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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 27441/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28273/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall ’a vv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso il suo studio, sitoin Milano, via Lamarmora, 42 -ricorrente - contro Ministero dell’Interno -intimato - avverso il decreto del Tribunale di Milanon. 6497/2021, depositato il 5 ottobre 2021; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 settembre 2023dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA] propone per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Milano, depositato il 5 ottobre 2021, che, pronunciandosi a seguito della cassazione di un precedente provvedimento, ha respinto le sue domande per il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero Oggetto: protezione internazionale della protezione sussidiaria; - dall’esame del decreto impugnato emerge che a sostegno di tal e domanda la richiedente, cittadin a cinese , aveva riferito di essersi determinata a lasciare il paese in quanto perseguitate dalla polizia a causa della sua adesione al movimento religioso chiamato «Chiesa di [OSCURATO:PERSONA]»; -il giudice ha disatteso le domande evidenziando che non sussistevano le condizioni per il riconoscimento delle protezioni richieste; -il ricorso è affidato a sei motivi; - il Ministero dell’Interno non si costituisce tempestivamente, limitandosi a depositare atto con cui chiede di poter partecipare all’eventuale udienza di discussione; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt.35 bis, commi 10 e 11, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, 46, par. 3, direttiva 2013/32/UE e 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, per aver il Tribunale respinto la richiesta di nuova audizione del richiedente avanzata al fine di fornire una versione dettagliata sui fatti; -il motivo è inammissibile; -il decreto impugnato dà atto che ilTribunale ha proceduto, in ossequio al principio espresso da questa Cortecon la cassazione del precedente provvedimento, all’audizione del richiedente, avvenuta all’udienza del 14 maggio 2021; -allega la parte di aver avanzato una istanza di «nuova audizione » al fine di chiarire la propria versione e colmare lacuna nella traduzione; -omette, tuttavia, di indicare quando e in che modo ha provveduto alla presentazione di una siffatta istanza, oltre che a riportarne il contenuto, per cui la doglianza si presenta priva della necessaria concludenza; - con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e/ o falsa applicazione dell’art. 3 d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, e 8 d.lgs. n.25 del 2008, per aver il Tribunale escluso la credibilità del richiedente senza rispettare i parametri normativi che disciplinano la valutazione dell’attendibilità del suo racconto; -e videnzia che il giudice ha fondato la sua valutazione su un giudizio personale e non fondato su elementi reali e oggettivi; -il motivo è inammissibile; - il Tribunale ha escluso la credibilità del racconto in ragione della presenza, di lacune, incongruenze e implausibilità puntualmente indicate; -ha, in particolare, sottolineato, a sostegno della sua valutazione, che la richiedente non era stato in grado di spiegare le ragioni che l’avevano mossa, dapprima, ad aderire al culto, e, quindi, una volta giunta in Italia, ad abbandonarlo; - ha, altresì, posto l’accento sulla inverosimiglianza delle modalità dell’arresto riferito e della fuga dal paese di origine; - ciò posto, si osserva che la valutazione in ordine alla credibilità del richiedente è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione che va svolta alla luce dei criteri specifici, indicati dall'art. 3, quinto comma, del d.lgs. n. 251 del 2007, oltre che di quelli generali di ordine presuntivo, idonei ad illuminare circa la veridicità delle dichiarazioni rese, sicché il giudice è tenuto a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, i cui esiti in termini di inattendibilità costituiscono apprezzamento difatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (così, Cass. 19 giugno 2020, n. 11925); - in particolare, la valutazione con cui il giudice di merito reputa attendibile od inattendibile quanto riferitogli dallo straniero che richieda la concessione della protezione internazionale, in tutte le sue forme; lo stabilire se questi sia incorso in contraddizioni; il valutare se tali contraddizioni riguardino elementi decisivi o di dettaglio, costituiscono altrettanti giudizi di fatto che sono sindacabili in sede di legittimità solo in tre casi: quando il giudice di merito abbia trascurato di valutare un fatto controverso e decisivo; quando non abbia in alcun modo motivato la propria decisione; quando abbia adottato una motivazione insanabilmente contraddittoria od assolutamente incomprensibile (così, Cass. 16 dicembre 2020, n. 28782); -nel caso in esame, nessuno di tali vizi è stato utilmente prospettato dal ricorrente, per cui in presenza di un puntuale giudizio di inattendibilità del racconto del richiedente, inammissibile è la censura del ricorrente che si limita a contestare le conclusioni cui è giunto il Tribunale; - con il terzo motivo la ricorrente si duole della nullità della sentenza per violazione degli artt. 24 e 111, sesto comma, Cost., e 132, n. 4, cod. proc. civ., e per «violazione del contraddittorio sulle C.O.I.», allegando l’inesistenza o la mera apparenza della motivazione e la mancata sottoposizione a contraddittorio di elementi su cui è stata fondata la decisione; -il motiv o è infondato; - il Tribunale ha motivato il rigetto della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato con la non credibilità dei fatti narrati, quella di riconoscimento della protezione sussidiaria con l’assenza, nel Paese di provenienza, di una situazione di violenza indiscriminata e quella di riconoscimento della protezione umanitaria con l’assenza dei relativi presupposti, avuto riguardo alla assenza della esposizione della ricorrente a una violazione di diritti umani in caso di rimpatrio, attesa la non veridicità del racconto nella parte relativa al motivo della migrazione, ealla mancata dimostrazione dell’integrazione in Italia; -una siffatta motivazione consente di individuare l’ it er argomentativo seguito dal giudice di merito e, per tale ragione, si sottrae alla censura prospettata; - quanto alla dedotta omessa sottoposizione al contraddittorio delle informazioni sul Paese di origine (COI) assunte d'ufficio dal giudice ad integrazione del racconto del richiedente, tale attivitànon lede il diritto di difesa di quest'ultimo, poiché in tal caso l'attività di cooperazione istruttoria è integrativa dell'inerzia della parte e non ne diminuisce le garanzie processualiqualora, come nel caso in esame, il giudice renda palese nella motivazione a quali informazioni abbia fatto riferimento (cfr.Cass. 5 settembre 2022, n. 26121 ; Cass. 11 novembre 2019, n. 29056); - pertanto, anche sotto questo profilo, la doglianza non merita accoglimento; -con il quarto motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso, nella parte in cui il Tribunale non ha preso in considerazione la certificazione, resa dalla « Chiesa di [OSCURATO:PERSONA]», che la richiedente era una seguace delculto; - il motivo è inammissibile in quanto , sotto l’apparente deduzione dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, la censura mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di meritoche non è consentita in questa sede (cfr. Cass., Sez.

Un., 27 dicembre 2019, n. 34476); - con il quinto motivo la ricorrente critica il decreto impugnato per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4e 14 d.lgs. n. 251 del 2007 e 8 d.lgs. n. 25 del 2008, nella parte in cui non ha esaminato la situazione del paese di origine al fine della valutazione della domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria; -evidenzia, sul punto, il rischio del gravo danno di cui all’art. 14, lett. a) e b),d.lgs. n. 251 del 2007, in relazione all’esposizione dei seguaci di un culto non riconosciuto, quale quello della Chiesa di [OSCURATO:PERSONA], all’arresto e atorture in carcere; -il motivo è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi ;-il Tribunale ha escluso la sussistenza di un siffatto rischio in ragione della ritenuta non appartenenza della ricorrente alla Chiesa di [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, del fatto che non professasse un culto vietato dall’ordinamento cinese; - la ricorrente non aggredisce utilmente tale affermazione , per cui la doglianza risulta fondarsi su un assunto smentito dal Tribunale; - si osserva, in ogni caso, che quando le dichiarazioni dello straniero sono ritenuto inattendibili non è necessario un approfondimento istruttorio officioso ai fini dell'accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di quelli per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. a) e b),d.lgs. n. 251 del 2007 (cfr. Cass. 15 settembre 2020, n. 19 224 ; Cass. 29 maggio 2020, n. 10286), per cui, sotto questo profilo, nessuna censura può muoversi al provvedimento impugnato, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente; - da ultimo, si osserva , per completezza, che il Tribunale , ai fini dell’accertamento della ricorrenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni diconflitto armato interno o internazionale, rilevante ai sensi dell’art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251 del 2007, ha provveduto all’esame delle C.O.I., puntualmente indicate nel decreto e non raggiunte da specifiche contestazioni; - con l’ultimo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 32, terzo comma, d.lgs. n. 25 del 2008,5, sesto comma, t.u. imm., 3 e 10 Cost e 3 e 8 CEDU, per aver il decreto impugnato negato il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitarisenza valutare l’esistenza, nello Stato di provenienza, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani, in relazione alla compressione della libertà di culto; -il motivo è inammissibile in quanto, anche in questo caso, non coglie la ratio decidendi, atteso che il Tribunale ha escluso la protezione richiesta non già in ragione della insussistenza della denunciata situazione, quanto della mancata esposizione della ricorrente a tale situazione avendo escluso che la stessa professasse l’indicato culto vietato dalla legge cinese; -il ricorso, pertanto, non può essere accolto; - n ul la va disposto in ordine al governo delle spese del giudizio, in assenza di attività difensiva della parte vittoriosa; P.Q.M.

La Corte rigettail ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore import

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28273/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall ’a vv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso il suo studio, sitoin Milano, via Lamarmora, 42 -ricorrente - contro Ministero dell’Interno -intimato - avverso il decreto del Tribunale di Milanon. 6497/2021, depositato il 5 ottobre 2021; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 settembre 2023dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA] propone per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Milano, depositato il 5 ottobre 2021, che, pronunciandosi a seguito della cassazione di un precedente provvedimento, ha respinto le sue domande per il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero Oggetto: protezione internazionale della protezione sussidiaria; - dall’esame del decreto impugnato emerge che a sostegno di tal e domanda la richiedente, cittadin a cinese , aveva riferito di essersi determinata a lasciare il paese in quanto perseguitate dalla polizia a causa della sua adesione al movimento religioso chiamato «Chiesa di [OSCURATO:PERSONA]»; -il giudice ha disatteso le domande evidenziando che non sussistevano le condizioni per il riconoscimento delle protezioni richieste; -il ricorso è affidato a sei motivi; - il Ministero dell’Interno non si costituisce tempestivamente, limitandosi a depositare atto con cui chiede di poter partecipare all’eventuale udienza di discussione; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt.35 bis, commi 10 e 11, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, 46, par. 3, direttiva 2013/32/UE e 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, per aver il Tribunale respinto la richiesta di nuova audizione del richiedente avanzata al fine di fornire una versione dettagliata sui fatti; -il motivo è inammissibile; -il decreto impugnato dà atto che ilTribunale ha proceduto, in ossequio al principio espresso da questa Cortecon la cassazione del precedente provvedimento, all’audizione del richiedente, avvenuta all’udienza del 14 maggio 2021; -allega la parte di aver avanzato una istanza di «nuova audizione » al fine di chiarire la propria versione e colmare lacuna nella traduzione; -omette, tuttavia, di indicare quando e in che modo ha provveduto alla presentazione di una siffatta istanza, oltre che a riportarne il contenuto, per cui la doglianza si presenta priva della necessaria concludenza; - con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e/ o falsa applicazione dell’art. 3 d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, e 8 d.lgs. n.25 del 2008, per aver il Tribunale escluso la credibilità del richiedente senza rispettare i parametri normativi che disciplinano la valutazione dell’attendibilità del suo racconto; -e videnzia che il giudice ha fondato la sua valutazione su un giudizio personale e non fondato su elementi reali e oggettivi; -il motivo è inammissibile; - il Tribunale ha escluso la credibilità del racconto in ragione della presenza, di lacune, incongruenze e implausibilità puntualmente indicate; -ha, in particolare, sottolineato, a sostegno della sua valutazione, che la richiedente non era stato in grado di spiegare le ragioni che l’avevano mossa, dapprima, ad aderire al culto, e, quindi, una volta giunta in Italia, ad abbandonarlo; - ha, altresì, posto l’accento sulla inverosimiglianza delle modalità dell’arresto riferito e della fuga dal paese di origine; - ciò posto, si osserva che la valutazione in ordine alla credibilità del richiedente è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione che va svolta alla luce dei criteri specifici, indicati dall'art. 3, quinto comma, del d.lgs. n. 251 del 2007, oltre che di quelli generali di ordine presuntivo, idonei ad illuminare circa la veridicità delle dichiarazioni rese, sicché il giudice è tenuto a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, i cui esiti in termini di inattendibilità costituiscono apprezzamento difatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (così, Cass. 19 giugno 2020, n. 11925); - in particolare, la valutazione con cui il giudice di merito reputa attendibile od inattendibile quanto riferitogli dallo straniero che richieda la concessione della protezione internazionale, in tutte le sue forme; lo stabilire se questi sia incorso in contraddizioni; il valutare se tali contraddizioni riguardino elementi decisivi o di dettaglio, costituiscono altrettanti giudizi di fatto che sono sindacabili in sede di legittimità solo in tre casi: quando il giudice di merito abbia trascurato di valutare un fatto controverso e decisivo; quando non abbia in alcun modo motivato la propria decisione; quando abbia adottato una motivazione insanabilmente contraddittoria od assolutamente incomprensibile (così, Cass. 16 dicembre 2020, n. 28782); -nel caso in esame, nessuno di tali vizi è stato utilmente prospettato dal ricorrente, per cui in presenza di un puntuale giudizio di inattendibilità del racconto del richiedente, inammissibile è la censura del ricorrente che si limita a contestare le conclusioni cui è giunto il Tribunale; - con il terzo motivo la ricorrente si duole della nullità della sentenza per violazione degli artt. 24 e 111, sesto comma, Cost., e 132, n. 4, cod. proc. civ., e per «violazione del contraddittorio sulle C.O.I.», allegando l’inesistenza o la mera apparenza della motivazione e la mancata sottoposizione a contraddittorio di elementi su cui è stata fondata la decisione; -il motiv o è infondato; - il Tribunale ha motivato il rigetto della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato con la non credibilità dei fatti narrati, quella di riconoscimento della protezione sussidiaria con l’assenza, nel Paese di provenienza, di una situazione di violenza indiscriminata e quella di riconoscimento della protezione umanitaria con l’assenza dei relativi presupposti, avuto riguardo alla assenza della esposizione della ricorrente a una violazione di diritti umani in caso di rimpatrio, attesa la non veridicità del racconto nella parte relativa al motivo della migrazione, ealla mancata dimostrazione dell’integrazione in Italia; -una siffatta motivazione consente di individuare l’ it er argomentativo seguito dal giudice di merito e, per tale ragione, si sottrae alla censura prospettata; - quanto alla dedotta omessa sottoposizione al contraddittorio delle informazioni sul Paese di origine (COI) assunte d'ufficio dal giudice ad integrazione del racconto del richiedente, tale attivitànon lede il diritto di difesa di quest'ultimo, poiché in tal caso l'attività di cooperazione istruttoria è integrativa dell'inerzia della parte e non ne diminuisce le garanzie processualiqualora, come nel caso in esame, il giudice renda palese nella motivazione a quali informazioni abbia fatto riferimento (cfr.Cass. 5 settembre 2022, n. 26121 ; Cass. 11 novembre 2019, n. 29056); - pertanto, anche sotto questo profilo, la doglianza non merita accoglimento; -con il quarto motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso, nella parte in cui il Tribunale non ha preso in considerazione la certificazione, resa dalla « Chiesa di [OSCURATO:PERSONA]», che la richiedente era una seguace delculto; - il motivo è inammissibile in quanto , sotto l’apparente deduzione dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, la censura mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di meritoche non è consentita in questa sede (cfr. Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34476); - con il quinto motivo la ricorrente critica il decreto impugnato per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4e 14 d.lgs. n. 251 del 2007 e 8 d.lgs. n. 25 del 2008, nella parte in cui non ha esaminato la situazione del paese di origine al fine della valutazione della domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria; -evidenzia, sul punto, il rischio del gravo danno di cui all’art. 14, lett. a) e b),d.lgs. n. 251 del 2007, in relazione all’esposizione dei seguaci di un culto non riconosciuto, quale quello della Chiesa di [OSCURATO:PERSONA], all’arresto e atorture in carcere; -il motivo è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi ;-il Tribunale ha escluso la sussistenza di un siffatto rischio in ragione della ritenuta non appartenenza della ricorrente alla Chiesa di [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, del fatto che non professasse un culto vietato dall’ordinamento cinese; - la ricorrente non aggredisce utilmente tale affermazione , per cui la doglianza risulta fondarsi su un assunto smentito dal Tribunale; - si osserva, in ogni caso, che quando le dichiarazioni dello straniero sono ritenuto inattendibili non è necessario un approfondimento istruttorio officioso ai fini dell'accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di quelli per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. a) e b),d.lgs. n. 251 del 2007 (cfr. Cass. 15 settembre 2020, n. 19 224 ; Cass. 29 maggio 2020, n. 10286), per cui, sotto questo profilo, nessuna censura può muoversi al provvedimento impugnato, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente; - da ultimo, si osserva , per completezza, che il Tribunale , ai fini dell’accertamento della ricorrenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni diconflitto armato interno o internazionale, rilevante ai sensi dell’art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251 del 2007, ha provveduto all’esame delle C.O.I., puntualmente indicate nel decreto e non raggiunte da specifiche contestazioni; - con l’ultimo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 32, terzo comma, d.lgs. n. 25 del 2008,5, sesto comma, t.u. imm., 3 e 10 Cost e 3 e 8 CEDU, per aver il decreto impugnato negato il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitarisenza valutare l’esistenza, nello Stato di provenienza, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani, in relazione alla compressione della libertà di culto; -il motivo è inammissibile in quanto, anche in questo caso, non coglie la ratio decidendi, atteso che il Tribunale ha escluso la protezione richiesta non già in ragione della insussistenza della denunciata situazione, quanto della mancata esposizione della ricorrente a tale situazione avendo escluso che la stessa professasse l’indicato culto vietato dalla legge cinese; -il ricorso, pertanto, non può essere accolto; - n ul la va disposto in ordine al governo delle spese del giudizio, in assenza di attività difensiva della parte vittoriosa; P.Q.M. La Corte rigettail ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore import
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