CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2022
Cassazione n. 40712/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del comune difensore, ritenuti responsabili, nelle due sentenza di merito conformi, del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 rilevato che la difesa lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 133 cod. pen. con riferimento al mancato contenimento della pena inflitta agli imputati nel minimo edittale; ritenuto che il motivo prospettato nel ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte di merito offerto adeguata motivazione in ordine alla congruità della scelta sanzionatoria adottata dal primo giudice. Ed invero, pur riconoscendo che la pena base è stata individuata nella misura massima, si sono poste in evidenza la gravità del fatto, in ragione del dato ponderale e qualitativo della sostanza caduta in sequestro, e le modalità della condotta, indicative dell'inserimento dei prevenuti in un "significativo traffico di droga". Considerato che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel presente caso, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2022 Il