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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 maggio 2024

Cassazione n. 16028/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 489/2015R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell’omonima impresa individuale, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 2/b; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, elettivamente domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –controricorrente– avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardian. 2465/2014, depositata in data 13 maggio 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 4 maggio 2024dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che:

1. L’Agenzia delle entrate, [OSCURATO:PERSONA] di Como, emetteva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], esercente l’attività di commercio al Studi di settore- sentenza - motivazione apparente dettaglio di carni,l’ avviso di accertamento n.

T9K010400280/2012, per complessivi euro 73.212,83, per IRPEF, IVA ed IRAP per l’anno 2007.

L’avviso traeva origine dal PVC redatto il 25/10/2011 con il quale si era ritenuto che il volume degli acquisti non trovasse riscontro con l’ammontare dei ricavi esposti nella dichiarazione dei redditi e nell’allegato studio di settore; i ricavi venivano, quindi, rideterminati in euro 86.962,89, per effetto dell’applicazione di un ricarico presunto del 149.20% per tutti i tipi di merce acquistata e previo disconoscimento delle rimanenze finali pari ad euro 23.175,00.

2. Il contribuente impugnava l’accertamento innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Como, deducendone l’illegittimità ex artt. 12, comma 2, e 7 l. 212/2000 e la carenza di motivazione ex art. 42 d.p.r. 600/1973 circa l’applicazione della detta percentuale di ricarico e l’esclusione delle rimanenze.

La CTP accoglieva parzialmente il ricorso, rideterminando la percentuale di ricarico nel 135%.

3. [OSCURATO:PERSONA] interponeva appello innanzi alla CTR di Milano chiedendo dichiararsi la nullità della sentenza per “violazione e falsa applicazione di norme di diritto, insufficiente e contraddittoria e per carenza di motivazione in violazione dell’art. 42 D.P.R. 600/73, comma 2 e 3” (così la sentenza di appello, pagina 4) e l’inosservanza del diritto di difesa di cui agli artt. 12, comma 2, e 7 dello statuto del contribuente.

In subordine chiedeva la riduzione dell’imposizione fiscale.

L’Agenzia delle Entrate proponeva gravame incidentale volto alla riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui era stata riconosciuta una minore (135%) percentuale di ricarico rispetto a quella (149.20%) posta a base dell’avviso di accertamento.

La CTR rigettava entrambi i gravami rilevando, in relazione a quello principale, che la prima doglianza del contribuente «in merito ad una asserita carenza di motivazione della impugnata sentenza» fosse infondata atteso che la decisione «si appalesa ampiamente articolata e ben specificata»; riteneva, quindi, legittima la ricostruzione induttiva operata dall’ufficio stante l’inattendibilità della contabilità (pag. 6 della sentenza).

In relazione al gravame incidentale, riteneva corretta la decisione della CTP in punto di determinazione della percentuale di ricarico nella misura del 135%.

4. Avverso la decisione della [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi di impugnazione.

L’Agenzia ha resist ito mediante controricorso.

Il 10/10/2019 il ricorrente ha depositato istanza di sospensione del giudizio ex art. 3, comma 6, D.L. n. 119/2018, avendo presentato domanda di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente di riscossione ex art. 3 D.L. cit. ed avendo provveduto al pagamento della prima (di 18) rata (per € 1.838,72).

Con ordinanza del 22/10/2019 la causa veniva rinviata a nuovo ruolo (in data successiva al 29/11/2023, data di scadenza dell’ultima rata); la Corte fissava, quindi, l’udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Nessuna delle parti ha depositato memorie e/o istanze in previsione della detta udienza.

In assenza della prova dell’intervenuto pagamento di tutte le rate la causa va, quindi, decisa.

Considerato che:

1. C on il suo primo strumento di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] deduce la nullità della sentenza per mancanza di motivazione; precisamente, lamenta che le censure proposte in primo grado avverso l’atto impositivo, ritenuto non motivato in relazione alla percentuale di rideterminazione della percentuale di ricarico, erano state rigettate dalla CTP senza una congrua motivazione.

Sul punto la motivazione fornita dalla CTR doveva ritenersi “apparente” in quanto priva di «alcuna vera giustificazione della decisione assunta» (pag. 8 del ricorso).

1.1. Il motivo è fondato.La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., si configura quando questa manchi del tutto – nel sens o che alla premessa dell’oggetto del decidere, risultante dallo svolgimento del processo, segue l’enunciazione della decisione, senza alcuna argomentazione – ovvero nel caso in cui essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di conoscerla come giustificazione del decisum (Cass. 1/3/2022, n. 6626; Cass.25/9/2018, n. 22598).Secondo la giurisprudenza di questa Corte la motivazione è solo «apparente» e la sentenza è nulla quando benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez.

U., 7/4/2014 n. 8053).

1.2. La CTR è incorsa nel vizio denunciato in quanto ha espressamente rigettato la doglianza del « contribuente in merito ad una asserita carenza di motivazione della impugnata sentenza che di contro si appalesa ampiamente articolata e ben specificata».

Trattasi, a ben vedere, di una clausola di stile che nulla spiega in ordine al motivo di gravame ritualmente proposto circa la mancanza di motivazione della sentenza della CTP sul motivo di ricorso relativo alla presunta carenza di motivazione dell’avviso di accertamento in punto di determinazione della percentuale di ricarico.

Invero, tali affermazioni, per la loro genericità, non consentono in alcun modo di apprezzare l'iter logico posto a fondamento della decisione di appello e di verificare le ragioni che hanno indotto la CTR a confermare la sentenza di primo grado.

2. L’accoglimento del primo motivo di ricorso porta a ritenere assorbito il secondo (art. 360 n. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione degli artt. 42, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 600/1973, 7 l. 212/2000, 39, comma 2 lett. c) del d.P.R. n. 600/1973, 2727, 2729 e 2697 cod. civ.).

3. In base alle considerazioni svolte la sentenza di appello va cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame in relazione alla censura accolta ed alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, cui

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 489/2015R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell’omonima impresa individuale, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 2/b; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, elettivamente domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –controricorrente– avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardian. 2465/2014, depositata in data 13 maggio 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 4 maggio 2024dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. L’Agenzia delle entrate, [OSCURATO:PERSONA] di Como, emetteva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], esercente l’attività di commercio al Studi di settore- sentenza - motivazione apparente dettaglio di carni,l’ avviso di accertamento n. T9K010400280/2012, per complessivi euro 73.212,83, per IRPEF, IVA ed IRAP per l’anno 2007. L’avviso traeva origine dal PVC redatto il 25/10/2011 con il quale si era ritenuto che il volume degli acquisti non trovasse riscontro con l’ammontare dei ricavi esposti nella dichiarazione dei redditi e nell’allegato studio di settore; i ricavi venivano, quindi, rideterminati in euro 86.962,89, per effetto dell’applicazione di un ricarico presunto del 149.20% per tutti i tipi di merce acquistata e previo disconoscimento delle rimanenze finali pari ad euro 23.175,00. 2. Il contribuente impugnava l’accertamento innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Como, deducendone l’illegittimità ex artt. 12, comma 2, e 7 l. 212/2000 e la carenza di motivazione ex art. 42 d.p.r. 600/1973 circa l’applicazione della detta percentuale di ricarico e l’esclusione delle rimanenze. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso, rideterminando la percentuale di ricarico nel 135%. 3. [OSCURATO:PERSONA] interponeva appello innanzi alla CTR di Milano chiedendo dichiararsi la nullità della sentenza per “violazione e falsa applicazione di norme di diritto, insufficiente e contraddittoria e per carenza di motivazione in violazione dell’art. 42 D.P.R. 600/73, comma 2 e 3” (così la sentenza di appello, pagina 4) e l’inosservanza del diritto di difesa di cui agli artt. 12, comma 2, e 7 dello statuto del contribuente. In subordine chiedeva la riduzione dell’imposizione fiscale. L’Agenzia delle Entrate proponeva gravame incidentale volto alla riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui era stata riconosciuta una minore (135%) percentuale di ricarico rispetto a quella (149.20%) posta a base dell’avviso di accertamento. La CTR rigettava entrambi i gravami rilevando, in relazione a quello principale, che la prima doglianza del contribuente «in merito ad una asserita carenza di motivazione della impugnata sentenza» fosse infondata atteso che la decisione «si appalesa ampiamente articolata e ben specificata»; riteneva, quindi, legittima la ricostruzione induttiva operata dall’ufficio stante l’inattendibilità della contabilità (pag. 6 della sentenza). In relazione al gravame incidentale, riteneva corretta la decisione della CTP in punto di determinazione della percentuale di ricarico nella misura del 135%. 4. Avverso la decisione della [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi di impugnazione. L’Agenzia ha resist ito mediante controricorso. Il 10/10/2019 il ricorrente ha depositato istanza di sospensione del giudizio ex art. 3, comma 6, D.L. n. 119/2018, avendo presentato domanda di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente di riscossione ex art. 3 D.L. cit. ed avendo provveduto al pagamento della prima (di 18) rata (per € 1.838,72). Con ordinanza del 22/10/2019 la causa veniva rinviata a nuovo ruolo (in data successiva al 29/11/2023, data di scadenza dell’ultima rata); la Corte fissava, quindi, l’udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Nessuna delle parti ha depositato memorie e/o istanze in previsione della detta udienza. In assenza della prova dell’intervenuto pagamento di tutte le rate la causa va, quindi, decisa. Considerato che: 1. C on il suo primo strumento di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] deduce la nullità della sentenza per mancanza di motivazione; precisamente, lamenta che le censure proposte in primo grado avverso l’atto impositivo, ritenuto non motivato in relazione alla percentuale di rideterminazione della percentuale di ricarico, erano state rigettate dalla CTP senza una congrua motivazione. Sul punto la motivazione fornita dalla CTR doveva ritenersi “apparente” in quanto priva di «alcuna vera giustificazione della decisione assunta» (pag. 8 del ricorso). 1.1. Il motivo è fondato.La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., si configura quando questa manchi del tutto – nel sens o che alla premessa dell’oggetto del decidere, risultante dallo svolgimento del processo, segue l’enunciazione della decisione, senza alcuna argomentazione – ovvero nel caso in cui essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di conoscerla come giustificazione del decisum (Cass. 1/3/2022, n. 6626; Cass.25/9/2018, n. 22598).Secondo la giurisprudenza di questa Corte la motivazione è solo «apparente» e la sentenza è nulla quando benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U., 7/4/2014 n. 8053). 1.2. La CTR è incorsa nel vizio denunciato in quanto ha espressamente rigettato la doglianza del « contribuente in merito ad una asserita carenza di motivazione della impugnata sentenza che di contro si appalesa ampiamente articolata e ben specificata». Trattasi, a ben vedere, di una clausola di stile che nulla spiega in ordine al motivo di gravame ritualmente proposto circa la mancanza di motivazione della sentenza della CTP sul motivo di ricorso relativo alla presunta carenza di motivazione dell’avviso di accertamento in punto di determinazione della percentuale di ricarico. Invero, tali affermazioni, per la loro genericità, non consentono in alcun modo di apprezzare l'iter logico posto a fondamento della decisione di appello e di verificare le ragioni che hanno indotto la CTR a confermare la sentenza di primo grado. 2. L’accoglimento del primo motivo di ricorso porta a ritenere assorbito il secondo (art. 360 n. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione degli artt. 42, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 600/1973, 7 l. 212/2000, 39, comma 2 lett. c) del d.P.R. n. 600/1973, 2727, 2729 e 2697 cod. civ.). 3. In base alle considerazioni svolte la sentenza di appello va cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame in relazione alla censura accolta ed alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, cui
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