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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 1590/2011

ECLI:EU:T:2011:741
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62010TJ0237_IT

[OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa

[OSCURATO:PERSONA]

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 24 febbraio 2010 (procedimento R 1590/2008‑1), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA].

[OSCURATO:PERSONA]

1) La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 24 febbraio 2010 (procedimento R 1590/2008‑1) è annullata nella parte in cui ha dichiarato la nullità del marchio comunitario numero 3 693 116 per «bijoux, compresi anelli, portachiavi, fibbie ed orecchini, gemelli, braccialetti, ciondoli, spille, collane, spille per cravatte, ornamenti, medaglioni; orologeria, nonché strumenti ed apparecchi cronometrici, compresi orologi, scatole per orologi, sveglie; schiaccianoci in metalli preziosi, loro leghe o in placcato, candelieri in metalli preziosi, loro leghe o in placcato» della classe 14 e per i prodotti «cuoio e sue imitazioni» e «parapioggia» della classe

18. 2) Il ricorso è respinto quanto al resto. 3) [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ApS e l’UAMI sopporteranno ciascuno le proprie spese sostenute nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62010TJ0237_IT [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 24 febbraio 2010 (procedimento R 1590/2008‑1), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1) La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 24 febbraio 2010 (procedimento R 1590/2008‑1) è annullata nella parte in cui ha dichiarato la nullità del marchio comunitario numero 3 693 116 per «bijoux, compresi anelli, portachiavi, fibbie ed orecchini, gemelli, braccialetti, ciondoli, spille, collane, spille per cravatte, ornamenti, medaglioni; orologeria, nonché strumenti ed apparecchi cronometrici, compresi orologi, scatole per orologi, sveglie; schiaccianoci in metalli preziosi, loro leghe o in placcato, candelieri in metalli preziosi, loro leghe o in placcato» della classe 14 e per i prodotti «cuoio e sue imitazioni» e «parapioggia» della classe 18. 2) Il ricorso è respinto quanto al resto. 3) [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ApS e l’UAMI sopporteranno ciascuno le proprie spese sostenute nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale.