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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 maggio 2023

Cassazione n. 15736/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13268/2014 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (null) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

LATINA n. 732/2013depositata il 28/11/2013 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] srlha proposto ricorso per cassazione contro la sopra indicata sentenza della [OSCURATO:PERSONA] (CTR) del Lazio che aveva respinto il suo appello avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] (CTP)di Latina che aveva accolto parzialmente il suo ricorso contro l’avviso di accertamento per il 2005 con determinazione di maggiori ricavi e conseguenti maggiori imposte.

Il ricorso si fonda su tre motivi.

Non ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA]: Nelle more la ricorrente ha depositato memoria, esponendo di aver presentato domanda per la definizione della lite pendente ai sensi del d.l. n. 119/18, con versa mento de gli im porti dovuti, e chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere.

L’Agenzia delle entrate ha dato riscontro, confermando l’avvenuto pagamento delle somme dovute per la definizione della controversia e ha chiesto anch’essa la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Conseguentemente, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; ai sensi dell’art. 6 comma 13 d.l. n. 199/2018le spese restano a carico di chi le ha anticipate. p.q.m. dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con spese a carico dichi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13268/2014 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (null) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA n. 732/2013depositata il 28/11/2013 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] srlha proposto ricorso per cassazione contro la sopra indicata sentenza della [OSCURATO:PERSONA] (CTR) del Lazio che aveva respinto il suo appello avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] (CTP)di Latina che aveva accolto parzialmente il suo ricorso contro l’avviso di accertamento per il 2005 con determinazione di maggiori ricavi e conseguenti maggiori imposte. Il ricorso si fonda su tre motivi. Non ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA]: Nelle more la ricorrente ha depositato memoria, esponendo di aver presentato domanda per la definizione della lite pendente ai sensi del d.l. n. 119/18, con versa mento de gli im porti dovuti, e chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere. L’Agenzia delle entrate ha dato riscontro, confermando l’avvenuto pagamento delle somme dovute per la definizione della controversia e ha chiesto anch’essa la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Conseguentemente, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; ai sensi dell’art. 6 comma 13 d.l. n. 199/2018le spese restano a carico di chi le ha anticipate. p.q.m. dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con spese a carico dichi
Sentenza Cassazione n. 15736/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris