rilascio diopportuna certificazione all’esito dell’iter amministrativo necessarioche la parte venditrice si assumeva l’impegno di avviare e curare aproprie spese, con la collaborazione della parte acquirente quantoalla sottoscrizione della documentazione occorrente; dall’inizio delprocedimento, indicato al più tardi nel giorno 16.9.2011, ilcertificato avrebbe dovuto essere ottenuto entro nove mesi.

Nelcontesto delineato le parti avevano concordato che è costituitoda parte di [OSCURATO:SOCIETA]. a mani del dr. [OSCURATO:PERSONA], notaio inMilano […] un deposito fiduciario dell’importo complessivo di euro750.000,00 , che il fiduciante avrebbe immediatamente rilasciatoa favore dei venditori, ovvero restituito alla compratrice, secondo lespecifiche istruzioni dettate nell’accordo negoziale; in particolare, ivenditori avrebbero avuto diritto a ricevere l’importo in deposito almomento delle comunicazioni da parte del Comune di Arzachenaalle società, che ne avrebbero dovuto dare contestuale notizia alnotaio, del rilascio del certificato; in caso di ritardo nel rilascio del11 di 24Numero registro generale 10583/2019Numero sezionale 1343/2025Numero di raccolta generale 7078/2026certificato, l’acquirente avrebbe avuto diritto ad attingere dalData pubblicazione 24/03/2026deposito fiduciario costituito a suo favore gli importispecificamente indicati, a titolo di “riduzione del prezzo divendita” in via forfetaria , importi che, nel caso di ritardosuperiore a quattro mesi, sarebbero stati pari all’intero importodepositato; il rilascio di un certificato parziale oppure l’omessorilascio del certificato avrebbero comportato una automaticariduzione del prezzo per l’importo corrispondente al depositofiduciario; le parti contraenti avevano infine specificato che nessuna diversa istruzione avrà valore nei confronti del dr.[OSCURATO:PERSONA] se non impartita congiuntamente e per iscritto siadai venditori che dall’acquirente .I termini dell’accordo come descritti non sono contestati ed èpacifica pure la volontà delle parti di costituire effettivamente econgiuntamente, con la scrittura privata esaminata, un depositofiduciario a mani del notaio [OSCURATO:PERSONA] per il residuo prezzo di €750.000,00, che sarebbe stato ancora dovuto solo al verificarsi deipresupposti concordati, in assenza del verificarsi dei quali lasomma avrebbe dovuto essere restituita al depositante, qualeriduzione del prezzo originariamente concordato per le cessioni, enon ai venditori.Il deposito fiduciario o di garanzia si può definire come ilnegozio giuridico con cui le parti affidano in deposito uno o più benidi varia natura (beni mobili o immobili, denaro, azioni, documentiecc.) ad un soggetto terzo, autonomo e indipendente rispetto alleparti stesse, sino all’avveramento di una determinata condizione(ad esempio, sino alla esatta esecuzione della prestazione dovutada una delle parti o sino alla decisione che definisca unacontroversia sorta tra le parti medesime), che determinerà ilsorgere del diritto di una delle parti ad ottenere il bene depositato(e quindi la sua consegna dal fiduciante) e/o l’identificazionedefinitiva del soggetto destinatario del bene stesso.

Il12 di 24Numero registro generale 10583/2019Numero sezionale 1343/2025Numero di raccolta generale 7078/2026depositario/fiduciario partecipa al contratto di deposito fiduciarioData pubblicazione 24/03/2026obbligandosi a custodire il bene a lui affidato ed a consegnarlo -otrasferirlo- a colui che risulterà averne diritto.

Le parti contraentipossono essere: il solo soggetto tenuto alla prestazione sottopostaa condizione, quale fiduciante, e il fiduciario, che dovrà consegnareil bene/denaro ricevuto in custodia al terzo beneficiato creditoredella prestazione sottoposta a condizione, che rimane estraneo alnegozio, oppure restituirlo al fiduciante; sia il soggetto tenuto allaprestazione sia il creditore della stessa, quali fiducianti, e ilfiduciario.Il contratto di deposito fiduciario o deposito di garanzia non hauna disciplina tipica ma è espressione dell’autonomia negozialericonosciuta dall’art. 1322 c.c. che, appunto, attribuisce aicontraenti la libertà di stipulare contratti non previsti e disciplinatidall’ordinamento determinandone il contenuto, con il solo limitecostituito dalla loro finalità, che deve essere volta a realizzareinteressi meritevoli di tutela.Questa figura negoziale - che rientra nell’ambito dei negozifiduciari e che trova analogie in fattispecie contrattuali presenti inaltri ordinamenti, quale l’escrow agreement di matriceanglosassone - assolve ad una funzione mista, di conservazione edi garanzia, ed è normalmente accessoria ad un contrattoprincipale a determinate obbligazioni del quale offre garanzia, purmantenendosi autonoma rispetto ad esso; in sostanza, esiste uncollegamento negoziale tra il contratto “principale” e il depositofiduciario in conseguenza del quale le vicende del contrattoprincipale influiranno sul contratto accessorio, mentre nonnecessariamente le vicende di quest’ultimo influiranno sul primo,proprio per la funzione di conservazione/garanzia che il depositofiduciario è destinato a svolgere in relazione non al contenuto delcontratto principale nel suo complesso ma a specifiche obbligazionida esso derivanti.13 di 24Numero registro generale 10583/2019Numero sezionale 1343/2025Numero di raccolta generale 7078/2026La disciplina negoziale tipica che può costituire un riferimentoData pubblicazione 24/03/2026per il deposito fiduciario si può individuare, nell’ambito delcontratto di deposito, negli artt. 1773 (che disciplina, nell’ambitodel deposito tipico, l’ipotesi in cui la cosa sia stata depositata anchenell’interesse di un terzo) e 1777 c.c. (che disciplina le modalità diindividuazione della persona a cui restituire il bene depositatonell’ipotesi in cui la cosa debba essere restituita al depositanteoppure a persona da questi indicata), nel sequestro convenzionale,regolato dagli artt. 1799 e ss. c.c., nel contratto a favore di terzi(quando il beneficiato rimane estraneo al contratto), di cui agli artt.1411 e ss. c.c. (cfr. Cass. n. 2041/1968; Cass. n. 21601/2013;Cass. n. 20225/2018).

La prima fonte normativa di riferimento ècomunque costituita dallo stesso contratto di deposito fiduciario e,in particolare, dalla composizione degli interessi effettivamenteindividuati e perseguiti dalla volontà delle parti, rispetto ai qualiopera in concreto la funzione di conservazione/garanzia attuatagaranzia, che può operare anche nell’interesse della sola partecreditrice nel caso in cui -secondo lo schema negoziale piùsemplice- un debitore, nell'interesse del proprio creditore -terzorispetto al deposito- e col consenso di questo, effettui il depositodella cosa dovuta per garantirne la conservazione durante lapendenza di un termine o di una condizione al cui oggettivoverificarsi il depositario deve restituirla o consegnarla al terzo, se alui spettante - cfr. ancora Cass. n. 2041/1968: in questo casol’interesse del depositante sarà solo quello di adempierecorrettamente, nei confronti del soggetto realmente destinatariodel bene dato in custodia-, acquista particolare rilievo quandol’affidamento della cosa/somma di denaro avviene, nelle mani delfiduciario, nell’interesse sia del depositante -non semplicementetenuto alla consegna/pagamento nei confronti della controparte matitolare di una propria posizione creditoria- che del soggetto al14 di 24Numero registro generale 10583/2019Numero sezionale 1343/2025Numero di raccolta generale 7078/2026quale la prestazione “sospesa” sarà destinata al verificarsi diData pubblicazione 24/03/2026determinati presupposti -comprendenti anche il soddisfacimentodella posizione creditoria del depositante- specificamente indicatidalle parti interessate.Si osserva ancora che comunque nel contesto interpretativodelineato il fiduciario è e deve rimanere terzo rispetto allacomposizione di interessi del depositante e del beneficiato -terzo opartecipante al negozio-, poiché il suo compito è garantire lacustodia diligente del bene depositato per consegnarla al soggettoal quale essa spetterà incontestatamente: l’individuazione delsoggetto al quale deve essere effettuata la consegna non puòessere rimessa cioè al fiduciario ma deve avvenire attraverso criterioggettivi preconcordati, senza possibilità che sia lo stesso fiduciarioa risolvere gli eventuali contrasti insorti tra le parti sul sorgere deldiritto del beneficiato ad ottenere la consegna del bene in custodiae quindi sull’identificazione effettiva del soggetto avente dirittoall’attribuzione o alla restituzione del bene stesso -salvo eventualeconferimento di esplicito incarico in tal senso, ove se ne ritengaammissibile la compatibilità con lo schema del deposito fiduciario,in ogni caso assente nel contratto in esame-.Ora, se si esamina il caso di specie alla luce delle considerazioniche precedono, si deve rilevare che il deposito fiduciario di cui sidiscute appare essere stato concluso nell’interesse di entrambe leparti negoziali dei contratti principali, parte delle cui prestazionisono state con esso garantite, e cioè sia dei venditori, aventi dirittoalla residua parte di prezzo depositata presso il fiduciante se fossestata rilasciata dal Comune di Arzachena idonea certificazioneamministrativo-urbanistica nel termine pattuito, costituenteadempimento da parte loro dell’impegno, assunto nei confrontidella compratrice, di garanzia di conformità dei beni alle norme inmateria urbanistica e di protezione dell’ambiente vigenti; sia dellasocietà acquirente, che avrebbe potuto ritirare l’importo depositato15 di 24Numero registro generale 10583/2019Numero sezionale 1343/2025Numero di raccolta generale 7078/2026e trattenerlo per sé quale riduzione del prezzo ove la certificazioneData pubblicazione 24/03/2026non fosse intervenuta nel termine concordato o non fosse stataidonea o fosse stata parziale.E’ pacifico, in fatto, che [OSCURATO:PERSONA] consegnò l’importodepositato ai venditori in base alla certificazione da questiconsegnatagli, nonostante il disaccordo espresso di [OSCURATO:SOCIETA]che aveva manifestato per iscritto il proprio dissenso, motivandolocon l’affermata inadeguatezza -riscontrata dalla consulenza tecnicad’ufficio disposta dal Tribunale di Brescia- della certificazionerilasciata dal Comune di Arzachena; il dissenso della depositantenon si poteva considerare irrilevante, perché volto a contestare lacorrettezza dell’adempimento della prestazione residua dellacontroparte posta a giustificazione del pagamento della parte dicorrispettivo conferita in deposito fiduciario, altrimenti non dovuto.Nella situazione delineata, non era compito del fiduciarioeffettuare verifiche in proprio per accertare l’idoneità deldocumento amministrativo, per stabilire se esso fosse intervenutonel termine concordato e per individuare la parte alla qualeconsegnare, integralmente, l’importo custodito; [OSCURATO:PERSONA] dovuto mantenere la custodia fino a che la controversiasorta tra i fiducianti sull’idoneità della certificazione non si fossedefinitivamente risolta nelle sedi opportune; il fatto quindi che ilricorrente incidentale abbia chiesto chiarimenti a Tecnici e alComune prima di consegnare il denaro ai venditori non rende ilcomportamento tenuto appropriato e diligente e non escludel’inadempimento all’obbligazione di conservazione del denaro e digaranzia assunta con il contratto in esame nei confronti di entrambii fiducianti.Le considerazioni svolte al riguardo dalla Corte di merito nonviolano pertanto alcuna disposizione di legge ma applicanocorrettamente la disciplina dettata in materia di responsabilità perinadempimento contrattuale.16 di 24Numero registro generale 10583/2019Numero sezionale 1343/2025Il primo motivo di ricorso incidentale fa riferimento,Numero di raccolta generale 7078/2026nell’intestazione, pure all’omessa valutazione di un fatto Ddaeta cpiusbbivlicoaz,io ne 24/03/2026discusso, che si assume rilevante ex art. 360 co 1 n. 5 c.p.c.: perquesto profilo il motivo in esame è inammissibile, sia perché non èenucleato il fatto specifico, discusso, che si assume omesso - forseil provvedimento autorizzativo n. 64 del 5.5.2014, successivo dianni all’accordo negoziale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], o forse il contratto dicessione del 29.2.2012, inammissibilmente prodotto in questa sedeper quanto sopra detto, non essendovi chiarezza sul punto - siaperché una valutazione al riguardo è comunque preclusa dallaconformità delle decisioni di merito in primo e in secondo grado,con conseguente applicazione dell’art. 348 ter u.c. c.p.c., nel testovigente ratione temporis, che preclude in ipotesi di c.d. ‘doppiaconforme’ la possibilità di ricorrere per cassazione ex art. 360 co 1n.5 c.p.c.Confermata la responsabilità da inadempimento di RobertoBossi, occorre valutare ora il primo motivo di doglianza proposto da[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che colpisce la pronuncia della Corte d’Appello diBrescia in relazione all’identificazione e alla quantificazione deldanno prima di tutto da inadempimento subito dalla società.La società ricorrente lamenta tra l’altro che il dannoconseguente all’inadempimento del notaio non sia statocorrettamente identificato, ex art.1223 c.c., nella perdita subita enel mancato guadagno che ne sono stati conseguenza immediata ediretta e che, nel caso d specie, avrebbero dovuto essereequiparati all’intero importo consegnato in custodia al notaio.La Corte di merito ha in proposito precisato come non risultiessere stata offerta prova alcuna dell’entità del danno subito nonpotendosi aderire alla tesi di [OSCURATO:SOCIETA] che il danno coincidaesattamente con la somma oggetto del deposito fiduciario, essendotale coincidenza legata alla, non fornita, dimostrazione dellaconcreta impossibilità di ripetizione dalla parte acquirente ; in17 di 24Numero registro generale 10583/2019Numero sezionale 1343/2025Numero di raccolta generale 7078/2026adesione alle considerazioni del Tribunale di Brescia, la CorteData pubblicazione 24/03/2026d’Appello prosegue riconoscendo che un danno in concreto è statocomunque subito dalla società acquirente per il comportamentoinadempiente del notaio, ma che, per la sua difficilequantificazione, si ritiene corretto l’utilizzo del criterio equitativo,con conferma dell’importo di € 30.000,00 già riconosciuto per imaggiori esborsi da sostenere al fine di recuperare dai venditori €750.000,00.La decisione della Corte di merito in punto identificazione equantificazione del danno non tiene in adeguato conto il fatto che ildeposito fiduciario era stato stipulato con il notaio anchenell’interesse della depositante e che la ripetibilità da parte diquesta dai venditori dell’importo di € 750.000,00 non può averealcuna incidenza al fine di verificare l’esistenza ed entità del dannosubito da [OSCURATO:SOCIETA]Sotto il primo profilo il deposito fiduciario permetteva allasocietà depositante di fare affidamento sulla possibilità di recuperoimmediato della somma conferita in custodia, ove questa fosserisultata non dovuta alla controparte per le ragioni negozialmenteconcordate nel contratto di deposito fiduciario, senza necessità disvolgimento di attività ulteriori di ricerca e/o -in assenza comunquedi restituzione spontanea- di formazione di titoli giudiziali e/o diiniziative esecutive verso i venditori.

Nell’ambito dellaresponsabilità contrattuale il soggetto responsabile è il contraenteinadempiente e, di norma, non si pone un problema di nesso dicausalità tra comportamento ed evento dannoso, ma di estensionedella responsabilità; il danno risarcibile coincide con la perdita o ilmancato guadagno conseguenza immediata e direttadell'inadempimento ex art. 1223 c.c. e si identifica nella effettivadiminuzione del patrimonio, diminuzione data dalla differenza tra ilvalore attuale del patrimonio del creditore-danneggiato ed il valoreche presenterebbe se l'obbligazione fosse stata tempestivamente18 di 24Numero registro generale 10583/2019Numero sezionale 1343/2025Numero di raccolta generale 7078/2026ed esattamente adempiuta, da determinare sulla base di un criterioData pubblicazione 24/03/2026di normale prevedibilità, secondo l’apprezzamento dell’uomo dinormale diligenza - cfr. art.1225 c.c. -, da operare con riferimentoal momento in cui l’inadempimento si è manifestato - cfr., tra letante, Cass. 31/12/2023 n. 36497; Cass. 20/10/2021 n. 29251;Cass. 26/9/2016 n. 18832; Cass. 15/10/1999 n. 11629; Cass.18/07/1989 n. 3352-.Sotto il secondo profilo, fermo il diritto ad ottenere ilpagamento di un ammontare non superiore complessivamente ad €750.000,00, ove il danno lamentato sia correlabile causalmente acondotte civilmente illecite diverse - percezione da parte deivenditori, con conseguente obbligo restitutorio, di una somma didenaro in concreto non dovuta, perché pattiziamente concordata atitolo di riduzione del prezzo originario nel ricorrere di determinatipresupposti avveratisi; obbligo risarcitorio del fiduciario perl’inadempimento all’obbligazione di custodia e garanzia assunta -,la possibilità di chiedere ai venditori la restituzione del percepitonon confligge affatto con il diritto della società ricorrente dichiedere e ottenere la formazione di un titolo giudiziale anche neiconfronti di altro soggetto in tesi tenuto a titolo di responsabilitàcontrattuale, per un importo che può arrivare a corrispondereall’ammontare della somma depositata, quale è nel caso di specie ilfiduciario -con possibilità da parte del creditore di sceglierelegittimamente il soggetto obbligato a cui rivolgere la richiesta dipagamento secondo i principi che regolano la solidarietà passivanei rapporti obbligatori-.

Nel caso di specie, infatti, all’obbligorestitutorio in capo ai venditori rispetto alla porzione di prezzoricevuta dal fiduciario ben potrebbe aggiungersi un obbligorisarcitorio, anche pari, del fiduciario inadempiente, al fine dipermettere alla società fiduciante acquirente di ottenere lareintegrazione della diminuzione patrimoniale corrispondente allasomma di denaro che le dovrebbe essere restituita: deve, in tal19 di 24Numero registro generale 10583/2019Numero sezionale 1343/2025Numero di raccolta generale 7078/2026caso, essere ravvisata la unitarietà dell'evento pregiudizievole,Data pubblicazione 24/03/2026idoneo a fondare la responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. di tutti isoggetti la cui condotta ha concorso, secondo il nesso di causalitàmateriale previsto dall'art. 41 c.p., a produrre il medesimo eventusdamni, tutte le volte in cui quest'ultimo, nel suo atteggiarsifenomenico, implichi, […], un’effettiva coincidenza tra l'oggettodella restituzione e il danno risarcibile o comunque la continenzadel primo nel secondo (Cass., n. 7016/2020; sulla medesimafalsariga, Cass., Sez.

Un., n. 13143/2022) -in tal senso, in lineacon un orientamento interpretativo di legittimità costante, Cass. n.5519/2024, in motivazione; cfr. anche Cass. n. 9675/2023-.Il primo motivo di ricorso principale deve conseguentementeessere accolto, apparendo essere state violate nella decisioneimpugnata le norme che regolano l’identificazione e laquantificazione dei danni risarcibili in ipotesi di inadempimentocontrattuale.Il secondo motivo di ricorso incidentale, che contestal’identificazione e la quantificazione del danno effettivamentericonosciuto dai Giudici di merito, rimane assorbito, trattandosi diquestioni che dovranno essere valutate nel contesto degliaccertamenti che dovranno essere effettuati in sede di rinvio allaluce delle indicazioni esposte.2.

Con il secondo motivo di critica [OSCURATO:SOCIETA]. lamenta Omessa pronuncia-nullità della sentenza per violazione dell’art.112 c.p.c. , rilevante ex art. 360 co 1 n. 4 c.p.c.Per la denegata ipotesi di rigetto del motivo sub 1), laricorrente si duole del fatto che da parte del Giudice di primo gradola domanda da essa proposta era stata indicata come interpretabileanche di adempimento contrattuale, pur avendo negato il [OSCURATO:PERSONA], in tesi apoditticamente, il diritto alla restituzione,appunto quale adempimento, dell’importo versato al notaio.

Diquesta qualificazione della domanda [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe tenuto20 di 24Numero registro generale 10583/2019Numero sezionale 1343/2025Numero di raccolta generale 7078/2026conto nella proposizione dell’appello, condividendola e ribadendoData pubblicazione 24/03/2026che, se non a titolo risarcitorio, l’importo depositato avrebbedovuto esserle rimborsato a titolo restitutorio; sulla qualificazionedella domanda proposta anche come di adempimento nonsarebbero state sollevate critiche dalle controparti, che anziavrebbero svolto difese che ne confermavano l’introduzione nelprocesso.

Sulla domanda di adempimento e sulle sue implicazioni,pur esaminate dal Giudice di primo grado, la Corte d’Appello nonavrebbe pronunciato, limitandosi a ragionare sul quantumrisarcitorio dopo aver ribadito l’inadempimento del notaio3.

Con il terzo motivo la ricorrente individua nel deciso disecondo grado una Violazione del principio del giudicato sullaqualificazione della domanda operata dal primo Giudice,rilevante ex art. 360 co 1 n. 4 c.p.c.Se si dovesse ritenere, rigettando il secondo motivo di ricorsoproposto, che la Corte di merito non avesse omesso di valutare ladomanda di adempimento ma avesse invece ritenuto di qualificarela domanda di [OSCURATO:SOCIETA]. solo come di risarcimento del danno dainadempimento, sarebbe violato con la decisione impugnata ilgiudicato interno: il Tribunale avrebbe infatti riconosciuto comeproposta anche la domanda di adempimento e sarebbe statapertanto necessaria, per escluderla, un’impugnazione specificainvece assente.Il secondo e il terzo motivo di ricorso proposti dalla ricorrentepossono essere esaminati congiuntamente e debbono essererespinti per assorbimento improprio a seguito dell’accoglimento delprimo motivo- -cfr.

Cass. 14/9/2023 n. 26507-.I due motivi in esame fanno riferimento all’argomentazione didue righe con la quale il Tribunale di Brescia aveva rilevato che ladomanda proposta dalla società avrebbe potuto anche essereinterpretata, in relazione al petitum, come azione di adempimento,offrendo in sostanza una possibile interpretazione alternativa21 di 24Numero registro generale 10583/2019Numero sezionale 1343/2025Numero di raccolta generale 7078/2026dell’unica domanda contrattuale formulata da [OSCURATO:SOCIETA]. voltaData pubblicazione 24/03/2026all’ottenimento del risarcimento del danno corrispondente all’interoimporto di denaro consegnato al fiduciario, subito seguita peròdalla precisazione che in detta prospettiva essa non avrebbe potutoessere accolta.Sulla base dell’indicazione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.ripropone, pur subordinatamente, in questa sede quella che è unaqualificazione alternativa della domanda introdotta, che nulla ha ache fare con una pretesa violazione dell’art. 112 c.p.c., teorizzabilesolo in caso di omessa pronuncia su domande ed eccezioniproposte e non per contestare la scelta interpretativa delladomanda operata dal Giudice di merito - sostanzialmente effettuatadalla Corte di merito nel senso della richiesta di risarcimento deldanno da inadempimento, in adesione a quanto ritenuto dal primoGiudice-.La diversa qualificazione proposta dalla ricorrente, fondata solosulla corrispondenza del quantum risarcitorio richiesto all’importoche avrebbe dovuto essere restituito, non è compatibile con laprospettazione dei fatti e con il fondamento della richiesta dipagamento, coltivati dalla società fin dall’introduzione del giudiziodi primo grado e offerti a giustificazione del primo motivo di ricorsoprincipale -accolto per le ragioni esposte sopra-.Il riferimento ad un preteso formarsi di un giudicato interno,pure richiamato nel terzo motivo di ricorso, è inoltre totalmenteinappropriato dal momento che proprio il riconoscimento ad operadel Giudice di primo grado, con pronuncia che è stata confermatadalla Corte d’Appello di Brescia, della fondatezza della domandarisarcitoria da inadempimento -secondo la scelta interpretativavalutata come corretta della domanda proposta-, pur se conquantificazione del danno in un importo equitativo molto inferioreal richiesto, esclude che possa essere stata in qualche modoriconosciuta, tantomeno in via definitiva, la confliggente22 di 24Numero registro generale 10583/2019Numero sezionale 1343/2025Numero di raccolta generale 7078/2026interpretazione della domanda della società ricorrente come voltaData pubblicazione 24/03/2026ad ottenere l’adempimento della scrittura del 11.4.2011 e comeidonea di per sé a fondare il diritto alla restituzione dell’importoconsegnato al fiduciario a prescindere da ogni giustificazionerisarcitoria.In conclusione, deve essere accolto il primo motivo di ricorsoproposto da [OSCURATO:SOCIETA]., con assorbimento del secondo motivo diricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA]; si respingono ilsecondo e il terzo motivo di ricorso principale e il primo motivo diricorso incidentale.In conseguenza del parziale accoglimento del ricorso principalela sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corted’Appello di Brescia che, nel rivalutare i profili della controversiaancora sub iudice, dovrà applicare i seguenti principi di diritto: ove il contratto di deposito fiduciario sia stipulato anche agaranzia dell’interesse del depositante, nel caso di inadempimentoda parte del fiduciario alle obbligazioni assunte il danno risarcibileal depositante si identifica, secondo i criteri individuati dall’art.1223c.c., nella effettiva diminuzione del patrimonio, diminuzione datadalla differenza tra il valore attuale del patrimonio del creditore-danneggiato ed il valore che esso presenterebbe se l'obbligazionefosse stata tempestivamente ed esattamente adempiuta, dadeterminare sulla base di un criterio di normale prevedibilità,secondo l’apprezzamento dell’uomo di normale diligenza ; ilfatto che il depositante/fiduciante possa richiedere al beneficiato -sua controparte nel rapporto negoziale al quale il depositofiduciario accede- la restituzione dell’importo illegittimamenteconsegnatogli dal fiduciario non può limitare il diritto deldepositante/fiduciante al risarcimento del danno nei confronti delfiduciario alla sola ipotesi in cui il primo dimostri l’impossibilità ol’estrema difficoltà di ripetere l’importo dal beneficiato; l’obbligo dirisarcire il danno in capo al fiduciario, ove accertato, si aggiunge23 di 24Numero registro generale 10583/2019Numero sezionale 1343/2025Numero di raccolta generale 7078/2026all’obbligo restitutorio in capo al beneficiato e, fermo il diritto delData pubblicazione 24/03/2026depositante/fiduciante ad ottenere una sola volta l’importocomplessivamente dovutogli, i rapporti tra le relative obbligazionisono disciplinati dalle norme sulle obbligazioni solidali, ai sensidegli art.2055 e 1292 e s. c.c. .[OSCURATO:PERSONA] del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Numero registro generale 10583/2019Numero sezionale 1343/2025Numero di raccolta generale 7078/2026Data pubblicazione 24/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] PresidenteUd.[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ConsigliereVALERIA [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereCRISTINA [OSCURATO:PERSONA] Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 10583/2019 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocatoMASSIMO ZACCHEO che la rappresenta e difende unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. B.TIEPOLO, 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente e ricorrente incidentale-e contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]'S, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 278, presso lo studio dell’avvocatoNumero registro generale 10583/2019Numero sezionale 1343/2025Numero di raccolta generale 7078/2026STEFANO GIOVE che lo rappresenta e difende unitamenteData pubblicazione 24/03/2026all'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 52/2019depositata il 10/01/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/05/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Dalla ricostruzione in fatto contenuta nella sentenza della Corted’Appello di Brescia emerge che in data 11.4.2011 John MichaelMaclen Arnott e [OSCURATO:PERSONA] cedettero a [OSCURATO:SOCIETA]., con attonotarile a rogito notaio Serioli di Breno, tutte le quote dipartecipazione nelle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., lequali erano titolari di immobili e precisamente di due ville inSardegna, nel Comune di Arzachena, che necessitavano di essereregolarizzate sia sotto il profilo amministrativo, sia sotto il profilourbanistico, come era risultato all’esito di una verifica eseguita daun Tecnico nominato di comune accordo dalle parti contraenti; perquesti motivi una parte del prezzo, pari ad € 750.000,00 sulcomplessivo prezzo di € 3.790.285,51 (€ 1.906.605,04 + €1.883.680,47), non era stato versato al momento della stipula maera stato consegnato al notaio [OSCURATO:PERSONA] di Milano in depositofiduciario, sulla base di scrittura privata intervenuta nella stessadata 11.4.2011 tra cedenti e cessionaria, da una parte, e notaiodall’altra; nella scrittura privata richiamata si prevedeva che laregolarizzazione degli immobili sarebbe dovuta intervenire all’esitodella procedura amministrativa che i venditori avrebbero dovutoavviare e svolgere a proprie spese, con la garanzia che l’acquirentesi sarebbe prestata a sottoscrivere la documentazione necessaria;per il caso di ritardato rilascio del certificato rispetto ai terminiconcordati, l’importo residuo da corrispondere ai veditori si sarebbe2 di 24Numero registro generale 10583/2019Numero sezionale 1343/2025Numero di raccolta generale 7078/2026ridotto, fino ad azzerarsi per un ritardo superiore ai quattro mesiData pubblicazione 24/03/2026dal pattuito.

Per lo svincolo dell’importo in deposito fiduciario ilnotaio avrebbe dovuto attendere di ricevere dall’acquirente lacomunicazione di avvenuto rilascio del certificato da parte delComune di Arzachena e quindi consegnare il dovuto tenendo contodelle indicazioni concordate.In data 17.10.2011 [OSCURATO:SOCIETA]. aveva ricevuto un certificato,consistente in due distinti documenti del Comune di Arzachenarilasciati per i due immobili di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA].;la società acquirente aveva lamentato la irregolarità del certificatocon comunicazione del 7.11.2011, inviata sia al notaio che aivenditori; il notaio si era a propria volta attivato per verificare laregolarità della documentazione ricevuta e, all’esito, avevaconsegnato l’intera somma in deposito fiduciario ai venditori.[OSCURATO:SOCIETA]. aveva quindi convenuto in giudizio avanti alTribunale di Brescia il notaio [OSCURATO:PERSONA], chiedendone lacondanna a pagare € 750.000,00, oltre rivalutazione monetaria eoltre interessi ex d. lgs. n. 231/2002 decorrenti dal 23.7.2012, atitolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale.

RobertoBossi, costituitosi, aveva chiesto il rigetto delle domande svolte,instando per la chiamata in causa della Compagnia di AssicurazioneAssicuratori dei Lloyd’s - che aveva assunto il rischio derivantedalla polizza n.1771506 - per la manleva, la quale, costituitasi apropria volta, aveva chiesto il rigetto delle domande.Esperita una consulenza tecnica d’ufficio, che aveva riscontratol’inidoneità del certificato rilasciato dal Comune di Arzachenarispetto alla previsione negoziale, il Tribunale di Brescia avevaritenuto inadempiente il fiduciario e accolto la domanda risarcitoria,quantificando in via equitativa il danno in € 30.000,00; avevaaccolto anche la domanda di manleva, al netto della franchigiaconcordata.3 di 24Numero registro generale 10583/2019Numero sezionale 1343/2025Numero di raccolta generale 7078/2026Proposto appello dalla società acquirente, con articolazione diData pubblicazione 24/03/2026appello incidentale da parte sia di [OSCURATO:PERSONA] che degliAssicuratori dei Lloyd’s, la Corte d’Appello di Brescia avevaconfermato integralmente la sentenza di primo grado sulle seguenticonsiderazioni: -) l’appellante principale si duole del fatto che ilTribunale, pur avendo accertato alla luce delle conclusioni peritaliche l’esito del procedimento amministrativo urbanistico non potevaessere ritenuto di reale regolarizzazione dei fabbricati oggetto dicessione e pur avendo rilevato l’inadempimento del notaioall’obbligazione verso i fiducianti, avrebbe limitato l’entità dellasomma da rifondere alla depositante a soli € 30.000,00 anzichéall’intero importo depositato; ancora secondo l’appellante, sarebbeerrata l’unificazione negoziale delle cessioni delle quote societarie edella scrittura di deposito fiduciario in vista della realizzazione delsoddisfacimento di un risultato economico unitario, tratta dal fattoche nella scrittura privata del 11.4.2011 non sarebbe stato previstosolo il pagamento del saldo ma la determinazione stessa delcorrispettivo, con conseguente riduzione progressiva dell’importoancora dovuto, fino al suo azzeramento, perché secondo questainterpretazione sarebbe stata vanificata sia la funzione di garanziadel deposito sia l’effetto negoziale da esso derivante; [OSCURATO:SOCIETA]sottolinea pure che i venditori si sarebbero resi concretamenteirreperibili, come la società avrebbe voluto dimostrare condocumentazione prodotta in sede di udienza di precisazione delleconclusioni; -) [OSCURATO:PERSONA] sottolinea con l’appello incidentale(rispetto al quale è adesivo quello degli assicuratori, checontestano altresì anche la quantificazione del danno) come eglinon debba risarcire alcun danno, dato che il contratto di depositofiduciario non prescriveva alcuna verifica da parte sua sull’idoneitàdel certificato rilasciato dal Comune di Arzachena; -) ricostruitecome precede le posizioni delle parti, si deve confermare laresponsabilità del notaio depositario, che ben sapeva che uno dei4 di 24Numero registro generale 10583/2019Numero sezionale 1343/2025Numero di raccolta generale 7078/2026fiducianti, l’acquirente, aveva dubbi sul corretto adempimentoData pubblicazione 24/03/2026dell’altra parte fiduciante, i venditori, quanto all’idoneità delcertificato alla regolarizzazione edilizia degli immobili, tanto dainviare diffida a non consegnare la somma in deposito; quindi losvincolo della somma è stata condotta comportante specificaresponsabilità; sebbene non vi fosse un onere di verifica dellaregolarità del certificato da parte del notaio, l’acquirente gli avevaappunto comunicato la necessità di ulteriori verifiche; -)confermato l’an della responsabilità, deve essere respinto l’appelloprincipale in ordine al quantum, perché [OSCURATO:SOCIETA]. non ha fornitoprova alcuna del danno, il quale non può coincidere esattamentecon l’importo del deposito salva la dimostrazione di impossibilità diripetizione della somma dalla parte acquirente, nel caso di specieassente; -) il danno subito da [OSCURATO:SOCIETA]. è di difficoltosaquantificazione, con conseguente correttezza della suaquantificazione ex art. 1226 c.c. nell’importo di € 30.000,00 per ilmaggior onere di recupero dagli originari venditori della parte diprezzo non dovuta.Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]., affidato a tremotivi.Hanno depositato controricorso sia [OSCURATO:PERSONA], sia gliAssicuratori dei Llod’s che hanno assunto il rischio derivante dallapolizza n.1771506; [OSCURATO:PERSONA] ha proposto anche ricorsoincidentale articolato su due motivi.Dopo la fissazione dell’adunanza in camera di consiglio per ladecisione del ricorso, tutte le parti hanno depositato memorieillustrative delle rispettive, ribadite, difese.RAGIONI DELLA DECISIONE1. [OSCURATO:PERSONA] dei Lloyd’s propongono una generaleeccezione di inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.prospettando i motivi di critica articolati come rientranti tutti, inconcreto, nell’ambito di operatività del disposto dell’art. 360 co 1 n.5 di 24Numero registro generale 10583/2019Numero sezionale 1343/2025Numero di raccolta generale 7078/20265 c.p.c. e colpiti quindi dallo sbarramento costituito dallaData pubblicazione 24/03/2026conformità delle sentenze di primo e di secondo grado, rilevante exart. 348 ter u.c. c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis.Il rilievo della società controricorrente è infondato.I motivi di ricorso articolati da [OSCURATO:SOCIETA]. prospettanoviolazioni inquadrate nell’ambito di operatività dell’art. 360 co 1 n.3 e n. 4 c.p.c. e teorizzano violazioni di legge - con richiamo anorme determinate, anche se numerose -, pure di naturaprocessuale e tali da determinare la nullità della sentenzaimpugnata: non è possibile pertanto alcuna valutazione diinammissibilità ex ante del ricorso ma dovranno essere esaminati isingoli motivi e in relazione ad ognuno di essi potranno essereverificati eventuali profili di inammissibilità ove ricorrano i necessaripresupposti.2.

Si deve pure dichiarare preliminarmente l’inammissibilitàdella produzione documentale effettuata in questa sedeprocessuale da [OSCURATO:PERSONA], consistente in una copia di contrattodi cessione di quote priva di sottoscrizione, apparentementeintervenuta tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. con riferimento alle quotedi partecipazione nella società [OSCURATO:SOCIETA]. - proprietaria diuno degli immobili in contestazione - in data 29.2.2012, che ilricorrente incidentale ingloba nel controricorso da par. 11 a pag.14.

Invero, il ricorrente incidentale non indica quando, nel corsodelle fasi di merito del giudizio, il documento sia stato –tempestivamente - prodotto e l’art. 372 c.p.c. non permettel’introduzione davanti al Giudice di legittimità di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne di quelliche riguardano la nullità della sentenza impugnata e l’ammissibilitàdel ricorso e del controricorso .

A prescindere quindi dalla data incui il contratto indicato si è formato e/o è stato conosciuto dallaparte interessata rispetto al maturare delle preclusioni processuali,e in assenza di indicazioni sulla sua rituale allegazione agli atti di6 di 24Numero registro generale 10583/2019Numero sezionale 1343/2025Numero di raccolta generale 7078/2026causa, si deve evidenziare che esso riguarda certamente il merito eData pubblicazione 24/03/2026non profili di nullità della sentenza o di ammissibilità del ricorso: ildivieto posto dall’art.372 c.p.c. diventa pertanto dirimente e nonrichiede ulteriori approfondimenti.3.

Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. prospetta laviolazione del artt. 1218, 1223, 1173, 1176, 1321, 1372, 1766,1768, 1770, 1773, 1798, 1411, 1726, 1711, nonchè degli artt.2043 e 2055-1292 c.c., in relazione al disposto dell’art. 360 n.3c.p.c.Secondo la ricorrente, la Corte d’Appello avrebbe inquadrato ladomanda di [OSCURATO:SOCIETA]. solo nell’ambito del risarcimento deldanno per inadempimento ritenendo che dal quantum risarcitoriodovesse essere escluso l’equivalente della somma di denarodepositata.

Sarebbero state così violate le norme cardine inmateria di responsabilità da inadempimento delle obbligazioni, ecioè gli artt. 1218 e 1223 c.c., non considerandosi che ilrisarcimento del danno vuole reintegrare il patrimonio deldanneggiato nella situazione in cui si sarebbe trovato sel’inadempimento non si fosse verificato, sia quanto al dannoemergente, sia quanto al lucro cessante; poiché nel caso concretovi è un importo di denaro predeterminato e consegnatofiduciariamente nelle mani del depositario, il danno si deveconsiderare in re ipsa, per un’entità corrispondente all’importo‘perso’ quale danno emergente.

La pronuncia impugnata violerebbepure, sempre nella prospettazione della ricorrente, le norme inmateria di obbligazioni in generale e di contratto, perché nonavrebbe tenuto conto dell’intangibilità del contratto che ha forza dilegge tra le parti, e delle caratteristiche del contratto atipico dideposito fiduciario con evidente violazione dello schema causalesuo proprio; in particolare, la Corte di merito avrebbeingiustificatamente previsto, pur a fronte dell’accertatoinadempimento del notaio, la necessità della preventiva escussione7 di 24Numero registro generale 10583/2019Numero sezionale 1343/2025Numero di raccolta generale 7078/2026dei venditori o, ciò che è lo stesso, l’impossibilità di ottenerlaData pubblicazione 24/03/2026preventivamente e fruttuosamente.

Le norme di riferimento per ildeposito fiduciario di garanzia sarebbero, in primis, gli artt. 1773,1798 e 1411 c.c., con una pacifica causa negoziale sia fiduciariache di garanzia, nonché l’art. 1766 c.c., prevedente l’obbligo direstituzione al depositante al verificarsi delle condizioni dedotte incontratto, e l’art. 1798 c.c. per il sorgere dello stesso obbligo direstituzione nell’ipotesi di perdita di efficacia del deposito, o l’art.1411 c.c.

Alle norme citate si dovrebbero aggiungere, secondo lasocietà ricorrente, anche le norme sul mandato, poichécostituirebbe elemento strutturale del deposito fiduciario digaranzia di obbligazioni contrattuali non solo il deposito della cosama l’affidamento al depositario del compimento di atti giuridici,quali sono quelli volti alla verifica dell’avveramento o meno dellecondizioni previste nell’incarico ricevuto per la consegna delbene/denaro a favore di chi spetta.

Troverebbero applicazione,secondo [OSCURATO:SOCIETA]., anche le norme che disciplinano il mandatocollettivo ex art. 1726 c.c. e, di conseguenza, anche la regola suilimiti del mandato di cui all’art. 1711 c.c.

Dalle indicazioninormative richiamate deriverebbe, ancora secondo la ricorrente,non solo l’assoluta autonomia dell’obbligazione assunta daldepositario fiduciario rispetto a quella dei contraenti del sottostantecontratto concluso tra i fiducianti, ma anche l’immediata esigibilitàdel bene/denaro al ricorrere dei presupposti negozialmente previsti,indipendentemente dalla ‘concreta impossibilità’ di adempimentoda parte del debitore principale dell’obbligazione immediatamentegarantita; in concreto, la funzione del risarcimento del danno diporre il creditore nelle stesse condizioni in cui si sarebbe trovato seil debitore avesse adempiuto avrebbe dovuto comportare chel’importo da riconoscere a favore della ricorrente avrebbe dovutocorrispondere esattamente al valore della prestazione, costituenteappunto il danno effettivo, a prescindere dalla possibilità di8 di 24Numero registro generale 10583/2019Numero sezionale 1343/2025ottenerne la restituzione dai venditori.

A ciò la Corte avrebbeNumero di raccolta generale 7078/2026dovuto giungere comunque, secondo [OSCURATO:SOCIETA]., aDnatca hpuebb licianzio ne 24/03/2026ragione del fatto che era stata espressamente fatta valere ingiudizio anche la responsabilità da fatto illecito del notaio, incumulo con quella contrattuale.4.

Con il primo motivo di ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. – Violazione o falsaapplicazione di norma di diritto (in particolare le norme sul depositofiduciario) e art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. per omesso esame circaun fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussionetra le parti .Secondo il ricorrente incidentale, egli non avrebbe avuto alcunobbligo di approfondimento sull’idoneità del certificatoamministrativo proveniente dal Comune di Arzachena, poichéavrebbe dovuto limitarsi solo a constatarne l’esistenza; egli invece,non avendo competenze specifiche per valutare l’idoneità delcertificato consegnatogli, mise in atto una diligenza superiore alrichiesto perché si premurò di fare verifiche, solo all’esito dellequali versò l’importo depositato a sue mani ai venditori. [OSCURATO:PERSONA] aveva attestato infatti in data 1.8.2012, a seguito dispecifica richiesta, la piena vigenza ed efficienza dei provvedimentiSUAP n. 192 e n. 193 del 6 ottobre 2011; la regolarità delladocumentazione sarebbe stata riscontrata anche dal parere tecnicoche il notaio richiese all’arch. [OSCURATO:PERSONA], mentre sia ilparere legale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sia il parere del Consiglio Notarilefurono nel senso che non vi sarebbero stati motivi per negare lacorresponsione della somma.

Del resto, l’avvenuta regolarizzazionedegli immobili troverebbe conferma nel fatto che il Comuneavrebbe in seguito rilasciato un ulteriore provvedimentoautorizzativo, il n. 64 del 5.5.2014, sempre su una variantepredisposta per interventi sugli stessi immobili e i lavori sarebberoin corso (il ricorrente incidentale fa riferimento anche ad un9 di 24Numero registro generale 10583/2019Numero sezionale 1343/2025Numero di raccolta generale 7078/2026contratto di cessione di quote il 29.2.2012, che sarebbeData pubblicazione 24/03/2026intervenuto tra la ricorrente principale ed altra società, dal qualevorrebbe derivare la regolarità degli immobili: si tratta deldocumento che si vorrebbe inammissibilmente produrre in questasede, per quanto sopra detto).3.

Con un secondo motivo di critica in via incidentale RobertoBossi richiama anche il disposto dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (inparticolare le norme sull’ultrapetizione) .[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe deciso solo sulla domanda diinadempimento contrattuale ma avrebbe determinato in viaequitativa un danno - € 30.000,00 - per la maggior difficoltà direcupero della parte di prezzo della cessione consegnata dalfiduciario ai venditori, in tesi non dovuta, senza che vi fosse stataalcuna richiesta in tal senso da parte di [OSCURATO:SOCIETA]Appare necessario esaminare congiuntamente il primo motivodel ricorso principale e i due motivi del ricorso incidentale poichécomportanti l’esame di questioni strettamente connesse,dipendendo la valutazione delle doglianze di [OSCURATO:SOCIETA]. relativeall’esistenza ed entità del danno subito e alle modalità della suaquantificazione dall’effettiva esistenza dell’inadempimento diRoberto [OSCURATO:PERSONA], da questi rimesso in discussione con l’impugnazioneincidentale della sentenza d’appello sul punto; anche le doglianzesul tipo di danno riconosciuto dai Giudici di merito e sulla suaquantificazione, svolte dal ricorrente incidentale con il secondomotivo, dipendono dall’esito delle questioni poste con il primomotivo di ricorso incidentale e debbono essere valutate assiemealle questioni poste per il profilo risarcitorio dalla ricorrenteprincipale.Il primo motivo di ricorso incidentale è infondato, mentre èfondato il primo motivo di ricorso principale, con assorbimento delsecondo motivo di ricorso incidentale, per le ragioni che seguono.10 di 24Numero registro generale 10583/2019Numero sezionale 1343/2025Numero di raccolta generale 7078/2026I venditori dell’intero ammontare delle quote di partecipazioneData pubblicazione 24/03/2026nelle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., Arnott/Zankert,e la compratrice delle partecipazioni cedute, [OSCURATO:SOCIETA]., avevanostipulato in data 11.4.2011, in qualità di fiducianti, una scritturaprivata di deposito fiduciario con il notaio [OSCURATO:PERSONA], appuntofiduciario: [OSCURATO:SOCIETA]. aveva consegnato al fiduciario l’importo di€ 750.000,00, complessivamente ancora dovuto quale residuo peril pagamento delle compravendite delle quote di partecipazionenelle due società indicate.

La giustificazione del deposito era datadal fatto che, a fronte dell’impegno dei venditori a garantireall’acquirente la conformità del compendio immobiliare possedutodalle società in materia urbanistica e di tutela dell’ambiente, eranoemerse difformità tra quanto risultante dai provvedimentiautorizzativi comunali ed i rilievi effettuati sugli immobili di cuierano titolari [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA].; questedifformità avrebbero dovuto essere regolarizzate con rilascio diopportuna certificazione all’esito dell’iter amministrativo necessarioche la parte venditrice si assumeva l’impegno di avviare e curare aproprie spese, con la collaborazione della parte acquirente quantoalla sottoscrizione della documentazione occorrente; dall’inizio delprocedimento, indicato al più tardi nel giorno 16.9.2011, ilcertificato avrebbe dovuto essere ottenuto entro nove mesi.

Nelcontesto delineato le parti avevano concordato che è costituitoda parte di [OSCURATO:SOCIETA]. a mani del dr. [OSCURATO:PERSONA], notaio inMilano […] un deposito fiduciario dell’importo complessivo di euro750.000,00 , che il fiduciante avrebbe immediatamente rilasciatoa favore dei venditori, ovvero restituito alla compratrice, secondo lespecifiche istruzioni dettate nell’accordo negoziale; in particolare, ivenditori avrebbero avuto diritto a ricevere l’importo in deposito almomento delle comunicazioni da parte del Comune di Arzachenaalle società, che ne avrebbero dovuto dare contestuale notizia alnotaio, del rilascio del certificato; in caso di ritardo nel rilascio del11 di 24Numero registro generale 10583/2019Numero sezionale 1343/2025Numero di raccolta generale 7078/2026certificato, l’acquirente avrebbe avuto diritto ad attingere dalData pubblicazione 24/03/2026deposito fiduciario costituito a suo favore gli importispecificamente indicati, a titolo di “riduzione del prezzo divendita” in via forfetaria , importi che, nel caso di ritardosuperiore a quattro mesi, sarebbero stati pari all’intero importodepositato; il rilascio di un certificato parziale oppure l’omessorilascio del certificato avrebbero comportato una automaticariduzione del prezzo per l’importo corrispondente al depositofiduciario; le parti contraenti avevano infine specificato che nessuna diversa istruzione avrà valore nei confronti del dr.[OSCURATO:PERSONA] se non impartita congiuntamente e per iscritto siadai venditori che dall’acquirente .I termini dell’accordo come descritti non sono contestati ed èpacifica pure la volontà delle parti di costituire effettivamente econgiuntamente, con la scrittura privata esaminata, un depositofiduciario a mani del notaio [OSCURATO:PERSONA] per il residuo prezzo di €750.000,00, che sarebbe stato ancora dovuto solo al verificarsi deipresupposti concordati, in assenza del verificarsi dei quali lasomma avrebbe dovuto essere restituita al depositante, qualeriduzione del prezzo originariamente concordato per le cessioni, enon ai venditori.Il deposito fiduciario o di garanzia si può definire come ilnegozio giuridico con cui le parti affidano in deposito uno o più benidi varia natura (beni mobili o immobili, denaro, azioni, documentiecc.) ad un soggetto terzo, autonomo e indipendente rispetto alleparti stesse, sino all’avveramento di una determinata condizione(ad esempio, sino alla esatta esecuzione della prestazione dovutada una delle parti o sino alla decisione che definisca unacontroversia sorta tra le parti medesime), che determinerà ilsorgere del diritto di una delle parti ad ottenere il bene depositato(e quindi la sua consegna dal fiduciante) e/o l’identificazionedefinitiva del soggetto destinatario del bene stesso.

Il12 di 24Numero registro generale 10583/2019Numero sezionale 1343/2025Numero di raccolta generale 7078/2026depositario/fiduciario partecipa al contratto di deposito fiduciarioData pubblicazione 24/03/2026obbligandosi a custodire il bene a lui affidato ed a consegnarlo -otrasferirlo- a colui che risulterà averne diritto.

Le parti contraentipossono essere: il solo soggetto tenuto alla prestazione sottopostaa condizione, quale fiduciante, e il fiduciario, che dovrà consegnareil bene/denaro ricevuto in custodia al terzo beneficiato creditoredella prestazione sottoposta a condizione, che rimane estraneo alnegozio, oppure restituirlo al fiduciante; sia il soggetto tenuto allaprestazione sia il creditore della stessa, quali fiducianti, e ilfiduciario.Il contratto di deposito fiduciario o deposito di garanzia non hauna disciplina tipica ma è espressione dell’autonomia negozialericonosciuta dall’art. 1322 c.c. che, appunto, attribuisce aicontraenti la libertà di stipulare contratti non previsti e disciplinatidall’ordinamento determinandone il contenuto, con il solo limitecostituito dalla loro finalità, che deve essere volta a realizzareinteressi meritevoli di tutela.Questa figura negoziale - che rientra nell’ambito dei negozifiduciari e che trova analogie in fattispecie contrattuali presenti inaltri ordinamenti, quale l’escrow agreement di matriceanglosassone - assolve ad una funzione mista, di conservazione edi garanzia, ed è normalmente accessoria ad un contrattoprincipale a determinate obbligazioni del quale offre garanzia, purmantenendosi autonoma rispetto ad esso; in sostanza, esiste uncollegamento negoziale tra il contratto “principale” e il depositofiduciario in conseguenza del quale le vicende del contrattoprincipale influiranno sul contratto accessorio, mentre nonnecessariamente le vicende di quest’ultimo influiranno sul primo,proprio per la funzione di conservazione/garanzia che il depositofiduciario è destinato a svolgere in relazione non al contenuto delcontratto principale nel suo complesso ma a specifiche obbligazionida esso derivanti.13 di 24Numero registro generale 10583/2019Numero sezionale 1343/2025Numero di raccolta generale 7078/2026La disciplina negoziale tipica che può costituire un riferimentoData pubblicazione 24/03/2026per il deposito fiduciario si può individuare, nell’ambito delcontratto di deposito, negli artt. 1773 (che disciplina, nell’ambitodel deposito tipico, l’ipotesi in cui la cosa sia stata depositata anchenell’interesse di un terzo) e 1777 c.c. (che disciplina le modalità diindividuazione della persona a cui restituire il bene depositatonell’ipotesi in cui la cosa debba essere restituita al depositanteoppure a persona da questi indicata), nel sequestro convenzionale,regolato dagli artt. 1799 e ss. c.c., nel contratto a favore di terzi(quando il beneficiato rimane estraneo al contratto), di cui agli artt.1411 e ss. c.c. (cfr. Cass. n. 2041/1968; Cass. n. 21601/2013;Cass. n. 20225/2018).

La prima fonte normativa di riferimento ècomunque costituita dallo stesso contratto di deposito fiduciario e,in particolare, dalla composizione degli interessi effettivamenteindividuati e perseguiti dalla volontà delle parti, rispetto ai qualiopera in concreto la funzione di conservazione/garanzia attuatagaranzia, che può operare anche nell’interesse della sola partecreditrice nel caso in cui -secondo lo schema negoziale piùsemplice- un debitore, nell'interesse del proprio creditore -terzorispetto al deposito- e col consenso di questo, effettui il depositodella cosa dovuta per garantirne la conservazione durante lapendenza di un termine o di una condizione al cui oggettivoverificarsi il depositario deve restituirla o consegnarla al terzo, se alui spettante - cfr. ancora Cass. n. 2041/1968: in questo casol’interesse del depositante sarà solo quello di adempierecorrettamente, nei confronti del soggetto realmente destinatariodel bene dato in custodia-, acquista particolare rilievo quandol’affidamento della cosa/somma di denaro avviene, nelle mani delfiduciario, nell’interesse sia del depositante -non semplicementetenuto alla consegna/pagamento nei confronti della controparte matitolare di una propria posizione creditoria- che del soggetto al14 di 24Numero registro generale 10583/2019Numero sezionale 1343/2025Numero di raccolta generale 7078/2026quale la prestazione “sospesa” sarà destinata al verificarsi diData pubblicazione 24/03/2026determinati presupposti -comprendenti anche il soddisfacimentodella posizione creditoria del depositante- specificamente indicatidalle parti interessate.Si osserva ancora che comunque nel contesto interpretativodelineato il fiduciario è e deve rimanere terzo rispetto allacomposizione di interessi del depositante e del beneficiato -terzo opartecipante al negozio-, poiché il suo compito è garantire lacustodia diligente del bene depositato per consegnarla al soggettoal quale essa spetterà incontestatamente: l’individuazione delsoggetto al quale deve essere effettuata la consegna non puòessere rimessa cioè al fiduciario ma deve avvenire attraverso criterioggettivi preconcordati, senza possibilità che sia lo stesso fiduciarioa risolvere gli eventuali contrasti insorti tra le parti sul sorgere deldiritto del beneficiato ad ottenere la consegna del bene in custodiae quindi sull’identificazione effettiva del soggetto avente dirittoall’attribuzione o alla restituzione del bene stesso -salvo eventualeconferimento di esplicito incarico in tal senso, ove se ne ritengaammissibile la compatibilità con lo schema del deposito fiduciario,in ogni caso assente nel contratto in esame-.Ora, se si esamina il caso di specie alla luce delle considerazioniche precedono, si deve rilevare che il deposito fiduciario di cui sidiscute appare essere stato concluso nell’interesse di entrambe leparti negoziali dei contratti principali, parte delle cui prestazionisono state con esso garantite, e cioè sia dei venditori, aventi dirittoalla residua parte di prezzo depositata presso il fiduciante se fossestata rilasciata dal Comune di Arzachena idonea certificazioneamministrativo-urbanistica nel termine pattuito, costituenteadempimento da parte loro dell’impegno, assunto nei confrontidella compratrice, di garanzia di conformità dei beni alle norme inmateria urbanistica e di protezione dell’ambiente vigenti; sia dellasocietà acquirente, che avrebbe potuto ritirare l’importo depositato15 di 24Numero registro generale 10583/2019Numero sezionale 1343/2025Numero di raccolta generale 7078/2026e trattenerlo per sé quale riduzione del prezzo ove la certificazioneData pubblicazione 24/03/2026non fosse intervenuta nel termine concordato o non fosse stataidonea o fosse stata parziale.E’ pacifico, in fatto, che [OSCURATO:PERSONA] consegnò l’importodepositato ai venditori in base alla certificazione da questiconsegnatagli, nonostante il disaccordo espresso di [OSCURATO:SOCIETA]che aveva manifestato per iscritto il proprio dissenso, motivandolocon l’affermata inadeguatezza -riscontrata dalla consulenza tecnicad’ufficio disposta dal Tribunale di Brescia- della certificazionerilasciata dal Comune di Arzachena; il dissenso della depositantenon si poteva considerare irrilevante, perché volto a contestare lacorrettezza dell’adempimento della prestazione residua dellacontroparte posta a giustificazione del pagamento della parte dicorrispettivo conferita in deposito fiduciario, altrimenti non dovuto.Nella situazione delineata, non era compito del fiduciarioeffettuare verifiche in proprio per accertare l’idoneità deldocumento amministrativo, per stabilire se esso fosse intervenutonel termine concordato e per individuare la parte alla qualeconsegnare, integralmente, l’importo custodito; [OSCURATO:PERSONA] dovuto mantenere la custodia fino a che la controversiasorta tra i fiducianti sull’idoneità della certificazione non si fossedefinitivamente risolta nelle sedi opportune; il fatto quindi che ilricorrente incidentale abbia chiesto chiarimenti a Tecnici e alComune prima di consegnare il denaro ai venditori non rende ilcomportamento tenuto appropriato e diligente e non escludel’inadempimento all’obbligazione di conservazione del denaro e digaranzia assunta con il contratto in esame nei confronti di entrambii fiducianti.Le considerazioni svolte al riguardo dalla Corte di merito nonviolano pertanto alcuna disposizione di legge ma applicanocorrettamente la disciplina dettata in materia di responsabilità perinadempimento contrattuale.16 di 24Numero registro generale 10583/2019Numero sezionale 1343/2025Il primo motivo di ricorso incidentale fa riferimento,Numero di raccolta generale 7078/2026nell’intestazione, pure all’omessa valutazione di un fatto Ddaeta cpiusbbivlicoaz,io ne 24/03/2026discusso, che si assume rilevante ex art. 360 co 1 n. 5 c.p.c.: perquesto profilo il motivo in esame è inammissibile, sia perché non èenucleato il fatto specifico, discusso, che si assume omesso - forseil provvedimento autorizzativo n. 64 del 5.5.2014, successivo dianni all’accordo negoziale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], o forse il contratto dicessione del 29.2.2012, inammissibilmente prodotto in questa sedeper quanto sopra detto, non essendovi chiarezza sul punto - siaperché una valutazione al riguardo è comunque preclusa dallaconformità delle decisioni di merito in primo e in secondo grado,con conseguente applicazione dell’art. 348 ter u.c. c.p.c., nel testovigente ratione temporis, che preclude in ipotesi di c.d. ‘doppiaconforme’ la possibilità di ricorrere per cassazione ex art. 360 co 1n.5 c.p.c.Confermata la responsabilità da inadempimento di RobertoBossi, occorre valutare ora il primo motivo di doglianza proposto da[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che colpisce la pronuncia della Corte d’Appello diBrescia in relazione all’identificazione e alla quantificazione deldanno prima di tutto da inadempimento subito dalla società.La società ricorrente lamenta tra l’altro che il dannoconseguente all’inadempimento del notaio non sia statocorrettamente identificato, ex art.1223 c.c., nella perdita subita enel mancato guadagno che ne sono stati conseguenza immediata ediretta e che, nel caso d specie, avrebbero dovuto essereequiparati all’intero importo consegnato in custodia al notaio.La Corte di merito ha in proposito precisato come non risultiessere stata offerta prova alcuna dell’entità del danno subito nonpotendosi aderire alla tesi di [OSCURATO:SOCIETA] che il danno coincidaesattamente con la somma oggetto del deposito fiduciario, essendotale coincidenza legata alla, non fornita, dimostrazione dellaconcreta impossibilità di ripetizione dalla parte acquirente ; in17 di 24Numero registro generale 10583/2019Numero sezionale 1343/2025Numero di raccolta generale 7078/2026adesione alle considerazioni del Tribunale di Brescia, la CorteData pubblicazione 24/03/2026d’Appello prosegue riconoscendo che un danno in concreto è statocomunque subito dalla società acquirente per il comportamentoinadempiente del notaio, ma che, per la sua difficilequantificazione, si ritiene corretto l’utilizzo del criterio equitativo,con conferma dell’importo di € 30.000,00 già riconosciuto per imaggiori esborsi da sostenere al fine di recuperare dai venditori €750.000,00.La decisione della Corte di merito in punto identificazione equantificazione del danno non tiene in adeguato conto il fatto che ildeposito fiduciario era stato stipulato con il notaio anchenell’interesse della depositante e che la ripetibilità da parte diquesta dai venditori dell’importo di € 750.000,00 non può averealcuna incidenza al fine di verificare l’esistenza ed entità del dannosubito da [OSCURATO:SOCIETA]Sotto il primo profilo il deposito fiduciario permetteva allasocietà depositante di fare affidamento sulla possibilità di recuperoimmediato della somma conferita in custodia, ove questa fosserisultata non dovuta alla controparte per le ragioni negozialmenteconcordate nel contratto di deposito fiduciario, senza necessità disvolgimento di attività ulteriori di ricerca e/o -in assenza comunquedi restituzione spontanea- di formazione di titoli giudiziali e/o diiniziative esecutive verso i venditori.

Nell’ambito dellaresponsabilità contrattuale il soggetto responsabile è il contraenteinadempiente e, di norma, non si pone un problema di nesso dicausalità tra comportamento ed evento dannoso, ma di estensionedella responsabilità; il danno risarcibile coincide con la perdita o ilmancato guadagno conseguenza immediata e direttadell'inadempimento ex art. 1223 c.c. e si identifica nella effettivadiminuzione del patrimonio, diminuzione data dalla differenza tra ilvalore attuale del patrimonio del creditore-danneggiato ed il valoreche presenterebbe se l'obbligazione fosse stata tempestivamente18 di 24Numero registro generale 10583/2019Numero sezionale 1343/2025Numero di raccolta generale 7078/2026ed esattamente adempiuta, da determinare sulla base di un criterioData pubblicazione 24/03/2026di normale prevedibilità, secondo l’apprezzamento dell’uomo dinormale diligenza - cfr. art.1225 c.c. -, da operare con riferimentoal momento in cui l’inadempimento si è manifestato - cfr., tra letante, Cass. 31/12/2023 n. 36497; Cass. 20/10/2021 n. 29251;Cass. 26/9/2016 n. 18832; Cass. 15/10/1999 n. 11629; Cass.18/07/1989 n. 3352-.Sotto il secondo profilo, fermo il diritto ad ottenere ilpagamento di un ammontare non superiore complessivamente ad €750.000,00, ove il danno lamentato sia correlabile causalmente acondotte civilmente illecite diverse - percezione da parte deivenditori, con conseguente obbligo restitutorio, di una somma didenaro in concreto non dovuta, perché pattiziamente concordata atitolo di riduzione del prezzo originario nel ricorrere di determinatipresupposti avveratisi; obbligo risarcitorio del fiduciario perl’inadempimento all’obbligazione di custodia e garanzia assunta -,la possibilità di chiedere ai venditori la restituzione del percepitonon confligge affatto con il diritto della società ricorrente dichiedere e ottenere la formazione di un titolo giudiziale anche neiconfronti di altro soggetto in tesi tenuto a titolo di responsabilitàcontrattuale, per un importo che può arrivare a corrispondereall’ammontare della somma depositata, quale è nel caso di specie ilfiduciario -con possibilità da parte del creditore di sceglierelegittimamente il soggetto obbligato a cui rivolgere la richiesta dipagamento secondo i principi che regolano la solidarietà passivanei rapporti obbligatori-.

Nel caso di specie, infatti, all’obbligorestitutorio in capo ai venditori rispetto alla porzione di prezzoricevuta dal fiduciario ben potrebbe aggiungersi un obbligorisarcitorio, anche pari, del fiduciario inadempiente, al fine dipermettere alla società fiduciante acquirente di ottenere lareintegrazione della diminuzione patrimoniale corrispondente allasomma di denaro che le dovrebbe essere restituita: deve, in tal19 di 24Numero registro generale 10583/2019Numero sezionale 1343/2025Numero di raccolta generale 7078/2026caso, essere ravvisata la unitarietà dell'evento pregiudizievole,Data pubblicazione 24/03/2026idoneo a fondare la responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. di tutti isoggetti la cui condotta ha concorso, secondo il nesso di causalitàmateriale previsto dall'art. 41 c.p., a produrre il medesimo eventusdamni, tutte le volte in cui quest'ultimo, nel suo atteggiarsifenomenico, implichi, […], un’effettiva coincidenza tra l'oggettodella restituzione e il danno risarcibile o comunque la continenzadel primo nel secondo (Cass., n. 7016/2020; sulla medesimafalsariga, Cass., Sez.

Un., n. 13143/2022) -in tal senso, in lineacon un orientamento interpretativo di legittimità costante, Cass. n.5519/2024, in motivazione; cfr. anche Cass. n. 9675/2023-.Il primo motivo di ricorso principale deve conseguentementeessere accolto, apparendo essere state violate nella decisioneimpugnata le norme che regolano l’identificazione e laquantificazione dei danni risarcibili in ipotesi di inadempimentocontrattuale.Il secondo motivo di ricorso incidentale, che contestal’identificazione e la quantificazione del danno effettivamentericonosciuto dai Giudici di merito, rimane assorbito, trattandosi diquestioni che dovranno essere valutate nel contesto degliaccertamenti che dovranno essere effettuati in sede di rinvio allaluce delle indicazioni esposte.2.

Con il secondo motivo di critica [OSCURATO:SOCIETA]. lamenta Omessa pronuncia-nullità della sentenza per violazione dell’art.112 c.p.c. , rilevante ex art. 360 co 1 n. 4 c.p.c.Per la denegata ipotesi di rigetto del motivo sub 1), laricorrente si duole del fatto che da parte del Giudice di primo gradola domanda da essa proposta era stata indicata come interpretabileanche di adempimento contrattuale, pur avendo negato il [OSCURATO:PERSONA], in tesi apoditticamente, il diritto alla restituzione,appunto quale adempimento, dell’importo versato al notaio.

Diquesta qualificazione della domanda [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe tenuto20 di 24Numero registro generale 10583/2019Numero sezionale 1343/2025Numero di raccolta generale 7078/2026conto nella proposizione dell’appello, condividendola e ribadendoData pubblicazione 24/03/2026che, se non a titolo risarcitorio, l’importo depositato avrebbedovuto esserle rimborsato a titolo restitutorio; sulla qualificazionedella domanda proposta anche come di adempimento nonsarebbero state sollevate critiche dalle controparti, che anziavrebbero svolto difese che ne confermavano l’introduzione nelprocesso.

Sulla domanda di adempimento e sulle sue implicazioni,pur esaminate dal Giudice di primo grado, la Corte d’Appello nonavrebbe pronunciato, limitandosi a ragionare sul quantumrisarcitorio dopo aver ribadito l’inadempimento del notaio3.

Con il terzo motivo la ricorrente individua nel deciso disecondo grado una Violazione del principio del giudicato sullaqualificazione della domanda operata dal primo Giudice,rilevante ex art. 360 co 1 n. 4 c.p.c.Se si dovesse ritenere, rigettando il secondo motivo di ricorsoproposto, che la Corte di merito non avesse omesso di valutare ladomanda di adempimento ma avesse invece ritenuto di qualificarela domanda di [OSCURATO:SOCIETA]. solo come di risarcimento del danno dainadempimento, sarebbe violato con la decisione impugnata ilgiudicato interno: il Tribunale avrebbe infatti riconosciuto comeproposta anche la domanda di adempimento e sarebbe statapertanto necessaria, per escluderla, un’impugnazione specificainvece assente.Il secondo e il terzo motivo di ricorso proposti dalla ricorrentepossono essere esaminati congiuntamente e debbono essererespinti per assorbimento improprio a seguito dell’accoglimento delprimo motivo- -cfr.

Cass. 14/9/2023 n. 26507-.I due motivi in esame fanno riferimento all’argomentazione didue righe con la quale il Tribunale di Brescia aveva rilevato che ladomanda proposta dalla società avrebbe potuto anche essereinterpretata, in relazione al petitum, come azione di adempimento,offrendo in sostanza una possibile interpretazione alternativa21 di 24Numero registro generale 10583/2019Numero sezionale 1343/2025Numero di raccolta generale 7078/2026dell’unica domanda contrattuale formulata da [OSCURATO:SOCIETA]. voltaData pubblicazione 24/03/2026all’ottenimento del risarcimento del danno corrispondente all’interoimporto di denaro consegnato al fiduciario, subito seguita peròdalla precisazione che in detta prospettiva essa non avrebbe potutoessere accolta.Sulla base dell’indicazione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.ripropone, pur subordinatamente, in questa sede quella che è unaqualificazione alternativa della domanda introdotta, che nulla ha ache fare con una pretesa violazione dell’art. 112 c.p.c., teorizzabilesolo in caso di omessa pronuncia su domande ed eccezioniproposte e non per contestare la scelta interpretativa delladomanda operata dal Giudice di merito - sostanzialmente effettuatadalla Corte di merito nel senso della richiesta di risarcimento deldanno da inadempimento, in adesione a quanto ritenuto dal primoGiudice-.La diversa qualificazione proposta dalla ricorrente, fondata solosulla corrispondenza del quantum risarcitorio richiesto all’importoche avrebbe dovuto essere restituito, non è compatibile con laprospettazione dei fatti e con il fondamento della richiesta dipagamento, coltivati dalla società fin dall’introduzione del giudiziodi primo grado e offerti a giustificazione del primo motivo di ricorsoprincipale -accolto per le ragioni esposte sopra-.Il riferimento ad un preteso formarsi di un giudicato interno,pure richiamato nel terzo motivo di ricorso, è inoltre totalmenteinappropriato dal momento che proprio il riconoscimento ad operadel Giudice di primo grado, con pronuncia che è stata confermatadalla Corte d’Appello di Brescia, della fondatezza della domandarisarcitoria da inadempimento -secondo la scelta interpretativavalutata come corretta della domanda proposta-, pur se conquantificazione del danno in un importo equitativo molto inferioreal richiesto, esclude che possa essere stata in qualche modoriconosciuta, tantomeno in via definitiva, la confliggente22 di 24Numero registro generale 10583/2019Numero sezionale 1343/2025Numero di raccolta generale 7078/2026interpretazione della domanda della società ricorrente come voltaData pubblicazione 24/03/2026ad ottenere l’adempimento della scrittura del 11.4.2011 e comeidonea di per sé a fondare il diritto alla restituzione dell’importoconsegnato al fiduciario a prescindere da ogni giustificazionerisarcitoria.In conclusione, deve essere accolto il primo motivo di ricorsoproposto da [OSCURATO:SOCIETA]., con assorbimento del secondo motivo diricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA]; si respingono ilsecondo e il terzo motivo di ricorso principale e il primo motivo diricorso incidentale.In conseguenza del parziale accoglimento del ricorso principalela sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corted’Appello di Brescia che, nel rivalutare i profili della controversiaancora sub iudice, dovrà applicare i seguenti principi di diritto: ove il contratto di deposito fiduciario sia stipulato anche agaranzia dell’interesse del depositante, nel caso di inadempimentoda parte del fiduciario alle obbligazioni assunte il danno risarcibileal depositante si identifica, secondo i criteri individuati dall’art.1223c.c., nella effettiva diminuzione del patrimonio, diminuzione datadalla differenza tra il valore attuale del patrimonio del creditore-danneggiato ed il valore che esso presenterebbe se l'obbligazionefosse stata tempestivamente ed esattamente adempiuta, dadeterminare sulla base di un criterio di normale prevedibilità,secondo l’apprezzamento dell’uomo di normale diligenza ; ilfatto che il depositante/fiduciante possa richiedere al beneficiato -sua controparte nel rapporto negoziale al quale il depositofiduciario accede- la restituzione dell’importo illegittimamenteconsegnatogli dal fiduciario non può limitare il diritto deldepositante/fiduciante al risarcimento del danno nei confronti delfiduciario alla sola ipotesi in cui il primo dimostri l’impossibilità ol’estrema difficoltà di ripetere l’importo dal beneficiato; l’obbligo dirisarcire il danno in capo al fiduciario, ove accertato, si aggiunge23 di 24Numero registro generale 10583/2019Numero sezionale 1343/2025Numero di raccolta generale 7078/2026all’obbligo restitutorio in capo al beneficiato e, fermo il diritto delData pubblicazione 24/03/2026depositante/fiduciante ad ottenere una sola volta l’importocomplessivamente dovutogli, i rapporti tra le relative obbligazionisono disciplinati dalle norme sulle obbligazioni solidali, ai sensidegli art.2055 e 1292 e s. c.c. .[OSCURATO:PERSONA] del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio dilegittimità.

P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo motivo diricorso principale, assorbito il secondo motivo di ricorso incidentale,rigetta il secondo e il terzo motivo di ricorso principale e il primomotivo di ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata inrelazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Bresciache, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, il 7 maggio 2025.Il PresidenteMILENA FALASCHI24 di 24P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo motivo diricorso principale, assorbito il secondo motivo di ricorso incidentale,rigetta il secondo e il terzo motivo di ricorso principale e il primomotivo di ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata inrelazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Bresciache, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, il 7 maggio 2025.Il PresidenteMILENA FALASCHI24 di 24

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 10583/2019 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocatoMASSIMO ZACCHEO che la rappresenta e difende unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. B.TIEPOLO, 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente e ricorrente incidentale-e contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]'S, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 278, presso lo studio dell’avvocatoNumero registro generale 10583/2019Numero sezionale 1343/2025Numero di raccolta generale 7078/2026STEFANO GIOVE che lo rappresenta e difende unitamenteData pubblicazione 24/03/2026all'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 52/2019depositata il 10/01/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/05/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Dalla ricostruzione in fatto contenuta nella sentenza della Corted’Appello di Brescia emerge che in data 11.4.2011 John MichaelMaclen Arnott e [OSCURATO:PERSONA] cedettero a [OSCURATO:SOCIETA]., con attonotarile a rogito notaio Serioli di Breno, tutte le quote dipartecipazione nelle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., lequali erano titolari di immobili e precisamente di due ville inSardegna, nel Comune di Arzachena, che necessitavano di essereregolarizzate sia sotto il profilo amministrativo, sia sotto il profilourbanistico, come era risultato all’esito di una verifica eseguita daun Tecnico nominato di comune accordo dalle parti contraenti; perquesti motivi una parte del prezzo, pari ad € 750.000,00 sulcomplessivo prezzo di € 3.790.285,51 (€ 1.906.605,04 + €1.883.680,47), non era stato versato al momento della stipula maera stato consegnato al notaio [OSCURATO:PERSONA] di Milano in depositofiduciario, sulla base di scrittura privata intervenuta nella stessadata 11.4.2011 tra cedenti e cessionaria, da una parte, e notaiodall’altra; nella scrittura privata richiamata si prevedeva che laregolarizzazione degli immobili sarebbe dovuta intervenire all’esitodella procedura amministrativa che i venditori avrebbero dovutoavviare e svolgere a proprie spese, con la garanzia che l’acquirentesi sarebbe prestata a sottoscrivere la documentazione necessaria;per il caso di ritardato rilascio del certificato rispetto ai terminiconcordati, l’importo residuo da corrispondere ai veditori si sarebbe2 di 24Numero registro generale 10583/2019Numero sezionale 1343/2025Numero di raccolta generale 7078/2026ridotto, fino ad azzerarsi per un ritardo superiore ai quattro mesiData pubblicazione 24/03/2026dal pattuito. Per lo svincolo dell’importo in deposito fiduciario ilnotaio avrebbe dovuto attendere di ricevere dall’acquirente lacomunicazione di avvenuto rilascio del certificato da parte delComune di Arzachena e quindi consegnare il dovuto tenendo contodelle indicazioni concordate.In data 17.10.2011 [OSCURATO:SOCIETA]. aveva ricevuto un certificato,consistente in due distinti documenti del Comune di Arzachenarilasciati per i due immobili di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA].;la società acquirente aveva lamentato la irregolarità del certificatocon comunicazione del 7.11.2011, inviata sia al notaio che aivenditori; il notaio si era a propria volta attivato per verificare laregolarità della documentazione ricevuta e, all’esito, avevaconsegnato l’intera somma in deposito fiduciario ai venditori.[OSCURATO:SOCIETA]. aveva quindi convenuto in giudizio avanti alTribunale di Brescia il notaio [OSCURATO:PERSONA], chiedendone lacondanna a pagare € 750.000,00, oltre rivalutazione monetaria eoltre interessi ex d. lgs. n. 231/2002 decorrenti dal 23.7.2012, atitolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale. RobertoBossi, costituitosi, aveva chiesto il rigetto delle domande svolte,instando per la chiamata in causa della Compagnia di AssicurazioneAssicuratori dei Lloyd’s - che aveva assunto il rischio derivantedalla polizza n.1771506 - per la manleva, la quale, costituitasi apropria volta, aveva chiesto il rigetto delle domande.Esperita una consulenza tecnica d’ufficio, che aveva riscontratol’inidoneità del certificato rilasciato dal Comune di Arzachenarispetto alla previsione negoziale, il Tribunale di Brescia avevaritenuto inadempiente il fiduciario e accolto la domanda risarcitoria,quantificando in via equitativa il danno in € 30.000,00; avevaaccolto anche la domanda di manleva, al netto della franchigiaconcordata.3 di 24Numero registro generale 10583/2019Numero sezionale 1343/2025Numero di raccolta generale 7078/2026Proposto appello dalla società acquirente, con articolazione diData pubblicazione 24/03/2026appello incidentale da parte sia di [OSCURATO:PERSONA] che degliAssicuratori dei Lloyd’s, la Corte d’Appello di Brescia avevaconfermato integralmente la sentenza di primo grado sulle seguenticonsiderazioni: -) l’appellante principale si duole del fatto che ilTribunale, pur avendo accertato alla luce delle conclusioni peritaliche l’esito del procedimento amministrativo urbanistico non potevaessere ritenuto di reale regolarizzazione dei fabbricati oggetto dicessione e pur avendo rilevato l’inadempimento del notaioall’obbligazione verso i fiducianti, avrebbe limitato l’entità dellasomma da rifondere alla depositante a soli € 30.000,00 anzichéall’intero importo depositato; ancora secondo l’appellante, sarebbeerrata l’unificazione negoziale delle cessioni delle quote societarie edella scrittura di deposito fiduciario in vista della realizzazione delsoddisfacimento di un risultato economico unitario, tratta dal fattoche nella scrittura privata del 11.4.2011 non sarebbe stato previstosolo il pagamento del saldo ma la determinazione stessa delcorrispettivo, con conseguente riduzione progressiva dell’importoancora dovuto, fino al suo azzeramento, perché secondo questainterpretazione sarebbe stata vanificata sia la funzione di garanziadel deposito sia l’effetto negoziale da esso derivante; [OSCURATO:SOCIETA]sottolinea pure che i venditori si sarebbero resi concretamenteirreperibili, come la società avrebbe voluto dimostrare condocumentazione prodotta in sede di udienza di precisazione delleconclusioni; -) [OSCURATO:PERSONA] sottolinea con l’appello incidentale(rispetto al quale è adesivo quello degli assicuratori, checontestano altresì anche la quantificazione del danno) come eglinon debba risarcire alcun danno, dato che il contratto di depositofiduciario non prescriveva alcuna verifica da parte sua sull’idoneitàdel certificato rilasciato dal Comune di Arzachena; -) ricostruitecome precede le posizioni delle parti, si deve confermare laresponsabilità del notaio depositario, che ben sapeva che uno dei4 di 24Numero registro generale 10583/2019Numero sezionale 1343/2025Numero di raccolta generale 7078/2026fiducianti, l’acquirente, aveva dubbi sul corretto adempimentoData pubblicazione 24/03/2026dell’altra parte fiduciante, i venditori, quanto all’idoneità delcertificato alla regolarizzazione edilizia degli immobili, tanto dainviare diffida a non consegnare la somma in deposito; quindi losvincolo della somma è stata condotta comportante specificaresponsabilità; sebbene non vi fosse un onere di verifica dellaregolarità del certificato da parte del notaio, l’acquirente gli avevaappunto comunicato la necessità di ulteriori verifiche; -)confermato l’an della responsabilità, deve essere respinto l’appelloprincipale in ordine al quantum, perché [OSCURATO:SOCIETA]. non ha fornitoprova alcuna del danno, il quale non può coincidere esattamentecon l’importo del deposito salva la dimostrazione di impossibilità diripetizione della somma dalla parte acquirente, nel caso di specieassente; -) il danno subito da [OSCURATO:SOCIETA]. è di difficoltosaquantificazione, con conseguente correttezza della suaquantificazione ex art. 1226 c.c. nell’importo di € 30.000,00 per ilmaggior onere di recupero dagli originari venditori della parte diprezzo non dovuta.Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]., affidato a tremotivi.Hanno depositato controricorso sia [OSCURATO:PERSONA], sia gliAssicuratori dei Llod’s che hanno assunto il rischio derivante dallapolizza n.1771506; [OSCURATO:PERSONA] ha proposto anche ricorsoincidentale articolato su due motivi.Dopo la fissazione dell’adunanza in camera di consiglio per ladecisione del ricorso, tutte le parti hanno depositato memorieillustrative delle rispettive, ribadite, difese.RAGIONI DELLA DECISIONE1. [OSCURATO:PERSONA] dei Lloyd’s propongono una generaleeccezione di inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.prospettando i motivi di critica articolati come rientranti tutti, inconcreto, nell’ambito di operatività del disposto dell’art. 360 co 1 n.5 di 24Numero registro generale 10583/2019Numero sezionale 1343/2025Numero di raccolta generale 7078/20265 c.p.c. e colpiti quindi dallo sbarramento costituito dallaData pubblicazione 24/03/2026conformità delle sentenze di primo e di secondo grado, rilevante exart. 348 ter u.c. c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis.Il rilievo della società controricorrente è infondato.I motivi di ricorso articolati da [OSCURATO:SOCIETA]. prospettanoviolazioni inquadrate nell’ambito di operatività dell’art. 360 co 1 n.3 e n. 4 c.p.c. e teorizzano violazioni di legge - con richiamo anorme determinate, anche se numerose -, pure di naturaprocessuale e tali da determinare la nullità della sentenzaimpugnata: non è possibile pertanto alcuna valutazione diinammissibilità ex ante del ricorso ma dovranno essere esaminati isingoli motivi e in relazione ad ognuno di essi potranno essereverificati eventuali profili di inammissibilità ove ricorrano i necessaripresupposti.2. Si deve pure dichiarare preliminarmente l’inammissibilitàdella produzione documentale effettuata in questa sedeprocessuale da [OSCURATO:PERSONA], consistente in una copia di contrattodi cessione di quote priva di sottoscrizione, apparentementeintervenuta tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. con riferimento alle quotedi partecipazione nella società [OSCURATO:SOCIETA]. - proprietaria diuno degli immobili in contestazione - in data 29.2.2012, che ilricorrente incidentale ingloba nel controricorso da par. 11 a pag.14. Invero, il ricorrente incidentale non indica quando, nel corsodelle fasi di merito del giudizio, il documento sia stato –tempestivamente - prodotto e l’art. 372 c.p.c. non permettel’introduzione davanti al Giudice di legittimità di atti e documenti  non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne di quelliche riguardano la nullità della sentenza impugnata e l’ammissibilitàdel ricorso e del controricorso  . A prescindere quindi dalla data incui il contratto indicato si è formato e/o è stato conosciuto dallaparte interessata rispetto al maturare delle preclusioni processuali,e in assenza di indicazioni sulla sua rituale allegazione agli atti di6 di 24Numero registro generale 10583/2019Numero sezionale 1343/2025Numero di raccolta generale 7078/2026causa, si deve evidenziare che esso riguarda certamente il merito eData pubblicazione 24/03/2026non profili di nullità della sentenza o di ammissibilità del ricorso: ildivieto posto dall’art.372 c.p.c. diventa pertanto dirimente e nonrichiede ulteriori approfondimenti.3. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. prospetta laviolazione del artt. 1218, 1223, 1173, 1176, 1321, 1372, 1766,1768, 1770, 1773, 1798, 1411, 1726, 1711, nonchè degli artt.2043 e 2055-1292 c.c., in relazione al disposto dell’art. 360 n.3c.p.c.Secondo la ricorrente, la Corte d’Appello avrebbe inquadrato ladomanda di [OSCURATO:SOCIETA]. solo nell’ambito del risarcimento deldanno per inadempimento ritenendo che dal quantum risarcitoriodovesse essere escluso l’equivalente della somma di denarodepositata. Sarebbero state così violate le norme cardine inmateria di responsabilità da inadempimento delle obbligazioni, ecioè gli artt. 1218 e 1223 c.c., non considerandosi che ilrisarcimento del danno vuole reintegrare il patrimonio deldanneggiato nella situazione in cui si sarebbe trovato sel’inadempimento non si fosse verificato, sia quanto al dannoemergente, sia quanto al lucro cessante; poiché nel caso concretovi è un importo di denaro predeterminato e consegnatofiduciariamente nelle mani del depositario, il danno si deveconsiderare in re ipsa, per un’entità corrispondente all’importo‘perso’ quale danno emergente. La pronuncia impugnata violerebbepure, sempre nella prospettazione della ricorrente, le norme inmateria di obbligazioni in generale e di contratto, perché nonavrebbe tenuto conto dell’intangibilità del contratto che ha forza dilegge tra le parti, e delle caratteristiche del contratto atipico dideposito fiduciario con evidente violazione dello schema causalesuo proprio; in particolare, la Corte di merito avrebbeingiustificatamente previsto, pur a fronte dell’accertatoinadempimento del notaio, la necessità della preventiva escussione7 di 24Numero registro generale 10583/2019Numero sezionale 1343/2025Numero di raccolta generale 7078/2026dei venditori o, ciò che è lo stesso, l’impossibilità di ottenerlaData pubblicazione 24/03/2026preventivamente e fruttuosamente. Le norme di riferimento per ildeposito fiduciario di garanzia sarebbero, in primis, gli artt. 1773,1798 e 1411 c.c., con una pacifica causa negoziale sia fiduciariache di garanzia, nonché l’art. 1766 c.c., prevedente l’obbligo direstituzione al depositante al verificarsi delle condizioni dedotte incontratto, e l’art. 1798 c.c. per il sorgere dello stesso obbligo direstituzione nell’ipotesi di perdita di efficacia del deposito, o l’art.1411 c.c. Alle norme citate si dovrebbero aggiungere, secondo lasocietà ricorrente, anche le norme sul mandato, poichécostituirebbe elemento strutturale del deposito fiduciario digaranzia di obbligazioni contrattuali non solo il deposito della cosama l’affidamento al depositario del compimento di atti giuridici,quali sono quelli volti alla verifica dell’avveramento o meno dellecondizioni previste nell’incarico ricevuto per la consegna delbene/denaro a favore di chi spetta.  Troverebbero applicazione,secondo [OSCURATO:SOCIETA]., anche le norme che disciplinano il mandatocollettivo ex art. 1726 c.c. e, di conseguenza, anche la regola suilimiti del mandato di cui all’art. 1711 c.c. Dalle indicazioninormative richiamate deriverebbe, ancora secondo la ricorrente,non solo l’assoluta autonomia dell’obbligazione assunta daldepositario fiduciario rispetto a quella dei contraenti del sottostantecontratto concluso tra i fiducianti, ma anche l’immediata esigibilitàdel bene/denaro al ricorrere dei presupposti negozialmente previsti,indipendentemente dalla ‘concreta impossibilità’ di adempimentoda parte del debitore principale dell’obbligazione immediatamentegarantita; in concreto, la funzione del risarcimento del danno diporre il creditore nelle stesse condizioni in cui si sarebbe trovato seil debitore avesse adempiuto avrebbe dovuto comportare chel’importo da riconoscere a favore della ricorrente avrebbe dovutocorrispondere esattamente al valore della prestazione, costituenteappunto il danno effettivo, a prescindere dalla possibilità di8 di 24Numero registro generale 10583/2019Numero sezionale 1343/2025ottenerne la restituzione dai venditori. A ciò la Corte avrebbeNumero di raccolta generale 7078/2026dovuto giungere comunque, secondo [OSCURATO:SOCIETA]., aDnatca hpuebb licianzio ne 24/03/2026ragione del fatto che era stata espressamente fatta valere ingiudizio anche la responsabilità da fatto illecito del notaio, incumulo con quella contrattuale.4. Con il primo motivo di ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] ex   art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. – Violazione o falsaapplicazione di norma di diritto (in particolare le norme sul depositofiduciario) e art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. per omesso esame circaun fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussionetra le parti  .Secondo il ricorrente incidentale, egli non avrebbe avuto alcunobbligo di approfondimento sull’idoneità del certificatoamministrativo proveniente dal Comune di Arzachena, poichéavrebbe dovuto limitarsi solo a constatarne l’esistenza; egli invece,non avendo competenze specifiche per valutare l’idoneità delcertificato consegnatogli, mise in atto una diligenza superiore alrichiesto perché si premurò di fare verifiche, solo all’esito dellequali versò l’importo depositato a sue mani ai venditori. [OSCURATO:PERSONA] aveva attestato infatti in data 1.8.2012, a seguito dispecifica richiesta, la piena vigenza ed efficienza dei provvedimentiSUAP n. 192 e n. 193 del 6 ottobre 2011; la regolarità delladocumentazione sarebbe stata riscontrata anche dal parere tecnicoche il notaio richiese all’arch. [OSCURATO:PERSONA], mentre sia ilparere legale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sia il parere del Consiglio Notarilefurono nel senso che non vi sarebbero stati motivi per negare lacorresponsione della somma. Del resto, l’avvenuta regolarizzazionedegli immobili troverebbe conferma nel fatto che il Comuneavrebbe in seguito rilasciato un ulteriore provvedimentoautorizzativo, il n. 64 del 5.5.2014, sempre su una variantepredisposta per interventi sugli stessi immobili e i lavori sarebberoin corso (il ricorrente incidentale fa riferimento anche ad un9 di 24Numero registro generale 10583/2019Numero sezionale 1343/2025Numero di raccolta generale 7078/2026contratto di cessione di quote il 29.2.2012, che sarebbeData pubblicazione 24/03/2026intervenuto tra la ricorrente principale ed altra società, dal qualevorrebbe derivare la regolarità degli immobili: si tratta deldocumento che si vorrebbe inammissibilmente produrre in questasede, per quanto sopra detto).3. Con un secondo motivo di critica in via incidentale RobertoBossi richiama anche il disposto dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.  per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (inparticolare le norme sull’ultrapetizione)  .[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe deciso solo sulla domanda diinadempimento contrattuale ma avrebbe determinato in viaequitativa un danno - € 30.000,00 - per la maggior difficoltà direcupero della parte di prezzo della cessione consegnata dalfiduciario ai venditori, in tesi non dovuta, senza che vi fosse stataalcuna richiesta in tal senso da parte di [OSCURATO:SOCIETA]Appare necessario esaminare congiuntamente il primo motivodel ricorso principale e i due motivi del ricorso incidentale poichécomportanti l’esame di questioni strettamente connesse,dipendendo la valutazione delle doglianze di [OSCURATO:SOCIETA]. relativeall’esistenza ed entità del danno subito e alle modalità della suaquantificazione dall’effettiva esistenza dell’inadempimento diRoberto [OSCURATO:PERSONA], da questi rimesso in discussione con l’impugnazioneincidentale della sentenza d’appello sul punto; anche le doglianzesul tipo di danno riconosciuto dai Giudici di merito e sulla suaquantificazione, svolte dal ricorrente incidentale con il secondomotivo, dipendono dall’esito delle questioni poste con il primomotivo di ricorso incidentale e debbono essere valutate assiemealle questioni poste per il profilo risarcitorio dalla ricorrenteprincipale.Il primo motivo di ricorso incidentale è infondato, mentre èfondato il primo motivo di ricorso principale, con assorbimento delsecondo motivo di ricorso incidentale, per le ragioni che seguono.10 di 24Numero registro generale 10583/2019Numero sezionale 1343/2025Numero di raccolta generale 7078/2026I venditori dell’intero ammontare delle quote di partecipazioneData pubblicazione 24/03/2026nelle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., Arnott/Zankert,e la compratrice delle partecipazioni cedute, [OSCURATO:SOCIETA]., avevanostipulato in data 11.4.2011, in qualità di fiducianti, una scritturaprivata di deposito fiduciario con il notaio [OSCURATO:PERSONA], appuntofiduciario: [OSCURATO:SOCIETA]. aveva consegnato al fiduciario l’importo di€ 750.000,00, complessivamente ancora dovuto quale residuo peril pagamento delle compravendite delle quote di partecipazionenelle due società indicate. La giustificazione del deposito era datadal fatto che, a fronte dell’impegno dei venditori a garantireall’acquirente la conformità del compendio immobiliare possedutodalle società in materia urbanistica e di tutela dell’ambiente, eranoemerse   difformità tra quanto risultante dai provvedimentiautorizzativi comunali ed i rilievi effettuati   sugli immobili di cuierano titolari [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA].; questedifformità avrebbero dovuto essere regolarizzate con rilascio diopportuna certificazione all’esito dell’iter amministrativo necessarioche la parte venditrice si assumeva l’impegno di avviare e curare aproprie spese, con la collaborazione della parte acquirente quantoalla sottoscrizione della documentazione occorrente; dall’inizio delprocedimento, indicato al più tardi nel giorno 16.9.2011, ilcertificato avrebbe dovuto essere ottenuto entro nove mesi. Nelcontesto delineato le parti avevano concordato che   è costituitoda parte di [OSCURATO:SOCIETA]. a mani del dr. [OSCURATO:PERSONA], notaio inMilano […] un deposito fiduciario dell’importo complessivo di euro750.000,00  , che il fiduciante avrebbe immediatamente rilasciatoa favore dei venditori, ovvero restituito alla compratrice, secondo lespecifiche istruzioni dettate nell’accordo negoziale; in particolare, ivenditori avrebbero avuto diritto a ricevere l’importo in deposito almomento delle comunicazioni da parte del Comune di Arzachenaalle società, che ne avrebbero dovuto dare contestuale notizia alnotaio, del rilascio del certificato; in caso di ritardo nel rilascio del11 di 24Numero registro generale 10583/2019Numero sezionale 1343/2025Numero di raccolta generale 7078/2026certificato, l’acquirente avrebbe avuto diritto ad attingere dalData pubblicazione 24/03/2026deposito fiduciario costituito a suo favore gli importispecificamente indicati,   a titolo di “riduzione del prezzo divendita” in via forfetaria  , importi che, nel caso di ritardosuperiore a quattro mesi, sarebbero stati pari all’intero importodepositato; il rilascio di un certificato parziale oppure l’omessorilascio del certificato avrebbero comportato una automaticariduzione del prezzo per l’importo corrispondente al depositofiduciario; le parti contraenti avevano infine specificato che  nessuna diversa istruzione avrà valore nei confronti del dr.[OSCURATO:PERSONA] se non impartita congiuntamente e per iscritto siadai venditori che dall’acquirente  .I termini dell’accordo come descritti non sono contestati ed èpacifica pure la volontà delle parti di costituire effettivamente econgiuntamente, con la scrittura privata esaminata, un depositofiduciario a mani del notaio [OSCURATO:PERSONA] per il residuo prezzo di €750.000,00, che sarebbe stato ancora dovuto solo al verificarsi deipresupposti concordati, in assenza del verificarsi dei quali lasomma avrebbe dovuto essere restituita al depositante, qualeriduzione del prezzo originariamente concordato per le cessioni, enon ai venditori.Il deposito fiduciario o di garanzia si può definire come ilnegozio giuridico con cui le parti affidano in deposito uno o più benidi varia natura (beni mobili o immobili, denaro, azioni, documentiecc.) ad un soggetto terzo, autonomo e indipendente rispetto alleparti stesse, sino all’avveramento di una determinata condizione(ad esempio, sino alla esatta esecuzione della prestazione dovutada una delle parti o sino alla decisione che definisca unacontroversia sorta tra le parti medesime), che determinerà ilsorgere del diritto di una delle parti ad ottenere il bene depositato(e quindi la sua consegna dal fiduciante) e/o l’identificazionedefinitiva del soggetto destinatario del bene stesso. Il12 di 24Numero registro generale 10583/2019Numero sezionale 1343/2025Numero di raccolta generale 7078/2026depositario/fiduciario partecipa al contratto di deposito fiduciarioData pubblicazione 24/03/2026obbligandosi a custodire il bene a lui affidato ed a consegnarlo -otrasferirlo- a colui che risulterà averne diritto. Le parti contraentipossono essere: il solo soggetto tenuto alla prestazione sottopostaa condizione, quale fiduciante, e il fiduciario, che dovrà consegnareil bene/denaro ricevuto in custodia al terzo beneficiato creditoredella prestazione sottoposta a condizione, che rimane estraneo alnegozio, oppure restituirlo al fiduciante; sia il soggetto tenuto allaprestazione sia il creditore della stessa, quali fiducianti, e ilfiduciario.Il contratto di deposito fiduciario o deposito di garanzia non hauna disciplina tipica ma è espressione dell’autonomia negozialericonosciuta dall’art. 1322 c.c. che, appunto, attribuisce aicontraenti la libertà di stipulare contratti non previsti e disciplinatidall’ordinamento determinandone il contenuto, con il solo limitecostituito dalla loro finalità, che deve essere volta a realizzareinteressi meritevoli di tutela.Questa figura negoziale - che rientra nell’ambito dei negozifiduciari e che trova analogie in fattispecie contrattuali presenti inaltri ordinamenti, quale l’escrow agreement di matriceanglosassone - assolve ad una funzione mista, di conservazione edi garanzia, ed è normalmente accessoria ad un contrattoprincipale a determinate obbligazioni del quale offre garanzia, purmantenendosi autonoma rispetto ad esso; in sostanza, esiste uncollegamento negoziale tra il contratto “principale” e il depositofiduciario in conseguenza del quale le vicende del contrattoprincipale influiranno sul contratto accessorio, mentre nonnecessariamente le vicende di quest’ultimo influiranno sul primo,proprio per la funzione di conservazione/garanzia che il depositofiduciario è destinato a svolgere in relazione non al contenuto delcontratto principale nel suo complesso ma a specifiche obbligazionida esso derivanti.13 di 24Numero registro generale 10583/2019Numero sezionale 1343/2025Numero di raccolta generale 7078/2026La disciplina negoziale tipica che può costituire un riferimentoData pubblicazione 24/03/2026per il deposito fiduciario si può individuare, nell’ambito delcontratto di deposito, negli artt. 1773 (che disciplina, nell’ambitodel deposito tipico, l’ipotesi in cui la cosa sia stata depositata anchenell’interesse di un terzo) e 1777 c.c. (che disciplina le modalità diindividuazione della persona a cui restituire il bene depositatonell’ipotesi in cui la cosa debba essere restituita al depositanteoppure a persona da questi indicata), nel sequestro convenzionale,regolato dagli artt. 1799 e ss. c.c., nel contratto a favore di terzi(quando il beneficiato rimane estraneo al contratto), di cui agli artt.1411 e ss. c.c. (cfr. Cass. n. 2041/1968; Cass. n. 21601/2013;Cass. n. 20225/2018). La prima fonte normativa di riferimento ècomunque costituita dallo stesso contratto di deposito fiduciario e,in particolare, dalla composizione degli interessi effettivamenteindividuati e perseguiti dalla volontà delle parti, rispetto ai qualiopera in concreto la funzione di conservazione/garanzia attuatagaranzia, che può operare anche nell’interesse della sola partecreditrice nel caso in cui -secondo lo schema negoziale piùsemplice- un debitore, nell'interesse del proprio creditore -terzorispetto al deposito- e col consenso di questo, effettui il depositodella cosa dovuta per garantirne la conservazione durante lapendenza di un termine o di una condizione al cui oggettivoverificarsi il depositario deve restituirla o consegnarla al terzo, se alui spettante - cfr. ancora Cass. n. 2041/1968: in questo casol’interesse del depositante sarà solo quello di adempierecorrettamente, nei confronti del soggetto realmente destinatariodel bene dato in custodia-, acquista particolare rilievo quandol’affidamento della cosa/somma di denaro avviene, nelle mani delfiduciario, nell’interesse sia del depositante -non semplicementetenuto alla consegna/pagamento nei confronti della controparte matitolare di una propria posizione creditoria- che del soggetto al14 di 24Numero registro generale 10583/2019Numero sezionale 1343/2025Numero di raccolta generale 7078/2026quale la prestazione “sospesa” sarà destinata al verificarsi diData pubblicazione 24/03/2026determinati presupposti -comprendenti anche il soddisfacimentodella posizione creditoria del depositante- specificamente indicatidalle parti interessate.Si osserva ancora che comunque nel contesto interpretativodelineato il fiduciario è e deve rimanere terzo rispetto allacomposizione di interessi del depositante e del beneficiato -terzo opartecipante al negozio-, poiché il suo compito è garantire lacustodia diligente del bene depositato per consegnarla al soggettoal quale essa spetterà incontestatamente: l’individuazione delsoggetto al quale deve essere effettuata la consegna non puòessere rimessa cioè al fiduciario ma deve avvenire attraverso criterioggettivi preconcordati, senza possibilità che sia lo stesso fiduciarioa risolvere gli eventuali contrasti insorti tra le parti sul sorgere deldiritto del beneficiato ad ottenere la consegna del bene in custodiae quindi sull’identificazione effettiva del soggetto avente dirittoall’attribuzione o alla restituzione del bene stesso -salvo eventualeconferimento di esplicito incarico in tal senso, ove se ne ritengaammissibile la compatibilità con lo schema del deposito fiduciario,in ogni caso assente nel contratto in esame-.Ora, se si esamina il caso di specie alla luce delle considerazioniche precedono, si deve rilevare che il deposito fiduciario di cui sidiscute appare essere stato concluso nell’interesse di entrambe leparti negoziali dei contratti principali, parte delle cui prestazionisono state con esso garantite, e cioè sia dei venditori, aventi dirittoalla residua parte di prezzo depositata presso il fiduciante se fossestata rilasciata dal Comune di Arzachena idonea certificazioneamministrativo-urbanistica nel termine pattuito, costituenteadempimento da parte loro dell’impegno, assunto nei confrontidella compratrice, di garanzia di conformità dei beni alle norme inmateria urbanistica e di protezione dell’ambiente vigenti; sia dellasocietà acquirente, che avrebbe potuto ritirare l’importo depositato15 di 24Numero registro generale 10583/2019Numero sezionale 1343/2025Numero di raccolta generale 7078/2026e trattenerlo per sé quale riduzione del prezzo ove la certificazioneData pubblicazione 24/03/2026non fosse intervenuta nel termine concordato o non fosse stataidonea o fosse stata parziale.E’ pacifico, in fatto, che [OSCURATO:PERSONA] consegnò l’importodepositato ai venditori in base alla certificazione da questiconsegnatagli, nonostante il disaccordo espresso di [OSCURATO:SOCIETA]che aveva manifestato per iscritto il proprio dissenso, motivandolocon l’affermata inadeguatezza -riscontrata dalla consulenza tecnicad’ufficio disposta dal Tribunale di Brescia- della certificazionerilasciata dal Comune di Arzachena; il dissenso della depositantenon si poteva considerare irrilevante, perché volto a contestare lacorrettezza dell’adempimento della prestazione residua dellacontroparte posta a giustificazione del pagamento della parte dicorrispettivo conferita in deposito fiduciario, altrimenti non dovuto.Nella situazione delineata, non era compito del fiduciarioeffettuare verifiche in proprio per accertare l’idoneità deldocumento amministrativo, per stabilire se esso fosse intervenutonel termine concordato e per individuare la parte alla qualeconsegnare, integralmente, l’importo custodito; [OSCURATO:PERSONA] dovuto mantenere la custodia fino a che la controversiasorta tra i fiducianti sull’idoneità della certificazione non si fossedefinitivamente risolta nelle sedi opportune; il fatto quindi che ilricorrente incidentale abbia chiesto chiarimenti a Tecnici e alComune prima di consegnare il denaro ai venditori non rende ilcomportamento tenuto appropriato e diligente e non escludel’inadempimento all’obbligazione di conservazione del denaro e digaranzia assunta con il contratto in esame nei confronti di entrambii fiducianti.Le considerazioni svolte al riguardo dalla Corte di merito nonviolano pertanto alcuna disposizione di legge ma applicanocorrettamente la disciplina dettata in materia di responsabilità perinadempimento contrattuale.16 di 24Numero registro generale 10583/2019Numero sezionale 1343/2025Il primo motivo di ricorso incidentale fa riferimento,Numero di raccolta generale 7078/2026nell’intestazione, pure all’omessa valutazione di un fatto Ddaeta cpiusbbivlicoaz,io ne 24/03/2026discusso, che si assume rilevante ex art. 360 co 1 n. 5 c.p.c.: perquesto profilo il motivo in esame è inammissibile, sia perché non èenucleato il fatto specifico, discusso, che si assume omesso - forseil provvedimento autorizzativo n. 64 del 5.5.2014, successivo dianni all’accordo negoziale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], o forse il contratto dicessione del 29.2.2012, inammissibilmente prodotto in questa sedeper quanto sopra detto, non essendovi chiarezza sul punto - siaperché una valutazione al riguardo è comunque preclusa dallaconformità delle decisioni di merito in primo e in secondo grado,con conseguente applicazione dell’art. 348 ter u.c. c.p.c., nel testovigente ratione temporis, che preclude in ipotesi di c.d. ‘doppiaconforme’ la possibilità di ricorrere per cassazione ex art. 360 co 1n.5 c.p.c.Confermata la responsabilità da inadempimento di RobertoBossi, occorre valutare ora il primo motivo di doglianza proposto da[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che colpisce la pronuncia della Corte d’Appello diBrescia in relazione all’identificazione e alla quantificazione deldanno prima di tutto da inadempimento subito dalla società.La società ricorrente lamenta tra l’altro che il dannoconseguente all’inadempimento del notaio non sia statocorrettamente identificato, ex art.1223 c.c., nella perdita subita enel mancato guadagno che ne sono stati conseguenza immediata ediretta e che, nel caso d specie, avrebbero dovuto essereequiparati all’intero importo consegnato in custodia al notaio.La Corte di merito ha in proposito precisato come   non risultiessere stata offerta prova alcuna dell’entità del danno subito nonpotendosi aderire alla tesi di [OSCURATO:SOCIETA] che il danno coincidaesattamente con la somma oggetto del deposito fiduciario, essendotale coincidenza legata alla, non fornita, dimostrazione dellaconcreta impossibilità di ripetizione dalla parte acquirente  ; in17 di 24Numero registro generale 10583/2019Numero sezionale 1343/2025Numero di raccolta generale 7078/2026adesione alle considerazioni del Tribunale di Brescia, la CorteData pubblicazione 24/03/2026d’Appello prosegue riconoscendo che un danno in concreto è statocomunque subito dalla società acquirente per il comportamentoinadempiente del notaio, ma che, per la sua difficilequantificazione, si ritiene corretto l’utilizzo del criterio equitativo,con conferma dell’importo di € 30.000,00 già riconosciuto per imaggiori esborsi da sostenere al fine di recuperare dai venditori €750.000,00.La decisione della Corte di merito in punto identificazione equantificazione del danno non tiene in adeguato conto il fatto che ildeposito fiduciario era stato stipulato con il notaio anchenell’interesse della depositante e che la ripetibilità da parte diquesta dai venditori dell’importo di € 750.000,00 non può averealcuna incidenza al fine di verificare l’esistenza ed entità del dannosubito da [OSCURATO:SOCIETA]Sotto il primo profilo il deposito fiduciario permetteva allasocietà depositante di fare affidamento sulla possibilità di recuperoimmediato della somma conferita in custodia, ove questa fosserisultata non dovuta alla controparte per le ragioni negozialmenteconcordate nel contratto di deposito fiduciario, senza necessità disvolgimento di attività ulteriori di ricerca e/o -in assenza comunquedi restituzione spontanea- di formazione di titoli giudiziali e/o diiniziative esecutive verso i venditori. Nell’ambito dellaresponsabilità contrattuale il soggetto responsabile è il contraenteinadempiente e, di norma, non si pone un problema di nesso dicausalità tra comportamento ed evento dannoso, ma di estensionedella responsabilità; il danno risarcibile coincide con la perdita o ilmancato guadagno conseguenza immediata e direttadell'inadempimento ex art. 1223 c.c. e si identifica nella effettivadiminuzione del patrimonio, diminuzione data dalla differenza tra ilvalore attuale del patrimonio del creditore-danneggiato ed il valoreche presenterebbe se l'obbligazione fosse stata tempestivamente18 di 24Numero registro generale 10583/2019Numero sezionale 1343/2025Numero di raccolta generale 7078/2026ed esattamente adempiuta, da determinare sulla base di un criterioData pubblicazione 24/03/2026di normale prevedibilità, secondo l’apprezzamento dell’uomo dinormale diligenza - cfr. art.1225 c.c. -, da operare con riferimentoal momento in cui l’inadempimento si è manifestato - cfr., tra letante, Cass. 31/12/2023 n. 36497; Cass. 20/10/2021 n. 29251;Cass. 26/9/2016 n. 18832; Cass. 15/10/1999 n. 11629; Cass.18/07/1989 n. 3352-.Sotto il secondo profilo, fermo il diritto ad ottenere ilpagamento di un ammontare non superiore complessivamente ad €750.000,00, ove il danno lamentato sia correlabile causalmente acondotte civilmente illecite diverse - percezione da parte deivenditori, con conseguente obbligo restitutorio, di una somma didenaro in concreto non dovuta, perché pattiziamente concordata atitolo di riduzione del prezzo originario nel ricorrere di determinatipresupposti avveratisi; obbligo risarcitorio del fiduciario perl’inadempimento all’obbligazione di custodia e garanzia assunta -,la possibilità di chiedere ai venditori la restituzione del percepitonon confligge affatto con il diritto della società ricorrente dichiedere e ottenere la formazione di un titolo giudiziale anche neiconfronti di altro soggetto in tesi tenuto a titolo di responsabilitàcontrattuale, per un importo che può arrivare a corrispondereall’ammontare della somma depositata, quale è nel caso di specie ilfiduciario -con possibilità da parte del creditore di sceglierelegittimamente il soggetto obbligato a cui rivolgere la richiesta dipagamento secondo i principi che regolano la solidarietà passivanei rapporti obbligatori-. Nel caso di specie, infatti, all’obbligorestitutorio in capo ai venditori rispetto alla porzione di prezzoricevuta dal fiduciario ben potrebbe aggiungersi un obbligorisarcitorio, anche pari, del fiduciario inadempiente, al fine dipermettere alla società fiduciante acquirente di ottenere lareintegrazione della diminuzione patrimoniale corrispondente allasomma di denaro che le dovrebbe essere restituita: deve, in  tal19 di 24Numero registro generale 10583/2019Numero sezionale 1343/2025Numero di raccolta generale 7078/2026caso,   essere ravvisata la unitarietà dell'evento pregiudizievole,Data pubblicazione 24/03/2026idoneo a fondare la responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. di tutti isoggetti la cui condotta ha concorso, secondo il nesso di causalitàmateriale previsto dall'art. 41 c.p., a produrre il medesimo eventusdamni, tutte le volte in cui quest'ultimo, nel suo atteggiarsifenomenico, implichi, […], un’effettiva coincidenza tra l'oggettodella restituzione e il danno risarcibile o comunque la continenzadel primo nel secondo (Cass., n. 7016/2020; sulla medesimafalsariga, Cass., Sez. Un., n. 13143/2022)   -in tal senso, in lineacon un orientamento interpretativo di legittimità costante, Cass. n.5519/2024, in motivazione; cfr. anche Cass. n. 9675/2023-.Il primo motivo di ricorso principale deve conseguentementeessere accolto, apparendo essere state violate nella decisioneimpugnata le norme che regolano l’identificazione e laquantificazione dei danni risarcibili in ipotesi di inadempimentocontrattuale.Il secondo motivo di ricorso incidentale, che contestal’identificazione e la quantificazione del danno effettivamentericonosciuto dai Giudici di merito, rimane assorbito, trattandosi diquestioni che dovranno essere valutate nel contesto degliaccertamenti che dovranno essere effettuati in sede di rinvio allaluce delle indicazioni esposte.2. Con il secondo motivo di critica [OSCURATO:SOCIETA]. lamenta  Omessa pronuncia-nullità della sentenza per violazione dell’art.112 c.p.c.  , rilevante ex art. 360 co 1 n. 4 c.p.c.Per la denegata ipotesi di rigetto del motivo sub 1), laricorrente si duole del fatto che da parte del Giudice di primo gradola domanda da essa proposta era stata indicata come interpretabileanche di adempimento contrattuale, pur avendo negato il [OSCURATO:PERSONA], in tesi apoditticamente, il diritto alla restituzione,appunto quale adempimento, dell’importo versato al notaio. Diquesta qualificazione della domanda [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe tenuto20 di 24Numero registro generale 10583/2019Numero sezionale 1343/2025Numero di raccolta generale 7078/2026conto nella proposizione dell’appello, condividendola e ribadendoData pubblicazione 24/03/2026che, se non a titolo risarcitorio, l’importo depositato avrebbedovuto esserle rimborsato a titolo restitutorio; sulla qualificazionedella domanda proposta anche come di adempimento nonsarebbero state sollevate critiche dalle controparti, che anziavrebbero svolto difese che ne confermavano l’introduzione nelprocesso. Sulla domanda di adempimento e sulle sue implicazioni,pur esaminate dal Giudice di primo grado, la Corte d’Appello nonavrebbe pronunciato, limitandosi a ragionare sul quantumrisarcitorio dopo aver ribadito l’inadempimento del notaio3. Con il terzo motivo la ricorrente individua nel deciso disecondo grado una   Violazione del principio del giudicato sullaqualificazione della domanda   operata dal primo Giudice,rilevante ex art. 360 co 1 n. 4 c.p.c.Se si dovesse ritenere, rigettando il secondo motivo di ricorsoproposto, che la Corte di merito non avesse omesso di valutare ladomanda di adempimento ma avesse invece ritenuto di qualificarela domanda di [OSCURATO:SOCIETA]. solo come di risarcimento del danno dainadempimento, sarebbe violato con la decisione impugnata ilgiudicato interno: il Tribunale avrebbe infatti riconosciuto comeproposta anche la domanda di adempimento e sarebbe statapertanto necessaria, per escluderla, un’impugnazione specificainvece assente.Il secondo e il terzo motivo di ricorso proposti dalla ricorrentepossono essere esaminati congiuntamente e debbono essererespinti per assorbimento improprio a seguito dell’accoglimento delprimo motivo- -cfr. Cass. 14/9/2023 n. 26507-.I due motivi in esame fanno riferimento all’argomentazione didue righe con la quale il Tribunale di Brescia aveva rilevato che ladomanda proposta dalla società avrebbe potuto anche essereinterpretata, in relazione al petitum, come azione di adempimento,offrendo in sostanza una possibile interpretazione alternativa21 di 24Numero registro generale 10583/2019Numero sezionale 1343/2025Numero di raccolta generale 7078/2026dell’unica domanda contrattuale formulata da [OSCURATO:SOCIETA]. voltaData pubblicazione 24/03/2026all’ottenimento del risarcimento del danno corrispondente all’interoimporto di denaro consegnato al fiduciario, subito seguita peròdalla precisazione che in detta prospettiva essa non avrebbe potutoessere accolta.Sulla base dell’indicazione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.ripropone, pur subordinatamente, in questa sede quella che è unaqualificazione alternativa della  domanda introdotta, che nulla ha ache fare con una pretesa violazione dell’art. 112 c.p.c., teorizzabilesolo in caso di omessa pronuncia su domande ed eccezioniproposte e non per contestare la scelta interpretativa delladomanda operata dal Giudice di merito - sostanzialmente effettuatadalla Corte di merito nel senso della richiesta di risarcimento deldanno da inadempimento, in adesione a quanto ritenuto dal primoGiudice-.La diversa qualificazione proposta dalla ricorrente, fondata solosulla corrispondenza del quantum risarcitorio richiesto all’importoche avrebbe dovuto essere restituito, non è compatibile con laprospettazione dei fatti e con il fondamento della richiesta dipagamento, coltivati dalla società fin dall’introduzione del giudiziodi primo grado e offerti a giustificazione del primo motivo di ricorsoprincipale -accolto per le ragioni esposte sopra-.Il riferimento ad un preteso formarsi di un giudicato interno,pure richiamato nel terzo motivo di ricorso, è inoltre totalmenteinappropriato dal momento che proprio il riconoscimento ad operadel Giudice di primo grado, con pronuncia che è stata confermatadalla Corte d’Appello di Brescia, della fondatezza della domandarisarcitoria da inadempimento -secondo la scelta interpretativavalutata come corretta della domanda proposta-, pur se conquantificazione del danno in un importo equitativo molto inferioreal richiesto, esclude che possa essere stata in qualche modoriconosciuta, tantomeno in via definitiva, la confliggente22 di 24Numero registro generale 10583/2019Numero sezionale 1343/2025Numero di raccolta generale 7078/2026interpretazione della domanda della società ricorrente come voltaData pubblicazione 24/03/2026ad ottenere l’adempimento della scrittura del 11.4.2011 e comeidonea di per sé a fondare il diritto alla restituzione dell’importoconsegnato al fiduciario a prescindere da ogni giustificazionerisarcitoria.In conclusione, deve essere accolto il primo motivo di ricorsoproposto da [OSCURATO:SOCIETA]., con assorbimento del secondo motivo diricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA]; si respingono ilsecondo e il terzo motivo di ricorso principale e il primo motivo diricorso incidentale.In conseguenza del parziale accoglimento del ricorso principalela sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corted’Appello di Brescia che, nel rivalutare i profili della controversiaancora sub iudice, dovrà applicare i seguenti principi di diritto:  ove il contratto di deposito fiduciario sia stipulato anche agaranzia dell’interesse del depositante, nel caso di inadempimentoda parte del fiduciario alle obbligazioni assunte il danno risarcibileal depositante si identifica, secondo i criteri individuati dall’art.1223c.c., nella effettiva diminuzione del patrimonio, diminuzione datadalla differenza tra il valore attuale del patrimonio del creditore-danneggiato ed il valore che esso presenterebbe se l'obbligazionefosse stata tempestivamente ed esattamente adempiuta, dadeterminare sulla base di un criterio di normale prevedibilità,secondo l’apprezzamento dell’uomo di normale diligenza  ;   ilfatto che il depositante/fiduciante possa richiedere al beneficiato -sua controparte nel rapporto negoziale al quale il depositofiduciario accede- la restituzione dell’importo illegittimamenteconsegnatogli dal fiduciario non può limitare il diritto deldepositante/fiduciante al risarcimento del danno nei confronti delfiduciario alla sola ipotesi in cui il primo dimostri l’impossibilità ol’estrema difficoltà di ripetere l’importo dal beneficiato; l’obbligo dirisarcire il danno in capo al fiduciario, ove accertato, si aggiunge23 di 24Numero registro generale 10583/2019Numero sezionale 1343/2025Numero di raccolta generale 7078/2026all’obbligo restitutorio in capo al beneficiato e, fermo il diritto delData pubblicazione 24/03/2026depositante/fiduciante ad ottenere una sola volta l’importocomplessivamente dovutogli, i rapporti tra le relative obbligazionisono disciplinati dalle norme sulle obbligazioni solidali, ai sensidegli art.2055 e 1292 e s. c.c.  .[OSCURATO:PERSONA] del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Numero registro generale 10583/2019Numero sezionale 1343/2025Numero di raccolta generale 7078/2026Data pubblicazione 24/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] PresidenteUd.[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ConsigliereVALERIA [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereCRISTINA [OSCURATO:PERSONA] Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 10583/2019 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocatoMASSIMO ZACCHEO che la rappresenta e difende unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. B.TIEPOLO, 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente e ricorrente incidentale-e contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]'S, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 278, presso lo studio dell’avvocatoNumero registro generale 10583/2019Numero sezionale 1343/2025Numero di raccolta generale 7078/2026STEFANO GIOVE che lo rappresenta e difende unitamenteData pubblicazione 24/03/2026all'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 52/2019depositata il 10/01/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/05/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Dalla ricostruzione in fatto contenuta nella sentenza della Corted’Appello di Brescia emerge che in data 11.4.2011 John MichaelMaclen Arnott e [OSCURATO:PERSONA] cedettero a [OSCURATO:SOCIETA]., con attonotarile a rogito notaio Serioli di Breno, tutte le quote dipartecipazione nelle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., lequali erano titolari di immobili e precisamente di due ville inSardegna, nel Comune di Arzachena, che necessitavano di essereregolarizzate sia sotto il profilo amministrativo, sia sotto il profilourbanistico, come era risultato all’esito di una verifica eseguita daun Tecnico nominato di comune accordo dalle parti contraenti; perquesti motivi una parte del prezzo, pari ad € 750.000,00 sulcomplessivo prezzo di € 3.790.285,51 (€ 1.906.605,04 + €1.883.680,47), non era stato versato al momento della stipula maera stato consegnato al notaio [OSCURATO:PERSONA] di Milano in depositofiduciario, sulla base di scrittura privata intervenuta nella stessadata 11.4.2011 tra cedenti e cessionaria, da una parte, e notaiodall’altra; nella scrittura privata richiamata si prevedeva che laregolarizzazione degli immobili sarebbe dovuta intervenire all’esitodella procedura amministrativa che i venditori avrebbero dovutoavviare e svolgere a proprie spese, con la garanzia che l’acquirentesi sarebbe prestata a sottoscrivere la documentazione necessaria;per il caso di ritardato rilascio del certificato rispetto ai terminiconcordati, l’importo residuo da corrispondere ai veditori si sarebbe2 di 24Numero registro generale 10583/2019Numero sezionale 1343/2025Numero di raccolta generale 7078/2026ridotto, fino ad azzerarsi per un ritardo superiore ai quattro mesiData pubblicazione 24/03/2026dal pattuito. Per lo svincolo dell’importo in deposito fiduciario ilnotaio avrebbe dovuto attendere di ricevere dall’acquirente lacomunicazione di avvenuto rilascio del certificato da parte delComune di Arzachena e quindi consegnare il dovuto tenendo contodelle indicazioni concordate.In data 17.10.2011 [OSCURATO:SOCIETA]. aveva ricevuto un certificato,consistente in due distinti documenti del Comune di Arzachenarilasciati per i due immobili di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA].;la società acquirente aveva lamentato la irregolarità del certificatocon comunicazione del 7.11.2011, inviata sia al notaio che aivenditori; il notaio si era a propria volta attivato per verificare laregolarità della documentazione ricevuta e, all’esito, avevaconsegnato l’intera somma in deposito fiduciario ai venditori.[OSCURATO:SOCIETA]. aveva quindi convenuto in giudizio avanti alTribunale di Brescia il notaio [OSCURATO:PERSONA], chiedendone lacondanna a pagare € 750.000,00, oltre rivalutazione monetaria eoltre interessi ex d. lgs. n. 231/2002 decorrenti dal 23.7.2012, atitolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale. RobertoBossi, costituitosi, aveva chiesto il rigetto delle domande svolte,instando per la chiamata in causa della Compagnia di AssicurazioneAssicuratori dei Lloyd’s - che aveva assunto il rischio derivantedalla polizza n.1771506 - per la manleva, la quale, costituitasi apropria volta, aveva chiesto il rigetto delle domande.Esperita una consulenza tecnica d’ufficio, che aveva riscontratol’inidoneità del certificato rilasciato dal Comune di Arzachenarispetto alla previsione negoziale, il Tribunale di Brescia avevaritenuto inadempiente il fiduciario e accolto la domanda risarcitoria,quantificando in via equitativa il danno in € 30.000,00; avevaaccolto anche la domanda di manleva, al netto della franchigiaconcordata.3 di 24Numero registro generale 10583/2019Numero sezionale 1343/2025Numero di raccolta generale 7078/2026Proposto appello dalla società acquirente, con articolazione diData pubblicazione 24/03/2026appello incidentale da parte sia di [OSCURATO:PERSONA] che degliAssicuratori dei Lloyd’s, la Corte d’Appello di Brescia avevaconfermato integralmente la sentenza di primo grado sulle seguenticonsiderazioni: -) l’appellante principale si duole del fatto che ilTribunale, pur avendo accertato alla luce delle conclusioni peritaliche l’esito del procedimento amministrativo urbanistico non potevaessere ritenuto di reale regolarizzazione dei fabbricati oggetto dicessione e pur avendo rilevato l’inadempimento del notaioall’obbligazione verso i fiducianti, avrebbe limitato l’entità dellasomma da rifondere alla depositante a soli € 30.000,00 anzichéall’intero importo depositato; ancora secondo l’appellante, sarebbeerrata l’unificazione negoziale delle cessioni delle quote societarie edella scrittura di deposito fiduciario in vista della realizzazione delsoddisfacimento di un risultato economico unitario, tratta dal fattoche nella scrittura privata del 11.4.2011 non sarebbe stato previstosolo il pagamento del saldo ma la determinazione stessa delcorrispettivo, con conseguente riduzione progressiva dell’importoancora dovuto, fino al suo azzeramento, perché secondo questainterpretazione sarebbe stata vanificata sia la funzione di garanziadel deposito sia l’effetto negoziale da esso derivante; [OSCURATO:SOCIETA]sottolinea pure che i venditori si sarebbero resi concretamenteirreperibili, come la società avrebbe voluto dimostrare condocumentazione prodotta in sede di udienza di precisazione delleconclusioni; -) [OSCURATO:PERSONA] sottolinea con l’appello incidentale(rispetto al quale è adesivo quello degli assicuratori, checontestano altresì anche la quantificazione del danno) come eglinon debba risarcire alcun danno, dato che il contratto di depositofiduciario non prescriveva alcuna verifica da parte sua sull’idoneitàdel certificato rilasciato dal Comune di Arzachena; -) ricostruitecome precede le posizioni delle parti, si deve confermare laresponsabilità del notaio depositario, che ben sapeva che uno dei4 di 24Numero registro generale 10583/2019Numero sezionale 1343/2025Numero di raccolta generale 7078/2026fiducianti, l’acquirente, aveva dubbi sul corretto adempimentoData pubblicazione 24/03/2026dell’altra parte fiduciante, i venditori, quanto all’idoneità delcertificato alla regolarizzazione edilizia degli immobili, tanto dainviare diffida a non consegnare la somma in deposito; quindi losvincolo della somma è stata condotta comportante specificaresponsabilità; sebbene non vi fosse un onere di verifica dellaregolarità del certificato da parte del notaio, l’acquirente gli avevaappunto comunicato la necessità di ulteriori verifiche; -)confermato l’an della responsabilità, deve essere respinto l’appelloprincipale in ordine al quantum, perché [OSCURATO:SOCIETA]. non ha fornitoprova alcuna del danno, il quale non può coincidere esattamentecon l’importo del deposito salva la dimostrazione di impossibilità diripetizione della somma dalla parte acquirente, nel caso di specieassente; -) il danno subito da [OSCURATO:SOCIETA]. è di difficoltosaquantificazione, con conseguente correttezza della suaquantificazione ex art. 1226 c.c. nell’importo di € 30.000,00 per ilmaggior onere di recupero dagli originari venditori della parte diprezzo non dovuta.Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]., affidato a tremotivi.Hanno depositato controricorso sia [OSCURATO:PERSONA], sia gliAssicuratori dei Llod’s che hanno assunto il rischio derivante dallapolizza n.1771506; [OSCURATO:PERSONA] ha proposto anche ricorsoincidentale articolato su due motivi.Dopo la fissazione dell’adunanza in camera di consiglio per ladecisione del ricorso, tutte le parti hanno depositato memorieillustrative delle rispettive, ribadite, difese.RAGIONI DELLA DECISIONE1. [OSCURATO:PERSONA] dei Lloyd’s propongono una generaleeccezione di inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.prospettando i motivi di critica articolati come rientranti tutti, inconcreto, nell’ambito di operatività del disposto dell’art. 360 co 1 n.5 di 24Numero registro generale 10583/2019Numero sezionale 1343/2025Numero di raccolta generale 7078/20265 c.p.c. e colpiti quindi dallo sbarramento costituito dallaData pubblicazione 24/03/2026conformità delle sentenze di primo e di secondo grado, rilevante exart. 348 ter u.c. c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis.Il rilievo della società controricorrente è infondato.I motivi di ricorso articolati da [OSCURATO:SOCIETA]. prospettanoviolazioni inquadrate nell’ambito di operatività dell’art. 360 co 1 n.3 e n. 4 c.p.c. e teorizzano violazioni di legge - con richiamo anorme determinate, anche se numerose -, pure di naturaprocessuale e tali da determinare la nullità della sentenzaimpugnata: non è possibile pertanto alcuna valutazione diinammissibilità ex ante del ricorso ma dovranno essere esaminati isingoli motivi e in relazione ad ognuno di essi potranno essereverificati eventuali profili di inammissibilità ove ricorrano i necessaripresupposti.2. Si deve pure dichiarare preliminarmente l’inammissibilitàdella produzione documentale effettuata in questa sedeprocessuale da [OSCURATO:PERSONA], consistente in una copia di contrattodi cessione di quote priva di sottoscrizione, apparentementeintervenuta tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. con riferimento alle quotedi partecipazione nella società [OSCURATO:SOCIETA]. - proprietaria diuno degli immobili in contestazione - in data 29.2.2012, che ilricorrente incidentale ingloba nel controricorso da par. 11 a pag.14. Invero, il ricorrente incidentale non indica quando, nel corsodelle fasi di merito del giudizio, il documento sia stato –tempestivamente - prodotto e l’art. 372 c.p.c. non permettel’introduzione davanti al Giudice di legittimità di atti e documenti  non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne di quelliche riguardano la nullità della sentenza impugnata e l’ammissibilitàdel ricorso e del controricorso  . A prescindere quindi dalla data incui il contratto indicato si è formato e/o è stato conosciuto dallaparte interessata rispetto al maturare delle preclusioni processuali,e in assenza di indicazioni sulla sua rituale allegazione agli atti di6 di 24Numero registro generale 10583/2019Numero sezionale 1343/2025Numero di raccolta generale 7078/2026causa, si deve evidenziare che esso riguarda certamente il merito eData pubblicazione 24/03/2026non profili di nullità della sentenza o di ammissibilità del ricorso: ildivieto posto dall’art.372 c.p.c. diventa pertanto dirimente e nonrichiede ulteriori approfondimenti.3. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. prospetta laviolazione del artt. 1218, 1223, 1173, 1176, 1321, 1372, 1766,1768, 1770, 1773, 1798, 1411, 1726, 1711, nonchè degli artt.2043 e 2055-1292 c.c., in relazione al disposto dell’art. 360 n.3c.p.c.Secondo la ricorrente, la Corte d’Appello avrebbe inquadrato ladomanda di [OSCURATO:SOCIETA]. solo nell’ambito del risarcimento deldanno per inadempimento ritenendo che dal quantum risarcitoriodovesse essere escluso l’equivalente della somma di denarodepositata. Sarebbero state così violate le norme cardine inmateria di responsabilità da inadempimento delle obbligazioni, ecioè gli artt. 1218 e 1223 c.c., non considerandosi che ilrisarcimento del danno vuole reintegrare il patrimonio deldanneggiato nella situazione in cui si sarebbe trovato sel’inadempimento non si fosse verificato, sia quanto al dannoemergente, sia quanto al lucro cessante; poiché nel caso concretovi è un importo di denaro predeterminato e consegnatofiduciariamente nelle mani del depositario, il danno si deveconsiderare in re ipsa, per un’entità corrispondente all’importo‘perso’ quale danno emergente. La pronuncia impugnata violerebbepure, sempre nella prospettazione della ricorrente, le norme inmateria di obbligazioni in generale e di contratto, perché nonavrebbe tenuto conto dell’intangibilità del contratto che ha forza dilegge tra le parti, e delle caratteristiche del contratto atipico dideposito fiduciario con evidente violazione dello schema causalesuo proprio; in particolare, la Corte di merito avrebbeingiustificatamente previsto, pur a fronte dell’accertatoinadempimento del notaio, la necessità della preventiva escussione7 di 24Numero registro generale 10583/2019Numero sezionale 1343/2025Numero di raccolta generale 7078/2026dei venditori o, ciò che è lo stesso, l’impossibilità di ottenerlaData pubblicazione 24/03/2026preventivamente e fruttuosamente. Le norme di riferimento per ildeposito fiduciario di garanzia sarebbero, in primis, gli artt. 1773,1798 e 1411 c.c., con una pacifica causa negoziale sia fiduciariache di garanzia, nonché l’art. 1766 c.c., prevedente l’obbligo direstituzione al depositante al verificarsi delle condizioni dedotte incontratto, e l’art. 1798 c.c. per il sorgere dello stesso obbligo direstituzione nell’ipotesi di perdita di efficacia del deposito, o l’art.1411 c.c. Alle norme citate si dovrebbero aggiungere, secondo lasocietà ricorrente, anche le norme sul mandato, poichécostituirebbe elemento strutturale del deposito fiduciario digaranzia di obbligazioni contrattuali non solo il deposito della cosama l’affidamento al depositario del compimento di atti giuridici,quali sono quelli volti alla verifica dell’avveramento o meno dellecondizioni previste nell’incarico ricevuto per la consegna delbene/denaro a favore di chi spetta.  Troverebbero applicazione,secondo [OSCURATO:SOCIETA]., anche le norme che disciplinano il mandatocollettivo ex art. 1726 c.c. e, di conseguenza, anche la regola suilimiti del mandato di cui all’art. 1711 c.c. Dalle indicazioninormative richiamate deriverebbe, ancora secondo la ricorrente,non solo l’assoluta autonomia dell’obbligazione assunta daldepositario fiduciario rispetto a quella dei contraenti del sottostantecontratto concluso tra i fiducianti, ma anche l’immediata esigibilitàdel bene/denaro al ricorrere dei presupposti negozialmente previsti,indipendentemente dalla ‘concreta impossibilità’ di adempimentoda parte del debitore principale dell’obbligazione immediatamentegarantita; in concreto, la funzione del risarcimento del danno diporre il creditore nelle stesse condizioni in cui si sarebbe trovato seil debitore avesse adempiuto avrebbe dovuto comportare chel’importo da riconoscere a favore della ricorrente avrebbe dovutocorrispondere esattamente al valore della prestazione, costituenteappunto il danno effettivo, a prescindere dalla possibilità di8 di 24Numero registro generale 10583/2019Numero sezionale 1343/2025ottenerne la restituzione dai venditori. A ciò la Corte avrebbeNumero di raccolta generale 7078/2026dovuto giungere comunque, secondo [OSCURATO:SOCIETA]., aDnatca hpuebb licianzio ne 24/03/2026ragione del fatto che era stata espressamente fatta valere ingiudizio anche la responsabilità da fatto illecito del notaio, incumulo con quella contrattuale.4. Con il primo motivo di ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] ex   art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. – Violazione o falsaapplicazione di norma di diritto (in particolare le norme sul depositofiduciario) e art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. per omesso esame circaun fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussionetra le parti  .Secondo il ricorrente incidentale, egli non avrebbe avuto alcunobbligo di approfondimento sull’idoneità del certificatoamministrativo proveniente dal Comune di Arzachena, poichéavrebbe dovuto limitarsi solo a constatarne l’esistenza; egli invece,non avendo competenze specifiche per valutare l’idoneità delcertificato consegnatogli, mise in atto una diligenza superiore alrichiesto perché si premurò di fare verifiche, solo all’esito dellequali versò l’importo depositato a sue mani ai venditori. [OSCURATO:PERSONA] aveva attestato infatti in data 1.8.2012, a seguito dispecifica richiesta, la piena vigenza ed efficienza dei provvedimentiSUAP n. 192 e n. 193 del 6 ottobre 2011; la regolarità delladocumentazione sarebbe stata riscontrata anche dal parere tecnicoche il notaio richiese all’arch. [OSCURATO:PERSONA], mentre sia ilparere legale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sia il parere del Consiglio Notarilefurono nel senso che non vi sarebbero stati motivi per negare lacorresponsione della somma. Del resto, l’avvenuta regolarizzazionedegli immobili troverebbe conferma nel fatto che il Comuneavrebbe in seguito rilasciato un ulteriore provvedimentoautorizzativo, il n. 64 del 5.5.2014, sempre su una variantepredisposta per interventi sugli stessi immobili e i lavori sarebberoin corso (il ricorrente incidentale fa riferimento anche ad un9 di 24Numero registro generale 10583/2019Numero sezionale 1343/2025Numero di raccolta generale 7078/2026contratto di cessione di quote il 29.2.2012, che sarebbeData pubblicazione 24/03/2026intervenuto tra la ricorrente principale ed altra società, dal qualevorrebbe derivare la regolarità degli immobili: si tratta deldocumento che si vorrebbe inammissibilmente produrre in questasede, per quanto sopra detto).3. Con un secondo motivo di critica in via incidentale RobertoBossi richiama anche il disposto dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.  per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (inparticolare le norme sull’ultrapetizione)  .[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe deciso solo sulla domanda diinadempimento contrattuale ma avrebbe determinato in viaequitativa un danno - € 30.000,00 - per la maggior difficoltà direcupero della parte di prezzo della cessione consegnata dalfiduciario ai venditori, in tesi non dovuta, senza che vi fosse stataalcuna richiesta in tal senso da parte di [OSCURATO:SOCIETA]Appare necessario esaminare congiuntamente il primo motivodel ricorso principale e i due motivi del ricorso incidentale poichécomportanti l’esame di questioni strettamente connesse,dipendendo la valutazione delle doglianze di [OSCURATO:SOCIETA]. relativeall’esistenza ed entità del danno subito e alle modalità della suaquantificazione dall’effettiva esistenza dell’inadempimento diRoberto [OSCURATO:PERSONA], da questi rimesso in discussione con l’impugnazioneincidentale della sentenza d’appello sul punto; anche le doglianzesul tipo di danno riconosciuto dai Giudici di merito e sulla suaquantificazione, svolte dal ricorrente incidentale con il secondomotivo, dipendono dall’esito delle questioni poste con il primomotivo di ricorso incidentale e debbono essere valutate assiemealle questioni poste per il profilo risarcitorio dalla ricorrenteprincipale.Il primo motivo di ricorso incidentale è infondato, mentre èfondato il primo motivo di ricorso principale, con assorbimento delsecondo motivo di ricorso incidentale, per le ragioni che seguono.10 di 24Numero registro generale 10583/2019Numero sezionale 1343/2025Numero di raccolta generale 7078/2026I venditori dell’intero ammontare delle quote di partecipazioneData pubblicazione 24/03/2026nelle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., Arnott/Zankert,e la compratrice delle partecipazioni cedute, [OSCURATO:SOCIETA]., avevanostipulato in data 11.4.2011, in qualità di fiducianti, una scritturaprivata di deposito fiduciario con il notaio [OSCURATO:PERSONA], appuntofiduciario: [OSCURATO:SOCIETA]. aveva consegnato al fiduciario l’importo di€ 750.000,00, complessivamente ancora dovuto quale residuo peril pagamento delle compravendite delle quote di partecipazionenelle due società indicate. La giustificazione del deposito era datadal fatto che, a fronte dell’impegno dei venditori a garantireall’acquirente la conformità del compendio immobiliare possedutodalle società in materia urbanistica e di tutela dell’ambiente, eranoemerse   difformità tra quanto risultante dai provvedimentiautorizzativi comunali ed i rilievi effettuati   sugli immobili di cuierano titolari [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA].; questedifformità avrebbero dovuto essere regolarizzate con rilascio diopportuna certificazione all’esito dell’iter amministrativo necessarioche la parte venditrice si assumeva l’impegno di avviare e curare aproprie spese, con la collaborazione della parte acquirente quantoalla sottoscrizione della documentazione occorrente; dall’inizio delprocedimento, indicato al più tardi nel giorno 16.9.2011, ilcertificato avrebbe dovuto essere ottenuto entro nove mesi. Nelcontesto delineato le parti avevano concordato che   è costituitoda parte di [OSCURATO:SOCIETA]. a mani del dr. [OSCURATO:PERSONA], notaio inMilano […] un deposito fiduciario dell’importo complessivo di euro750.000,00  , che il fiduciante avrebbe immediatamente rilasciatoa favore dei venditori, ovvero restituito alla compratrice, secondo lespecifiche istruzioni dettate nell’accordo negoziale; in particolare, ivenditori avrebbero avuto diritto a ricevere l’importo in deposito almomento delle comunicazioni da parte del Comune di Arzachenaalle società, che ne avrebbero dovuto dare contestuale notizia alnotaio, del rilascio del certificato; in caso di ritardo nel rilascio del11 di 24Numero registro generale 10583/2019Numero sezionale 1343/2025Numero di raccolta generale 7078/2026certificato, l’acquirente avrebbe avuto diritto ad attingere dalData pubblicazione 24/03/2026deposito fiduciario costituito a suo favore gli importispecificamente indicati,   a titolo di “riduzione del prezzo divendita” in via forfetaria  , importi che, nel caso di ritardosuperiore a quattro mesi, sarebbero stati pari all’intero importodepositato; il rilascio di un certificato parziale oppure l’omessorilascio del certificato avrebbero comportato una automaticariduzione del prezzo per l’importo corrispondente al depositofiduciario; le parti contraenti avevano infine specificato che  nessuna diversa istruzione avrà valore nei confronti del dr.[OSCURATO:PERSONA] se non impartita congiuntamente e per iscritto siadai venditori che dall’acquirente  .I termini dell’accordo come descritti non sono contestati ed èpacifica pure la volontà delle parti di costituire effettivamente econgiuntamente, con la scrittura privata esaminata, un depositofiduciario a mani del notaio [OSCURATO:PERSONA] per il residuo prezzo di €750.000,00, che sarebbe stato ancora dovuto solo al verificarsi deipresupposti concordati, in assenza del verificarsi dei quali lasomma avrebbe dovuto essere restituita al depositante, qualeriduzione del prezzo originariamente concordato per le cessioni, enon ai venditori.Il deposito fiduciario o di garanzia si può definire come ilnegozio giuridico con cui le parti affidano in deposito uno o più benidi varia natura (beni mobili o immobili, denaro, azioni, documentiecc.) ad un soggetto terzo, autonomo e indipendente rispetto alleparti stesse, sino all’avveramento di una determinata condizione(ad esempio, sino alla esatta esecuzione della prestazione dovutada una delle parti o sino alla decisione che definisca unacontroversia sorta tra le parti medesime), che determinerà ilsorgere del diritto di una delle parti ad ottenere il bene depositato(e quindi la sua consegna dal fiduciante) e/o l’identificazionedefinitiva del soggetto destinatario del bene stesso. Il12 di 24Numero registro generale 10583/2019Numero sezionale 1343/2025Numero di raccolta generale 7078/2026depositario/fiduciario partecipa al contratto di deposito fiduciarioData pubblicazione 24/03/2026obbligandosi a custodire il bene a lui affidato ed a consegnarlo -otrasferirlo- a colui che risulterà averne diritto. Le parti contraentipossono essere: il solo soggetto tenuto alla prestazione sottopostaa condizione, quale fiduciante, e il fiduciario, che dovrà consegnareil bene/denaro ricevuto in custodia al terzo beneficiato creditoredella prestazione sottoposta a condizione, che rimane estraneo alnegozio, oppure restituirlo al fiduciante; sia il soggetto tenuto allaprestazione sia il creditore della stessa, quali fiducianti, e ilfiduciario.Il contratto di deposito fiduciario o deposito di garanzia non hauna disciplina tipica ma è espressione dell’autonomia negozialericonosciuta dall’art. 1322 c.c. che, appunto, attribuisce aicontraenti la libertà di stipulare contratti non previsti e disciplinatidall’ordinamento determinandone il contenuto, con il solo limitecostituito dalla loro finalità, che deve essere volta a realizzareinteressi meritevoli di tutela.Questa figura negoziale - che rientra nell’ambito dei negozifiduciari e che trova analogie in fattispecie contrattuali presenti inaltri ordinamenti, quale l’escrow agreement di matriceanglosassone - assolve ad una funzione mista, di conservazione edi garanzia, ed è normalmente accessoria ad un contrattoprincipale a determinate obbligazioni del quale offre garanzia, purmantenendosi autonoma rispetto ad esso; in sostanza, esiste uncollegamento negoziale tra il contratto “principale” e il depositofiduciario in conseguenza del quale le vicende del contrattoprincipale influiranno sul contratto accessorio, mentre nonnecessariamente le vicende di quest’ultimo influiranno sul primo,proprio per la funzione di conservazione/garanzia che il depositofiduciario è destinato a svolgere in relazione non al contenuto delcontratto principale nel suo complesso ma a specifiche obbligazionida esso derivanti.13 di 24Numero registro generale 10583/2019Numero sezionale 1343/2025Numero di raccolta generale 7078/2026La disciplina negoziale tipica che può costituire un riferimentoData pubblicazione 24/03/2026per il deposito fiduciario si può individuare, nell’ambito delcontratto di deposito, negli artt. 1773 (che disciplina, nell’ambitodel deposito tipico, l’ipotesi in cui la cosa sia stata depositata anchenell’interesse di un terzo) e 1777 c.c. (che disciplina le modalità diindividuazione della persona a cui restituire il bene depositatonell’ipotesi in cui la cosa debba essere restituita al depositanteoppure a persona da questi indicata), nel sequestro convenzionale,regolato dagli artt. 1799 e ss. c.c., nel contratto a favore di terzi(quando il beneficiato rimane estraneo al contratto), di cui agli artt.1411 e ss. c.c. (cfr. Cass. n. 2041/1968; Cass. n. 21601/2013;Cass. n. 20225/2018). La prima fonte normativa di riferimento ècomunque costituita dallo stesso contratto di deposito fiduciario e,in particolare, dalla composizione degli interessi effettivamenteindividuati e perseguiti dalla volontà delle parti, rispetto ai qualiopera in concreto la funzione di conservazione/garanzia attuatagaranzia, che può operare anche nell’interesse della sola partecreditrice nel caso in cui -secondo lo schema negoziale piùsemplice- un debitore, nell'interesse del proprio creditore -terzorispetto al deposito- e col consenso di questo, effettui il depositodella cosa dovuta per garantirne la conservazione durante lapendenza di un termine o di una condizione al cui oggettivoverificarsi il depositario deve restituirla o consegnarla al terzo, se alui spettante - cfr. ancora Cass. n. 2041/1968: in questo casol’interesse del depositante sarà solo quello di adempierecorrettamente, nei confronti del soggetto realmente destinatariodel bene dato in custodia-, acquista particolare rilievo quandol’affidamento della cosa/somma di denaro avviene, nelle mani delfiduciario, nell’interesse sia del depositante -non semplicementetenuto alla consegna/pagamento nei confronti della controparte matitolare di una propria posizione creditoria- che del soggetto al14 di 24Numero registro generale 10583/2019Numero sezionale 1343/2025Numero di raccolta generale 7078/2026quale la prestazione “sospesa” sarà destinata al verificarsi diData pubblicazione 24/03/2026determinati presupposti -comprendenti anche il soddisfacimentodella posizione creditoria del depositante- specificamente indicatidalle parti interessate.Si osserva ancora che comunque nel contesto interpretativodelineato il fiduciario è e deve rimanere terzo rispetto allacomposizione di interessi del depositante e del beneficiato -terzo opartecipante al negozio-, poiché il suo compito è garantire lacustodia diligente del bene depositato per consegnarla al soggettoal quale essa spetterà incontestatamente: l’individuazione delsoggetto al quale deve essere effettuata la consegna non puòessere rimessa cioè al fiduciario ma deve avvenire attraverso criterioggettivi preconcordati, senza possibilità che sia lo stesso fiduciarioa risolvere gli eventuali contrasti insorti tra le parti sul sorgere deldiritto del beneficiato ad ottenere la consegna del bene in custodiae quindi sull’identificazione effettiva del soggetto avente dirittoall’attribuzione o alla restituzione del bene stesso -salvo eventualeconferimento di esplicito incarico in tal senso, ove se ne ritengaammissibile la compatibilità con lo schema del deposito fiduciario,in ogni caso assente nel contratto in esame-.Ora, se si esamina il caso di specie alla luce delle considerazioniche precedono, si deve rilevare che il deposito fiduciario di cui sidiscute appare essere stato concluso nell’interesse di entrambe leparti negoziali dei contratti principali, parte delle cui prestazionisono state con esso garantite, e cioè sia dei venditori, aventi dirittoalla residua parte di prezzo depositata presso il fiduciante se fossestata rilasciata dal Comune di Arzachena idonea certificazioneamministrativo-urbanistica nel termine pattuito, costituenteadempimento da parte loro dell’impegno, assunto nei confrontidella compratrice, di garanzia di conformità dei beni alle norme inmateria urbanistica e di protezione dell’ambiente vigenti; sia dellasocietà acquirente, che avrebbe potuto ritirare l’importo depositato15 di 24Numero registro generale 10583/2019Numero sezionale 1343/2025Numero di raccolta generale 7078/2026e trattenerlo per sé quale riduzione del prezzo ove la certificazioneData pubblicazione 24/03/2026non fosse intervenuta nel termine concordato o non fosse stataidonea o fosse stata parziale.E’ pacifico, in fatto, che [OSCURATO:PERSONA] consegnò l’importodepositato ai venditori in base alla certificazione da questiconsegnatagli, nonostante il disaccordo espresso di [OSCURATO:SOCIETA]che aveva manifestato per iscritto il proprio dissenso, motivandolocon l’affermata inadeguatezza -riscontrata dalla consulenza tecnicad’ufficio disposta dal Tribunale di Brescia- della certificazionerilasciata dal Comune di Arzachena; il dissenso della depositantenon si poteva considerare irrilevante, perché volto a contestare lacorrettezza dell’adempimento della prestazione residua dellacontroparte posta a giustificazione del pagamento della parte dicorrispettivo conferita in deposito fiduciario, altrimenti non dovuto.Nella situazione delineata, non era compito del fiduciarioeffettuare verifiche in proprio per accertare l’idoneità deldocumento amministrativo, per stabilire se esso fosse intervenutonel termine concordato e per individuare la parte alla qualeconsegnare, integralmente, l’importo custodito; [OSCURATO:PERSONA] dovuto mantenere la custodia fino a che la controversiasorta tra i fiducianti sull’idoneità della certificazione non si fossedefinitivamente risolta nelle sedi opportune; il fatto quindi che ilricorrente incidentale abbia chiesto chiarimenti a Tecnici e alComune prima di consegnare il denaro ai venditori non rende ilcomportamento tenuto appropriato e diligente e non escludel’inadempimento all’obbligazione di conservazione del denaro e digaranzia assunta con il contratto in esame nei confronti di entrambii fiducianti.Le considerazioni svolte al riguardo dalla Corte di merito nonviolano pertanto alcuna disposizione di legge ma applicanocorrettamente la disciplina dettata in materia di responsabilità perinadempimento contrattuale.16 di 24Numero registro generale 10583/2019Numero sezionale 1343/2025Il primo motivo di ricorso incidentale fa riferimento,Numero di raccolta generale 7078/2026nell’intestazione, pure all’omessa valutazione di un fatto Ddaeta cpiusbbivlicoaz,io ne 24/03/2026discusso, che si assume rilevante ex art. 360 co 1 n. 5 c.p.c.: perquesto profilo il motivo in esame è inammissibile, sia perché non èenucleato il fatto specifico, discusso, che si assume omesso - forseil provvedimento autorizzativo n. 64 del 5.5.2014, successivo dianni all’accordo negoziale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], o forse il contratto dicessione del 29.2.2012, inammissibilmente prodotto in questa sedeper quanto sopra detto, non essendovi chiarezza sul punto - siaperché una valutazione al riguardo è comunque preclusa dallaconformità delle decisioni di merito in primo e in secondo grado,con conseguente applicazione dell’art. 348 ter u.c. c.p.c., nel testovigente ratione temporis, che preclude in ipotesi di c.d. ‘doppiaconforme’ la possibilità di ricorrere per cassazione ex art. 360 co 1n.5 c.p.c.Confermata la responsabilità da inadempimento di RobertoBossi, occorre valutare ora il primo motivo di doglianza proposto da[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che colpisce la pronuncia della Corte d’Appello diBrescia in relazione all’identificazione e alla quantificazione deldanno prima di tutto da inadempimento subito dalla società.La società ricorrente lamenta tra l’altro che il dannoconseguente all’inadempimento del notaio non sia statocorrettamente identificato, ex art.1223 c.c., nella perdita subita enel mancato guadagno che ne sono stati conseguenza immediata ediretta e che, nel caso d specie, avrebbero dovuto essereequiparati all’intero importo consegnato in custodia al notaio.La Corte di merito ha in proposito precisato come   non risultiessere stata offerta prova alcuna dell’entità del danno subito nonpotendosi aderire alla tesi di [OSCURATO:SOCIETA] che il danno coincidaesattamente con la somma oggetto del deposito fiduciario, essendotale coincidenza legata alla, non fornita, dimostrazione dellaconcreta impossibilità di ripetizione dalla parte acquirente  ; in17 di 24Numero registro generale 10583/2019Numero sezionale 1343/2025Numero di raccolta generale 7078/2026adesione alle considerazioni del Tribunale di Brescia, la CorteData pubblicazione 24/03/2026d’Appello prosegue riconoscendo che un danno in concreto è statocomunque subito dalla società acquirente per il comportamentoinadempiente del notaio, ma che, per la sua difficilequantificazione, si ritiene corretto l’utilizzo del criterio equitativo,con conferma dell’importo di € 30.000,00 già riconosciuto per imaggiori esborsi da sostenere al fine di recuperare dai venditori €750.000,00.La decisione della Corte di merito in punto identificazione equantificazione del danno non tiene in adeguato conto il fatto che ildeposito fiduciario era stato stipulato con il notaio anchenell’interesse della depositante e che la ripetibilità da parte diquesta dai venditori dell’importo di € 750.000,00 non può averealcuna incidenza al fine di verificare l’esistenza ed entità del dannosubito da [OSCURATO:SOCIETA]Sotto il primo profilo il deposito fiduciario permetteva allasocietà depositante di fare affidamento sulla possibilità di recuperoimmediato della somma conferita in custodia, ove questa fosserisultata non dovuta alla controparte per le ragioni negozialmenteconcordate nel contratto di deposito fiduciario, senza necessità disvolgimento di attività ulteriori di ricerca e/o -in assenza comunquedi restituzione spontanea- di formazione di titoli giudiziali e/o diiniziative esecutive verso i venditori. Nell’ambito dellaresponsabilità contrattuale il soggetto responsabile è il contraenteinadempiente e, di norma, non si pone un problema di nesso dicausalità tra comportamento ed evento dannoso, ma di estensionedella responsabilità; il danno risarcibile coincide con la perdita o ilmancato guadagno conseguenza immediata e direttadell'inadempimento ex art. 1223 c.c. e si identifica nella effettivadiminuzione del patrimonio, diminuzione data dalla differenza tra ilvalore attuale del patrimonio del creditore-danneggiato ed il valoreche presenterebbe se l'obbligazione fosse stata tempestivamente18 di 24Numero registro generale 10583/2019Numero sezionale 1343/2025Numero di raccolta generale 7078/2026ed esattamente adempiuta, da determinare sulla base di un criterioData pubblicazione 24/03/2026di normale prevedibilità, secondo l’apprezzamento dell’uomo dinormale diligenza - cfr. art.1225 c.c. -, da operare con riferimentoal momento in cui l’inadempimento si è manifestato - cfr., tra letante, Cass. 31/12/2023 n. 36497; Cass. 20/10/2021 n. 29251;Cass. 26/9/2016 n. 18832; Cass. 15/10/1999 n. 11629; Cass.18/07/1989 n. 3352-.Sotto il secondo profilo, fermo il diritto ad ottenere ilpagamento di un ammontare non superiore complessivamente ad €750.000,00, ove il danno lamentato sia correlabile causalmente acondotte civilmente illecite diverse - percezione da parte deivenditori, con conseguente obbligo restitutorio, di una somma didenaro in concreto non dovuta, perché pattiziamente concordata atitolo di riduzione del prezzo originario nel ricorrere di determinatipresupposti avveratisi; obbligo risarcitorio del fiduciario perl’inadempimento all’obbligazione di custodia e garanzia assunta -,la possibilità di chiedere ai venditori la restituzione del percepitonon confligge affatto con il diritto della società ricorrente dichiedere e ottenere la formazione di un titolo giudiziale anche neiconfronti di altro soggetto in tesi tenuto a titolo di responsabilitàcontrattuale, per un importo che può arrivare a corrispondereall’ammontare della somma depositata, quale è nel caso di specie ilfiduciario -con possibilità da parte del creditore di sceglierelegittimamente il soggetto obbligato a cui rivolgere la richiesta dipagamento secondo i principi che regolano la solidarietà passivanei rapporti obbligatori-. Nel caso di specie, infatti, all’obbligorestitutorio in capo ai venditori rispetto alla porzione di prezzoricevuta dal fiduciario ben potrebbe aggiungersi un obbligorisarcitorio, anche pari, del fiduciario inadempiente, al fine dipermettere alla società fiduciante acquirente di ottenere lareintegrazione della diminuzione patrimoniale corrispondente allasomma di denaro che le dovrebbe essere restituita: deve, in  tal19 di 24Numero registro generale 10583/2019Numero sezionale 1343/2025Numero di raccolta generale 7078/2026caso,   essere ravvisata la unitarietà dell'evento pregiudizievole,Data pubblicazione 24/03/2026idoneo a fondare la responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. di tutti isoggetti la cui condotta ha concorso, secondo il nesso di causalitàmateriale previsto dall'art. 41 c.p., a produrre il medesimo eventusdamni, tutte le volte in cui quest'ultimo, nel suo atteggiarsifenomenico, implichi, […], un’effettiva coincidenza tra l'oggettodella restituzione e il danno risarcibile o comunque la continenzadel primo nel secondo (Cass., n. 7016/2020; sulla medesimafalsariga, Cass., Sez. Un., n. 13143/2022)   -in tal senso, in lineacon un orientamento interpretativo di legittimità costante, Cass. n.5519/2024, in motivazione; cfr. anche Cass. n. 9675/2023-.Il primo motivo di ricorso principale deve conseguentementeessere accolto, apparendo essere state violate nella decisioneimpugnata le norme che regolano l’identificazione e laquantificazione dei danni risarcibili in ipotesi di inadempimentocontrattuale.Il secondo motivo di ricorso incidentale, che contestal’identificazione e la quantificazione del danno effettivamentericonosciuto dai Giudici di merito, rimane assorbito, trattandosi diquestioni che dovranno essere valutate nel contesto degliaccertamenti che dovranno essere effettuati in sede di rinvio allaluce delle indicazioni esposte.2. Con il secondo motivo di critica [OSCURATO:SOCIETA]. lamenta  Omessa pronuncia-nullità della sentenza per violazione dell’art.112 c.p.c.  , rilevante ex art. 360 co 1 n. 4 c.p.c.Per la denegata ipotesi di rigetto del motivo sub 1), laricorrente si duole del fatto che da parte del Giudice di primo gradola domanda da essa proposta era stata indicata come interpretabileanche di adempimento contrattuale, pur avendo negato il [OSCURATO:PERSONA], in tesi apoditticamente, il diritto alla restituzione,appunto quale adempimento, dell’importo versato al notaio. Diquesta qualificazione della domanda [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe tenuto20 di 24Numero registro generale 10583/2019Numero sezionale 1343/2025Numero di raccolta generale 7078/2026conto nella proposizione dell’appello, condividendola e ribadendoData pubblicazione 24/03/2026che, se non a titolo risarcitorio, l’importo depositato avrebbedovuto esserle rimborsato a titolo restitutorio; sulla qualificazionedella domanda proposta anche come di adempimento nonsarebbero state sollevate critiche dalle controparti, che anziavrebbero svolto difese che ne confermavano l’introduzione nelprocesso. Sulla domanda di adempimento e sulle sue implicazioni,pur esaminate dal Giudice di primo grado, la Corte d’Appello nonavrebbe pronunciato, limitandosi a ragionare sul quantumrisarcitorio dopo aver ribadito l’inadempimento del notaio3. Con il terzo motivo la ricorrente individua nel deciso disecondo grado una   Violazione del principio del giudicato sullaqualificazione della domanda   operata dal primo Giudice,rilevante ex art. 360 co 1 n. 4 c.p.c.Se si dovesse ritenere, rigettando il secondo motivo di ricorsoproposto, che la Corte di merito non avesse omesso di valutare ladomanda di adempimento ma avesse invece ritenuto di qualificarela domanda di [OSCURATO:SOCIETA]. solo come di risarcimento del danno dainadempimento, sarebbe violato con la decisione impugnata ilgiudicato interno: il Tribunale avrebbe infatti riconosciuto comeproposta anche la domanda di adempimento e sarebbe statapertanto necessaria, per escluderla, un’impugnazione specificainvece assente.Il secondo e il terzo motivo di ricorso proposti dalla ricorrentepossono essere esaminati congiuntamente e debbono essererespinti per assorbimento improprio a seguito dell’accoglimento delprimo motivo- -cfr. Cass. 14/9/2023 n. 26507-.I due motivi in esame fanno riferimento all’argomentazione didue righe con la quale il Tribunale di Brescia aveva rilevato che ladomanda proposta dalla società avrebbe potuto anche essereinterpretata, in relazione al petitum, come azione di adempimento,offrendo in sostanza una possibile interpretazione alternativa21 di 24Numero registro generale 10583/2019Numero sezionale 1343/2025Numero di raccolta generale 7078/2026dell’unica domanda contrattuale formulata da [OSCURATO:SOCIETA]. voltaData pubblicazione 24/03/2026all’ottenimento del risarcimento del danno corrispondente all’interoimporto di denaro consegnato al fiduciario, subito seguita peròdalla precisazione che in detta prospettiva essa non avrebbe potutoessere accolta.Sulla base dell’indicazione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.ripropone, pur subordinatamente, in questa sede quella che è unaqualificazione alternativa della  domanda introdotta, che nulla ha ache fare con una pretesa violazione dell’art. 112 c.p.c., teorizzabilesolo in caso di omessa pronuncia su domande ed eccezioniproposte e non per contestare la scelta interpretativa delladomanda operata dal Giudice di merito - sostanzialmente effettuatadalla Corte di merito nel senso della richiesta di risarcimento deldanno da inadempimento, in adesione a quanto ritenuto dal primoGiudice-.La diversa qualificazione proposta dalla ricorrente, fondata solosulla corrispondenza del quantum risarcitorio richiesto all’importoche avrebbe dovuto essere restituito, non è compatibile con laprospettazione dei fatti e con il fondamento della richiesta dipagamento, coltivati dalla società fin dall’introduzione del giudiziodi primo grado e offerti a giustificazione del primo motivo di ricorsoprincipale -accolto per le ragioni esposte sopra-.Il riferimento ad un preteso formarsi di un giudicato interno,pure richiamato nel terzo motivo di ricorso, è inoltre totalmenteinappropriato dal momento che proprio il riconoscimento ad operadel Giudice di primo grado, con pronuncia che è stata confermatadalla Corte d’Appello di Brescia, della fondatezza della domandarisarcitoria da inadempimento -secondo la scelta interpretativavalutata come corretta della domanda proposta-, pur se conquantificazione del danno in un importo equitativo molto inferioreal richiesto, esclude che possa essere stata in qualche modoriconosciuta, tantomeno in via definitiva, la confliggente22 di 24Numero registro generale 10583/2019Numero sezionale 1343/2025Numero di raccolta generale 7078/2026interpretazione della domanda della società ricorrente come voltaData pubblicazione 24/03/2026ad ottenere l’adempimento della scrittura del 11.4.2011 e comeidonea di per sé a fondare il diritto alla restituzione dell’importoconsegnato al fiduciario a prescindere da ogni giustificazionerisarcitoria.In conclusione, deve essere accolto il primo motivo di ricorsoproposto da [OSCURATO:SOCIETA]., con assorbimento del secondo motivo diricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA]; si respingono ilsecondo e il terzo motivo di ricorso principale e il primo motivo diricorso incidentale.In conseguenza del parziale accoglimento del ricorso principalela sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corted’Appello di Brescia che, nel rivalutare i profili della controversiaancora sub iudice, dovrà applicare i seguenti principi di diritto:  ove il contratto di deposito fiduciario sia stipulato anche agaranzia dell’interesse del depositante, nel caso di inadempimentoda parte del fiduciario alle obbligazioni assunte il danno risarcibileal depositante si identifica, secondo i criteri individuati dall’art.1223c.c., nella effettiva diminuzione del patrimonio, diminuzione datadalla differenza tra il valore attuale del patrimonio del creditore-danneggiato ed il valore che esso presenterebbe se l'obbligazionefosse stata tempestivamente ed esattamente adempiuta, dadeterminare sulla base di un criterio di normale prevedibilità,secondo l’apprezzamento dell’uomo di normale diligenza  ;   ilfatto che il depositante/fiduciante possa richiedere al beneficiato -sua controparte nel rapporto negoziale al quale il depositofiduciario accede- la restituzione dell’importo illegittimamenteconsegnatogli dal fiduciario non può limitare il diritto deldepositante/fiduciante al risarcimento del danno nei confronti delfiduciario alla sola ipotesi in cui il primo dimostri l’impossibilità ol’estrema difficoltà di ripetere l’importo dal beneficiato; l’obbligo dirisarcire il danno in capo al fiduciario, ove accertato, si aggiunge23 di 24Numero registro generale 10583/2019Numero sezionale 1343/2025Numero di raccolta generale 7078/2026all’obbligo restitutorio in capo al beneficiato e, fermo il diritto delData pubblicazione 24/03/2026depositante/fiduciante ad ottenere una sola volta l’importocomplessivamente dovutogli, i rapporti tra le relative obbligazionisono disciplinati dalle norme sulle obbligazioni solidali, ai sensidegli art.2055 e 1292 e s. c.c.  .[OSCURATO:PERSONA] del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo motivo diricorso principale, assorbito il secondo motivo di ricorso incidentale,rigetta il secondo e il terzo motivo di ricorso principale e il primomotivo di ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata inrelazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Bresciache, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, il 7 maggio 2025.Il PresidenteMILENA FALASCHI24 di 24P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo motivo diricorso principale, assorbito il secondo motivo di ricorso incidentale,rigetta il secondo e il terzo motivo di ricorso principale e il primomotivo di ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata inrelazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Bresciache, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, il 7 maggio 2025.Il PresidenteMILENA FALASCHI24 di 24
Sentenza Cassazione n. 07078/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris