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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01864/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 28422/24 Pignatelli OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 73, commi 1, 4 e 5, d.P.R. n. 309/1990); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria difensiva in data 18 ottobre 2024; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso (ribadito con la citata memoria), attinente alla mancata disapplicazione della recidiva, è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni, pur sintetiche, sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta là dove la Corte dà atto che il delitto commesso è dimostrativo dell'ingravescente pericolosità del soggetto, con riguardo alla tipologia dei reati pregressi e all'epoca di commissione dei medesimi; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 02/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 28422/24 Pignatelli OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 73, commi 1, 4 e 5, d.P.R. n. 309/1990); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria difensiva in data 18 ottobre 2024; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso (ribadito con la citata memoria), attinente alla mancata disapplicazione della recidiva, è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni, pur sintetiche, sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta là dove la Corte dà atto che il delitto commesso è dimostrativo dell'ingravescente pericolosità del soggetto, con riguardo alla tipologia dei reati pregressi e all'epoca di commissione dei medesimi; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 02/
Sentenza Cassazione n. 01864/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris