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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 settembre 2022

Cassazione n. 33540/2022

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uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17571/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso 7\z' lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; CREMA E [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA].; -intimati- avverso la SENTENZA n. 5911/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata in data 15/12/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], ricorre, avvalendosi di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 5911/2020 emessa dalla Corte d'Appello di Roma in data 02.12.2020 e pubblicata il 15.12.2020; nessuna attività difensiva risulta svolta in questa sede da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., rimasti intimati; [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale Civile di Roma - Sezione Distaccata di Ostia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendone la condanna in solido al pagamento dell'importo complessivo di C 23.668,10; a tal fine adduceva che: i) [OSCURATO:PERSONA], nel 2005, aveva preso in locazione l'immobile, di cui era proprietario, sito in Ostia, via dei Traghetti n 75/75A, per un canone annuo di C 25.200,00 con aggiornamento annuale secondo gli indici ISTAT dal secondo anno; ii) il canone di locazione mensile, per effetto di tale aggiornamento era stato per l'anno 2007 di euro 2.123,64 e per l'anno 2008 di C 2.169,67; iii) il contratto di locazione era stato ceduto da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] con decorrenza dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] e che, con atto stipulato in data 01.07.2009 debitamente registrato, il canone mensile veniva tra le parti rideterminato per l'anno 2010 in C 1.500,00; iii) successivamente gli veniva comunicato, con lettera del 24.06.2010, il subentro di [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. nel contratto di locazione, con decorrenza dal 27.05.2010; iv) vantava un credito di euro C 2.123,64, per il canone relativo al mese di dicembre 2007, di C 13.018,02, per i canoni relativi ai mesi da gennaio a giugno 2008, di C 7.500,00, per i canoni da gennaio a maggio 2010, di C 594,44, per oneri condominiali, e di C 432,00, quale quota al 50°h della tassa di registro relativa agli anni 2008 e 2010; il Tribunale, con decreto n. 359/2010, ingiungeva in solido a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e alla società [OSCURATO:SOCIETA] il pagamento della somma richiesta di C 23.668,10, oltre agli interessi legali dalle scadenze al saldo, e delle spese e competenze legali; avverso detto decreto ingiuntivo proponeva opposizione [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., deducendo la errata concessione della clausola di provvisoria esecuzione; l'inammissibilità della richiesta monitoria per oneri condominiali; la carenza di legittimazione passiva per canoni impagati; in subordine, in via riconvenzionale, spiegava: domanda di garanzia e manleva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], per quanto fosse stata tenuta a corrispondere al locatore in esito all'inadempimento dei cedenti; domanda in via riconvenzionale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], perché, accertata la nullità del contratto di cessione, gli stessi fossero condannati ex art. 2033 cod.civ. a restituire quanto indebitamente percepito per la cessione del ramo d'azienda e per i canoni di locazione da gennaio a maggio 2010; in ulteriore subordine, chiedeva che gli stessi fossero condannati ex art. 2041 cod.civ.; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedevano la riunione del giudizio a quello dagli stessi attivato, agendo in opposizione al medesimo decreto ingiuntivo;deducevano la inammissibilità della domanda di manleva, non avendo l'opponente chiesto l'autorizzazione a chiamare in causa un terzo, e, nel merito, eccepivano l'infondatezza della domanda, perché la società [OSCURATO:SOCIETA] si sarebbe immessa abusivamente nel locale oggetto dell'originaria locazione, con il favore del locatore; in aggiunta, lamentavano l'erronea concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, denunciavano l'insussistenza di alcun credito da parte di [OSCURATO:PERSONA], essendo intercorso un accordo transattivo, avente data certa perché registrato, nella cui premessa era stato affermato "che dal 1' Luglio 2008, il sig. [OSCURATO:PERSONA] non ha più corrisposto il canone mensile per sopravvenuti elementi di svalutazione commerciale, variazioni commerciali, nonché di una situazione economica di recessione"; sicché per il periodo anteriore al luglio 2008 era da ritenersi che i canoni fossero stati versati e che fino al 31 dicembre 2009 nulla fosse dovuto, avendo detenuto il bene a titolo di comodato; nel 2010 avevano perduto la disponibilità del bene perché altri, favoriti dal locatore, si sarebbero immessi abusivamente nel locale e avrebbero posto in essere una falsa comunicazione di cessione del contratto; rilevavano che non c'era stata alcuna cessione di azienda da parte di [OSCURATO:PERSONA] alla società [OSCURATO:SOCIETA], per cui [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere chiamata a rispondere né in via solidale né in via sussidiaria dei canoni relativi al 2010; e, in via riconvenzionale, chiedevano la condanna dell'ingiungente al pagamento di euro 50.000,00 per il subito spossessamento; [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la declaratoria di inammissibilità della domanda di nullità del contratto di cessione d'azienda e la condanna dei cedenti al pagamento della somma di C 25.000,00 e che venisse rigettata l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto; con la sentenza n. 25936/2013, il Tribunale di Roma, riuniti i due giudizi, accoglieva parzialmente l'opposizione e revocava il decreto opposto; in accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] condannava gli opponenti [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 23.073,66; accoglieva parzialmente la domanda avanzata dalla società [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che dichiarava tenuti a rimborsare alla società [OSCURATO:SOCIETA] quanto la stessa avesse dovuto corrispondere [OSCURATO:PERSONA]; regolava le spese di lite; avverso tale sentenza proponevano appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; con la sentenza n. 5911/2020, oggetto dell'odierno ricorso, la Corte d'Appello di Roma ha rigettato l'appello e confermato la decisione del Tribunale; il relatore designato, avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell'art. 380-bis cod.proc.civ., ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte; [OSCURATO:PERSONA], in vista dell'odierna camera di consiglio, ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1) con il primo motivo, rubricato «Violazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1199, 2730 e 2735 c.c., in relazione all'art. 360, comma i, n. 3), c.p.c.», viene attinta la statuizione con cui la Corte d'Appello ha rigettato il secondo motivo di appello, relativo alla non debenza dei canoni di locazione; la decisione impugnata ha ritenuto che «dall'esame del testo del negozio intervenuto tra il locatore e [OSCURATO:PERSONA] si ricavasse che entrambe le parti intesero procedere soltanto ad una riformulazione delle reciproche pretese, tenuto conto del fatto che il precedente conduttore, [OSCURATO:PERSONA], dal 10 luglio 2008 non aveva più corrisposto il canone mensile per sopravvenuti elementi di svalutazione commerciale, variazioni di mercato nonché di una situazione economica di recesso"; quindi, in tale occasione i contraenti si limitarono soltanto ad intervenire retroattivamente "ad una revisione del prezzo globale di locazione" per il solo periodo dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] sino al 31/12/2009, convenendo esplicitamente che il comodato gratuito sarebbe andato a terminare il 31/12/2009, e che dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avrebbe ricominciato a decorrere il pagamento del canone, stabilito per tutto l'anno 2010 in Euro 1.500,00 mensili, "per poi tornare agli originali Euro 2.100,00 (duemilacento/00) mensili previsti dal contratto"»; la sentenza impugnata ha, quindi, negato che l'accordo transattivo prevedesse la detenzione retroattiva in comodato dell'immobile con conseguente non debenza dei canoni maturati dal dicembre 2007 sino al giugno 2008; il ricorrente contesta tale conclusione della sentenza impugnata, insistendo sul fatto che la scrittura privata contenesse un atto di quietanza avente valore confessorio stragiudiziale quanto all'avvenuto pagamento dei canoni di locazione fino al mese di giugno 2008 e che la Corte territoriale avrebbe erroneamente interpretato la volontà negoziale dei contraenti, violando i canoni di ermeneutica contrattuale ed in particolare gli artt. 1362, 1363, 1366 cod.civ. oltre che gli artt. 1199, 2730 e 2735 cod.civ., per non avere attribuito a quanto indicato nella premessa del contratto il valore di quietanza attestante l'avvenuto pagamento dei canoni locativi fino al mese di giugno 2008; il motivo non merita accoglimento; la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e SS. c.c., avendo invece l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 9461); 2) con il secondo motivo è lamentata «Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n° 115 del 30.05.2002, in relazione all'art. 360, comma i, n. 3), c.p.c. », perché la Corte territoriale ha dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del DPR n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte degli appellanti, in solido tra loro, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato", nonostante avessero depositato in appello la delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; il motivo è privo di interesse, perché la Corte territoriale si è limitata a dare atto della ricorrenza dei presupposti oggettivi per il pagamento del doppio contributo unificato, ma nulla ha detto in ordine alla sussistenza dei presupposti soggettivi; come hanno chiarito le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez.

Un., 04/02/2020, n. 4315), l'attestazione del giudice dell'impugnazione concernente la sussistenza dei presupposti che determinano il raddoppio del contributo unificato può riguardare soltanto la ricorrenza del presupposto processuale che determina in astratto il raddoppio del contributo (ossia l'aver adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione), ma non anche la sussistenza dell'altro presupposto richiesto dall'art. 13, comma 1 -quater, che è costituito dalla soggettiva debenza del contributo unificato iniziale: si tratta infatti di un presupposto il cui accertamento compete in via esclusiva all'amministrazione giudiziaria e, in caso di contestazione, alla giurisdizione tributaria; così dovendo interpretarsi la disposizione in esame, è evidente che al ricorrente non può derivare pregiudizio alcuno da una statuizione come quella qui impugnata, atteso che l'attestazione circa la sussistenza dei presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato (sulla cui correttezza, ovviamente, parte ricorrente nulla eccepisce né potrebbe eccepire) giammai può implicare l'obbligo da parte sua di pagarlo, ricollegandosi quest'ultimo all'eventuale sussistenza del presupposto soggettivo, costituito dalla originaria debenza del contributo stesso, che è ciò di cui invece la sentenza nulla dice (cfr. in senso conforme: Cass. 13/07/2022, n. 22110; Cass. 22/02/2021, n. 4731); 3) il ricorso va dunque rigettato; 4) proprio in ragione di ciò, si ritiene che sul rilevato mancato depositIQ clell'avA>g) oWit.i.u.Lowd&A.1/4,olqh coultA.A.wA UMum4;,~ att1-12 Qglrfl0,44.143 4044,1AV (ti CADMitirAs 4uceatatilt ututtinzo di ricevimentePicletta, notifica per posta del ricorso alla socieia Crema e (v. (a.h,atol., 2il4o //Mem: 024) Cioccolato, rimasta contumace in appelroydébba prevalere il rispetto del diritto fondamentale a una ragionevole durata del processo che impone al giudice (ai sensi degli art. 175 e 127 cod.proc.civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti; va applicato, dunque, il principio secondo cui «in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti» (ex plurimis, cfr. Cass. 18/05/2020, n. 9046); 5) nulla deve essere liquidato per le spese del giudizio di legittimità non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede; 6) si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico del ricorrente l'obbligo di pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della

I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17571/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso 7\z' lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; CREMA E [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA].; -intimati- avverso la SENTENZA n. 5911/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata in data 15/12/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], ricorre, avvalendosi di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 5911/2020 emessa dalla Corte d'Appello di Roma in data 02.12.2020 e pubblicata il 15.12.2020; nessuna attività difensiva risulta svolta in questa sede da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., rimasti intimati; [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale Civile di Roma - Sezione Distaccata di Ostia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendone la condanna in solido al pagamento dell'importo complessivo di C 23.668,10; a tal fine adduceva che: i) [OSCURATO:PERSONA], nel 2005, aveva preso in locazione l'immobile, di cui era proprietario, sito in Ostia, via dei Traghetti n 75/75A, per un canone annuo di C 25.200,00 con aggiornamento annuale secondo gli indici ISTAT dal secondo anno; ii) il canone di locazione mensile, per effetto di tale aggiornamento era stato per l'anno 2007 di euro 2.123,64 e per l'anno 2008 di C 2.169,67; iii) il contratto di locazione era stato ceduto da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] con decorrenza dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] e che, con atto stipulato in data 01.07.2009 debitamente registrato, il canone mensile veniva tra le parti rideterminato per l'anno 2010 in C 1.500,00; iii) successivamente gli veniva comunicato, con lettera del 24.06.2010, il subentro di [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. nel contratto di locazione, con decorrenza dal 27.05.2010; iv) vantava un credito di euro C 2.123,64, per il canone relativo al mese di dicembre 2007, di C 13.018,02, per i canoni relativi ai mesi da gennaio a giugno 2008, di C 7.500,00, per i canoni da gennaio a maggio 2010, di C 594,44, per oneri condominiali, e di C 432,00, quale quota al 50°h della tassa di registro relativa agli anni 2008 e 2010; il Tribunale, con decreto n. 359/2010, ingiungeva in solido a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e alla società [OSCURATO:SOCIETA] il pagamento della somma richiesta di C 23.668,10, oltre agli interessi legali dalle scadenze al saldo, e delle spese e competenze legali; avverso detto decreto ingiuntivo proponeva opposizione [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., deducendo la errata concessione della clausola di provvisoria esecuzione; l'inammissibilità della richiesta monitoria per oneri condominiali; la carenza di legittimazione passiva per canoni impagati; in subordine, in via riconvenzionale, spiegava: domanda di garanzia e manleva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], per quanto fosse stata tenuta a corrispondere al locatore in esito all'inadempimento dei cedenti; domanda in via riconvenzionale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], perché, accertata la nullità del contratto di cessione, gli stessi fossero condannati ex art. 2033 cod.civ. a restituire quanto indebitamente percepito per la cessione del ramo d'azienda e per i canoni di locazione da gennaio a maggio 2010; in ulteriore subordine, chiedeva che gli stessi fossero condannati ex art. 2041 cod.civ.; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedevano la riunione del giudizio a quello dagli stessi attivato, agendo in opposizione al medesimo decreto ingiuntivo;deducevano la inammissibilità della domanda di manleva, non avendo l'opponente chiesto l'autorizzazione a chiamare in causa un terzo, e, nel merito, eccepivano l'infondatezza della domanda, perché la società [OSCURATO:SOCIETA] si sarebbe immessa abusivamente nel locale oggetto dell'originaria locazione, con il favore del locatore; in aggiunta, lamentavano l'erronea concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, denunciavano l'insussistenza di alcun credito da parte di [OSCURATO:PERSONA], essendo intercorso un accordo transattivo, avente data certa perché registrato, nella cui premessa era stato affermato "che dal 1' Luglio 2008, il sig. [OSCURATO:PERSONA] non ha più corrisposto il canone mensile per sopravvenuti elementi di svalutazione commerciale, variazioni commerciali, nonché di una situazione economica di recessione"; sicché per il periodo anteriore al luglio 2008 era da ritenersi che i canoni fossero stati versati e che fino al 31 dicembre 2009 nulla fosse dovuto, avendo detenuto il bene a titolo di comodato; nel 2010 avevano perduto la disponibilità del bene perché altri, favoriti dal locatore, si sarebbero immessi abusivamente nel locale e avrebbero posto in essere una falsa comunicazione di cessione del contratto; rilevavano che non c'era stata alcuna cessione di azienda da parte di [OSCURATO:PERSONA] alla società [OSCURATO:SOCIETA], per cui [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere chiamata a rispondere né in via solidale né in via sussidiaria dei canoni relativi al 2010; e, in via riconvenzionale, chiedevano la condanna dell'ingiungente al pagamento di euro 50.000,00 per il subito spossessamento; [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la declaratoria di inammissibilità della domanda di nullità del contratto di cessione d'azienda e la condanna dei cedenti al pagamento della somma di C 25.000,00 e che venisse rigettata l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto; con la sentenza n. 25936/2013, il Tribunale di Roma, riuniti i due giudizi, accoglieva parzialmente l'opposizione e revocava il decreto opposto; in accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] condannava gli opponenti [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 23.073,66; accoglieva parzialmente la domanda avanzata dalla società [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che dichiarava tenuti a rimborsare alla società [OSCURATO:SOCIETA] quanto la stessa avesse dovuto corrispondere [OSCURATO:PERSONA]; regolava le spese di lite; avverso tale sentenza proponevano appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; con la sentenza n. 5911/2020, oggetto dell'odierno ricorso, la Corte d'Appello di Roma ha rigettato l'appello e confermato la decisione del Tribunale; il relatore designato, avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell'art. 380-bis cod.proc.civ., ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte; [OSCURATO:PERSONA], in vista dell'odierna camera di consiglio, ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1) con il primo motivo, rubricato «Violazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1199, 2730 e 2735 c.c., in relazione all'art. 360, comma i, n. 3), c.p.c.», viene attinta la statuizione con cui la Corte d'Appello ha rigettato il secondo motivo di appello, relativo alla non debenza dei canoni di locazione; la decisione impugnata ha ritenuto che «dall'esame del testo del negozio intervenuto tra il locatore e [OSCURATO:PERSONA] si ricavasse che entrambe le parti intesero procedere soltanto ad una riformulazione delle reciproche pretese, tenuto conto del fatto che il precedente conduttore, [OSCURATO:PERSONA], dal 10 luglio 2008 non aveva più corrisposto il canone mensile per sopravvenuti elementi di svalutazione commerciale, variazioni di mercato nonché di una situazione economica di recesso"; quindi, in tale occasione i contraenti si limitarono soltanto ad intervenire retroattivamente "ad una revisione del prezzo globale di locazione" per il solo periodo dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] sino al 31/12/2009, convenendo esplicitamente che il comodato gratuito sarebbe andato a terminare il 31/12/2009, e che dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avrebbe ricominciato a decorrere il pagamento del canone, stabilito per tutto l'anno 2010 in Euro 1.500,00 mensili, "per poi tornare agli originali Euro 2.100,00 (duemilacento/00) mensili previsti dal contratto"»; la sentenza impugnata ha, quindi, negato che l'accordo transattivo prevedesse la detenzione retroattiva in comodato dell'immobile con conseguente non debenza dei canoni maturati dal dicembre 2007 sino al giugno 2008; il ricorrente contesta tale conclusione della sentenza impugnata, insistendo sul fatto che la scrittura privata contenesse un atto di quietanza avente valore confessorio stragiudiziale quanto all'avvenuto pagamento dei canoni di locazione fino al mese di giugno 2008 e che la Corte territoriale avrebbe erroneamente interpretato la volontà negoziale dei contraenti, violando i canoni di ermeneutica contrattuale ed in particolare gli artt. 1362, 1363, 1366 cod.civ. oltre che gli artt. 1199, 2730 e 2735 cod.civ., per non avere attribuito a quanto indicato nella premessa del contratto il valore di quietanza attestante l'avvenuto pagamento dei canoni locativi fino al mese di giugno 2008; il motivo non merita accoglimento; la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e SS. c.c., avendo invece l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 9461); 2) con il secondo motivo è lamentata «Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n° 115 del 30.05.2002, in relazione all'art. 360, comma i, n. 3), c.p.c. », perché la Corte territoriale ha dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del DPR n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte degli appellanti, in solido tra loro, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato", nonostante avessero depositato in appello la delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; il motivo è privo di interesse, perché la Corte territoriale si è limitata a dare atto della ricorrenza dei presupposti oggettivi per il pagamento del doppio contributo unificato, ma nulla ha detto in ordine alla sussistenza dei presupposti soggettivi; come hanno chiarito le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., 04/02/2020, n. 4315), l'attestazione del giudice dell'impugnazione concernente la sussistenza dei presupposti che determinano il raddoppio del contributo unificato può riguardare soltanto la ricorrenza del presupposto processuale che determina in astratto il raddoppio del contributo (ossia l'aver adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione), ma non anche la sussistenza dell'altro presupposto richiesto dall'art. 13, comma 1 -quater, che è costituito dalla soggettiva debenza del contributo unificato iniziale: si tratta infatti di un presupposto il cui accertamento compete in via esclusiva all'amministrazione giudiziaria e, in caso di contestazione, alla giurisdizione tributaria; così dovendo interpretarsi la disposizione in esame, è evidente che al ricorrente non può derivare pregiudizio alcuno da una statuizione come quella qui impugnata, atteso che l'attestazione circa la sussistenza dei presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato (sulla cui correttezza, ovviamente, parte ricorrente nulla eccepisce né potrebbe eccepire) giammai può implicare l'obbligo da parte sua di pagarlo, ricollegandosi quest'ultimo all'eventuale sussistenza del presupposto soggettivo, costituito dalla originaria debenza del contributo stesso, che è ciò di cui invece la sentenza nulla dice (cfr. in senso conforme: Cass. 13/07/2022, n. 22110; Cass. 22/02/2021, n. 4731); 3) il ricorso va dunque rigettato; 4) proprio in ragione di ciò, si ritiene che sul rilevato mancato depositIQ clell'avA>g) oWit.i.u.Lowd&A.1/4,olqh coultA.A.wA UMum4;,~ att1-12 Qglrfl0,44.143 4044,1AV (ti CADMitirAs 4uceatatilt ututtinzo di ricevimentePicletta, notifica per posta del ricorso alla socieia Crema e (v. (a.h,atol., 2il4o //Mem: 024) Cioccolato, rimasta contumace in appelroydébba prevalere il rispetto del diritto fondamentale a una ragionevole durata del processo che impone al giudice (ai sensi degli art. 175 e 127 cod.proc.civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti; va applicato, dunque, il principio secondo cui «in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti» (ex plurimis, cfr. Cass. 18/05/2020, n. 9046); 5) nulla deve essere liquidato per le spese del giudizio di legittimità non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede; 6) si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico del ricorrente l'obbligo di pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a
Sentenza Cassazione n. 33540/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris