CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 36003/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ‘29 avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Odo il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] 0 - • ci-y ha concluso chiedendo j,,d,2,a..t..4nj kit4.2.404,0) (-21-0 riA-7‘/IP uditi.° il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Ancona, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che l'aveva dichiarata colpevole del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale in relazione al fallimento della I.A.M. s.r.I., dichiarato il 7/12/2011, ha rideterminato, riducendola, le pene accessorie fallimentari, confermando nel resto la decisione del primo giudice. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo quattro motivi. 2.1. Col primo motivo propone la questione della integrale restituzione della provvista che si assume oggetto di distrazione, denunciando l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, segnatamente il travisamento della prova, la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla insussistenza dell'elemento materiale del reato a seguito dell'attività restitutoria posta in essere dall'imprenditore prima della dichiarazione di fallimento; lamenta quindi il mancato accertamento della ricostituzione del patrimonio dell'impresa nella sua effettività ed integralità e della sussistenza, quindi, della fattispecie cosiddetta della bancarotta riparata. 2.2. Col secondo motivo deduce l'estraneità alla gestione della società e la natura esclusivamente formale della carica rivestita all'interno di essa; indi eccepisce il vizio argomentativo in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo. 2.3. Col terzo motivo lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; quanto meno a tal fine avrebbe dovuto tenersi conto dell'avvenuta restituzione delle somme. 2.4. Col quarto motivo censura la mancata ammissione dell'invocato accertamento contabile senza espressa statuizione al riguardo, nonostante la riserva all'esito dell'istruttoria dibattimentale, deducendo la decisività dell'incombente. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato quanto al primo motivo. Nella sentenza impugnata non risulta, infatti, adeguatamente vagliata la questione della successiva restituzione del denaro spostato sui conti personali dell'imputata e di sua figlia, di cui, secondo la specifica prospettazione contenuta in ricorso, avrebbe chiaramente parlato il liquidatore della società, all'epoca in concordato preventivo, [OSCURATO:PERSONA]Dei, che avrebbe in particolare fatto espresso riferimento alla messa a disposizione delle somme da parte di [OSCURATO:PERSONA], il marito della Dipinto, indicato come il vero dominus dell'amministrazione della società ("....Cioè le somme che erano state versate su un altro conto furono ripristinate sui conti...successivamente, sul conto che aveva aperto appositamente proprio per la procedura di concordato il commissario giudiziale"); circostanza che in ricorso si rappresenta come confermata dal teste [OSCURATO:PERSONA], il consulente incaricato per la procedura di concordato, e da parte dello stesso commissario giudiziale Fantini (mediante il richiamo della parte della sua relazione in cui si fa cenno alla restituzione delle somme). Sicchè - di là della censura relativa alla consapevolezza della Dipinto, indicata in ricorso quale mera testa di legno, designata componente del consiglio di amministrazione della IAM dal marito [OSCURATO:PERSONA], che è all'evidenza di per sé priva di fondamento avendo comunque la stessa proceduto allo spostamento delle somme sui conti personali - rimane, piuttosto, evidente che ciò che assume rilievo nella dinamica della vicenda è l'eventuale avvenuta, integrale, restituzione di quelle somme prima del fallimento, sostenuta dalla difesa attraverso la specifica indicazione degli elementi da cui essa sarebbe evincibile. Ed infatti, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte la bancarotta "riparata" si configura, determinando l'insussistenza dell'elemento materiale del reato, quando la sottrazione dei beni venga annullata da un'attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell'impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, non rilevando, invece, il momento di manifestazione del dissesto come limite di efficacia della restituzione (cfr. tra tante, Sez. 5, n. 4790 del 20/10/2015 Ud. (dep. 05/02/2016 ) Rv. 266025 - 01). E' il caso di precisare che, sempre secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, che è onere dell'amministratore, che si è reso responsabile di atti di distrazione e sul quale grava una posizione di garanzia rispetto al patrimonio sociale, provare l'esatta corrispondenza tra i versamenti compiuti e gli atti distrattivi precedentemente perpetrati (Sez. 5, n. 57759 del 24/11/2017. Rv. 271922 - 01). 2. Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Perugia che dovrà riesaminare le emergenze processuali al fine di verificare se ricorrono nel caso di specie i presupposti della cd. bancarotta riparata, e tale scrutinio dovrà intervenire tenendo conto dei principi affermati da questa Corte sopra indicati; assorbiti il terzo e il quarto motivo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esam