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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 gennaio 2023

Cassazione n. 09053/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 8903/2016R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, rappresentat a e difesa d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio digitale pec , giusta procura speciale rilasciata su foglio separato allegato all’atto di costituzione di nuovo procuratore; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia – s ezione staccata di Catania n. 4254 / 34 / 20 1 5 , depositata il 7.10.2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 gennaio 2023dal [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: Tributi–Avviso di accertamento–Ordinanza interlocutoria [OSCURATO:PERSONA] - C on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Sicilia – s ezione staccata di Catania dichiarava inammissibile l’appello propost o da ll’Agenzia delle Entrate avverso l a sentenza della CTP di Catania , con l a qual e , in accoglimento del ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., era stato annullato l’avviso di accertamento, per imposte dirette e IVA,anno 2006; -l ’Agenzia delle Entrate impu gnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato asei motivi ; -la società contribuente resiste con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] - C on i l prim o motiv o , la ricorrent e denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 Cost, 132, comma 2, n. 4) cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ. e 36, comma 2, n. 4) del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. , per avere la CTR omesso di motivare in ordine al fatto che l’Ufficio aveva provveduto in data 29.03.2012 al deposito dell’atto di appello notificato, a cui aveva allegato copia della certificazione interna di consegna all’Ufficio postale, avvenuta in data 12.03.2012 (data di spedizione della raccomandata), e aveva prodotto la cartolina di ricevimento della notifica dell’appello, da cui risultava che l’atto era stata consegnatoal destinatario in data 14.03.2012; - con il secondo motivo, deduce la violazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che non fosse stata deposita ta la ricevuta di spedizione dell’atto di appello, mentre all’atto di appello erano allegate sia la copia della raccomandata di ricevimento dello stesso da parte del destinatario sia la certificazione interna dell’Ufficio, relativa alla spedizione dell’atto di impugnazione;-con il terzo motivo, deduce la violazione dell’art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per non avere la CTR ritenuto sufficiente, ai fini dell’ammissibilità dell’appello, il deposito di un documento equipollente alla ricevuta di spedizione, ossia l’atto interno dell’Agenzia , con cui si attesta la consegna della raccomandata, contenente l’atto di appello, all’Ufficio postale; - con il quarto motivo, lamenta la violazione dell’art. 27 00 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3cod. proc. civ., per non avere la CTR ritenuto sufficiente, ai fini dell’ammissibilità dell’appello, il deposito dell’attestazione di consegna alle Poste in data 12.03.2012 della raccomandata contenente l’atto di appello, per sua la spedizione, che, in quanto proveniente da unsoggetto pubblico, quale l’Agenzia delle Entrate, fa fede fino a querela di falso in relazione ai “fattiche il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenta o da lui compiuti”; - con il quinto motivo , deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., non avendo la CTR desunto dalla data di consegna dell’atto di appello ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), apposta sulla ricevuta depositata agli atti, la tempestiva spedizione dello stesso; - con il sesto motivo, deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 Cost, 132, comma 2, n. 4) cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ. e 36, comma 2, n. 4) del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4cod. proc. civ., per avere la CTR del tutto omesso di motivare in ordine all’equipollenza dell’attestazione di consegna dell’atto di appello all’Ufficio postale, contenuta nell’atto interno dell’Agenzia delle Entrate, alla ricevuta di spedizione;-in via preliminare, occorre rilevare che la contribuente ha depositato in data 20.01.2023, con modalità telematiche, la richiesta di sospensione del processo ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025, in vigore dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), dichiarando di volersi avvalere della prevista procedura di definizione agevolata delle controversie fiscali; - l 'art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, prevede che: «Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio odi chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546» ; - l 'art. 1, comma 197, della legge cit. stabilisce che «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.

In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata» ; - i n presenza dei presupposti per accedere alla definizione agevolata della lite pendente, l’istanza di sospensione merita accoglimento, sicchè il giudizio va sospeso fino alla scadenza del termine di cui all’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022 (10 luglio 2023) e la causa va rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte sospende il giudizio fino al 10 luglio 2023 ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022 e rinvia la

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 8903/2016R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, rappresentat a e difesa d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio digitale pec , giusta procura speciale rilasciata su foglio separato allegato all’atto di costituzione di nuovo procuratore; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia – s ezione staccata di Catania n. 4254 / 34 / 20 1 5 , depositata il 7.10.2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 gennaio 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Tributi–Avviso di accertamento–Ordinanza interlocutoria [OSCURATO:PERSONA] - C on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Sicilia – s ezione staccata di Catania dichiarava inammissibile l’appello propost o da ll’Agenzia delle Entrate avverso l a sentenza della CTP di Catania , con l a qual e , in accoglimento del ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., era stato annullato l’avviso di accertamento, per imposte dirette e IVA,anno 2006; -l ’Agenzia delle Entrate impu gnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato asei motivi ; -la società contribuente resiste con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] - C on i l prim o motiv o , la ricorrent e denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 Cost, 132, comma 2, n. 4) cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ. e 36, comma 2, n. 4) del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. , per avere la CTR omesso di motivare in ordine al fatto che l’Ufficio aveva provveduto in data 29.03.2012 al deposito dell’atto di appello notificato, a cui aveva allegato copia della certificazione interna di consegna all’Ufficio postale, avvenuta in data 12.03.2012 (data di spedizione della raccomandata), e aveva prodotto la cartolina di ricevimento della notifica dell’appello, da cui risultava che l’atto era stata consegnatoal destinatario in data 14.03.2012; - con il secondo motivo, deduce la violazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che non fosse stata deposita ta la ricevuta di spedizione dell’atto di appello, mentre all’atto di appello erano allegate sia la copia della raccomandata di ricevimento dello stesso da parte del destinatario sia la certificazione interna dell’Ufficio, relativa alla spedizione dell’atto di impugnazione;-con il terzo motivo, deduce la violazione dell’art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per non avere la CTR ritenuto sufficiente, ai fini dell’ammissibilità dell’appello, il deposito di un documento equipollente alla ricevuta di spedizione, ossia l’atto interno dell’Agenzia , con cui si attesta la consegna della raccomandata, contenente l’atto di appello, all’Ufficio postale; - con il quarto motivo, lamenta la violazione dell’art. 27 00 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3cod. proc. civ., per non avere la CTR ritenuto sufficiente, ai fini dell’ammissibilità dell’appello, il deposito dell’attestazione di consegna alle Poste in data 12.03.2012 della raccomandata contenente l’atto di appello, per sua la spedizione, che, in quanto proveniente da unsoggetto pubblico, quale l’Agenzia delle Entrate, fa fede fino a querela di falso in relazione ai “fattiche il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenta o da lui compiuti”; - con il quinto motivo , deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., non avendo la CTR desunto dalla data di consegna dell’atto di appello ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), apposta sulla ricevuta depositata agli atti, la tempestiva spedizione dello stesso; - con il sesto motivo, deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 Cost, 132, comma 2, n. 4) cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ. e 36, comma 2, n. 4) del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4cod. proc. civ., per avere la CTR del tutto omesso di motivare in ordine all’equipollenza dell’attestazione di consegna dell’atto di appello all’Ufficio postale, contenuta nell’atto interno dell’Agenzia delle Entrate, alla ricevuta di spedizione;-in via preliminare, occorre rilevare che la contribuente ha depositato in data 20.01.2023, con modalità telematiche, la richiesta di sospensione del processo ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025, in vigore dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), dichiarando di volersi avvalere della prevista procedura di definizione agevolata delle controversie fiscali; - l 'art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, prevede che: «Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio odi chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546» ; - l 'art. 1, comma 197, della legge cit. stabilisce che «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata» ; - i n presenza dei presupposti per accedere alla definizione agevolata della lite pendente, l’istanza di sospensione merita accoglimento, sicchè il giudizio va sospeso fino alla scadenza del termine di cui all’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022 (10 luglio 2023) e la causa va rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte sospende il giudizio fino al 10 luglio 2023 ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022 e rinvia la
Sentenza Cassazione n. 09053/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris