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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29996/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 9571/26 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, riguardante l'erronea applicazione dell'art. 385 ctg e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è manifestamente infondato perché inerente ad asserito difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, che sottolinea di contro come gli operanti rinvenivano il Salzillo a una distanza di circa 70 metri da casa mentre si si stava allontanando tranquillamente, e, rimarcando la sufficienza del dolo generico per l'integrazione della fattispecie, pone in luce l'irrilevanza dei motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale; Ritenuta inoltre la manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso, inerente l'inosservanza degli artt. 49, co. 2, e 385 c.p., e manifesta illogicità della motivazione in relazione al principio di offensività, dal momento che non si confronta con i corretti argomenti con cui il giudice di merito ha ritenuto che le modalità dell'allontanamento fossero idonee a porre in pericolo il bene protetto dalla norma, ovvero la possibilità di controlli agevoli ed efficaci da parte delle forze dell'ordine; Ritenuto altresì inammissibile il terzo motivo dedotto, che censura l'omessa motivazione con riguardo al diniego della richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria ai sensi dell'art. 53 L. 689/1981, poiché non prende in considerazione il passaggio argomentativo sulla prognosi negativa di adempimento dell'obbligo di versamento fondata sull'indole trasgressiva dedotta dai suoi trascorsi penale; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e cond P.Q.Mó\%,cj'y [OSCURATO:PERSONA] , c A-,•,, (1\ [OSCURATO:PERSONA] enedetti [OSCURATO:PERSONA]/ ,1 . (,?;1' , c' •%.9, ''' % .,_1-. ')' • 2 * t,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 9571/26 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, riguardante l'erronea applicazione dell'art. 385 ctg e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è manifestamente infondato perché inerente ad asserito difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, che sottolinea di contro come gli operanti rinvenivano il Salzillo a una distanza di circa 70 metri da casa mentre si si stava allontanando tranquillamente, e, rimarcando la sufficienza del dolo generico per l'integrazione della fattispecie, pone in luce l'irrilevanza dei motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale; Ritenuta inoltre la manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso, inerente l'inosservanza degli artt. 49, co. 2, e 385 c.p., e manifesta illogicità della motivazione in relazione al principio di offensività, dal momento che non si confronta con i corretti argomenti con cui il giudice di merito ha ritenuto che le modalità dell'allontanamento fossero idonee a porre in pericolo il bene protetto dalla norma, ovvero la possibilità di controlli agevoli ed efficaci da parte delle forze dell'ordine; Ritenuto altresì inammissibile il terzo motivo dedotto, che censura l'omessa motivazione con riguardo al diniego della richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria ai sensi dell'art. 53 L. 689/1981, poiché non prende in considerazione il passaggio argomentativo sulla prognosi negativa di adempimento dell'obbligo di versamento fondata sull'indole trasgressiva dedotta dai suoi trascorsi penale; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e cond P.Q.Mó\%,cj'y [OSCURATO:PERSONA] , c A-,•,, (1\ [OSCURATO:PERSONA] enedetti [OSCURATO:PERSONA]/ ,1 . (,?;1' , c' •%.9, ''' % .,_1-. ')' • 2 * t,
Sentenza Cassazione n. 29996/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris