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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 settembre 2023

Cassazione n. 40869/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; - letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con puntuali, lineari e corretti argomenti giuridici e fattuali dal giudice di merito sia in relazione ai tratti costitutivi oggettivi del reato contestato (sulla Configurabilità degli ambienti penitenziari quali luoghi aperti al pubblico), sia con riguardo alla mancata applicazione dell'art 131 bis cp (negata in ragione della ritenuta gravità della condotta, puntualmente argomentata così da rendere la relativa valutazione di merito al riparo da vizi prospettabili in questa sede); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 settembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; - letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con puntuali, lineari e corretti argomenti giuridici e fattuali dal giudice di merito sia in relazione ai tratti costitutivi oggettivi del reato contestato (sulla Configurabilità degli ambienti penitenziari quali luoghi aperti al pubblico), sia con riguardo alla mancata applicazione dell'art 131 bis cp (negata in ragione della ritenuta gravità della condotta, puntualmente argomentata così da rendere la relativa valutazione di merito al riparo da vizi prospettabili in questa sede); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 40869/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris