CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42538/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; Ì letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito alla luce di una puntuale e lineare ricostruzione della vicenda a giudizio, delineando la responsabilità dell'imputato sia per la falsa testimonianza di cui al capo a), sia per il reato di cui all'art 377, comma 3, cp di cui al capo b) (si vedano i punti ), mentre con il secondo motivo si contesta la mancata applicazione delle generiche, escluse in primo grado e rimaste estranee a specifiche doglianze in appello ( così da rendere la doglianza in ogni caso inammissibile) e con il terzo si contesta la giustificazione addotta nel determinare la pena, malgrado la sentenza impugnata, anche in parte qua, risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio