CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 giugno 2021
Cassazione n. 18472/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA 1 di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso. Sentiti i difensori [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] dopo dibattimento ha chiesto (annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] dopo dibattimento ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'appello cautelare, ha confermato l'ordinanza 16 aprile 2021 del GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di conferma dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere a carico dell'odierno ricorrente in relazione a fattispecie di partecipazione ad associazione di stampo mafioso. 2. Propone due distinti ricorsi per cassazione l'indagato, GATTUSO Demetrio, articolando i seguenti motivi qui enunciati, ai sensi dell'articolo 173 disp att cod proc pen, nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della gravità indiziaria. Secondo il ricorrente, dovrebbe considerarsi come elemento di novità decisivo rispetto alla precedente ordinanza a carico del GATTUSO l'intervenuta revoca della misura cautelare nei confronti del coindagato Antonino ESPOSITO, asseritamente ritenuto estraneo alla cosca FICARRA - LATELLA, le cui dichiarazioni fondavano la sussistenza della gravità indiziaria a carico del ricorrente medesimo. Più in radice, sarebbero mancati ab origine elementi effettivamente univoci a carico dell'indagato in particolare, • Le stesse parole dell'Esposito non riguarderebbero elementi conosciuti per conoscenza diretta e lo stesso propalante avrebbe poi ritrattato tali dichiarazioni con lettera scritta prodotta all'udienza del 3 giugno 2021 attribuendole a mera vanteria; • mancherebbe qualsivoglia pertinenza delle dichiarazioni registrate con l'incolpazione articolata; • mancherebbe qualsivoglia specificazione in ordine all'effettivo ruolo svolto e all'effettivo contributo prestato nel contesto della fattispecie associativa di stampo mafioso anche alla luce del principio di diritto espresso dalle sezioni unite MODAFFARI; • la circostanza che il BARRECA abbia accettato di incontrarsi con l'Esposito risulterebbe da attribuirsi a mera convenienza e comunque risulterebbe dalla conversazione 21 febbraio 2018 che l'Esposito non era stato considerato interlocutore attendibile; • le dichiarazioni del collaboratore di giustizia LIUZZO [OSCURATO:PERSONA] non permetterebbero di superare tale assoluta genericità; • il Tribunale non avrebbe valutato il contenuto delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia LABATE, genero dell'interlocutore dell'ESPOSITO, che ha escluso di conoscere il GATTUSO Demetrio e ha sostanzialmente indicato l'ESPOSITO come un soggetto al di fuori del contesto ndranghetistico nemmeno preso sul serio dai suoi interlocutori; • la stessa circostanza che il ricorrente sia stato contattato per poter incontrare il padre risulterebbe neutra ai fini di una partecipazione alla cosca del padre stesso; • anche nel contesto dei procedimenti Epilogo e Crimine, non risulta essere stato mai ritenuto sussistente alcun profilo di responsabilità dell'odierno ricorrente e quindi gli elementi contenuti in tali fascicoli non potrebbero fornire alcun riscontro agli atti del presente procedimento; • comunque, la presenza del ricorrente a pregressi incontri del padre con altri sodali e la "difesa", svolta a favore del padre davanti ad esponenti della 'ndrangheta, risulterebbe circostanza da ricollegare al rapporto di parentela e non alla appartenenza contestata. 2.2. Il ricorrente ha poi depositato in copia l'ordinanza applicativa della misura, richiesta e decreto di archiviazione del 20 aprile 2012, imputazione provvisoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Va preliminarmente rilevato che gli elementi a carico del ricorrente sono dati essenzialmente dal contenuto delle intercettazioni che vedevano impegnati sia il coindagato ESPOSITO sia, in altra occasione, altri diversi coindagati (BARRECA, FOTI e CALABRO'), nonché dai profili di riscontro e coerenza estrinseca forniti dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia LIUZZO e da ulteriori elementi acquisiti nel contesto di diverso procedimento. 2.1.Deve quindi rilevarsi come la valutazione ab origine operata dal Tribunale nel provvedimento impugnato sia stata correttamente improntata al principio di diritto per cui le dichiarazioni auto ed etero accusatorie, registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata, hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. U, Sent. n. 22471 del 26/02/2015 Rv. 263714, Sebbar). 2.2. Quanto alla rilevanza della revoca della misura cautelare a carico dell'Esposito, deve rilevarsi come il provvedimento impugnato fornisca adeguata motivazione evidenziando come la medesima revoca sia stata fondata su una sostanziale attenuazione delle esigenze cautelar' non ricollegata né alla mancata appartenenza all'associazione né alla inattendibilità delle dichiarazioni captate in sede di intercettazione, posto che "il tenore dei dialoghi porta ad escludere che l'Esposito si fosse limitato a riferire conoscenze de re lato o voci correnti nel pubblico, esprimendo, piuttosto, il patrimonio conoscitivo della cosca", indicando al proposito le conversazioni 10 marzo 2018 di cui forniva ampia e logica spiegazione e con cui il ricorrente non si confronta nel dettaglio. 2.3. Quanto alla rilevanza delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia LIUZZO, deve rilevarsi come sia presente nel provvedimento impugnato un'attenta valutazione dell'attendibilità del dichiarante, peraltro omologa ad identica valutazione presente in precedente provvedimento giudiziale, nonché una considerazione in termini di linearità e logicità delle dichiarazioni stesse e una congruamente valutata coerenza, intrinseca ed estrinseca, con il tenore delle intercettazioni raccolte e delle precedenti condotte del ricorrente oggetto di accertamento in diversi procedimenti. 2.4. Quanto alla rilevanza dell'archiviazione e della mancata richiesta di giudizio nei diversi procedimenti i cui atti vengono richiamati, deve rilevarsi che la valutazione tali elementi in termini di riscontro non viene preclusa dal precedente mancato esercizio dell'azione penale posto che, per loro natura, i riscontri non costituiscono elementi di prova autonomi. Tali elementi, nei precedenti procedimenti, non erano del resto suscettibili di decisiva valutazione, in mancanza delle dichiarazioni e delle intercettazioni successivamente acquisite. 2.5. Quanto alla rilevanza della lettera con cui l'ESPOSITO attribuisce a mere vanterie le dichiarazioni registrate a sua insaputa nel contesto di colloqui con esponenti della 'ndrangheta, deve rilevarsi come le stesse non possono di per sé essere considerate come risolutive stante la palese e senz'altro maggiore spontaneità delle conversazioni registrate, la altrettanto palese logicità dell'interpretazione fornita in sede giudiziale, la mancanza di qualsivoglia profilo di travisamento (Sez.2, n. 38915 del 17/10/2007, dep. 19/10/2007, Donno, Rv. 237994; Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, dep. 03/10/2008, Buzi, Rv. 241023). 2.6. Quanto alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia LABATE in ordine alla mancata conoscenza del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], deve rilevarsi come le stesse, a differenza delle dichiarazioni LIUZZI, risultino del tutto isolate nel contesto degli atti processuali, non appaiano poter costituire prova negativa e comunque non risultano nemmeno allegate o riportate nell'integralità del contesto degli articolati ricorsi. 2.7. Quanto alla possibilità di considerare le richiamate condotte di GATTUSO Demetrio alla stregua di mere condotte conseguenti a rapporti familiari, deve rilevarsi come tale considerazione risulta ispirata ad una valutazione parcellizzata ed atomistica degli elementi del fascicolo processuale che si compongono di dichiarazioni dirette e di condotte materiali che riscontrano tali dichiarazioni. In particolare, la difesa del padre - effettuata rapportandosi con altri componenti della compagine ndranghetistica - rende palese che l'indagato aveva rapporti di conoscenza con soggetti intranei alla criminalità organizzata che gli garantivano un trattamento da pari a pari che non avrebbe potuto essere riservato a soggetto estraneo alla compagine stessa. 2.8. Quanto alle ulteriori contestazioni in termini di genericità degli elementi raccolti, deve rilevarsi come la ricostruzione giudiziale prova senz'altro una partecipazione al contesto associativo del ricorrente in virtù di una investitura da parte di soggetti terzi ovvero in ragione dello svolgimento di specifiche attività in rappresentanza o in difesa del padre. Tali elementi permettono di desumere una concreta ed effettiva attività all'interno della compagine criminale. 2.9. Quanto, infine, alla contestata correttezza della attribuzione di posizione apicale, deve rilevarsi come tale elemento non risulta decisivo ai fini della applicazione revoca della misura e quindi risulta nel caso di specie articolato in difetto di interesse. 3. Alle suesposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, com